Sentenza 12 novembre 1969
Massime • 2
Il rapporto diretto tra il mandante ed il terzo che contratta con il mandatario sorge soltanto se il mandatario dichiara in termini espliciti ed univoci di volere agire in nome e per conto del mandante, non essendo sufficiente una 'contemplatio domini' tacita e neppure la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza del mandato. ( Conf 1466-66, massima n 322920 V 1652-69,massima n 340589 904-69, massima n 339275).*
L'exceptio inadimpleti contractus e opponibile solo in quanto sussista un rapporto di corrispettivita tra la prestazione che si assume non adempiuta e quella di cui si pretende rifiutare l'adempimento. ( Conf 735-66, massima n 321469 570-68 V 848-69, massima n 339195).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/1969, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1969 |
Testo completo
Il rapporto diretto tra il mandante ed il terzo che contratta con il mandatario sorge soltanto se il mandatario dichiara in termini espliciti ed univoci di volere agire in nome e per conto del mandante, non essendo sufficiente una 'contemplatio domini' tacita e neppure la conoscenza, da parte del terzo, dell'esistenza del mandato. ( Conf 1466-66, massima n 322920 V 1652-69,massima n 340589 904-69, massima n 339275).*