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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1084/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. ANTONIO TIMPANARO in sostituzione dell'avv. RITA LAZZARA, il. precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare al contenuto del preverbale depositato in data odierna in cui si evidenzia, tra l'altro, la tempestività dell'opposizione.
È comparso, per l'opposta, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione degli avv.ti
ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1084/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Rita
[...]
Lazzara che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del dott.
Notaio in La Spezia, del 28 marzo 2024, Repertorio n. Persona_1
18.975 e Raccolta n.
8.773 in atti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 10 ottobre 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 201/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 11.491,59 – oltre interessi e spese – nei confronti di Controparte_1 in forza dei contratti n. 5267766013160976 e n. 5432511977303281
[...] originariamente stipulati con Agos Ducato S.p.A., di cui la seconda era divenuta cessionaria.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 29 novembre 2024, effettuate le verifiche preliminari, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dato atto che l'opposta nelle note sostitutive della prima udienza ha, in primo luogo, insistito nell'eccezione di tardività dell'opposizione e, in subordine, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e l'assegnazione del termine per il procedimento di mediazione ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010.
La causa viene pertanto decisa senza il previo invio delle parti in mediazione anche alla luce della tardività dell'opposizione.
Emerge infatti dagli atti che il decreto ingiuntivo è stato consegnato per la notifica il
9 luglio 2024 con raccomandata a/r 786518827377 (doc. 2 pag. 6 allegato alla comparsa di costituzione) e che il 12 luglio 2024 l'incaricato postale, non avendo potuto consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario, ha spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666418827370 nella medesima giornata (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Risulta altresì documentato che la comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata a/r 786518827377 è stata immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario in data 15 luglio 2024.
È pacifico che “[i]n tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di
3 notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982,
a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni” (Cass., n. 23400/2023).
Siccome la C.A.D. è stata immessa in cassetta il 15 luglio 2024, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 25 luglio 2024 e, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi il 4 ottobre 2024.
Non persuadono le argomentazioni di parte opponente sulla nullità della notifica giacché l'indirizzo indicato nella busta dove la notifica è stata eseguita è analogo a quello risultante dal certificato di residenza, solo che, per evidenti ragioni di spazio, sulla busta da notificare è stato solo indicato , c. da Torre del Lauro Res. Sur int. CP_2
12 invece del più lungo c.da Torre del Lauro Res. Sur La Ville interno 12. CP_2
È chiaro, infatti, che la sigla Res. Sur è la prima parte del nome del residence e che int.
12 si riferisca all'interno 12.
D'altra parte, l'incaricato postale, le cui dichiarazioni fanno piena prova fino a querela di falso, ha indicato che la raccomandata non è stata consegnata per temporanea assenza del destinatario e non già per sua irreperibilità assoluta;
irreperibilità assoluta che risulta vieppiù smentita dalla circostanza che la C.A.D. è stata immessa nella cassetta postale e che, pertanto, l'indirizzo del destinatario è stato correttamente individuato.
In altre parole, siccome la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta al proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, omettendo il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335
c.c., non rilevando il momento – successivo al decimo giorno - in cui il plico è stato effettivamente ritirato (v. e.g. Cass., n. 8895/2022, alla cui stregua “allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di
4 avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza”).
L'opposizione è inammissibile e non può neppure qualificarsi come tardiva ex art. 650
c.p.c. giacché dalle superiori argomentazioni non si evince, come detto, alcuna invalidità della notificazione.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, della questione trattata nonché dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'inammissibilità della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata dall'opposta fuori termine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1084/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 201/2024 emesso da questo Tribunale il 28 giugno 2024 (dep. il 29 giugno);
2) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
5
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1084/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. ANTONIO TIMPANARO in sostituzione dell'avv. RITA LAZZARA, il. precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare al contenuto del preverbale depositato in data odierna in cui si evidenzia, tra l'altro, la tempestività dell'opposizione.
È comparso, per l'opposta, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione degli avv.ti
ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1084/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Rita
[...]
Lazzara che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per atto del dott.
Notaio in La Spezia, del 28 marzo 2024, Repertorio n. Persona_1
18.975 e Raccolta n.
8.773 in atti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione del 10 ottobre 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 201/2024 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 11.491,59 – oltre interessi e spese – nei confronti di Controparte_1 in forza dei contratti n. 5267766013160976 e n. 5432511977303281
[...] originariamente stipulati con Agos Ducato S.p.A., di cui la seconda era divenuta cessionaria.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 29 novembre 2024, effettuate le verifiche preliminari, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dato atto che l'opposta nelle note sostitutive della prima udienza ha, in primo luogo, insistito nell'eccezione di tardività dell'opposizione e, in subordine, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e l'assegnazione del termine per il procedimento di mediazione ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010.
La causa viene pertanto decisa senza il previo invio delle parti in mediazione anche alla luce della tardività dell'opposizione.
Emerge infatti dagli atti che il decreto ingiuntivo è stato consegnato per la notifica il
9 luglio 2024 con raccomandata a/r 786518827377 (doc. 2 pag. 6 allegato alla comparsa di costituzione) e che il 12 luglio 2024 l'incaricato postale, non avendo potuto consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario, ha spedito comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666418827370 nella medesima giornata (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Risulta altresì documentato che la comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata a/r 786518827377 è stata immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario in data 15 luglio 2024.
È pacifico che “[i]n tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di
3 notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982,
a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni” (Cass., n. 23400/2023).
Siccome la C.A.D. è stata immessa in cassetta il 15 luglio 2024, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 25 luglio 2024 e, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi il 4 ottobre 2024.
Non persuadono le argomentazioni di parte opponente sulla nullità della notifica giacché l'indirizzo indicato nella busta dove la notifica è stata eseguita è analogo a quello risultante dal certificato di residenza, solo che, per evidenti ragioni di spazio, sulla busta da notificare è stato solo indicato , c. da Torre del Lauro Res. Sur int. CP_2
12 invece del più lungo c.da Torre del Lauro Res. Sur La Ville interno 12. CP_2
È chiaro, infatti, che la sigla Res. Sur è la prima parte del nome del residence e che int.
12 si riferisca all'interno 12.
D'altra parte, l'incaricato postale, le cui dichiarazioni fanno piena prova fino a querela di falso, ha indicato che la raccomandata non è stata consegnata per temporanea assenza del destinatario e non già per sua irreperibilità assoluta;
irreperibilità assoluta che risulta vieppiù smentita dalla circostanza che la C.A.D. è stata immessa nella cassetta postale e che, pertanto, l'indirizzo del destinatario è stato correttamente individuato.
In altre parole, siccome la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta al proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, omettendo il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335
c.c., non rilevando il momento – successivo al decimo giorno - in cui il plico è stato effettivamente ritirato (v. e.g. Cass., n. 8895/2022, alla cui stregua “allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di
4 avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza”).
L'opposizione è inammissibile e non può neppure qualificarsi come tardiva ex art. 650
c.p.c. giacché dalle superiori argomentazioni non si evince, come detto, alcuna invalidità della notificazione.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, della questione trattata nonché dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'inammissibilità della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata dall'opposta fuori termine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1084/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 201/2024 emesso da questo Tribunale il 28 giugno 2024 (dep. il 29 giugno);
2) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025.
Il Giudice
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