TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5692/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Taurisano Parte_1 C.F._1
(LE), via Tunisi n. 10, presso e nello studio dell'avv. Davide Micaletto (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al atto C.F._2
introduttivo del presente giudizio;
, in proprio, nonché quale , CP_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), (C.F. elettivamente CP_1 C.F._3 P.IVA_1
domiciliato in Casarano (LE) in via Ruffano n. 46, presso e nello studio dell'Avv.
NG PE (C.F. ) all'indirizzo di posta elettronica: C.F._4
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1
imprese e dei professionisti (INI-PEC)
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t. (P. IVA: – Cod. Fisc.: Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di deposito di P.IVA_3
sentenza ex art. 156 disp. att. c.p.c. dagli avv.ti Diego Rufini del Foro di Bologna
(C.F.: – indirizzo PEC: e C.F._5 Email_2
Giuseppe Dell'Anna Misurale del Foro di Lecce (C.F.: - C.F._6
indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata agli Email_3 indirizzi di PEC sopra riportati;
CONVENUTA - OPPOSTA
in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
protempore, (P.IVA ), P.IVA_4
- , per essa mandatari di , in persona del CP_5 CP_6 CP_5
suo legale rappresentante pro-tempore, (P.IVA ; P.IVA_5
- società di diritto italiano, con sede sociale in 00153 Roma, via Del CP_7
Circo Massimo 9 (p. iva e codice fiscale in persona del suo legale P.IVA_6
rappresentante pro-tempore
- , in persona del suo l.r.p.t. (P.IVA ); Controparte_8 P.IVA_7
- in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. CP_9
) cessionaria dei crediti di;
P.IVA_8 CP_5
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione già iniziata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione, ha introdotto il merito dell'opposizione Parte_1
all'esecuzione spiegata dal terzo con riferimento alla procedura esecutiva CP_1
immobiliare n. 116/2024.
Si costituivano in giudizio sia il terzo opponente che il creditore procedente, spiegando le proprie difese, mentre non si costituivano, benchè ritualmente citati, i creditori intervenuti e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La domanda attorea di accoglimento dell'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ha valore assorbente sulle altre questioni poste quella dedotta dall'attuale attore- debitore relativa all'inefficacia del pignoramento. Invero, l'opponente ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per violazione del termine perentorio di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 686 c. 1 c.p.c..
Orbane, il richiamato art. 686 co. 1 c.p.c., in tema di conversione del sequestro conservativo in pignoramento dispone che “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva
[disp. att. 156]”, e l'art. 156 disp. att. c.p.c. dispone che “Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono ben immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla
trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.”.
Nel caso di specie, la copia dell'ordinanza della Corte di Cassazione, per effetto della quale
è divenuta esecutiva la sentenza di revocatoria n. 4275/2015, confermata dalla Corte
d'appello di Lecce con sent. n. 73/2019, è stata depositata dalla creditrice, ai sensi dell'art. 156 co. 1 disp att. c.p.c., in data 05.04.2024, ben oltre il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 14.10.2021.
Rilevato in diritto che a norma dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Tale regola letta congiuntamente con l'art. 156 disp. att. c.p.c. determina che il sequestro si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il sequestrante ottiene la pronuncia in suo favore della sentenza di condanna esecutiva e da quel momento si considera iniziata l'esecuzione, di contro gli adempimenti ulteriori prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, sono atti di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, deve compiere nel termine perentorio, la cui mancanza determina l'inefficacia del pignoramento (Cass. n. 8615 del 2004).
Pertanto, in tale caso rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della creditrice, la data del 7.03.2024 (in cui è stata comunicata la sentenza del Trib. di Lecce n.
904/2024) non può essere considerata quale nuovo dies a quo dal quale far decorrere il termine di gg. 60 per la conversione del sequestro in pignoramento, atteso che è stata l'ordinanza della Corte di Cassazione, depositata in data 14.10.2021, a definire il giudizio di revocatoria in relazione al quale è stato chiesto e ottenuto il sequestro conservativo su cui è fondato il pignoramento che ci occupa, il pignoramento è inefficacie e dunque la procedura esecutiva deve essere dichiarata estinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Da ultimo, poi, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per la condanna dell'odierna opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'odierna opponente non può desumersi dalla manifesta infondatezza del motivo di opposizione spiegato.
La condotta della parte che su quella doglianza abbia inteso fondare la propria strategia difensiva (in via peraltro del tutto esclusiva) appare comunque ispirata ad un canone di sia pur minima diligenza.
Non può ritenersi che si è innanzi ad un abuso dello strumento processuale: non si può
cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica,
economica e sociale). Sul punto occorre rilevare che la questione posta sulla l'inefficacia del pignoramento rientra nei controlli che il Giudice dell'esecuzione deve effettuare ai fini di vagliare la validità della procedura esecutiva ex officio. Pertanto, egli stesso avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia dei creditori intervenuti;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 116/2024 RGE;
Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti costituiti CP_3
e , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1 CP_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Lecce, 06.11.2025
Il giudice dott. Catello Maresca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5692/2024 R.G.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Taurisano Parte_1 C.F._1
(LE), via Tunisi n. 10, presso e nello studio dell'avv. Davide Micaletto (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al atto C.F._2
introduttivo del presente giudizio;
, in proprio, nonché quale , CP_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ), (C.F. elettivamente CP_1 C.F._3 P.IVA_1
domiciliato in Casarano (LE) in via Ruffano n. 46, presso e nello studio dell'Avv.
NG PE (C.F. ) all'indirizzo di posta elettronica: C.F._4
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1
imprese e dei professionisti (INI-PEC)
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t. (P. IVA: – Cod. Fisc.: Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di deposito di P.IVA_3
sentenza ex art. 156 disp. att. c.p.c. dagli avv.ti Diego Rufini del Foro di Bologna
(C.F.: – indirizzo PEC: e C.F._5 Email_2
Giuseppe Dell'Anna Misurale del Foro di Lecce (C.F.: - C.F._6
indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata agli Email_3 indirizzi di PEC sopra riportati;
CONVENUTA - OPPOSTA
in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
protempore, (P.IVA ), P.IVA_4
- , per essa mandatari di , in persona del CP_5 CP_6 CP_5
suo legale rappresentante pro-tempore, (P.IVA ; P.IVA_5
- società di diritto italiano, con sede sociale in 00153 Roma, via Del CP_7
Circo Massimo 9 (p. iva e codice fiscale in persona del suo legale P.IVA_6
rappresentante pro-tempore
- , in persona del suo l.r.p.t. (P.IVA ); Controparte_8 P.IVA_7
- in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. CP_9
) cessionaria dei crediti di;
P.IVA_8 CP_5
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione già iniziata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione, ha introdotto il merito dell'opposizione Parte_1
all'esecuzione spiegata dal terzo con riferimento alla procedura esecutiva CP_1
immobiliare n. 116/2024.
Si costituivano in giudizio sia il terzo opponente che il creditore procedente, spiegando le proprie difese, mentre non si costituivano, benchè ritualmente citati, i creditori intervenuti e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La domanda attorea di accoglimento dell'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ha valore assorbente sulle altre questioni poste quella dedotta dall'attuale attore- debitore relativa all'inefficacia del pignoramento. Invero, l'opponente ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per violazione del termine perentorio di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 686 c. 1 c.p.c..
Orbane, il richiamato art. 686 co. 1 c.p.c., in tema di conversione del sequestro conservativo in pignoramento dispone che “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva
[disp. att. 156]”, e l'art. 156 disp. att. c.p.c. dispone che “Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono ben immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla
trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.”.
Nel caso di specie, la copia dell'ordinanza della Corte di Cassazione, per effetto della quale
è divenuta esecutiva la sentenza di revocatoria n. 4275/2015, confermata dalla Corte
d'appello di Lecce con sent. n. 73/2019, è stata depositata dalla creditrice, ai sensi dell'art. 156 co. 1 disp att. c.p.c., in data 05.04.2024, ben oltre il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 14.10.2021.
Rilevato in diritto che a norma dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Tale regola letta congiuntamente con l'art. 156 disp. att. c.p.c. determina che il sequestro si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il sequestrante ottiene la pronuncia in suo favore della sentenza di condanna esecutiva e da quel momento si considera iniziata l'esecuzione, di contro gli adempimenti ulteriori prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, sono atti di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, deve compiere nel termine perentorio, la cui mancanza determina l'inefficacia del pignoramento (Cass. n. 8615 del 2004).
Pertanto, in tale caso rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della creditrice, la data del 7.03.2024 (in cui è stata comunicata la sentenza del Trib. di Lecce n.
904/2024) non può essere considerata quale nuovo dies a quo dal quale far decorrere il termine di gg. 60 per la conversione del sequestro in pignoramento, atteso che è stata l'ordinanza della Corte di Cassazione, depositata in data 14.10.2021, a definire il giudizio di revocatoria in relazione al quale è stato chiesto e ottenuto il sequestro conservativo su cui è fondato il pignoramento che ci occupa, il pignoramento è inefficacie e dunque la procedura esecutiva deve essere dichiarata estinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Da ultimo, poi, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per la condanna dell'odierna opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
Orbene, nel caso di specie la colpa grave in capo all'odierna opponente non può desumersi dalla manifesta infondatezza del motivo di opposizione spiegato.
La condotta della parte che su quella doglianza abbia inteso fondare la propria strategia difensiva (in via peraltro del tutto esclusiva) appare comunque ispirata ad un canone di sia pur minima diligenza.
Non può ritenersi che si è innanzi ad un abuso dello strumento processuale: non si può
cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica,
economica e sociale). Sul punto occorre rilevare che la questione posta sulla l'inefficacia del pignoramento rientra nei controlli che il Giudice dell'esecuzione deve effettuare ai fini di vagliare la validità della procedura esecutiva ex officio. Pertanto, egli stesso avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia dei creditori intervenuti;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 116/2024 RGE;
Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti costituiti CP_3
e , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_1 CP_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Lecce, 06.11.2025
Il giudice dott. Catello Maresca