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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2187/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi N.2 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1101/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di Accertamento n. TDY03T100027/2024, per l'anno di imposta 2021 -,per maggiore imponibile per IRES, IRAP, RITENUTE ED IVA-notificato in data 17 gennaio
2024 dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, Ufficio Controlli - relativo al pagamento di complessivi euro 352.154,99; evidenzia che tale Accertamento trae origine da una ispezione avviata dalla
Guardia di Finanza di Catanzaro Nucleo Polizia Tributaria che ha interessato periodi d'imposta dal 2016-2021
e conseguente ad altra verifica avviata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro che ha contestato la validità giuridica di un contratto di appalto in forza del quale la ricorrente, nell'espletamento della sua attività, si è avvalsa dei servizi offerti da Società_1 Soc. Coop. A R.L.;osserva che a seguito di incontri in contraddittorio con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate la società ha presentato Istanza di accertamento con adesione” D.Lgs. 19/06/97 n. 218 ; dopo vari incontri, l'Ufficio ha trasmesso a mezzo pec una comunicazione contenente la Proposta di Adesione all'accertamento in questione, con la quale ha accolto parzialmente le osservazioni del ricorrente e in data 14/06/2024 l'Agenzia ha confermato la proposta di adesione trasmessa in data 12/06/2024 . Eccepisce l'insussistenza delle motivazioni assunte a base della emissione dell'accertamento, la deducibilità ai fini IRES e IRAP dell'IVA indetraibile, la deducibilità ai fini IRAP del costo del personale riqualificato;
chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- di Catanzaro, evidenziando quanto segue : 1 )all'attività ispettiva eseguita dagli Uffici, è emerso che nell'anno 2021 la Società_1 Soc. Coop. ha emesso nei confronti della Ricorrente_1 RL una serie di fatture, meglio elencate nell'accertamento gravato, per un totale di euro 369.505,00 ed iva pari ad euro 81.291,00 ; 2 ) Tali fatture sono state registrate, nel conto di mastro 302.0005
“spese di facchinaggio”, il cui saldo al 31.12.2021 è confluito nel conto economico del Bilancio per il 2021 sotto la voce “costi per servizi”; 3 ) tali costi hanno determinato il reddito dichiarato per l'anno 2021 - e le descritte prestazioni lavorative, sono state ricondotte ad un rapporto contrattuale disciplinato da due scritture private, entrambe datate 01.02.201, con le quali la Ricorrente_1 srl ha affidato alla Società_1 Soc Coop lo svolgimento di lavori di facchinaggio e pesature delle merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici nonché “lo svolgimento l'attività di carico e scarico delle merci c/o il centro agroalimentare di Catanzaro
“Società_2” nonché la gestione dei punti vendita c/o supermercati marchio RA;
4) a seguito di controlli dell'Ispettorato del lavoro e sulla base delle consultazioni degli archivi informatici, e dall'esame della documentazione acquisita, è emerso che i dipendenti della Società_1 Soc. Coop. non si sono limitati ad effettuare delle mere operazioni di carico/scarico oggetto di affidamento contrattuale ma, di fatto, operavano all'interno dei reparti ortofrutta quali addetti alle operazioni ausiliarie di vendita proprie dei supermercati;
5 ) la quasi totalità dei dipendenti escussi riteneva di essere stato assunto dalla Ricorrente_1 RL ,per cui dalle fonti di prova raccolte, comprese le dichiarazioni testimoniali, il presunto appalto è risultato una mera somministrazione di manodopera, con conseguenze anche di tipo fiscale;
6 ) esiste una differenza tra contratto di appalto di servizi dove i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo, mentre nella somministrazione è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le cose da eseguire;
7) di conseguenza le fatture emesse dalla Società_1 Soc. Coop, nei confronti della Ricorrente_1 RL sono state considerate giuridicamente inesistenti, ( non si mette in discussione l'esistenza del rapporto ma soltanto la forma giuridica datane dalle parti ) ; 8) tali fatture hanno attestato un negozio giuridico (appalto di servizi) diverso da quello effettivamente accertato
(somministrazione di personale): quest'ultimo ritenuto simulato, in quanto consistente nella “trasformazione” della somministrazione di lavoro in appalto di servizi;
9)l'ufficio ha ritenuto indeducibili le somme corrisposte in relazione a detto contratto illecito di somministrazione di manodopera e non ha consentito la detrazione dell'IVA corrisposta;
10 ) Sulla scorta di quanto ulteriormente riscontrato , l'Ufficio ha proposto di voler conciliare la presente controversia, modificando l'accertamento iniziale, nel senso che i costi da considerarsi indeducibili ammontano complessivamente ad euro 285.882,50 oltre Iva pari ad euro 62.894,00 (in luogo degli originari euro 369.505,00 oltre Iva per euro 81.291,10, così come contestato nell'accertamento gravato); in conclusione si chiede in via pregiudiziale di definire la controversia in via conciliativa ex art. 48 bis Dlgs
546/92 nei termini già proposti in sede di adesione;
qualora la parte ritenga di non accettare la proposta di conciliazione formulata dall'Ufficio, si chiede di voler rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l' amministrazione fiscale ha parzialmente accolto il ricorso nei limiti del riconoscimento di considerare legittime le prestazioni relative ai lavori di facchinaggio e pesatura delle merci, con l'ausilio di mezzi meccanici, il trasporto con automezzi della Ricorrente_1 srl, tenendo conto che tali costi sono stati ritenuti deducibili in quanto non contestati dall'Ispettorato del Lavoro. Pertanto i costi considerati indeducibili sono €.285.882,50 somme da riprendere a tassazione e €.62.894,00 l'imposta
Iva indetraibile ( rispetto all'accertamento di €.352.154,99. e di €.81.,261,00 per IVA). In tali limiti, il ricorso può essere accolto, senza ulteriore esame. La restante parte dell'accertamento è legittimo: il tema della interposizione di manodopera, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte dell'imprenditore del rischio d'impresa. Al contrario, si considera un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al committente ( sulla scorta di un contratto formale) e nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. Tale situazione dev'essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, e negli appalti c.d. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. Proprio in relazione al divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n.
276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro che spesso si configura quando altri soggetti hanno la direzione/organizzazione dei lavoratori utilizzati, e questa situazione simulata accade quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore. Specularmente, rimangono in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Cosicché, nel caso di appalto non reale, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, in ultima analisi è nullo con conseguente impossibilità di computare i costi e detrarre l'IVA da parte della società contribuente. Ciò rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 446 del 1997. Si ritiene che , in tema di deduzione di componenti negativi di reddito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e di esclusione dalla base imponibile ex art. 26-bis della l. 24 giugno 1997, n. 196, e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti a prestazioni intensive il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali. Ebbene, dagli accertamenti svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, emerge chiaramente quanto accadeva e in capo a chi effettivamente fosse riconosciuta la direzione e organizzazione di mezzi e materiali.
Correttamente, quindi, l'amministrazione ha ritenuto indeducibili le somme corrisposte in relazione a detto contatto illecito di somministrazione di manodopera e non ha consentito la detrazione dell'IVA corrisposta.
L'atto di accertamento è legittimo e il ricorso deve essere rigettato parzialmente Il ricorso è risultato parzialmente fondato, ma parte ricorrente ha rifiutato di addivenire all'accertamento con adesione con esito corrispondente a quello della presente sentenza.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. TDY03T10002772024, anno 2021, rideterminando in €. 285.882,50 le somme da riprendere a tassazione e in €.62.894,00 l'imposta IVA indetraibile;
-condanna la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori di legge. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2187/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi N.2 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100027/2024 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1101/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di Accertamento n. TDY03T100027/2024, per l'anno di imposta 2021 -,per maggiore imponibile per IRES, IRAP, RITENUTE ED IVA-notificato in data 17 gennaio
2024 dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, Ufficio Controlli - relativo al pagamento di complessivi euro 352.154,99; evidenzia che tale Accertamento trae origine da una ispezione avviata dalla
Guardia di Finanza di Catanzaro Nucleo Polizia Tributaria che ha interessato periodi d'imposta dal 2016-2021
e conseguente ad altra verifica avviata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro che ha contestato la validità giuridica di un contratto di appalto in forza del quale la ricorrente, nell'espletamento della sua attività, si è avvalsa dei servizi offerti da Società_1 Soc. Coop. A R.L.;osserva che a seguito di incontri in contraddittorio con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate la società ha presentato Istanza di accertamento con adesione” D.Lgs. 19/06/97 n. 218 ; dopo vari incontri, l'Ufficio ha trasmesso a mezzo pec una comunicazione contenente la Proposta di Adesione all'accertamento in questione, con la quale ha accolto parzialmente le osservazioni del ricorrente e in data 14/06/2024 l'Agenzia ha confermato la proposta di adesione trasmessa in data 12/06/2024 . Eccepisce l'insussistenza delle motivazioni assunte a base della emissione dell'accertamento, la deducibilità ai fini IRES e IRAP dell'IVA indetraibile, la deducibilità ai fini IRAP del costo del personale riqualificato;
chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- di Catanzaro, evidenziando quanto segue : 1 )all'attività ispettiva eseguita dagli Uffici, è emerso che nell'anno 2021 la Società_1 Soc. Coop. ha emesso nei confronti della Ricorrente_1 RL una serie di fatture, meglio elencate nell'accertamento gravato, per un totale di euro 369.505,00 ed iva pari ad euro 81.291,00 ; 2 ) Tali fatture sono state registrate, nel conto di mastro 302.0005
“spese di facchinaggio”, il cui saldo al 31.12.2021 è confluito nel conto economico del Bilancio per il 2021 sotto la voce “costi per servizi”; 3 ) tali costi hanno determinato il reddito dichiarato per l'anno 2021 - e le descritte prestazioni lavorative, sono state ricondotte ad un rapporto contrattuale disciplinato da due scritture private, entrambe datate 01.02.201, con le quali la Ricorrente_1 srl ha affidato alla Società_1 Soc Coop lo svolgimento di lavori di facchinaggio e pesature delle merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici nonché “lo svolgimento l'attività di carico e scarico delle merci c/o il centro agroalimentare di Catanzaro
“Società_2” nonché la gestione dei punti vendita c/o supermercati marchio RA;
4) a seguito di controlli dell'Ispettorato del lavoro e sulla base delle consultazioni degli archivi informatici, e dall'esame della documentazione acquisita, è emerso che i dipendenti della Società_1 Soc. Coop. non si sono limitati ad effettuare delle mere operazioni di carico/scarico oggetto di affidamento contrattuale ma, di fatto, operavano all'interno dei reparti ortofrutta quali addetti alle operazioni ausiliarie di vendita proprie dei supermercati;
5 ) la quasi totalità dei dipendenti escussi riteneva di essere stato assunto dalla Ricorrente_1 RL ,per cui dalle fonti di prova raccolte, comprese le dichiarazioni testimoniali, il presunto appalto è risultato una mera somministrazione di manodopera, con conseguenze anche di tipo fiscale;
6 ) esiste una differenza tra contratto di appalto di servizi dove i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo, mentre nella somministrazione è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le cose da eseguire;
7) di conseguenza le fatture emesse dalla Società_1 Soc. Coop, nei confronti della Ricorrente_1 RL sono state considerate giuridicamente inesistenti, ( non si mette in discussione l'esistenza del rapporto ma soltanto la forma giuridica datane dalle parti ) ; 8) tali fatture hanno attestato un negozio giuridico (appalto di servizi) diverso da quello effettivamente accertato
(somministrazione di personale): quest'ultimo ritenuto simulato, in quanto consistente nella “trasformazione” della somministrazione di lavoro in appalto di servizi;
9)l'ufficio ha ritenuto indeducibili le somme corrisposte in relazione a detto contratto illecito di somministrazione di manodopera e non ha consentito la detrazione dell'IVA corrisposta;
10 ) Sulla scorta di quanto ulteriormente riscontrato , l'Ufficio ha proposto di voler conciliare la presente controversia, modificando l'accertamento iniziale, nel senso che i costi da considerarsi indeducibili ammontano complessivamente ad euro 285.882,50 oltre Iva pari ad euro 62.894,00 (in luogo degli originari euro 369.505,00 oltre Iva per euro 81.291,10, così come contestato nell'accertamento gravato); in conclusione si chiede in via pregiudiziale di definire la controversia in via conciliativa ex art. 48 bis Dlgs
546/92 nei termini già proposti in sede di adesione;
qualora la parte ritenga di non accettare la proposta di conciliazione formulata dall'Ufficio, si chiede di voler rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l' amministrazione fiscale ha parzialmente accolto il ricorso nei limiti del riconoscimento di considerare legittime le prestazioni relative ai lavori di facchinaggio e pesatura delle merci, con l'ausilio di mezzi meccanici, il trasporto con automezzi della Ricorrente_1 srl, tenendo conto che tali costi sono stati ritenuti deducibili in quanto non contestati dall'Ispettorato del Lavoro. Pertanto i costi considerati indeducibili sono €.285.882,50 somme da riprendere a tassazione e €.62.894,00 l'imposta
Iva indetraibile ( rispetto all'accertamento di €.352.154,99. e di €.81.,261,00 per IVA). In tali limiti, il ricorso può essere accolto, senza ulteriore esame. La restante parte dell'accertamento è legittimo: il tema della interposizione di manodopera, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte dell'imprenditore del rischio d'impresa. Al contrario, si considera un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al committente ( sulla scorta di un contratto formale) e nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. Tale situazione dev'essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, e negli appalti c.d. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti. Proprio in relazione al divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n.
276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro che spesso si configura quando altri soggetti hanno la direzione/organizzazione dei lavoratori utilizzati, e questa situazione simulata accade quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore. Specularmente, rimangono in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Cosicché, nel caso di appalto non reale, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, in ultima analisi è nullo con conseguente impossibilità di computare i costi e detrarre l'IVA da parte della società contribuente. Ciò rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 446 del 1997. Si ritiene che , in tema di deduzione di componenti negativi di reddito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e di esclusione dalla base imponibile ex art. 26-bis della l. 24 giugno 1997, n. 196, e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti a prestazioni intensive il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali. Ebbene, dagli accertamenti svolti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, emerge chiaramente quanto accadeva e in capo a chi effettivamente fosse riconosciuta la direzione e organizzazione di mezzi e materiali.
Correttamente, quindi, l'amministrazione ha ritenuto indeducibili le somme corrisposte in relazione a detto contatto illecito di somministrazione di manodopera e non ha consentito la detrazione dell'IVA corrisposta.
L'atto di accertamento è legittimo e il ricorso deve essere rigettato parzialmente Il ricorso è risultato parzialmente fondato, ma parte ricorrente ha rifiutato di addivenire all'accertamento con adesione con esito corrispondente a quello della presente sentenza.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento n. TDY03T10002772024, anno 2021, rideterminando in €. 285.882,50 le somme da riprendere a tassazione e in €.62.894,00 l'imposta IVA indetraibile;
-condanna la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori di legge. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.