Art. 1.
L'art. 5 del decreto legislative luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di citta' fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.
"Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennita' di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , ma l'indennita' e le quote complementari predette sono ridotte del 25% e queste ultime sono limitate al coniuge e a quattro persone di famiglia a carico. Si applicano altresi' le disposizioni delle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del decreto medesimo".
L'art. 5 del decreto legislative luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di citta' fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.
"Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennita' di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , ma l'indennita' e le quote complementari predette sono ridotte del 25% e queste ultime sono limitate al coniuge e a quattro persone di famiglia a carico. Si applicano altresi' le disposizioni delle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del decreto medesimo".