Articolo 116 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 115Articolo 117
Versione
23 maggio 1958
Art. 116.
I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.
I sottuficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958