Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2025, proposto da EL Di IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Antonuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli (Sezione Lavoro) n. 1692 del 20.11.2024 - R.G. 4365/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. MA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, n. 1692/2024, che ha dichiarato il diritto del ricorrente “ ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici dal 9.12.21 al 30.06.22, dal 30.09.22 al 31.08.23 e dal 2.11.23 al 30.06.24 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
5. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
6. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
7. A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
8. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Pietro Antonuccio, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
MA AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AL | FF LL |
IL SEGRETARIO