Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 65
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'addebito degli interessi

    La Corte rileva che l'obbligo di motivazione per gli interessi è assolto con l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza. Nell'avviso sono specificati questi elementi, con un termine di decorrenza vantaggioso per la contribuente. L'eccezione è generica e non supportata da prove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 65
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo