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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6277/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037586525802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 11.07.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 09.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 2952024003786525802, notificata in data 12.05.2025, per la somma di € 2.328,8, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di “TARSU – tassa rifiuti solidi urbani”, anni dal
2008 al 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti;
2. Prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile;
Con distrazione.
In data 10.11.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
Con memorie depositate il 29.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso.
In data 05.02.2026 ATO si è costituita producendo il provvedimento di sgravio della cartella e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio della cartella vale a far ritenere cessate tra le parti le ragioni della contesa, onde può certamente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ritiene questo giudice che la condotta dell'ente impositore, in una con l'assenza di elementi dai quali inferire l'assolvimento o la non debenza del tributo, giustifichi la compensazione parziale delle spese di giudizio, nella misura del 30%.
Le spese così liquidate vengono poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione per il 30%, in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6277/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037586525802 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 11.07.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 09.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 2952024003786525802, notificata in data 12.05.2025, per la somma di € 2.328,8, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di “TARSU – tassa rifiuti solidi urbani”, anni dal
2008 al 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica atti;
2. Prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile;
Con distrazione.
In data 10.11.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
Con memorie depositate il 29.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso.
In data 05.02.2026 ATO si è costituita producendo il provvedimento di sgravio della cartella e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio della cartella vale a far ritenere cessate tra le parti le ragioni della contesa, onde può certamente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ritiene questo giudice che la condotta dell'ente impositore, in una con l'assenza di elementi dai quali inferire l'assolvimento o la non debenza del tributo, giustifichi la compensazione parziale delle spese di giudizio, nella misura del 30%.
Le spese così liquidate vengono poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione per il 30%, in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.