Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza delle motivazioni a base dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto legittima la maggior parte dell'accertamento, riconoscendo la somministrazione illecita di manodopera e la conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA.

  • Rigettato
    Deducibilità ai fini IRES e IRAP dell'IVA indetraibile

    La Corte ha ritenuto l'IVA indetraibile a causa della natura illecita del contratto di somministrazione di manodopera.

  • Rigettato
    Deducibilità ai fini IRAP del costo del personale riqualificato

    La Corte ha ritenuto indeducibili i costi relativi alla somministrazione illecita di manodopera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 31
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo