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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1672/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 07/10/2022 Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385D20210000938 CONTR. BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1022/2023 la contribuente sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1672/7/2022 della CTP di Bari, depositata il 07/10/2022, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento della complessiva somma di € 780,26, a titolo di contributo di notifica e miglioramento fondiario codice 630 anno 2017 del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, somma comprensiva di sorte capitale, spese di notifica e accessori.
La difesa della contribuente ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure con il contestuale annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato, e con la condanna del
Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 06/08/2025 si è costituito il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia che ha concluso per il rigetto dell'appello della contribuente, con la conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnato sollecito di pagamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con memoria illustrativa dell'11/08/2025 la difesa della contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, cono comparsi per la contribuente appellante l'Avv.
Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello riportandosi alla memoria illustrativa, e per il Consorzio l'Avv. Difensore_2 che ha concluso per il rigetto dell'appello della contribuente riportandosi alle proprie controdeduzioni. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della contribuente è fondato.
La perizia stragiudiziale, a firma del Dott. Nominativo_1, prodotta in primo grado dalla difesa della contribuente, ha precisato che nei fondi di proprietà della contribuente, per i quali è stato chiesto il pagamento del contributo con l'impugnato sollecito, non sono presenti opere di bonifica che possano giustificare, ai sensi dello statuto consortile, la pretesa impositiva. Afferma, altresì, la perizia che nell'agro di Gravina sono presenti canali appartenenti al Consorzio privi di qualsiasi intervento di manutenzione da decenni e, con specifico riferimento ai fondi di proprietà della sig.ra Ricorrente_1, precisa che essi <... non sono interessati da canali e/o altre proprietà/competenze del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia né traggono beneficio da opere viciniori del tutto inesistenti>>.
Tale stato di cose non è stato specificamente contestato, in alcun modo, dalla perizia del Dott. Nominativo_2, depositata dal Consorzio, che si è limitata ad asserire che i fondi di proprietà della contribuente sarebbero interessati da un non meglio identificato beneficio di difesa idraulica.
Peraltro, manca l'accertamento di qualsiasi correlazione effettiva fra dette opere di difesa idraulica e il beneficio concreto che ne riceverebbero i fondi de quibus ove si consideri che dette opere sono ubicate ad alcune decine di chilometri dai fondi di proprietà della contribuente sig.ra Ricorrente_1.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla contribuente sig.ra
Ricorrente_1, è fondato e va, pertanto, accolto e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, va annullata l'impugnato sollecito di pagamento.
3) La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dalla contribuente sig.ra Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1022/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1672/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 07/10/2022 Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385D20210000938 CONTR. BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1022/2023 la contribuente sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1672/7/2022 della CTP di Bari, depositata il 07/10/2022, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento della complessiva somma di € 780,26, a titolo di contributo di notifica e miglioramento fondiario codice 630 anno 2017 del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, somma comprensiva di sorte capitale, spese di notifica e accessori.
La difesa della contribuente ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure con il contestuale annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato, e con la condanna del
Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 06/08/2025 si è costituito il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia che ha concluso per il rigetto dell'appello della contribuente, con la conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnato sollecito di pagamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con memoria illustrativa dell'11/08/2025 la difesa della contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio
All'udienza del 22/09/2025, sentito il Relatore, cono comparsi per la contribuente appellante l'Avv.
Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello riportandosi alla memoria illustrativa, e per il Consorzio l'Avv. Difensore_2 che ha concluso per il rigetto dell'appello della contribuente riportandosi alle proprie controdeduzioni. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della contribuente è fondato.
La perizia stragiudiziale, a firma del Dott. Nominativo_1, prodotta in primo grado dalla difesa della contribuente, ha precisato che nei fondi di proprietà della contribuente, per i quali è stato chiesto il pagamento del contributo con l'impugnato sollecito, non sono presenti opere di bonifica che possano giustificare, ai sensi dello statuto consortile, la pretesa impositiva. Afferma, altresì, la perizia che nell'agro di Gravina sono presenti canali appartenenti al Consorzio privi di qualsiasi intervento di manutenzione da decenni e, con specifico riferimento ai fondi di proprietà della sig.ra Ricorrente_1, precisa che essi <... non sono interessati da canali e/o altre proprietà/competenze del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia né traggono beneficio da opere viciniori del tutto inesistenti>>.
Tale stato di cose non è stato specificamente contestato, in alcun modo, dalla perizia del Dott. Nominativo_2, depositata dal Consorzio, che si è limitata ad asserire che i fondi di proprietà della contribuente sarebbero interessati da un non meglio identificato beneficio di difesa idraulica.
Peraltro, manca l'accertamento di qualsiasi correlazione effettiva fra dette opere di difesa idraulica e il beneficio concreto che ne riceverebbero i fondi de quibus ove si consideri che dette opere sono ubicate ad alcune decine di chilometri dai fondi di proprietà della contribuente sig.ra Ricorrente_1.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla contribuente sig.ra
Ricorrente_1, è fondato e va, pertanto, accolto e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, va annullata l'impugnato sollecito di pagamento.
3) La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dalla contribuente sig.ra Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 22 settembre 2025