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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10826 /2024 R.G.TRIB.
ME ER / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10826 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, N.108 reg. del 4.9.2024 di rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da
ME ER nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DES GENEYS 8 18100 IMPERIA presso lo studio dell'Avv. MASSARO ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 4.9.2024, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale espressa in data 28.1.2023 e formalizzata il 3.4.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 26.10.2023, avesse espresso parere non favorevole;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il difensore del richiedente avesse
1 inviato una memoria con allegati iscrizione anagrafica e un contratto di lavoro a tempo determinato;
che non fossero emersi elementi indicativi di una particolare vulnerabilità del ricorrente e di un effettivo radicamento personale sul T.N. tali per cui l'allontanamento potesse costituire violazione del diritto alla vita privata e familiare. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, memoria legale, copia passaporto, permesso di soggiorno per lavoro stagionale scad. 25.12.2021, iscrizione registro popolazione, contratto di locazione, CU2022, comunicazione ospitalità e documento identità ospitante, buste paga del 2021 e 2022) ed ha ritenuto che la situazione personale del richiedente non fosse tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98 non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che lo stesso, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani o degradanti e non risultando sufficienti la sua presenza in Italia da due anni ed altresì la presenza sul TN di un asserito zio e di un cugino. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
1) il ricorrente, cittadino dell'Albania originario di ELBASAN, ha presentato domanda di riconoscimento di protezione speciale in epoca precedente il decreto legge Cutro;
2) egli ha un lavoro stabile in Italia nel settore agricolo presso la ditta FINKE FLORICOLTURA SRL UNIPERSONALE, con contratto a tempo determinato scadente al 30 giugno 2025 e busta paga di circa euro 1.000,00 mensili;
3) parla e scrive correttamente la lingua italiana;
4) ha una sistemazione alloggiativa stabile nell'abitazione di TAGGIA (IM) Vico Monastero 5 con contratto di locazione a sé intestato;
5) è entrato in Italia tramite un decreto flussi del 2020 e ha sempre lavorato nel settore agricolo, inizialmente presso la ditta agricola MARTINI di Taggia;
6) in Italia ha dei parenti. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
a questo Ill.mo Tribunale di GENOVA, disposta l'audizione personale del sig Pt_1
ME ER, previa sospensione dell'efficacia del PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.108 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 04/09/2024 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 04/10/2024, NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.108 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 04/09/2024 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 04/10/2024; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig ME ER, ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di
2 rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio.” Con il ricorso, oltre alla documentazione relativa alla fase amministrativa sono stati depositati:
- Ricevuta della prenotazione dell'appuntamento rilasciata dal sistema prenotafacile il 28.1.2023;
- contratto di locazione di un immobile dal 1.6.2024 al 31.5.2027 a Taggia, vico Monastero 5, registrato presso AdE;
- contratto di lavoro presso Finke floricoltura di Imperia dal 2.1.2024 al 30.6.2024 e dal 9.9.2024 30.6.2025 in qualità di operaio part time e buste paga da gennaio a giugno e settembre 2024. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha rilevato come il parere non favorevole della Commissione abbia natura obbligatoria e vincolante. Ha poi evidenziato che all'atto della notifica del rigetto qui impugnato il richiedente avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, seppure non si fosse poi presentato alla data dell'appuntamento in Questura, il 17.2.2025. Ha infine osservato come non sussistessero, in ogni caso, i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, non essendo emersi motivi fondati per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In ordine all'istanza di sospensiva ha rilevato come non possa ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora. Ha quindi ripercorso la normativa di riferimento ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
1) Istanza di protezione speciale formalizzata in data 03/04/2023
2) Decisione adottata dalla Commissione territoriale di Genova in data 26/10/2023,
3) Memoria integrativa presentata in data 18/01/2024 dall'Avv. Angelo Massaro
4) Provvedimento emesso in data 09/09/2024 dal Questore di Imperia Cat. "Sez./Cont./nr. 108 di reg. C.F._2
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio e aggiornato a novembre 2024, non risultano precedenti condanne;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia come da certificato aggiornato a novembre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento. Nella fase sommaria, acquisite informative preliminari (certificati di rito), la Giudice, dopo aver più volte invitato parte ricorrente al deposito del modello C/2 storico del CPI, rilevato che, salvi gli approfondimenti istruttori, risultasse che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa in regola dal gennaio 2024 e che vivesse in un immobile condotto in affitto a Taggia, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 8.5.2025, ove non si è potuto procedere all'audizione del ricorrente, assente, secondo le allegazioni difensive, non documentate, per motivi di lavoro (festa della mamma). Neppure per la successiva udienza del 13.11.2025, fissata sempre per l'audizione, è comparso il signor ME ER ed il suo legale ha rilevato come il ricorrente non fosse stato più rintracciato e non rispondesse alle telefonate.
3 Richiamate le conclusioni del ricorso, all'esito della discussione orale la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale. Ed infatti la sopraggiunta irreperibilità del ricorrente a fronte dei tentativi di rintraccio da parte del suo difensore non ha consentito al Tribunale di verificare la sussistenza di un serio ed effettivo percorso di inserimento sociale, non risultando sufficienti gli elementi addotti in sede di ricorso, ovvero la presenza in Italia dal 2022, la sua collocazione abitativa a Taggia ed il contratto di lavoro a tempo determinato in allora in essere. Va su tali aspetti rilevato che, nel corso del giudizio, è rimasto del tutto ignoto se il signor RI abbia mantenuto la propria dimora in Italia ed ivi abbia continuato a lavorare. Il suo totale disinteresse rispetto alle sorti del presente procedimento, dimostrato dalla sopraggiunta cessazione di ogni contatto con il proprio legale e dalla mancata comparizione per le due udienze ove era stata fissata la sua audizione (proprio al fine di accertare la sussistenza di un serio ed effettivo percorso di inclusione sociale) non consente al Collegio di addivenire ad una decisione a lui favorevole. Di fatto, ad oggi, si ignora se il ricorrente sia rientrato in Albania e, più in generale, dove viva e come si mantenga, non risultando in alcun modo bastevoli gli elementi risultanti dall'unica documentazione prodotta con l'instaurazione del presente giudizio. Il percorso di integrazione del richiedente, così come documentato unicamente con il ricorso introduttivo, nulla essendo stato prodotto dal suo difensore nel corso del giudizio, nonostante i solleciti a tal fine, non può essere ritenuto sufficiente. Egli, come evidenziato, non essendo comparso in udienza e non avendo ritenuto di fornire alcuna informazione al suo difensore, non ha dato modo a questo Collegio di valutare, più in generale, la sua condizione in Italia e non ha reso possibile l'indagine di quegli aspetti concorrenti che pure potrebbero determinare il riconoscimento della protezione speciale. Anche le allegate parentele presenti in Italia sono risultate, all'esito, del tutto sfornite di prova a fronte della presenza, in Albania, di tutta la sua famiglia di origine, con cui ha mantenuto i contatti (v. modulo allegato all'istanza di protezione speciale). In conclusione, ad oggi, non è stato possibile verificare, in concreto, l'avvenuto inserimento nel tessuto economico, sociale, culturale italiano, né il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di alcun solido legame familiare in Italia da tutelare. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. Va altresì posto in luce come non sia stato neppure dimostrato alcun profilo di vulnerabilità relativo alla tutela del diritto alla salute, non essendo risultate problematiche ad esso inerenti né allegata documentazione comprovante particolari criticità. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere dalla famiglia di origine. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo.
4 Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra 08.06.2024 e il 06.06.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 5 eventi che non hanno provocato alcun decesso1. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad una sola udienza in presenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ accesso in data 13.06.2025 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/
ME ER / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
UR Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10826 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, N.108 reg. del 4.9.2024 di rifiuto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da
ME ER nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DES GENEYS 8 18100 IMPERIA presso lo studio dell'Avv. MASSARO ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 4.9.2024, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale espressa in data 28.1.2023 e formalizzata il 3.4.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 26.10.2023, avesse espresso parere non favorevole;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il difensore del richiedente avesse
1 inviato una memoria con allegati iscrizione anagrafica e un contratto di lavoro a tempo determinato;
che non fossero emersi elementi indicativi di una particolare vulnerabilità del ricorrente e di un effettivo radicamento personale sul T.N. tali per cui l'allontanamento potesse costituire violazione del diritto alla vita privata e familiare. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, memoria legale, copia passaporto, permesso di soggiorno per lavoro stagionale scad. 25.12.2021, iscrizione registro popolazione, contratto di locazione, CU2022, comunicazione ospitalità e documento identità ospitante, buste paga del 2021 e 2022) ed ha ritenuto che la situazione personale del richiedente non fosse tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98 non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che lo stesso, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani o degradanti e non risultando sufficienti la sua presenza in Italia da due anni ed altresì la presenza sul TN di un asserito zio e di un cugino. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
1) il ricorrente, cittadino dell'Albania originario di ELBASAN, ha presentato domanda di riconoscimento di protezione speciale in epoca precedente il decreto legge Cutro;
2) egli ha un lavoro stabile in Italia nel settore agricolo presso la ditta FINKE FLORICOLTURA SRL UNIPERSONALE, con contratto a tempo determinato scadente al 30 giugno 2025 e busta paga di circa euro 1.000,00 mensili;
3) parla e scrive correttamente la lingua italiana;
4) ha una sistemazione alloggiativa stabile nell'abitazione di TAGGIA (IM) Vico Monastero 5 con contratto di locazione a sé intestato;
5) è entrato in Italia tramite un decreto flussi del 2020 e ha sempre lavorato nel settore agricolo, inizialmente presso la ditta agricola MARTINI di Taggia;
6) in Italia ha dei parenti. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
a questo Ill.mo Tribunale di GENOVA, disposta l'audizione personale del sig Pt_1
ME ER, previa sospensione dell'efficacia del PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.108 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 04/09/2024 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 04/10/2024, NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/24/IMM/II SEZ./NR.108 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA DEL 04/09/2024 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 04/10/2024; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig ME ER, ordinando alla QUESTURA DI IMPERIA competente di
2 rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio.” Con il ricorso, oltre alla documentazione relativa alla fase amministrativa sono stati depositati:
- Ricevuta della prenotazione dell'appuntamento rilasciata dal sistema prenotafacile il 28.1.2023;
- contratto di locazione di un immobile dal 1.6.2024 al 31.5.2027 a Taggia, vico Monastero 5, registrato presso AdE;
- contratto di lavoro presso Finke floricoltura di Imperia dal 2.1.2024 al 30.6.2024 e dal 9.9.2024 30.6.2025 in qualità di operaio part time e buste paga da gennaio a giugno e settembre 2024. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha rilevato come il parere non favorevole della Commissione abbia natura obbligatoria e vincolante. Ha poi evidenziato che all'atto della notifica del rigetto qui impugnato il richiedente avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, seppure non si fosse poi presentato alla data dell'appuntamento in Questura, il 17.2.2025. Ha infine osservato come non sussistessero, in ogni caso, i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, non essendo emersi motivi fondati per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In ordine all'istanza di sospensiva ha rilevato come non possa ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora. Ha quindi ripercorso la normativa di riferimento ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
1) Istanza di protezione speciale formalizzata in data 03/04/2023
2) Decisione adottata dalla Commissione territoriale di Genova in data 26/10/2023,
3) Memoria integrativa presentata in data 18/01/2024 dall'Avv. Angelo Massaro
4) Provvedimento emesso in data 09/09/2024 dal Questore di Imperia Cat. "Sez./Cont./nr. 108 di reg. C.F._2
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio e aggiornato a novembre 2024, non risultano precedenti condanne;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia come da certificato aggiornato a novembre 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento. Nella fase sommaria, acquisite informative preliminari (certificati di rito), la Giudice, dopo aver più volte invitato parte ricorrente al deposito del modello C/2 storico del CPI, rilevato che, salvi gli approfondimenti istruttori, risultasse che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa in regola dal gennaio 2024 e che vivesse in un immobile condotto in affitto a Taggia, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 8.5.2025, ove non si è potuto procedere all'audizione del ricorrente, assente, secondo le allegazioni difensive, non documentate, per motivi di lavoro (festa della mamma). Neppure per la successiva udienza del 13.11.2025, fissata sempre per l'audizione, è comparso il signor ME ER ed il suo legale ha rilevato come il ricorrente non fosse stato più rintracciato e non rispondesse alle telefonate.
3 Richiamate le conclusioni del ricorso, all'esito della discussione orale la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale. Ed infatti la sopraggiunta irreperibilità del ricorrente a fronte dei tentativi di rintraccio da parte del suo difensore non ha consentito al Tribunale di verificare la sussistenza di un serio ed effettivo percorso di inserimento sociale, non risultando sufficienti gli elementi addotti in sede di ricorso, ovvero la presenza in Italia dal 2022, la sua collocazione abitativa a Taggia ed il contratto di lavoro a tempo determinato in allora in essere. Va su tali aspetti rilevato che, nel corso del giudizio, è rimasto del tutto ignoto se il signor RI abbia mantenuto la propria dimora in Italia ed ivi abbia continuato a lavorare. Il suo totale disinteresse rispetto alle sorti del presente procedimento, dimostrato dalla sopraggiunta cessazione di ogni contatto con il proprio legale e dalla mancata comparizione per le due udienze ove era stata fissata la sua audizione (proprio al fine di accertare la sussistenza di un serio ed effettivo percorso di inclusione sociale) non consente al Collegio di addivenire ad una decisione a lui favorevole. Di fatto, ad oggi, si ignora se il ricorrente sia rientrato in Albania e, più in generale, dove viva e come si mantenga, non risultando in alcun modo bastevoli gli elementi risultanti dall'unica documentazione prodotta con l'instaurazione del presente giudizio. Il percorso di integrazione del richiedente, così come documentato unicamente con il ricorso introduttivo, nulla essendo stato prodotto dal suo difensore nel corso del giudizio, nonostante i solleciti a tal fine, non può essere ritenuto sufficiente. Egli, come evidenziato, non essendo comparso in udienza e non avendo ritenuto di fornire alcuna informazione al suo difensore, non ha dato modo a questo Collegio di valutare, più in generale, la sua condizione in Italia e non ha reso possibile l'indagine di quegli aspetti concorrenti che pure potrebbero determinare il riconoscimento della protezione speciale. Anche le allegate parentele presenti in Italia sono risultate, all'esito, del tutto sfornite di prova a fronte della presenza, in Albania, di tutta la sua famiglia di origine, con cui ha mantenuto i contatti (v. modulo allegato all'istanza di protezione speciale). In conclusione, ad oggi, non è stato possibile verificare, in concreto, l'avvenuto inserimento nel tessuto economico, sociale, culturale italiano, né il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di alcun solido legame familiare in Italia da tutelare. Non si ritiene dunque che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente. Va altresì posto in luce come non sia stato neppure dimostrato alcun profilo di vulnerabilità relativo alla tutela del diritto alla salute, non essendo risultate problematiche ad esso inerenti né allegata documentazione comprovante particolari criticità. Inoltre, rientrando in Albania, potrebbe tornare a vivere dalla famiglia di origine. Sotto il profilo delle condizioni oggettive del Paese di rientro, va ancora ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri. Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo.
4 Gli stessi dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra 08.06.2024 e il 06.06.2025 hanno registrato in Albania un totale di solo 5 eventi che non hanno provocato alcun decesso1. L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di Paese “candidato” all'adesione all'UE, che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 2022 e, più recentemente, la terza conferenza, in data 17 dicembre 2024.2 Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che l'allontanamento dall'Italia possa determinare uno “sradicamento” del ricorrente, con conseguente pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale (v. S.C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) Va pertanto rigettata la domanda. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione ad una sola udienza in presenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR Cresta
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/ accesso in data 13.06.2025 2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/albania/