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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via M. G. Capocci 24 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Nicola PRIMERANO, che li rappresenta e difende in virtù di delega allegata in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Pescorocchiano (RI) il Parte_1 Parte_2
24.09.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pescorocchiano (RI) (atto n. 2; parte I;
anno 2016), optando per la separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata l [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e, tenendo conto delle esigenze dei Per_1 medesimi nonché dei tempi e delle modalità di presenza di ciascun genitore alla sua cura, istruzione ed educazione, collocata presso il domicilio della madre;
1 2) La casa coniugale, come detto in premessa, è stata abbandonata ed entrambi i coniugi che hanno asportato tutti i loro effetti personali;
3) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €
300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a partire dal mese di giugno 2026;
4) il marito, inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Roma che si allega in copia.
5) il padre vedrà e terrà presso di sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di socialità della medesima, e comunque tutti i week end, tranne il fine settimana in cui la madre non sarà di turno al lavoro, dalle ore 16,30 del venerdì all'uscita de scuola alle ore
20,00 della domenica, trascorrendo Natale e Capodanno con l'uno e l'altro genitore in modo alternato di anno in anno, invertendo i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno
(iniziando dalla madre per il Natale) ed ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali
(iniziando dal padre) e per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno o, in subordine, previa indicazione del Presidente dei tempi e delle modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando all'uopo la misura con cui ciascuno dovrà contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
Alla udienza del 26.6.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Pescorocchiano (RI) il 24.09.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pescorocchiano (RI) (atto n° 2; parte I;
anno 2016);
- recepisce le condizioni cui al ricorso riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescorocchiano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via M. G. Capocci 24 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Nicola PRIMERANO, che li rappresenta e difende in virtù di delega allegata in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Pescorocchiano (RI) il Parte_1 Parte_2
24.09.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pescorocchiano (RI) (atto n. 2; parte I;
anno 2016), optando per la separazione dei beni.
Dalla unione coniugale è nata l [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e, tenendo conto delle esigenze dei Per_1 medesimi nonché dei tempi e delle modalità di presenza di ciascun genitore alla sua cura, istruzione ed educazione, collocata presso il domicilio della madre;
1 2) La casa coniugale, come detto in premessa, è stata abbandonata ed entrambi i coniugi che hanno asportato tutti i loro effetti personali;
3) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €
300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a partire dal mese di giugno 2026;
4) il marito, inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Roma che si allega in copia.
5) il padre vedrà e terrà presso di sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di socialità della medesima, e comunque tutti i week end, tranne il fine settimana in cui la madre non sarà di turno al lavoro, dalle ore 16,30 del venerdì all'uscita de scuola alle ore
20,00 della domenica, trascorrendo Natale e Capodanno con l'uno e l'altro genitore in modo alternato di anno in anno, invertendo i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno
(iniziando dalla madre per il Natale) ed ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali
(iniziando dal padre) e per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno o, in subordine, previa indicazione del Presidente dei tempi e delle modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando all'uopo la misura con cui ciascuno dovrà contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli;
Alla udienza del 26.6.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Pescorocchiano (RI) il 24.09.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pescorocchiano (RI) (atto n° 2; parte I;
anno 2016);
- recepisce le condizioni cui al ricorso riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescorocchiano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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