CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 343/25 Ricorrente_1 SA impugnava l'avviso di accertamento n.TL303B402216/2023 emesso da Agenzia delle Entrate di Genova ai soli fini IRES ed IRAP per il periodo di imposta 2016 sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto da funzionari dell'anzidetto Ufficio in data 16.11.2021.
Ricorrente_1I recuperi a tassazione si fondano sulla tesi della “esterovestizione” della SA, formalmente con sede nella ON ER (Canton Ticino), ma ritenuta con sede effettiva in Indirizzo_1Italia e, precisamente, in Genova, .
Ricorrente_1L'attività di controllo esperita nei confronti di SA è scaturita dall'esame della documentazione acquisita dall'Ufficio nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della Società_1 Ricorrente_1Società di diritto italiano s.r.l., società anch'essa controllata al 100% da SA ed avente Nominativo_1anch'essa come legale rappresentante il OR .
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'avviso per essere stati emesso in forza dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73;
- Illegittimità dell'avviso per le violazioni commesse nell'ambito delle operazioni di acquisizione di materiale cartaceo e/o supporti informatici da parte dell'Agenzia delle Entrate e conseguente inutilizzabilità di tutti i documenti raccolti, in violazione degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 2697 cod. civ.;
- Illegittimità dell'avviso per l'infondatezza della tesi invocata dall'Ufficio in merito alla pretesa
“esterovestizione” della Società in ragione dell'assenza dei presupposti per l'applicazione di tale istituto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.
L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per essere stato emesso in forza dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 occorre precisare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio rinviene la propria fonte di innesco in uno dei presupposti previsti ex lege per l'emissione dell'accertamento parziale.
La caratteristica principale dell'accertamento “parziale” è di essere emesso “senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice” nei termini di legge. Di conseguenza l'ipotetica mancanza dei requisiti per la corretta qualificazione dell'avviso di accertamento come “parziale” potrebbe incidere eventualmente sulla legittimità di un secondo atto impositivo emesso per la stessa annualità (in mancanza della dimostrazione di sopravvenuti elementi ex art. 43 c.3 DPR 600/73, necessari per l'accertamento “integrativo”), ma non sullo stesso accertamento parziale, che eventualmente potrebbe venire riqualificato come accertamento
“ordinario”, ma non certo essere considerato di per sé illegittimo.
Il secondo motivo di ricorso comprende numerose doglianze finalizzate a dimostrare che gli elementi istruttori acquisiti nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della Società_1 s.r.l. da cui ha tratto origine la tesi della esterovestizione della Ricorrente_1 SA, sarebbero inutilizzabili.
Anche tali doglianze sono prive di pregio in quanto le ricerche documentali operate dai verificatori nell'ambito della verifica nei confronti di Società_1 s.r.l. presso la sede legale della stessa Società sono state condotte nel pieno rispetto delle disposizioni relative agli accessi, ispezioni e verifiche di cui all'art. 52 del DPR 633/1972 e all'art. 33 del DPR 600/1973 che consentono di acquisire presso il domicilio del soggetto verificato anche ulteriori documenti di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nella lettera d'incarico.
In sede di accesso informatico correttamente è stata acquisita la documentazione presente sui pc in uso ai dipendenti di Società_1 srl ai sensi del quarto comma dell'art. 52 del DPR 633/73 alla presenza del rappresentante legale della società.
I files acquisiti mediante accesso informatico sono stati reperiti sul drive C, e quindi sul disco fisso dei pc presenti;
ciò dimostra l'utilizzo degli stessi negli uffici di Genova, Indirizzo_1; inoltre dall'esame del contenuto del pc in uso al OR Nominativo_2 (soggetto fiscalmente residente in Italia e privo di rapporti formali con Ricorrente_1 SA) è stato possibile rinvenire diverse cartelle denominate “Ricorrente_1 SA” e “Società_5 SA” (precedente denominazione di Ricorrente_1 SA) contenenti, tra l'altro, il bilancio civilistico al 31.12.2016 e la visura camerale.
Si precisa, altresì, che la società Società_1 srl ha stipulato con Società_2 prodotti per l'agricoltura e l'industria srl un contratto, avente decorrenza dal 01/09/2012 e rinnovato annualmente, denominato “Lease contract for office space”, che prevede l'affitto da parte di Società_2 srl a Società_1 srl dell'ufficio di Indirizzo_1 per l'importo mensile di € 3.550,00 e che prevede anche l'utilizzo da parte di Società_1 srl dei computer ivi situati.
Il contratto, formalmente scaduto in data 31/12/2016, è stato tacitamente rinnovato anche negli anni successivi (la sede legale di Società_1 srl è rimasta anche dopo il 31/12/2016 in Indirizzo_1).
E' legittimo inoltre l'esame dell'attività svolta dal sig. Nominativo_1 nella qualità di amministratore unico di Ricorrente_1 SA in quanto avente naturalmente diretta conseguenza sul comportamento fiscale della stessa oggetto d'indagine.
Nel merito la società ricorrente contesta la tesi della esterovestizione. Occorre rilevare che la contestazione di esterovestizione sulla base della documentazione informatica Società_1acquisita nel corso della verifica nei confronti di srl, è stata estesa anche nei confronti di Ricorrente_1 Società_3 Società_4 SA, di SA e di SA e, in particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di Società_4secondo grado della Liguria, con sentenza 656/01/2024 ha rigettato il ricorso presentato da srl.
Non è dirimente la documentazione depositata da parte ricorrente riguardante la certificazione dell'autorità fiscale elvetica la quale riporta solamente alcuni dati formali (numero di iscrizione nei registri detenuti dall'Amministrazione Fiscale del Canton Ticino e assoggettamento dell'ente all'imposta federale diretta, all'imposta cantonale ed all'imposta comunale), ma non contiene alcun accertamento sostanziale circa l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale ed amministrativa sul suolo svizzero.
Comunque tale certificazione non è di per sé sufficiente nel caso di contestazione di esterovestizione societaria (vedi Cass. ord. n. 17849/2021), ma la certificazione estera di residenza fiscale nell'ambito di una contestazione di esterovestizione societaria, non è di per sé esaustiva ma deve essere deve essere corroborata da ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'effettiva sede dell'amministrazione della società estera fuori dal territorio nazionale.
Parte ricorrente contesta la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del controllo, anche indiretto, di Ricorrente_1 SA, da parte di soggetti residenti nel territorio nazionale ma tale eccezione non può essere accolta in quanto l' art. 73 comma 5-bis prevede che “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
Tale presunzione legale comporta l' inversione dell' onere della prova da parte del contribuente il quale dovrà dimostrare sulla base di elementi di fatto, situazioni o atti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia ma all' estero.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 73,comma 5 bis citato in quanto non emergono elementi che possano comprovare una effettiva sede operativa di Ricorrente_1 SA nel territorio elvetico, ma la Ricorrente_1 SA risulta possedere una partecipazione di controllo nella società italiana Società_1 s.r.l. nonchè nelle società, altrettanto esterovestite, Società_4 SA e Società_3 SA;
la Ricorrente_1 SA risulta essere posseduta al 50 % dal OR Nominativo_3, residente in Italia, e dal OR Nominativo_1, formalmente residente in [...], ma in realtà anch'egli residente in Italia;
la Ricorrente_1 SA risulta essere amministrata dal OR Nominativo_1 che, seppur formalmente residente in [...], di fatto risiede in realtà in Italia. Nominativo_1Gli elementi che hanno consentito di identificare la residenza effettiva in Italia del sig. sono i seguenti (come da indicazione del PVC):
Nominativo_1 Indirizzo_2a) Il signor abitava a Genova (dal 2013 al settembre del 2018 in e Indirizzo_3successivamente in ) in un appartamento in affitto il cui contratto di locazione era Nominativo_4 Nominativo_1intestato alla SI.ra , compagna dello stesso OR .
b) Il SI. Nominativo_1 risultava iscritto a numerosi circoli sportivi con sede in Italia quali: - lo Associazione_2 Associazione_3 presso cui teneva la propria imbarcazione;
- il circolo golf;
Nominativo_1 Località_1c) Il SI. acquistava l'abbonamento stagionale al comprensorio sciistico della (sito in Salice d'Ulzio);
d) Sono state rinvenute diverse mail dalle quali si è riscontrata corrispondenza tra il sig. Nominativo_1 e centri clinici e medici genovesi.
e) Sono state rilevate diverse mail in cui il signor Nominativo_1 dichiarava di vivere in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.
f) Il SI. Nominativo_1 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società_1 srl e di PRAI prodotti per l'agricoltura e l'industria srl, società aventi sede in Italia, Genova, Indirizzo_1
. L'amministrazione di tali società richiedeva necessariamente la presenza del sig. Nominativo_1 in Italia.
Sono prive di pregio le varie eccezioni di parte ricorrente come l'utilizzo di un telefono mobile sul territorio elvetico in quanto tale telefono poteva essere utilizzato sia in ER che in Italia e comunque non sono state allegate le relative bollette.
Neppure l'asserito utilizzo nel territorio elvetico dell'autovettura VW Passat intestata a CO.TA.FI. SA. prova quanto dichiarato in quanto parte ricorrente non ha fornito alcuna documentazione atta a comprovare quanto dichiarato (es. lettera di assegnazione dell'autovettura, pedaggi autostradali, documentazione degli acquisti di carburante, etc..).
Priva di pregio è anche l'affermazione secondo cui il ricorso a professionisti svizzeri proverebbe la residenza svizzera in quanto la richiesta di pagamento del bollo dell'archivio notarile riguarda solamente l'atto di costituzione di Ricorrente_1 SA (già Società_10 SA).
Le fatture emesse da Società_6 SA riguardano solamente i servizi di domiciliazione forniti da tale Società al fine di supportare la mera apparenza formale della sede svizzera di Ricorrente_1 SA.
Con riferimento poi alla possibile individuazione della sede dell'amministrazione in ER, occorre evidenziare che le indagini ispettive hanno verificato che alla sede formale in ER della Ricorrente_1 SA non corrisponde una sede effettiva di svolgimento dell' attività e che l'attuale sede legale di Paradiso, Indirizzo_5 coincide con la sede dello studio di consulenza Società_6 SA, con la residenza svizzera del SI. Nominativo_1, con la sede legale della società Società_3 SA, della società Società_4 SA, con la sede della succursale straniera di OT NT TD (società con sede in Victoria, Canada), con Ricorrente_1 Società_2la sede legale di SA (ex SA).
Dai documenti acquisiti mediante accesso informatico risulta che la società è priva di dipendenti.
Ricorrente_1 Indirizzo_5 Società_6Il solo fatto che il domicilio di SA sia in , sede della società SA che svolge l'attività di domiciliazione per società estere, non può essere ritenuto elemento idoneo a comprovare che l'effettiva sede legale di Ricorrente_1 SA sia in ER.
Inoltre l'Ufficio ha documentato che presso tale indirizzo risulta domiciliata la sede legale di altre 114 società.
Pertanto in Indirizzo_5 sussiste la sede di società di consulenza/fiduciarie che prestano nei confronti delle varie società del gruppo controllate da Ricorrente_1 SA un servizio di domiciliazione a pagamento e conseguentemente non può essere identificato come la sede effettiva della società.
Da interrogazioni su internet è emerso che la società Società_6 SA è composta da 15 professionisti i quali svolgono il ruolo di procuratore/amministratore di numerose società localizzate in Indirizzo_5.
Nominativo_5, dipendente della Società_6 SA, risulta anche essere amministratore unico della società Società_8 SA, società avente sede in Paradiso, Indirizzo_5 , che svolge l'attività di consulenza e costituzione di trusts (vedi FUSC n. 1366065 del 25/02/2014 e FUSC n. 3241345 del 22/12/2016), alla quale risultavano intestate fiduciariamente le quote azionarie della Società_9
srl di proprietà del sig. Nominativo_1.
Dalla ulteriore documentazione da parte dell' Ufficio emerge che i sigg. Nominativo_6 e Nominativo_7 hanno firmato indifferentemente le mail delle tre società aventi sede in ER riconducibili al SI. Nominativo_1 (infatti oltre a Società_4, hanno firmato le e-mail di Società_3 SA e Società_2 SA ora Ricorrente_1 SA) in virtù evidentemente del contratto di servizi siglato tra Società_6 SA e le società svizzera.
Alla luce di quanto sopra pertanto la Ricorrente_1 SA deve considerarsi italiana e pertanto è valido l'accertamento impugnato ma devono essere riconosciuti i costi relativi al pagamento delle imposte nella ON elvetica.
L' accoglimento parziale comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riconoscimento dei costi relativi al pagamento delle imposte nella ON Elvetica, rigettando per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B402216/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 343/25 Ricorrente_1 SA impugnava l'avviso di accertamento n.TL303B402216/2023 emesso da Agenzia delle Entrate di Genova ai soli fini IRES ed IRAP per il periodo di imposta 2016 sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto da funzionari dell'anzidetto Ufficio in data 16.11.2021.
Ricorrente_1I recuperi a tassazione si fondano sulla tesi della “esterovestizione” della SA, formalmente con sede nella ON ER (Canton Ticino), ma ritenuta con sede effettiva in Indirizzo_1Italia e, precisamente, in Genova, .
Ricorrente_1L'attività di controllo esperita nei confronti di SA è scaturita dall'esame della documentazione acquisita dall'Ufficio nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della Società_1 Ricorrente_1Società di diritto italiano s.r.l., società anch'essa controllata al 100% da SA ed avente Nominativo_1anch'essa come legale rappresentante il OR .
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'avviso per essere stati emesso in forza dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73;
- Illegittimità dell'avviso per le violazioni commesse nell'ambito delle operazioni di acquisizione di materiale cartaceo e/o supporti informatici da parte dell'Agenzia delle Entrate e conseguente inutilizzabilità di tutti i documenti raccolti, in violazione degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 2697 cod. civ.;
- Illegittimità dell'avviso per l'infondatezza della tesi invocata dall'Ufficio in merito alla pretesa
“esterovestizione” della Società in ragione dell'assenza dei presupposti per l'applicazione di tale istituto, in violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.
L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per essere stato emesso in forza dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 occorre precisare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio rinviene la propria fonte di innesco in uno dei presupposti previsti ex lege per l'emissione dell'accertamento parziale.
La caratteristica principale dell'accertamento “parziale” è di essere emesso “senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice” nei termini di legge. Di conseguenza l'ipotetica mancanza dei requisiti per la corretta qualificazione dell'avviso di accertamento come “parziale” potrebbe incidere eventualmente sulla legittimità di un secondo atto impositivo emesso per la stessa annualità (in mancanza della dimostrazione di sopravvenuti elementi ex art. 43 c.3 DPR 600/73, necessari per l'accertamento “integrativo”), ma non sullo stesso accertamento parziale, che eventualmente potrebbe venire riqualificato come accertamento
“ordinario”, ma non certo essere considerato di per sé illegittimo.
Il secondo motivo di ricorso comprende numerose doglianze finalizzate a dimostrare che gli elementi istruttori acquisiti nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della Società_1 s.r.l. da cui ha tratto origine la tesi della esterovestizione della Ricorrente_1 SA, sarebbero inutilizzabili.
Anche tali doglianze sono prive di pregio in quanto le ricerche documentali operate dai verificatori nell'ambito della verifica nei confronti di Società_1 s.r.l. presso la sede legale della stessa Società sono state condotte nel pieno rispetto delle disposizioni relative agli accessi, ispezioni e verifiche di cui all'art. 52 del DPR 633/1972 e all'art. 33 del DPR 600/1973 che consentono di acquisire presso il domicilio del soggetto verificato anche ulteriori documenti di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nella lettera d'incarico.
In sede di accesso informatico correttamente è stata acquisita la documentazione presente sui pc in uso ai dipendenti di Società_1 srl ai sensi del quarto comma dell'art. 52 del DPR 633/73 alla presenza del rappresentante legale della società.
I files acquisiti mediante accesso informatico sono stati reperiti sul drive C, e quindi sul disco fisso dei pc presenti;
ciò dimostra l'utilizzo degli stessi negli uffici di Genova, Indirizzo_1; inoltre dall'esame del contenuto del pc in uso al OR Nominativo_2 (soggetto fiscalmente residente in Italia e privo di rapporti formali con Ricorrente_1 SA) è stato possibile rinvenire diverse cartelle denominate “Ricorrente_1 SA” e “Società_5 SA” (precedente denominazione di Ricorrente_1 SA) contenenti, tra l'altro, il bilancio civilistico al 31.12.2016 e la visura camerale.
Si precisa, altresì, che la società Società_1 srl ha stipulato con Società_2 prodotti per l'agricoltura e l'industria srl un contratto, avente decorrenza dal 01/09/2012 e rinnovato annualmente, denominato “Lease contract for office space”, che prevede l'affitto da parte di Società_2 srl a Società_1 srl dell'ufficio di Indirizzo_1 per l'importo mensile di € 3.550,00 e che prevede anche l'utilizzo da parte di Società_1 srl dei computer ivi situati.
Il contratto, formalmente scaduto in data 31/12/2016, è stato tacitamente rinnovato anche negli anni successivi (la sede legale di Società_1 srl è rimasta anche dopo il 31/12/2016 in Indirizzo_1).
E' legittimo inoltre l'esame dell'attività svolta dal sig. Nominativo_1 nella qualità di amministratore unico di Ricorrente_1 SA in quanto avente naturalmente diretta conseguenza sul comportamento fiscale della stessa oggetto d'indagine.
Nel merito la società ricorrente contesta la tesi della esterovestizione. Occorre rilevare che la contestazione di esterovestizione sulla base della documentazione informatica Società_1acquisita nel corso della verifica nei confronti di srl, è stata estesa anche nei confronti di Ricorrente_1 Società_3 Società_4 SA, di SA e di SA e, in particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di Società_4secondo grado della Liguria, con sentenza 656/01/2024 ha rigettato il ricorso presentato da srl.
Non è dirimente la documentazione depositata da parte ricorrente riguardante la certificazione dell'autorità fiscale elvetica la quale riporta solamente alcuni dati formali (numero di iscrizione nei registri detenuti dall'Amministrazione Fiscale del Canton Ticino e assoggettamento dell'ente all'imposta federale diretta, all'imposta cantonale ed all'imposta comunale), ma non contiene alcun accertamento sostanziale circa l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale ed amministrativa sul suolo svizzero.
Comunque tale certificazione non è di per sé sufficiente nel caso di contestazione di esterovestizione societaria (vedi Cass. ord. n. 17849/2021), ma la certificazione estera di residenza fiscale nell'ambito di una contestazione di esterovestizione societaria, non è di per sé esaustiva ma deve essere deve essere corroborata da ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'effettiva sede dell'amministrazione della società estera fuori dal territorio nazionale.
Parte ricorrente contesta la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del controllo, anche indiretto, di Ricorrente_1 SA, da parte di soggetti residenti nel territorio nazionale ma tale eccezione non può essere accolta in quanto l' art. 73 comma 5-bis prevede che “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.
Tale presunzione legale comporta l' inversione dell' onere della prova da parte del contribuente il quale dovrà dimostrare sulla base di elementi di fatto, situazioni o atti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia ma all' estero.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 73,comma 5 bis citato in quanto non emergono elementi che possano comprovare una effettiva sede operativa di Ricorrente_1 SA nel territorio elvetico, ma la Ricorrente_1 SA risulta possedere una partecipazione di controllo nella società italiana Società_1 s.r.l. nonchè nelle società, altrettanto esterovestite, Società_4 SA e Società_3 SA;
la Ricorrente_1 SA risulta essere posseduta al 50 % dal OR Nominativo_3, residente in Italia, e dal OR Nominativo_1, formalmente residente in [...], ma in realtà anch'egli residente in Italia;
la Ricorrente_1 SA risulta essere amministrata dal OR Nominativo_1 che, seppur formalmente residente in [...], di fatto risiede in realtà in Italia. Nominativo_1Gli elementi che hanno consentito di identificare la residenza effettiva in Italia del sig. sono i seguenti (come da indicazione del PVC):
Nominativo_1 Indirizzo_2a) Il signor abitava a Genova (dal 2013 al settembre del 2018 in e Indirizzo_3successivamente in ) in un appartamento in affitto il cui contratto di locazione era Nominativo_4 Nominativo_1intestato alla SI.ra , compagna dello stesso OR .
b) Il SI. Nominativo_1 risultava iscritto a numerosi circoli sportivi con sede in Italia quali: - lo Associazione_2 Associazione_3 presso cui teneva la propria imbarcazione;
- il circolo golf;
Nominativo_1 Località_1c) Il SI. acquistava l'abbonamento stagionale al comprensorio sciistico della (sito in Salice d'Ulzio);
d) Sono state rinvenute diverse mail dalle quali si è riscontrata corrispondenza tra il sig. Nominativo_1 e centri clinici e medici genovesi.
e) Sono state rilevate diverse mail in cui il signor Nominativo_1 dichiarava di vivere in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.
f) Il SI. Nominativo_1 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società_1 srl e di PRAI prodotti per l'agricoltura e l'industria srl, società aventi sede in Italia, Genova, Indirizzo_1
. L'amministrazione di tali società richiedeva necessariamente la presenza del sig. Nominativo_1 in Italia.
Sono prive di pregio le varie eccezioni di parte ricorrente come l'utilizzo di un telefono mobile sul territorio elvetico in quanto tale telefono poteva essere utilizzato sia in ER che in Italia e comunque non sono state allegate le relative bollette.
Neppure l'asserito utilizzo nel territorio elvetico dell'autovettura VW Passat intestata a CO.TA.FI. SA. prova quanto dichiarato in quanto parte ricorrente non ha fornito alcuna documentazione atta a comprovare quanto dichiarato (es. lettera di assegnazione dell'autovettura, pedaggi autostradali, documentazione degli acquisti di carburante, etc..).
Priva di pregio è anche l'affermazione secondo cui il ricorso a professionisti svizzeri proverebbe la residenza svizzera in quanto la richiesta di pagamento del bollo dell'archivio notarile riguarda solamente l'atto di costituzione di Ricorrente_1 SA (già Società_10 SA).
Le fatture emesse da Società_6 SA riguardano solamente i servizi di domiciliazione forniti da tale Società al fine di supportare la mera apparenza formale della sede svizzera di Ricorrente_1 SA.
Con riferimento poi alla possibile individuazione della sede dell'amministrazione in ER, occorre evidenziare che le indagini ispettive hanno verificato che alla sede formale in ER della Ricorrente_1 SA non corrisponde una sede effettiva di svolgimento dell' attività e che l'attuale sede legale di Paradiso, Indirizzo_5 coincide con la sede dello studio di consulenza Società_6 SA, con la residenza svizzera del SI. Nominativo_1, con la sede legale della società Società_3 SA, della società Società_4 SA, con la sede della succursale straniera di OT NT TD (società con sede in Victoria, Canada), con Ricorrente_1 Società_2la sede legale di SA (ex SA).
Dai documenti acquisiti mediante accesso informatico risulta che la società è priva di dipendenti.
Ricorrente_1 Indirizzo_5 Società_6Il solo fatto che il domicilio di SA sia in , sede della società SA che svolge l'attività di domiciliazione per società estere, non può essere ritenuto elemento idoneo a comprovare che l'effettiva sede legale di Ricorrente_1 SA sia in ER.
Inoltre l'Ufficio ha documentato che presso tale indirizzo risulta domiciliata la sede legale di altre 114 società.
Pertanto in Indirizzo_5 sussiste la sede di società di consulenza/fiduciarie che prestano nei confronti delle varie società del gruppo controllate da Ricorrente_1 SA un servizio di domiciliazione a pagamento e conseguentemente non può essere identificato come la sede effettiva della società.
Da interrogazioni su internet è emerso che la società Società_6 SA è composta da 15 professionisti i quali svolgono il ruolo di procuratore/amministratore di numerose società localizzate in Indirizzo_5.
Nominativo_5, dipendente della Società_6 SA, risulta anche essere amministratore unico della società Società_8 SA, società avente sede in Paradiso, Indirizzo_5 , che svolge l'attività di consulenza e costituzione di trusts (vedi FUSC n. 1366065 del 25/02/2014 e FUSC n. 3241345 del 22/12/2016), alla quale risultavano intestate fiduciariamente le quote azionarie della Società_9
srl di proprietà del sig. Nominativo_1.
Dalla ulteriore documentazione da parte dell' Ufficio emerge che i sigg. Nominativo_6 e Nominativo_7 hanno firmato indifferentemente le mail delle tre società aventi sede in ER riconducibili al SI. Nominativo_1 (infatti oltre a Società_4, hanno firmato le e-mail di Società_3 SA e Società_2 SA ora Ricorrente_1 SA) in virtù evidentemente del contratto di servizi siglato tra Società_6 SA e le società svizzera.
Alla luce di quanto sopra pertanto la Ricorrente_1 SA deve considerarsi italiana e pertanto è valido l'accertamento impugnato ma devono essere riconosciuti i costi relativi al pagamento delle imposte nella ON elvetica.
L' accoglimento parziale comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riconoscimento dei costi relativi al pagamento delle imposte nella ON Elvetica, rigettando per il resto.
Spese compensate.