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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Giacomo Rota Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 832/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariantonietta Miccoli;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Paolo Marletta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'1 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2143, pubblicata il 2 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1447/2017, emesso il 18 marzo 2017 su ricorso di (col quale veniva ingiunto alla CP_1
Hobby s.r.l. ed ai suoi fideiussori , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
il pagamento della somma di € 9.512,19, oltre ad interessi e spese della
[...] procedura), così statuiva: “REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1474/2017 emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di;
DICHIARA l'inesistenza del diritto a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata di nei confronti di in forza Controparte_1 Parte_1 dell'atto di precetto notificato il 18.6.2020; CONDANNA al pagamento Parte_1
della somma di euro 9.512, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dal 4.4.2017 in favore di CP_1
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA
[...] [...]
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
....”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “È pacifico ed incontestato che il decreto ingiuntivo n. 1494/2017 sia stato notificato tempestivamente e regolarmente alla società Hobby s.r.l. nonché ai garanti e;
non Parte_2 Persona_1
avendo i predetti proposto opposizione, il Tribunale di Catania, con decreto del 22.12.2020, ha concesso la definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Nei confronti di Parte_1
(che unitamente a e aveva prestato fideiussione), Parte_2 Persona_1
invece ...... la società opposta ha ...... notificato il decreto ingiuntivo ............... ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia del decreto. Per quanto sopra, l'eccezione di inefficacia è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 1494/2017 va revocato. L'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge la validità anche dell'azione esecutiva minacciata con l'atto di precetto notificato contestualmente al detto decreto provvisoriamente esecutivo ...... Ciò detto, l'accertamento dell'inefficacia del decreto ingiuntivo non impedisce a questo giudice di vagliare la fondatezza della domanda monitoria proposta da nei confronti di ...... La società opposta ha Controparte_1 Parte_1
chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di euro 9.512,19 nei confronti della
Hobby s.r.l. in forza delle cambiali rilasciate a garanzia delle prestazioni di cui alle fatture allegate in atti. Contestualmente, la ha chiesto il pagamento della medesima Controparte_1
somma a , e , quali condebitori Parte_1 Parte_2 Persona_1
solidali, in base alla fideiussione dai medesimi rilasciata il 15.6.2015. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, il fatto costitutivo della domanda di
2 adempimento proposta dalla non è rappresentato dalle cambiali rilasciate dalla Controparte_1
Hobby s.r.l. bensì dalla fideiussione con cui ha garantito i debiti della Parte_1
Hobby s.r.l. nei confronti della fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.000. Controparte_1
Ciò posto, non meritano accoglimento le eccezioni sollevate da parte opponente concernenti il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle cambiali ..... Peraltro, la società
Hobby s.r.l. non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sicché il credito nei confronti della debitrice principale risulta definitivamente accertato in sede giudiziale e su di esso si è formato il giudicato ...... Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta da con il ricorso monitorio depositato il 22.12.2016 è fondata e Controparte_1
va condannato al pagamento della somma di euro 9.512,19, oltre Parte_1 interessi ex d. lgs. 231/2002 dal 4.4.2017 (data indicata nell'atto di precetto), in favore di
. Controparte_1
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 14 giugno 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione, l'appellante deduce la falsa ed erronea applicazione della legge, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Sostiene che il primo giudice, dovendo accertare la sussistenza del credito azionato dalla parte società opposta, avrebbe dovuto vagliare l'eccezione di nullità relativa al credito sottostante, tenendo in considerazione che il aveva disconosciuto come sue le firme Pt_1 apposte sulle cambiali fonte dell'obbligazione della Hobby srl nei confronti della;
CP_1
che, infatti, solo nel caso in cui le cambiali fossero state realmente firmate da Parte_1
n.q. di legale rappresentante della Hobby srl, l'obbligazione nei confronti della
[...]
sarebbe stata reale ed il ne avrebbe risposto quale fideiussore;
che il CP_1 Pt_1 tribunale ha totalmente omesso l'indagine sulla validità o meno delle cambiali poste a suo fondamento, nonostante, il fideiussore ne abbia contestato la nullità; che il primo Pt_1
giudice ha erroneamente ritenuto opponibile al terzo fideiussore il giudicato formatosi nei confronti del debitore principale Hobby srl in conseguenza della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
3 L'appello è inammissibile.
Giova premettere che il primo giudice ha ritenuto la fondatezza della domanda svolta in via monitoria sul rilievo che “..... contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, il fatto costitutivo della domanda di adempimento proposta dalla non è Controparte_1
rappresentato dalle cambiali rilasciate dalla Hobby s.r.l. bensì dalla fideiussione con cui
ha garantito i debiti della Hobby s.r.l. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.000. Ciò posto, non meritano accoglimento le eccezioni sollevate da parte opponente concernenti il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle cambiali .....”.
Soggiunge il primo giudice che “Peraltro, la società Hobby s.r.l. non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sicché il credito nei confronti della debitrice principale risulta definitivamente accertato in sede giudiziale e su di esso si è formato il giudicato”.
Osserva la Corte che il primo percorso argomentativo, pienamente condivisibile, secondo cui il fatto costitutivo della domanda di pagamento è rappresentato dalla fideiussione rilasciata dal e non dalle cambiali emesse dalla Hobby srl, non risulta Pt_1
essere stato oggetto di specifica impugnazione da parte del e ciò determina Pt_1
l'inammissibilità dell'appello.
È noto, invero, che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Cass. Ordinanza n. 22753 del
03/11/2011).
Rileva la Corte che la sorte dell'impugnazione non muta aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. Sentenza n. 13880 del
06/07/2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto
4 del valore della controversia (fascia di valore 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 2143, pubblicata il 2 maggio 2025, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna a rifondere, in favore di , le spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida in complessivi € 3000,00 (ivi compresi €. 580,00 per la fase di studio, €.
470,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro
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