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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/09/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 11 settembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1571/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
SS
[...]
, nato il [...] a [...], e da Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliati presso Parte_2 lo studio degli avvocati Davide Lo Giudice e Cristina Sgammeglia giusta mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
CONTRO
, in persona del rappresentante legale avv. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Miceli giusta procura allegata alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA -
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio quali eredi di per chiedere in Persona_1 riferimento al rapporto di conto corrente n. 38564.74, da quest'ultima aperto in data 5.11.1991 ed affidato a far data dal 5.11.1994, la declaratoria di illegittimità “ degli interessi applicati delle commissioni e delle spese per mancanza di idoneo contratto e/o la nullità ai sensi degli artt. 1284,1283 e 1419 c.c. delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, di determinazione ed applicazione degli interessi per giorni valuta- di determinazione ed applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze – costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate.” Indi, hanno chiesto di: - “ dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia di detti addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze, anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 c.c. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno” - di “ condannare di conseguenza, la convenuta, al rimborso in favore della CP_1 società attrice della somma che risulterà dall'espletanda CTU illegittimamente ed illecitamente incamerata dalla banca convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ovvero compensare parzialmente o totalmente le somme illegittimamente addebitate in conto con quelle eventualmente dovute.”
La nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande Controparte_1 attoree, instando conseguentemente per il loro rigetto, rilevando in particolare “l'assoluta genericità delle contestazioni avversarie in ordine alle condizioni del rapporto di conto corrente oggetto di causa, contestazioni del tutto prive del requisito di specificità relativamente alla pretesa illegittimità di ogni onere inerente il rapporto.”
Con l'ordinanza del 4.4.2023 di rigetto della chiesta dagli attori CTU contabile la causa ritenuta matura per la decisione è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta all'udienza odierna in decisione ex art. 281 sexies svolta nella modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.-
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato. Nella fattispecie gli attori non hanno assolto all'onere della prova sugli stessi gravante in ordine ai fatti allegati a supporto delle domande formulate.
Tanto è già stato rilevato con l'ordinanza del 4.4.2023, che si conferma, con la quale è stata evidenziata “ La genericità della formulazione delle censure attoree, disancorate dalla produzione di elementi probatori” avendo meramente allegato ma non provato la dedotta applicazione di tassi di interessi usurari e anatocistici nonché di spese, commissioni e competenze indebite. In ragione di ciò è stata pertanto ritenuta l'inammissibilità della chiesta
CTU contabile “che assumerebbe, ove ammessa, natura esplorativa, suppletiva all'inerzia della parte e ai suoi inadempimenti sul piano probatorio. ( cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30218).”
Invero, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'allegata applicazione illegittima di interessi, commissioni e spese, indicando le relative voci dagli estratti conto bancari o in alternativa produrre una perizia di parte per evidenziare le dedotte violazioni.
E' l'attore che agisce in giudizio a dover provare che la banca ha applicato costi illegittimi, che deve indicare quali voci di interessi, commissioni o spese sono state applicate in modo illecito perché non previste dal contratto o frutto di anatocismo non consentito o oltre i limiti legali. Non avendo gli attori fornito elementi precisi, la domanda risulta generica e priva di specificità, astratta, non ancorata agli elementi fattuali del caso concreto.
La CTU è uno strumento a supporto del giudice, non un sostituto dell'onere di allegazione e prova dell'attore. Gli attori non hanno assolto l'onere di allegare e provare in modo concreto, specifico, le contestazioni sollevate che per la loro astrattezza e genericità si appalesano inammissibili per non avere individuato le singole poste ritenute indebite ed essendosi limitati ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi ultra legali o anatocistici non convenuti tra le parti) avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto. Che sia stata introdotta un'azione meramente esplorativa è palesato, peraltro, dalla mancata individuazione dell'ammontare delle somme oggetto della domanda di ripetizione avendo gli attori chiesto a detto fine di disporre una CTU contabile. La
Consulenza Tecnica d'Ufficio è inammissibile se il suo scopo è quello di svolgere indagini esplorative per cercare fatti o circostanze non provate, perché la legge vieta al giudice di integrare la carenza probatoria delle parti attraverso la consulenza. La CTU deve invece avere una funzione valutativa, ovvero servire a chiarire e interpretare dati già acquisiti agli atti di causa e non a sostituire le parti nell'onere della prova.
Ove, quindi, come nel caso che ci occupa, l'attore non fornisca tale prova e non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una CTU contabile poiché avrebbe lo scopo di svolgere indagini esplorative per cercare fatti o circostanze non provate. A titolo esemplificativo si evidenzia che gli attori hanno meramente allegato il dedotto superamento del tasso soglia di usura senza avere fornito a supporto elementi di fatto e di diritto e neanche specificato il tasso di interesse effettivo globale applicato (TEG) che hanno assunto essere superiore ai tassi soglia calcolati trimestralmente dalla Banca d'Italia, come previsto dalla Legge 108/1996.
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. ( Cass. Civ.,Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Per quanto fin qui osservato, le domande degli attori, del tutto sfornite di prova, vanno quindi rigettate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità della causa e previa riduzione del 70% dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria atteso il mancato svolgimento di istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 1.952,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 11 settembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1571/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
SS
[...]
, nato il [...] a [...], e da Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliati presso Parte_2 lo studio degli avvocati Davide Lo Giudice e Cristina Sgammeglia giusta mandato in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
CONTRO
, in persona del rappresentante legale avv. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Miceli giusta procura allegata alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA -
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio quali eredi di per chiedere in Persona_1 riferimento al rapporto di conto corrente n. 38564.74, da quest'ultima aperto in data 5.11.1991 ed affidato a far data dal 5.11.1994, la declaratoria di illegittimità “ degli interessi applicati delle commissioni e delle spese per mancanza di idoneo contratto e/o la nullità ai sensi degli artt. 1284,1283 e 1419 c.c. delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, di determinazione ed applicazione degli interessi per giorni valuta- di determinazione ed applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze – costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate.” Indi, hanno chiesto di: - “ dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia di detti addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze, anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 c.c. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno” - di “ condannare di conseguenza, la convenuta, al rimborso in favore della CP_1 società attrice della somma che risulterà dall'espletanda CTU illegittimamente ed illecitamente incamerata dalla banca convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ovvero compensare parzialmente o totalmente le somme illegittimamente addebitate in conto con quelle eventualmente dovute.”
La nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande Controparte_1 attoree, instando conseguentemente per il loro rigetto, rilevando in particolare “l'assoluta genericità delle contestazioni avversarie in ordine alle condizioni del rapporto di conto corrente oggetto di causa, contestazioni del tutto prive del requisito di specificità relativamente alla pretesa illegittimità di ogni onere inerente il rapporto.”
Con l'ordinanza del 4.4.2023 di rigetto della chiesta dagli attori CTU contabile la causa ritenuta matura per la decisione è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta all'udienza odierna in decisione ex art. 281 sexies svolta nella modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.-
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato. Nella fattispecie gli attori non hanno assolto all'onere della prova sugli stessi gravante in ordine ai fatti allegati a supporto delle domande formulate.
Tanto è già stato rilevato con l'ordinanza del 4.4.2023, che si conferma, con la quale è stata evidenziata “ La genericità della formulazione delle censure attoree, disancorate dalla produzione di elementi probatori” avendo meramente allegato ma non provato la dedotta applicazione di tassi di interessi usurari e anatocistici nonché di spese, commissioni e competenze indebite. In ragione di ciò è stata pertanto ritenuta l'inammissibilità della chiesta
CTU contabile “che assumerebbe, ove ammessa, natura esplorativa, suppletiva all'inerzia della parte e ai suoi inadempimenti sul piano probatorio. ( cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30218).”
Invero, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'allegata applicazione illegittima di interessi, commissioni e spese, indicando le relative voci dagli estratti conto bancari o in alternativa produrre una perizia di parte per evidenziare le dedotte violazioni.
E' l'attore che agisce in giudizio a dover provare che la banca ha applicato costi illegittimi, che deve indicare quali voci di interessi, commissioni o spese sono state applicate in modo illecito perché non previste dal contratto o frutto di anatocismo non consentito o oltre i limiti legali. Non avendo gli attori fornito elementi precisi, la domanda risulta generica e priva di specificità, astratta, non ancorata agli elementi fattuali del caso concreto.
La CTU è uno strumento a supporto del giudice, non un sostituto dell'onere di allegazione e prova dell'attore. Gli attori non hanno assolto l'onere di allegare e provare in modo concreto, specifico, le contestazioni sollevate che per la loro astrattezza e genericità si appalesano inammissibili per non avere individuato le singole poste ritenute indebite ed essendosi limitati ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi ultra legali o anatocistici non convenuti tra le parti) avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto. Che sia stata introdotta un'azione meramente esplorativa è palesato, peraltro, dalla mancata individuazione dell'ammontare delle somme oggetto della domanda di ripetizione avendo gli attori chiesto a detto fine di disporre una CTU contabile. La
Consulenza Tecnica d'Ufficio è inammissibile se il suo scopo è quello di svolgere indagini esplorative per cercare fatti o circostanze non provate, perché la legge vieta al giudice di integrare la carenza probatoria delle parti attraverso la consulenza. La CTU deve invece avere una funzione valutativa, ovvero servire a chiarire e interpretare dati già acquisiti agli atti di causa e non a sostituire le parti nell'onere della prova.
Ove, quindi, come nel caso che ci occupa, l'attore non fornisca tale prova e non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una CTU contabile poiché avrebbe lo scopo di svolgere indagini esplorative per cercare fatti o circostanze non provate. A titolo esemplificativo si evidenzia che gli attori hanno meramente allegato il dedotto superamento del tasso soglia di usura senza avere fornito a supporto elementi di fatto e di diritto e neanche specificato il tasso di interesse effettivo globale applicato (TEG) che hanno assunto essere superiore ai tassi soglia calcolati trimestralmente dalla Banca d'Italia, come previsto dalla Legge 108/1996.
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. ( Cass. Civ.,Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Per quanto fin qui osservato, le domande degli attori, del tutto sfornite di prova, vanno quindi rigettate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità della causa e previa riduzione del 70% dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria atteso il mancato svolgimento di istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 1.952,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò