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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
HI IO, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13196/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Amm.re Unico Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 112400214191 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12109/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso AMA di liquidazione TA.RI. n. 112400214191, per un importo pari a € 31.439,00 a titolo di “tariffa rifiuti” per l'anno 2024, in relazione ad immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva di avere svolto attività di produzione industriale di sistemi di copertura, sistemi di rivestimento e sistemi di gronda in materiale termoplastico coestruso presso l'opificio industriale sito in Roma, Indirizzo_1 fino alla data del 28.9.2018; successivamente è subentrata la Ricorrente_1
per effetto di trasferimento del ramo d'azienda con conseguente cessione in locazione degli immobili, facenti parte del complesso immobiliare sito in Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva altresì l'omessa motivazione e difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
la sussistenza di precedenti sentenze ad essa favorevoli;
il difetto di potere in capo all'AMA spa.
La ricorrente eccepiva altresì l'erroneità delle superfici indicate e delle categorie tariffarie attribuite ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, controdeducendo la competenza dell'AMA spa nell'emissione dell'atto; la regolare motivazione dell'avviso quivi impugnato e la regolare sottoscrizione;
la regolare determinazione della superficie e della categoria tariffaria applicata ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo nelle eccezioni sollevate con il ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che, dalla documentazione depositata dalla ricorrente, si desume che essa, nel mese di settembre del 2018, ha cessato la propria attività produttiva presso il sito in Roma, Indirizzo_1 , di cui da quella data non ha più la disponibilità e che, a seguito del trasferimento alla Ricorrente_1 del ramo d'azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi di copertura ed accessori in materiale termoplastico, in data 28 settembre
2018 l'odierna ricorrente ha altresì concesso in locazione alla medesima Ricorrente_1 gli immobili.
La ricorrente ha depositato documentazione attestante la locazione degli immobili con contratto del
28.09.2018 regolarmente registrato per via telematica il 06.10.2018 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 2; pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva della ricorrente per assenza del presupposto impositivo, stante il trasferimento della detenzione dell'immobile.
Parte resistente ha controdedotto in modo generico alle eccezioni di parte ricorrente e non ha fornito prova contraria, né ha dimostrato la sussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente.
La Corte osserva altresì che parte ricorrente ha depositato giurisprudenza a sé favorevole per le diverse annualità 2019 e 2020. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Roma, 26.11.2025 Il RE Il
Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
HI IO, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13196/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Amm.re Unico Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 112400214191 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12109/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso AMA di liquidazione TA.RI. n. 112400214191, per un importo pari a € 31.439,00 a titolo di “tariffa rifiuti” per l'anno 2024, in relazione ad immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva di avere svolto attività di produzione industriale di sistemi di copertura, sistemi di rivestimento e sistemi di gronda in materiale termoplastico coestruso presso l'opificio industriale sito in Roma, Indirizzo_1 fino alla data del 28.9.2018; successivamente è subentrata la Ricorrente_1
per effetto di trasferimento del ramo d'azienda con conseguente cessione in locazione degli immobili, facenti parte del complesso immobiliare sito in Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva altresì l'omessa motivazione e difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
la sussistenza di precedenti sentenze ad essa favorevoli;
il difetto di potere in capo all'AMA spa.
La ricorrente eccepiva altresì l'erroneità delle superfici indicate e delle categorie tariffarie attribuite ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, controdeducendo la competenza dell'AMA spa nell'emissione dell'atto; la regolare motivazione dell'avviso quivi impugnato e la regolare sottoscrizione;
la regolare determinazione della superficie e della categoria tariffaria applicata ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni, insistendo nelle eccezioni sollevate con il ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che, dalla documentazione depositata dalla ricorrente, si desume che essa, nel mese di settembre del 2018, ha cessato la propria attività produttiva presso il sito in Roma, Indirizzo_1 , di cui da quella data non ha più la disponibilità e che, a seguito del trasferimento alla Ricorrente_1 del ramo d'azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi di copertura ed accessori in materiale termoplastico, in data 28 settembre
2018 l'odierna ricorrente ha altresì concesso in locazione alla medesima Ricorrente_1 gli immobili.
La ricorrente ha depositato documentazione attestante la locazione degli immobili con contratto del
28.09.2018 regolarmente registrato per via telematica il 06.10.2018 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 2; pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva della ricorrente per assenza del presupposto impositivo, stante il trasferimento della detenzione dell'immobile.
Parte resistente ha controdedotto in modo generico alle eccezioni di parte ricorrente e non ha fornito prova contraria, né ha dimostrato la sussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente.
La Corte osserva altresì che parte ricorrente ha depositato giurisprudenza a sé favorevole per le diverse annualità 2019 e 2020. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Roma, 26.11.2025 Il RE Il
Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente