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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO CE, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Bologna
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: Agenzia entrate e riscossione (AdR) - preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto con conferma degli atti impugnati;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bologna (AE) – il rigetto del ricorso con conferma delle iscrizioni a ruolo presupposte;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, notificatogli in data 20/08/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, AdR) richiedeva il pagamento di un importo complessivo di € 51.348,99. L'impugnazione veniva limitata alle somme relative a due cartelle di pagamento presupposte, emesse a seguito di iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna (di seguito, AE), e segnatamente:
1. Cartella n. 02020150004382975000, per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2011, per un importo di € 13.546,74; 2. Cartella n. 02020160010389748000, per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2012, per un importo di € 23.549,10.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva i seguenti motivi:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'atto impugnato e dell'intero procedimento di riscossione;
2) Decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
3) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito per IRPEF, stante l'omessa notifica delle cartelle;
4) In subordine, intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio AdR con controdeduzioni, con le quali contestava integralmente le doglianze avversarie. In particolare, l'agente della riscossione eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per la mancata impugnazione di precedenti atti interruttivi della prescrizione, divenuti definitivi. Nel merito, sosteneva la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, avvenute rispettivamente in data 18/06/2015 (cartella n. 02020150004382975000) e l'11/07/2016 (cartella n. 02020160010389748000), entrambe perfezionatesi per compiuta giacenza. Evidenziava, inoltre, la notifica di successivi atti interruttivi, quali un pignoramento presso terzi notificato il 12/07/2016 e un'intimazione di pagamento notificata il 25/02/2020, nonché una richiesta di accesso alla propria posizione debitoria presentata dal contribuente, riscontrata in data 19/11/2021. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'AE, la quale, pur rimettendosi alle difese di AdR per quanto attiene all'attività di riscossione, eccepiva l'infondatezza del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, precisando che le iscrizioni a ruolo derivavano da controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e che i relativi avvisi bonari erano stati regolarmente spediti al contribuente.
Alla pubblica udienza del 03/10/2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, dalla cui risoluzione dipende la valutazione delle ulteriori doglianze in tema di decadenza e prescrizione.
Dalla documentazione versata in atti dall'AdR (doc. 10 delle produzioni di parte resistente), emerge che le cartelle di pagamento oggetto di causa sono state ritualmente notificate al contribuente. Nello specifico:
- la cartella n. 02020150004382975000 risulta notificata in data 18/06/2015, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 e art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di Castel Maggiore (BO) in data 08/06/2015 e successivo invio della raccomandata informativa (CAD); - la cartella n. 02020160010389748000 risulta notificata in data 11/07/2016 con modalità analoghe, a seguito di deposito presso la casa comunale in data 29/06/2016 e invio della relativa CAD.
Le modalità di notifica risultano pertanto conformi a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, DPR 602/1973 e dall'art. 140 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente, ai fini della validità della notifica, il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della CAD, anche in assenza di avviso di ricevimento della raccomandata, purché sia documentato l'invio. Conseguentemente le notifiche, perfezionatesi per compiuta giacenza, devono ritenersi valide ed efficaci. Pertanto, le eccezioni di omessa notifica e di decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/73 sono infondate.
La difesa del contribuente eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva (IRPEF) nonché delle sanzioni ed interessi.
Sul punto il Collegio non intende discostarsi dal costante orientamento della Corte di Cassazione (per tutte Ord. n. 4723/2025, Ord n. 4385/2025 , Ord. n. 8120/2021), la quale ha affermato che il credito erariale IRPEF è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non configurandosi in una prestazione periodica in senso civilistico, ma di un'obbligazione autonoma riferita a ciascun periodo d'imposta escludendo, perciò, l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'Art. 2948, comma 1, n. 4 cc. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento costituisce un atto interruttivo della prescrizione, dal quale decorre un nuovo termine decennale proprio del credito tributario azionato (Cass., sez. V, 6 marzo 2023, n. 6684; Cass., sez. V, 26 gennaio 2026, n. 1733; Cass., sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32357).
Diversamente per le sanzioni ed interessi per i quali sussistono specifiche disposizioni normative che prescrivono il termine quinquennale in base all'Art. 20 del D. Lgs n. 472/1997 per le sanzioni e trovando applicazione l'Art. 2948, comma 1, n. 4 cc per gli interessi.
Ciò posto, le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate nei termini di decadenza negli anni 2015 e 2016 conseguentemente per entrambe le pretese impositive (IRPEF) non risulta maturato il termine di prescrizione decennale.
Occorre pertanto verificare se l'invocato il termine quinquennale previsto per sanzioni e interessi (art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c.), sia stato interrotto da atti successivi.
Per la cartella di pagamento n. 02020150004382975000 (anno 2011), AdR ha prodotto, quale atto interruttivo, un pignoramento presso terzi (n. 02084201600000650000) che assume notificato in data 12/07/2016. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che la notifica di tale atto è avvenuta per compiuta giacenza, ma l'agente della riscossione non ha fornito prova dell'avvenuto invio della
“Comunicazione di Avvenuto Deposito” (CAD) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento necessario per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La mancanza di tale elemento essenziale del procedimento notificatorio rende la notifica dell'atto di pignoramento inidonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione. Così come inidoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione è il riscontro di AdR alla richiesta di accesso del contribuente alla propria posizione debitoria del 19/11/2021 in quanto avvenuta per mail ordinaria trasmessa ad un indirizzo non univocamente riconducibile al ricorrente. Ne consegue che, per le sanzioni e gli interessi relativi a tale cartella, il termine di prescrizione quinquennale ha continuato a decorrere dalla data di notifica della cartella stessa. Tale termine, pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 è spirato prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata (20/08/2024). Sul punto, il ricorso è fondato.
Per la cartella di pagamento n. 02020160010389748000 (anno 2012) AdR ha indicato quale atto interruttivo un'intimazione di pagamento (n. 02020199013805518000) notificata in data 25/02/2020. Dall'esame della relata di notifica, si evince che l'atto è stato consegnato a mani della madre del ricorrente, qualificatasi come “persona di famiglia convivente”. La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e l'agente notificatore ha provveduto a spedire al destinatario la "Comunicazione di Avvenuta Notifica" (CAN) a mezzo raccomandata. Sebbene parte ricorrente, nelle proprie note, ne contesti la regolarità per l'assenza dell'avviso di ricevimento, ritiene questo Collegio che la notifica sia valida. L'art. 139, comma 4, c.p.c. prescrive l'invio di una lettera raccomandata per dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica, senza imporre espressamente la forma della raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione della raccomandata, provata dall'agente della riscossione, è, perciò, sufficiente a perfezionare l'iter notificatorio.
Pertanto, l'intimazione di pagamento notificata il 25/02/2020 costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine, sia decennale per il tributo, sia quinquennale per sanzioni e interessi. Entrambi i termini non erano decorsi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (20/08/2024). Le relative pretese sono dunque legittime.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle sanzioni e agli interessi relativi alla cartella n. 02020150004382975000, in quanto prescritti. Per il resto, il ricorso va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alle sanzioni ed interessi relativi alla cartella di pagamento n. 02020150004382975000. Rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO CE, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Bologna
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004382975000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160010389748000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio Resistente/Appellato: Agenzia entrate e riscossione (AdR) - preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto con conferma degli atti impugnati;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bologna (AE) – il rigetto del ricorso con conferma delle iscrizioni a ruolo presupposte;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, notificatogli in data 20/08/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - SS (di seguito, AdR) richiedeva il pagamento di un importo complessivo di € 51.348,99. L'impugnazione veniva limitata alle somme relative a due cartelle di pagamento presupposte, emesse a seguito di iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna (di seguito, AE), e segnatamente:
1. Cartella n. 02020150004382975000, per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2011, per un importo di € 13.546,74; 2. Cartella n. 02020160010389748000, per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2012, per un importo di € 23.549,10.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva i seguenti motivi:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'atto impugnato e dell'intero procedimento di riscossione;
2) Decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
3) Intervenuta prescrizione quinquennale del credito per IRPEF, stante l'omessa notifica delle cartelle;
4) In subordine, intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio AdR con controdeduzioni, con le quali contestava integralmente le doglianze avversarie. In particolare, l'agente della riscossione eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per la mancata impugnazione di precedenti atti interruttivi della prescrizione, divenuti definitivi. Nel merito, sosteneva la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, avvenute rispettivamente in data 18/06/2015 (cartella n. 02020150004382975000) e l'11/07/2016 (cartella n. 02020160010389748000), entrambe perfezionatesi per compiuta giacenza. Evidenziava, inoltre, la notifica di successivi atti interruttivi, quali un pignoramento presso terzi notificato il 12/07/2016 e un'intimazione di pagamento notificata il 25/02/2020, nonché una richiesta di accesso alla propria posizione debitoria presentata dal contribuente, riscontrata in data 19/11/2021. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'AE, la quale, pur rimettendosi alle difese di AdR per quanto attiene all'attività di riscossione, eccepiva l'infondatezza del motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti, precisando che le iscrizioni a ruolo derivavano da controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e che i relativi avvisi bonari erano stati regolarmente spediti al contribuente.
Alla pubblica udienza del 03/10/2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, dalla cui risoluzione dipende la valutazione delle ulteriori doglianze in tema di decadenza e prescrizione.
Dalla documentazione versata in atti dall'AdR (doc. 10 delle produzioni di parte resistente), emerge che le cartelle di pagamento oggetto di causa sono state ritualmente notificate al contribuente. Nello specifico:
- la cartella n. 02020150004382975000 risulta notificata in data 18/06/2015, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 e art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di Castel Maggiore (BO) in data 08/06/2015 e successivo invio della raccomandata informativa (CAD); - la cartella n. 02020160010389748000 risulta notificata in data 11/07/2016 con modalità analoghe, a seguito di deposito presso la casa comunale in data 29/06/2016 e invio della relativa CAD.
Le modalità di notifica risultano pertanto conformi a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, DPR 602/1973 e dall'art. 140 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente, ai fini della validità della notifica, il deposito presso la Casa Comunale e l'invio della CAD, anche in assenza di avviso di ricevimento della raccomandata, purché sia documentato l'invio. Conseguentemente le notifiche, perfezionatesi per compiuta giacenza, devono ritenersi valide ed efficaci. Pertanto, le eccezioni di omessa notifica e di decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/73 sono infondate.
La difesa del contribuente eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva (IRPEF) nonché delle sanzioni ed interessi.
Sul punto il Collegio non intende discostarsi dal costante orientamento della Corte di Cassazione (per tutte Ord. n. 4723/2025, Ord n. 4385/2025 , Ord. n. 8120/2021), la quale ha affermato che il credito erariale IRPEF è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non configurandosi in una prestazione periodica in senso civilistico, ma di un'obbligazione autonoma riferita a ciascun periodo d'imposta escludendo, perciò, l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'Art. 2948, comma 1, n. 4 cc. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento costituisce un atto interruttivo della prescrizione, dal quale decorre un nuovo termine decennale proprio del credito tributario azionato (Cass., sez. V, 6 marzo 2023, n. 6684; Cass., sez. V, 26 gennaio 2026, n. 1733; Cass., sez. V, 11 dicembre 2025, n. 32357).
Diversamente per le sanzioni ed interessi per i quali sussistono specifiche disposizioni normative che prescrivono il termine quinquennale in base all'Art. 20 del D. Lgs n. 472/1997 per le sanzioni e trovando applicazione l'Art. 2948, comma 1, n. 4 cc per gli interessi.
Ciò posto, le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate nei termini di decadenza negli anni 2015 e 2016 conseguentemente per entrambe le pretese impositive (IRPEF) non risulta maturato il termine di prescrizione decennale.
Occorre pertanto verificare se l'invocato il termine quinquennale previsto per sanzioni e interessi (art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c.), sia stato interrotto da atti successivi.
Per la cartella di pagamento n. 02020150004382975000 (anno 2011), AdR ha prodotto, quale atto interruttivo, un pignoramento presso terzi (n. 02084201600000650000) che assume notificato in data 12/07/2016. Dall'esame della documentazione prodotta, emerge che la notifica di tale atto è avvenuta per compiuta giacenza, ma l'agente della riscossione non ha fornito prova dell'avvenuto invio della
“Comunicazione di Avvenuto Deposito” (CAD) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento necessario per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La mancanza di tale elemento essenziale del procedimento notificatorio rende la notifica dell'atto di pignoramento inidonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione. Così come inidoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione è il riscontro di AdR alla richiesta di accesso del contribuente alla propria posizione debitoria del 19/11/2021 in quanto avvenuta per mail ordinaria trasmessa ad un indirizzo non univocamente riconducibile al ricorrente. Ne consegue che, per le sanzioni e gli interessi relativi a tale cartella, il termine di prescrizione quinquennale ha continuato a decorrere dalla data di notifica della cartella stessa. Tale termine, pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 è spirato prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata (20/08/2024). Sul punto, il ricorso è fondato.
Per la cartella di pagamento n. 02020160010389748000 (anno 2012) AdR ha indicato quale atto interruttivo un'intimazione di pagamento (n. 02020199013805518000) notificata in data 25/02/2020. Dall'esame della relata di notifica, si evince che l'atto è stato consegnato a mani della madre del ricorrente, qualificatasi come “persona di famiglia convivente”. La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e l'agente notificatore ha provveduto a spedire al destinatario la "Comunicazione di Avvenuta Notifica" (CAN) a mezzo raccomandata. Sebbene parte ricorrente, nelle proprie note, ne contesti la regolarità per l'assenza dell'avviso di ricevimento, ritiene questo Collegio che la notifica sia valida. L'art. 139, comma 4, c.p.c. prescrive l'invio di una lettera raccomandata per dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica, senza imporre espressamente la forma della raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione della raccomandata, provata dall'agente della riscossione, è, perciò, sufficiente a perfezionare l'iter notificatorio.
Pertanto, l'intimazione di pagamento notificata il 25/02/2020 costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine, sia decennale per il tributo, sia quinquennale per sanzioni e interessi. Entrambi i termini non erano decorsi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (20/08/2024). Le relative pretese sono dunque legittime.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente alle sanzioni e agli interessi relativi alla cartella n. 02020150004382975000, in quanto prescritti. Per il resto, il ricorso va rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento limitatamente alle sanzioni ed interessi relativi alla cartella di pagamento n. 02020150004382975000. Rigetta nel resto. Spese compensate