Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Il giudice rileva che la parte resistente ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle presupposte e di ulteriori atti ingiuntivi e esecutivi, rendendo la pretesa tributaria definitiva e non soggetta a prescrizione grazie agli atti interruttivi validi.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il giudice ritiene che la notifica delle cartelle presupposte e dell'intimazione stessa abbia validamente interrotto i termini di prescrizione, rendendo infondata l'eccezione.

  • Rigettato
    Irregolare consegna dell'atto

    Il giudice non affronta specificamente questo punto ma lo include implicitamente nel rigetto generale del ricorso, avendo ritenuto la validità degli atti.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del ruolo

    Il giudice non affronta specificamente questo punto ma lo include implicitamente nel rigetto generale del ricorso, avendo ritenuto la validità degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 9
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo