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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia N.1 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293776 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione n. 293776 del 27/05/2024 eccependo la mancata notifica e prescrizione delle presupposte cartelle emesse per omessi versamenti della Tarsu come indicati in atti richiamati. Si eccepisce la irregolare consegna dell'atto privo di attestato di conformità, intervenuta prescrizione e decadenza ed omessa indicazione del ruolo.
Si costituiva la OG spa che chiedeva rigettarsi il ricorso producendo copia della notifica delle cartelle presupposte richiamate nella impugnata intimazione mediante nonché di altri atti esecutivi successivamente consegnati al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice fa rilevare, rispetto all'eccezione del ricorrente, come parte convenuta abbia documentalmente (cfr. relate in atti depositate dall'ufficio resistente tempestivamente intervenuto in giudizio) fornito la prova delle compiute e regolari notifiche delle altre cartelle di pagamento ed ingiunzioni poste a base della intimazione impugnata dall'odierna parte ricorrente, nonché di avere recapitato ulteriori e pregressi atti ingiuntivi ed esecutivi allegati da parte resistente.
Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, sotto questo punto di vista la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura;
trattandosi quindi di imposte che non maturano in via periodica, e che, non risulta interamente decorso, proprio in virtù dell'atto interruttivo sopra allegato da parte resistente, il termine di prescrizione previsto in ragione della natura del tributo richiesto (vedasi sul punto anche Sent.
Cass. nr. 4283/2010), l'intimazione impugnata in questa sede costituisce ulteriore atto efficace e con ulteriori effetti interruttivi in grado di impedire il successivo decorso del predetto termine di prescrizione, e che peraltro di contenuto meramente ripetitivo rispetto ad imposte maturate e richieste in via specifica con i precedenti atti esattoriali portati a conoscenza del contribuente.
Alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento impugnata è nel complesso regolare nel resto essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli impositivi sottostanti e precedentemente al decorso della prescrizione, pertanto il presente ricorso deve essere respinto. Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna ricorrente ad e. 200.00 per spese di lite
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 658/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia N.1 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293776 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione n. 293776 del 27/05/2024 eccependo la mancata notifica e prescrizione delle presupposte cartelle emesse per omessi versamenti della Tarsu come indicati in atti richiamati. Si eccepisce la irregolare consegna dell'atto privo di attestato di conformità, intervenuta prescrizione e decadenza ed omessa indicazione del ruolo.
Si costituiva la OG spa che chiedeva rigettarsi il ricorso producendo copia della notifica delle cartelle presupposte richiamate nella impugnata intimazione mediante nonché di altri atti esecutivi successivamente consegnati al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice fa rilevare, rispetto all'eccezione del ricorrente, come parte convenuta abbia documentalmente (cfr. relate in atti depositate dall'ufficio resistente tempestivamente intervenuto in giudizio) fornito la prova delle compiute e regolari notifiche delle altre cartelle di pagamento ed ingiunzioni poste a base della intimazione impugnata dall'odierna parte ricorrente, nonché di avere recapitato ulteriori e pregressi atti ingiuntivi ed esecutivi allegati da parte resistente.
Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92, sotto questo punto di vista la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede (vendendo meno anche il rilievo di intervenuta prescrizione in ragione di tempestivo e valido atto interruttivo), potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla ulteriore fase della procedura;
trattandosi quindi di imposte che non maturano in via periodica, e che, non risulta interamente decorso, proprio in virtù dell'atto interruttivo sopra allegato da parte resistente, il termine di prescrizione previsto in ragione della natura del tributo richiesto (vedasi sul punto anche Sent.
Cass. nr. 4283/2010), l'intimazione impugnata in questa sede costituisce ulteriore atto efficace e con ulteriori effetti interruttivi in grado di impedire il successivo decorso del predetto termine di prescrizione, e che peraltro di contenuto meramente ripetitivo rispetto ad imposte maturate e richieste in via specifica con i precedenti atti esattoriali portati a conoscenza del contribuente.
Alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento impugnata è nel complesso regolare nel resto essendo stata notificata entro i termini di validità ed efficacia dei titoli impositivi sottostanti e precedentemente al decorso della prescrizione, pertanto il presente ricorso deve essere respinto. Per quanto sopra esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna ricorrente ad e. 200.00 per spese di lite