Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2216/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 768/2020, pubbl. il 13/05/2020,
t r a
, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rapp.te Parte_1
della ( p.i. ) cessata il Controparte_1 P.IVA_1
24.03.2021 e cancellata dal R.I. il 16.04.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cariulo C.F._1
(Codice Fiscale ); C.F._2
APPELLANTE
e
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in BENEVENTO alla Via
XXIV Maggio n. 2 presso l'Avv. Giuseppe BOSCARELLI (cf:
- fax: 0824/357091) che la rap-presenta e difende;
C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 26 settembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
Con decreto n 1374/2016, emesso in data 01.11.2016, il Tribunale di
Avellino ingiungeva all'odierna appellante di pagare, in favore della
[...]
la somma di euro 99.262,70 oltre interessi al saldo e spese del CP_2
procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di castagne avvenuta nel periodo 26.10.2015 – 10.11.2015.
Il detto credito era azionato in monitorio, sulla base di fatture commerciali, annotate nel registro Iva vendite.
Proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo Controparte_1
contestando l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti,
[...] nonché l'effettuazione della fornitura di merce indicata dalle fatture ed eccependo la carenza della prova del credito, per la genericità della fattura prodotta in monitorio, asseritamente priva di alcuna specificazione dell'attività espletata in suo favore dall'opposta.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Sopravvenuto in corso di causa il fallimento della detta società, si costituiva in giudizio la Curatela Fallimentare, facendo proprie tutte le difese già spiegate dalla società in bonis.
Espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di Avellino così provvedeva:
“1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1374/2016, reso dal Tribunale di Avellino;
2.condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Con atto notificato il 24.6.2020, la società Controparte_1
proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n 1374/2016 – RG. 3749/2016 – reso dal Tribunale di Napoli
Avellino, emesso in data 01.11.2016.
a) Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo la reiezione del gravame e
2 così concludendo: “a)- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutiva della sentenza di primo grado, per tutti i motivi innanzi esposti. b)- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla società Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., con tutte le
[...]
conseguenze di legge. c)- Nel merito, rigettare lo spiegato appello, per tutti i motivi esposti in premessa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge. d)- condannare parte appellante al pagamento di spese e compenso professionale come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Rigettata, all'esito della prima udienza, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 marzo 2022.
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 18 gennaio 2024, rilevato che, come dichiarato dal procuratore della società Controparte_1
quest'ultima risulta cessata il 24.03.2021 e cancellata
[...] dal Registro delle Imprese il 16.04.21, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, regolarmente riassunto in data 15 aprile 2024 da Pt_1
in proprio e nella qualità di ex socio e legale rapp.te della
[...]
Controparte_1
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione (rubricato: “travisamento della prova testimoniale e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art 116 cpc. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”), l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha dedotto dalle dichiarazioni dei testi la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, del prezzo concordato e dell'avvenuta consegna della merce, circostanze che, invece, non risulterebbero affatto essere state dagli stessi confermate, non avendo nessuno di essi dichiarato di aver assistito alla conclusione del contratto di fornitura, né all'accordo sul prezzo pattuito, né alla consegna della merce.
Il giudice di prime cure avrebbe poi errato “in modo assolutamente incomprensibile”, a non considerare “la conferma, nell'interrogatorio
3 formale del legale rapp.te dell'opponente sig. Parte_1 dell'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e della effettuazione della fornitura di merce indicata dalle fatture”.
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato “ Difetto di motivazione per travisamento dei documenti di trasporto”), l'appellante sostiene che il primo giudice, “con atteggiamento superficiale e scarsamente analitico” sarebbe incorso “in grave errore” nel “ritenere che i documenti di trasporto rappresentassero, sebbene non firmati dal destinatario della merce, prova dell'avvenuta consegna”.
L'appello è palesemente infondato.
Il giudice di primo grado, dopo aver chiarito, anche attraverso pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio delle fatture commerciali nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura in seguito all'opposizione (è noto che la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (quali ad es. l'elenco delle merci ed il loro prezzo), si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un determinato rapporto, con la conseguenza che laddove tale rapporto sia contestato, non può assurgere a prova del negozio ma può costituire al più un indizio dello stesso, senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra gli imprenditori…Se, invece, il rapporto non è contestato, in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti commerciali tra imprenditori, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al loro ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura in seguito alla opposizione), rilevava, da una parte, che l'opponente avesse solo genericamente contestato il rapporto e, dall'altra che, invece, l'opposta avesse dato prova dei fatti costitutivi del suo credito, producendo, sin dalla fase monitoria non solo le fatture ma anche i documenti di trasporto.
Inoltre, osservava il primo giudice, come tutti i testi escussi avessero confermato il rapporto oggetto di ingiunzione, oltre i rapporti pregressi e datati tra le parti, nonché “le quantità ordinate (rispondendo a precisi capitoli di prova sugli ordini e sulle quantità indicati già in monitorio)” e
4 riferendo altresì che le merci erano prese direttamente in consegna dal debitore che utilizzava per il trasporto il suo camion.
Il Tribunale analizzava in maniera precisa le testimonianze rese nel corso del giudizio, riportandone, anche testualmente, il contenuto. Si legge nella sentenza impugnata: <<…il teste , escussa Testimone_1 all'udienza del 07.06.2018, ha dichiarato:“…Sono stata operaia della dal 2013, quando è stata aperta la società, fino al 2016, CP_2
quando è fallita. La sede operativa della società era a Casalvelino
(SA)…E' vero, non ho assistito al contatto verbale tra la società CP_2
ed il sig. , ma posso riferire che sono a conoscenza di una Pt_1
fornitura di castagne attraverso una nota del mio titolare della preparazione di castagne sia fresche che sterilizzate da preparare a
. Preciso di aver personalmente preparato i sacchi, unitamente Pt_1
alla sig.ra e alla sig.ra , per il sig. Controparte_3 Controparte_4
. Li abbiamo imballati, mettendo attorno alla pedana delle Pt_1 castagne un cartello con scritto “ ”. Ricordo che la società Pt_1 [...]
aveva già intrattenuto rapporti commerciali con la società in CP_2 Pt_1 passato sempre per forniture di castagne … Per quanto concerne le modalità di consegna posso riferire che è venuto un autista di a Pt_1
caricare le pedane di castagne alla rinfusa. Preciso che la merce è stata caricata sul camion da un operaio della sig. ..Non CP_2 Persona_1
ricordo la data, ma il periodo di ottobre/novembre è il periodo di consegna delle castagne. Ricordo la consegna di 50 sacchi di castagne alla rinfusa…Non posso riferire circa la data certa, si trattava dell'anno 2015 periodo ottobre/novembre, ma posso confermare la consegna di tutta la merce richiamata nei capitoli di prova…Preciso che l'autocarro non era identificativo del nome di , lo posso dedurre dal fatto che tutta la Pt_1 merce caricata era diretta a .non so se vi sono state Per_2
contestazioni sulla merce consegnata né sulle somme indicate nelle fatture, ma posso solo riferire che di dette forniture nulla è tornato indietro alla società Val Fruit….non posso riferire nulla, mi è stato riferito che la società non è stata pagata.” CP_2
Il teste escussa all' udienza del 07.06.2018, ha Controparte_3 dichiarato: “…Sono stata operaia della società dal 2013 al CP_2
5 2016. Mi occupavo della selezione delle castagne e della preparazione dei sacchi per la consegna delle forniture….è vero, confermo di aver preparato dall'ottobre 2015 al novembre 2015 numerosi sacchi di castagne sterilizzate e fresche per la società . Era tantissima la Pt_1
quantità di merce spedita in quel periodo a , abbiamo lavorato Pt_1
molti giorni per prepararla, ma non so riferire la quantità esatta. Preciso che ho visto una nota del mio titolare che giornalmente indicava a me e alle mie colleghe la quantità di merce da preparare per . Dopo la Pt_1
preparazione della merce le pedane venivano imballate e sulle stesse veniva apposta la scritta “ ” per indicare il destinatario della Pt_1 merce……non so se in precedenza ci sono stati altri rapporti commerciali tra le parti.…Dopo aver preparato la merce veniva in azienda un camion per caricare la merce per , non so la proprietà del veicolo che Pt_1
veniva in azienda. La merce veniva caricata sul camion dal nostro operaio ho assistito a contestazioni sulla merce al momento Persona_3
del carico della stessa. Ritengo che non vi siano state contestazioni sulla merce consegnata al perché allorquando vi sono contestazioni il Pt_1
titolare ci ordina di selezionare di nuovo le castagne, di sceglierle nuovamente e ripreparare i sacchi. Per le forniture consegnate a Pt_1 non abbiamo ripreparato nulla più dopo le consegne…ho sentito dire che la società non ha pagato le forniture.” Controparte_1
Il teste , sempre escussa all'udienza del 07.06.2018, ha Controparte_4 dichiarato: “…Sono stata operaia della dall'apertura nel 2013 alla CP_2 chiusura nell'ottobre 2016…..Ho sentito dire che c'era stato un contatto telefonico tra la scoietà e la società Val Controparte_1
Fruit….Posso dire di aver preparato ad ottobre /novembre 2015 varie fornitura di castagne fresche e sterilizzate per . Il titolare della Pt_1 [...]
ci inviava un ordinare per indicare il quantitativo della merce da CP_2
preparare per ed io mi occupavo della scelta delle castagne e Pt_1
della preparazione dei sacchi insieme ad altre colleghe, e Tes_1
. Posso dire che non vi sono state riserve al momento del Persona_4
carico della merce, né successivamente e ciò perché se fosse avvenuto avremmo dovuto provvedere alla ripreparazione della merce….La merce veniva caricata da un camion su cui un nostro collega caricava la merce
6 con il muletto….Ho sentito dire che non ha pagato la merce Pt_1 consegnata”
Il teste escusso all'udienza del 03.10.2018, ha riferito: “ Persona_1
Sono stato un dipendente della società per cinque anni fino CP_2 alla sua chiusura, ero addetto al carico e scarico della merce….Confermo che tra e la società ci sono stati precedenti rapporti Pt_1 CP_2 commerciali ma non posso dire nulla sull'accordo verbale dell'ottobre
2015…non so se sono stati consegnati al destinatario, ma so di aver caricato con il muletto da me condotto vari cassoni di castagne fresche e di sacchi. Preciso che vicino ai cassoni vi era scritto “ ” e Persona_5
la pezzatura delle castagne, il calibro delle stesse e la quantità delle stesse. Preciso altresì che la scritta sui cassoni veniva apposta dalle colleghe che preparavano la merce. Io mi occupavo solo del carico e scarico della merce…..non posso dire se sono stati consegnati alla società
, posso solo confermare che ho caricato altri 3 cassoni nel periodo Pt_1 ottobre/novembre 2015….Nessuna contestazione è stata fatta al momento del carico della merce”)>>.
Alla luce delle dette risultanze, ritiene la Corte che i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio abbiano effettivamente trovato piena conferma nella istruttoria espletata in corso di causa, anche attraverso le dichiarazioni dei detti testimoni che hanno reso, come ritenuto dal giudice di primo grado, “dichiarazioni concordi, precise, lineari e del tutto corrispondenti alla prospettazione del rapporto, confermando l'epoca degli ordini le quantità ed i capitoli di prova articolati”
(pag. 4 sentenza).
La parte appellata ha, dunque, nel giudizio di primo grado, fornito adeguata prova del proprio credito, mediante idonea documentazione ed attraverso la prova testimoniale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, inoltre, l'opponente/odierna appellante non ha fornito alcuna prova, né scritta, né orale a sostegno della sua opposizione, essendosi limitata a generiche ed infondate contestazioni. In particolare, rileva il primo giudice che “Non sono stati escussi testimoni che abbiano reso dichiarazioni di contrario tenore. Né può inficiare tale univoco quadro probatorio l'esito dell'interrogatorio
7 formale del legale rappresentante della società debitrice che nella sostanza ha reso dichiarazioni a sé favorevoli”.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che, mentre “i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere dal creditore sono avvalorati da risultanze istruttorie orali e documentali univoche e sufficienti”, viceversa,
“Il debitore, che ne era onerato, non ha dato prova di aver adempiuto”.
(pag. 5 sentenza).
Ritiene il Collegio che, dunque, la prova documentale (fatture e documenti di trasporto, contenenti una sottoscrizione definita di “presa in consegna”), posta a fondamento della domanda, da valutare congiuntamente alla prova testimoniale, entrambe così come fornite dall'opposta/appellata, siano sufficienti, a dimostrare il credito vantato nei confronti di parte appellante, la quale, peraltro, ha solo genericamente contestato le risultanze dell'espletata istruttoria, limitandosi, quanto alla detta produzione documentale, a dedurre l'irrilevante circostanza secondo cui i documenti di trasporto per la avvenuta consegna non sarebbero stati sottoscritti dal rappresentante legale della società, senza considerare che le firme potrebbero essere state vergate da un dipendente dell'impresa, addetto alla ricezione della merce.
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
[..
[...] con atto di appello notificato in data 24.6.2020, avverso la sentenza
[...]
del Tribunale di Avellino n. 768/2020, pubbl. il 13/05/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , nella qualità di ex socio e legale rapp.te Parte_1
della al pagamento, in favore di Controparte_1
le spese del presente Controparte_2 Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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