CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1389/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI IN Parte_1 P.IVA_1
DUCCI BEATRICE,
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLI ERMANNO, C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA e con
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. LO CONTE MASSIMINO e dell'avv. PINGUE FILIPPO,
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 165/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 21/01/2022
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello d Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto d'appello ed in riforma dei tre capi della sentenza n. 165/2022 relativi alla non ammessa valenza del giudicato, alla pretesa responsabilità della nell'investimento non andato a buon fine ed alla CP_5 pretesa assenza di responsabilità della IA Assicurativa Controparte_3 emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.01.2022, non notificata e compulsum dalla così decidere: CP_5 accertata la piena valenza del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1558/2012 D.Lgs. 5/2003 del Tribunale di Firenze, resa dal Collegio del Tribunale di Firenze sugli stessi fatti, documenti e domande di cui al giudizio R.G. 13375/2013, conclusosi con la sentenza n. 165/2022 quivi impugnata, respingere tutte le domande svolte da e in quanto inammissibili ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2
2909 c.c., nn nza n. 165/2022.
In denegata ipotesi, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello valutasse come non applicabile al casus l'art. 2909 c.c. ed il conseguente giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1558/2012, Voglia respingere le domande tutte di e Controparte_1 CP_2 in quanto non provate, a fronte degli atti depositati su profilo della prova, del tutto errata la valutazione che di tali depositi documentali è stata effettuata dal giudicante e risultando assente ogni mezzo di prova degli attori.
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello, verificata la posizione della quale mero CP_5 collocatore della proposta del prodotto assicurativo oggetto di con atti e documenti sottoscritti dal sig. , dante causa degli appellati, su Persona_1 formulari e modulistica tutti di provenienza esclusiva di e Controparte_3 ritenuta la responsabilità esclusiva e/o concorrente della IA nei fatti di cui è causa, condannarla a rifondere a e quanto portato in Controparte_1 CP_2 condanna, con domanda tempesti in quivi reiterata di manleva nei confronti del Parte_1
In ogni caso, avendo il provveduto a versare per compulsum a Parte_1
per ½ e per ½ la complessiva somma di Euro Controparte_1 CP_2 ndannare ciascuno per la quota Controparte_1 CP_2 ricevuta, alla restituzione di tali somme oltre interessi e spese al e Parte_1 nel caso di condanna da parte della Ecc.ma Corte d'Appello al v e agli stessi da parte di condannare Controparte_3 [...] alla re della somma Controparte_3 Parte_1 ressi e spese, così c i attuali appellati come da documenti in atti.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado”.
Per e : CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere il gravame proposto dal
[...]
a cui si è associata Parte_2 Controparte_4
in punto Controparte_3 perchè inammissibile e/o infondato e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n. 165/2022 resa nel procedimento iscritto al R.G.n. 13375/2013 .
Nella ipotesi di accoglimento del terzo motivo del gravame del Parte_2 ove accolta la domanda di ripetizione nei co
[...] condannare al risarcimento del danno nella Controparte_4 misura di cui
In via istruttoria si ribadisce la richiesta di ammissione degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle controparti, già formulata nelle conclusioni di cui al primo grado del giudizio da aversi qui per trascritti e riportati.
Con vittoria delle spese del presente grado del giudizio”.
Per Cronos Vita Assicurazioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - riformare la Sentenza, per la violazione dell'art. 2909 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non avendo dichiarato inammissibili le domande proposte dai sig.ri e in primo CP_1 CP_2 grado e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Controparte_6 limitatamente alla parte in cui è stata impugnata la parte del provvedimento
[...] rigettato la domanda di manleva proposta da Controparte_6 per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
- con vit
[...] onorari del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e citavano davanti al Tribunale di Lucca la Controparte_1 CP_2 [...]
già e la Controparte_7 Controparte_8 per chiedere, in tesi, di dichiarare la nullità della Controparte_3 polizza Index II n. 605/0010074, sul presupposto della Parte_3 sua natura finanziaria e della violazione della normativa di settore;
in ipotesi, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale delle convenute;
in pagina 3 di 17 ulteriore ipotesi, di accertare a violazione da parte della banca dell'art. 27 TUF ed il conseguente inadempimento contrattuale, per aver agito in conflitto di interessi.
Gli attori deducevano che del quale erano gli eredi, aveva Persona_1 sottoscritto nel 2004 presso i locali della Controparte_7
, della quale era cliente, una proposta di adesione alla polizza in questione
[...] per € 50.000, su consiglio di un funzionario della banca, che l'aveva raccomandata caldamente, descrivendola come un prodotto nuovo e sicuro, consegnando anche un documento esplicativo nel quale si sottolineava la garanzia di rimborso del capitale.
Il 2.3.2005, convinto di aver trovato un prodotto adatto alle proprie esigenze, il sottoscriveva una seconda proposta di adesione alla medesima polizza Per_1 per € 100.000.
Nei termini previsti il de cuius riscuoteva le prime due cedole per entrambe le polizze ed alla scadenza della prima, nel 2008, il capitale.
Nel febbraio 2009, però, approssimandosi la scadenza della seconda polizza, la banca comunicava che non avrebbe rimborsato il capitale investito in quanto il valore di rimborso della polizza aveva come titolo sottostante un'obbligazione emessa e garantita dalla banca islandese Landsbanki Island HF, che era in stato di decozione.
Il aveva quindi richiesto davanti al Tribunale di Firenze l'adempimento Per_1 del contratto ma questo, con sentenza n. 1558/2012, aveva respinto la domanda.
Il 5.12.2011, poi, il predetto decedeva, lasciando come unici eredi i signori e . CP_1 CP_2
Questi ultimi, pertanto, premessa la natura di strumento finanziario e non assicurativo della polizza acquistata dal con la conseguenza Per_1 dell'avvenuta stipulazione tra le parti in realtà di un contratto di investimento disciplinato dal TUF (ancorchè sottoscritto prima dell'emanazione del d.lgs. n. 303 del 2006), lamentavano: 1) la nullità della polizza per violazione di norme imperative e di condotta poste a carico degli intermediari finanziari (art. 21 d.lgs. pagina 4 di 17 58/98 e da 26 a 29 reg. Consob n. 11522/98), con conseguente obbligo di restituzione dell'importo versato;
la violazione della normativa di settore, in particolare, sarebbe stata imputabile anche alla compagnia di assicurazioni, oltre che alla banca, per non aver vigilato sull'operato dei promotori finanziari di cui si era avvalsa per il collocamento del prodotto sul mercato;
2) vessatorietà della clausola di “presa conoscenza” delle condizioni contrattuali ex art. 33 c. 2 lett. l codice consumo e conseguente sua nullità ed, a cascata, nullità dell'intero contratto ex art. 1418 c.c.; 3) responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1337 c.c. per mancata corretta informativa precontrattuale e conseguente obbligo risarcitorio, da commisurarsi al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede;
la violazione dell'obbligo di preventiva informazione sarebbe stata integrata anche a ritenere il prodotto assicurativo e non finanziario, come da circolare n. 451/D ISVAP del 24.7.01; 4) pubblicità ingannevole, per effetto del documento consegnato al per convincerlo a stipulare la Per_1 polizza, tale da rappresentare una forma di dolosa induzione a contrarre, e conseguente annullabilità del contratto per errore essenziale ex art. 1429 c. 2
c.c.; 5) responsabilità contrattuale della banca derivante dall'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto-quadro di intermediazione finanziaria;
6) avvenuta conclusione dell'operazione di vendita della polizza da parte della banca in conflitto di interessi, con conseguente responsabilità per il relativo danno subito dal cliente;
7) vessatorietà e conseguente nullità della clausola contrattuale che addossava al consumatore il cd. “rischio emittente”, non attenendo essa all'individuazione dell'oggetto del contratto, ma comportando essa una delimitazione di responsabilità della società assicuratrice. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improponibilità Controparte_9 della domanda per intervenuto giudicato, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva, essendo controparte contrattuale del la sola Per_1 compagnia di assicurazioni ed avendo rivestito la banca la sola funzione di pagina 5 di 17 collocatore del prodotto di investimento.
Evidenziava inoltre la banca che al cliente era stato fatto sottoscrivere un contratto di intermediazione, nonostante ciò non fosse all'epoca necessario per il collocamento di una polizza assicurativa. Il aveva poi dichiarato di aver Per_1 preso piena conoscenza ed accettato le norme che definivano il contratto assicurativo, di aver ricevuto la nota informativa e di conoscerne il contenuto.
Egli, inoltre, non aveva esercitato la facoltà di recesso dal contratto, percependo le relative cedole.
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva a sua volta Controparte_10 la preclusione derivante dal giudicato e nel merito evidenziava la natura assicurativa del prodotto, non soggetto dunque ratione temporis alla disciplina del
TUF.
L'unica regolamentazione del contratto di assicurazione era dunque quella contenuta nel contratto medesimo, ed in particolare nella nota informativa della quale il aveva dichiarato di ben conoscere il contenuto. Per_1
La convenuta eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ex art. 1429 c. 2 c.c., ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla dedotta responsabilità precontrattuale e violazione del principio di buona fede nelle trattative, non avendo la compagnia assunto alcun ruolo in tale fase.
La causa veniva istruita in via documentale, essendo nelle more deceduto l'unico teste ammesso, per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 165/2022 pubblicata il 21/01/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“In parziale accoglimento della corrispondente domanda formulata in via subordinata, condanna al pagamento in favore degli Controparte_9 attori della somma € 96.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.3.09 al saldo;
pagina 6 di 17
2. Rigetta per il resto le domande;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Nello specifico, il giudice riteneva precluse, in ragione dell'esistenza del giudicato, le doglianze relative alla vessatorietà e conseguente nullità della clausola contrattuale che addossava al consumatore il cd. “rischio emittente”, in quanto profilo espressamente trattato e risolto in termini negativi nella precedente pronuncia, ed alla vessatorietà della clausola di “presa conoscenza” delle condizioni contrattuali ex art. 33 c. 2 lett. l codice consumo e conseguente sua nullità, in quanto il rigetto della domanda di adempimento era stato fondato sull'avvenuta sottoscrizione da parte del della predetta clausola, ritenuta Per_1 dunque all'evidenza valida ed efficace.
Con riferimento agli altri aspetti della domanda, invece, il decidente riteneva che non vi fosse alcuno sbarramento derivante dal precedente giudicato, sia perché alcune domande non erano state affrontate, perché ritenute tardive, sia perché nel rigetto della domanda di adempimento non poteva ritenersi implicito alcun accertamento sulla validità o meno del contratto.
Il giudice riteneva poi che le domande riguardanti la nullità o annullamento del contratto potevano essere riferite esclusivamente a in Controparte_3 quanto controparte contrattuale.
La domanda volta all'accertamento della nullità della polizza per violazione di norme imperative e di condotta poste a carico degli intermediari finanziari (art. 21 d.lgs. 58/98 e da 26 a 29 reg. Consob n. 11522/98), estesa anche alla compagnia di assicurazioni per non aver vigilato sull'operato dei promotori finanziari di cui si era avvalsa per il collocamento del prodotto, veniva respinta, in quanto i profili addebitati potevano al più costituire una causa di risoluzione del contratto.
L'azione di annullamento veniva poi respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_3
Veniva, invece, ritenuta fondata la domanda di responsabilità precontrattuale pagina 7 di 17 della banca, sul presupposto che non fosse stato debitamente contestato che l'acquisto era avvenuto su consiglio del funzionario, che aveva prospettato la sicurezza dell'investimento.
Pur ritenendo che il prodotto avesse caratteristiche assicurative, e quindi non si potesse applicare, peraltro in via retroattiva, la disciplina del TUF, il giudice riteneva che la fattispecie potesse comunque essere disciplinata dalla normativa generale dell'art. 1337 c.c. e che si applicassero ad essa i canoni generali di correttezza e buona fede. Tali canoni venivano ritenuti violati in considerazione della non correttezza delle informazioni rese sulle caratteristiche essenziali del prodotto.
Il danno veniva quindi liquidato in misura pari al capitale perduto, detratte le cedole incassate, non essendo invece considerato provato il danno da lucro cessante.
La domanda risarcitoria nei confronti di infine, veniva Controparte_3 respinta, non avendo questa partecipato alla fase delle trattative precontrattuali, mentre la domanda di manleva avanzata dalla banca veniva ritenuta generica.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il (di seguito Parte_1
Parte anche APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATI) e Controparte_1 CP_2 [...]
(di seguito anche ), proponendo gravame avverso Controparte_3 CP_3 la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado indicando quale
“minimamente fondata” la proposta eccezione di giudicato formulata dalla e ciò contrariamente al contenuto stesso della sentenza n.1558/2012 CP_5 ed alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito;
pagina 8 di 17 2. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado affermando la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della sulla base di un CP_5 volantino pubblicitario già compiutamente esaminato nella precedente causa R.G. 8760/2009, ritenendo altresì erroneamente non contestate da parte della le affermazioni degli attori riferite a comportamenti CP_5 contrari alle disposizioni della legge di settore;
3. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado respingendo la domanda di condanna e manleva formulata dalla Banca nei confronti di ritenendo tale IA non partecipante alle trattative Controparte_3 precontrattuali e di stipula della polizza, basando la condanna della Banca sulle esclusive dichiarazioni degli attori.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 CP_2
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di
[...] interesse dell'appellante a sollevare l'eccezione di giudicato in merito a domande respinte dal Tribunale e nel merito contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_3
Interveniva invece in giudizio quale Controparte_4 successore a titolo particolare di (di seguito INTERVENUTA o Controparte_3
Cronos), la quale chiedeva a sua volta il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
pagina 9 di 17 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante deduce che «l'errore di diritto in cui è incorso il capo di sentenza quivi impugnato consiste nel non aver ritenuto coperto da giudicato l'intero thema decidendum del giudizio, addirittura indicando che “le questioni relative alla validità del contratto non sono state affrontate dal
Tribunale, ma nella decisione stessa si specifica che tali questioni non vengono affrontate in quanto oggetto di domande tardivamente proposte, con conseguente emissione di una pronuncia in rito».
In relazione a tale doglianza va innanzitutto chiarito che, come giustamente Parte rilevato dagli appellati, in assenza di appello incidentale, è priva di interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non coperte da giudicato le domande che sono state poi respinte nel merito.
Dal momento che l'unica domanda che è stata accolta è quella di responsabilità precontrattuale, quindi, occorre chiedersi esclusivamente se in relazione alla stessa vi sia un qualche sbarramento derivante dal passaggio in giudicato della precedente sentenza.
La risposta a tale domanda non può che essere negativa.
Certamente non si è formato alcun giudicato esplicito.
Nell'atto di citazione del primo giudizio, infatti, il si è limitato a chiedere Per_1
l'adempimento del contratto.
pagina 10 di 17 Solo a seguito del mutamento del rito, con l'atto di riassunzione ex art. 6 D.L.vo
5/03, l'attore ha concluso nei seguenti termini (cfr. sentenza):
Tale integrazione della domanda è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di
Firenze, che pertanto si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di adempimento.
Il limite oggettivo del giudicato non può che essere legato alle domande avanzate dalla parte e decise dal giudice (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19632 del
22/07/2019).
In assenza di una ammissibile domanda di responsabilità precontrattuale, e di conseguenza di pronuncia di merito sul punto, quindi, non può essersi formato alcun giudicato su tale aspetto.
Del resto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «La pronuncia
"in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20636 del 24/07/2024).
Neppure, come correttamente evidenzia il giudice di prime cure, può ritenersi formato un giudicato implicito, posto che nel rigetto della domanda di pagina 11 di 17 adempimento non è necessariamente ricompreso un accertamento circa l'eventuale invalidità del rapporto. Mentre infatti nel caso in cui venga accolta la domanda di adempimento il giudice si è logicamente e necessariamente soffermato, anche solo implicitamente, sulla validità del rapporto negoziale, non avendo rilevato alcuna nullità, nel caso in cui la domanda sia respinta non può automaticamente presumersi che il decidente non abbia ritenuto che vi fossero i presupposti per il rilievo delle eventuali invalidità del rapporto, ben potendo aver assorbito una tale valutazione nella ragione più liquida che ha portato al rigetto della domanda. L'accertamento implicito sulla validità del rapporto si può formare, quindi, nel caso del rigetto della domanda di adempimento, esclusivamente nel caso in cui il giudice abbia espressamente preso posizione sull'invalidità del contratto, quale presupposto per il rigetto della domanda di adempimento, ma tale ipotesi non si è verificata nel caso di cui si discute.
Sul punto la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024).
L'eccezione di giudicato è pertanto infondata. pagina 12 di 17 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto pacifico che sia stato un funzionario della banca a consigliare al Per_1
l'acquisto della polizza. Parte Afferma infatti di avere ampiamente contestato tale circostanza nelle proprie difese e che la documentazione prodotta dimostra che il contratto è stato concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo prestampato predisposto da
, al pari della nota informative e delle condizioni di assicurazione. CP_3
Si afferma poi che quello che il giudice ha indicato come “documento esplicativo riprodotto a pag. n. 3 dell'atto di citazione” altro non sarebbe che un volantino pubblicitario, mentre l'esplicazione dell'investimento sarebbe stata contenuta nella nota informativa consegnata al cliente.
La giurisprudenza è unanime nell'affermare che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Il principio di non contestazione, comunque, opera esclusivamente per i fatti costitutivi del diritto ed a condizione che essi siano stati allegati in termini specifici, visto che a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Nel caso in esame il fatto che l'acquisto del prodotto fosse avvento su sollecitazione del funzionario della banca, il quale l'aveva indicato come “sicuro”,
è stato esplicitamente dedotto sin dalle prime righe dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 13 di 17 La convenuta, a fronte di una così chiara allegazione, non ha mai espressamente contestato tali fatti storici, fondando la propria difesa sulla contestazione dell'altrui diritto.
Correttamente, quindi, il giudice ha ritenuto pacifiche tali circostanze.
Quanto poi al documento 3 di parte attrice, è corretto affermare che non ha alcuna incidenza nel presente giudizio la qualificazione che ne è stata fatta nella precedente causa, visto che, in assenza di una pronuncia espressa sul punto, non può essersi formato alcun giudicato su tale aspetto (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
3793 del 08/02/2019).
Il fatto che si sia trattato di un mero foglio pubblicitario, e non di un “documento esplicativo”, risulta poi sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
La banca appellante, infatti, conferma che quel documento era presente in filiale e che in qualche modo è entrato in possesso del sig. prima della stipula Per_1 del contratto.
Si è trattato quindi certamente di uno dei vari elementi sulla base dei quali si è formato il consenso dell'investitore.
Il contenuto del documento, poi, conferma il fatto che l'investimento venisse descritto come sicuro, con garanzia del rimborso integrale del capitale investito, come gli attori hanno affermato che venne indicato al cliente dal funzionario della banca, senza essere su tale aspetto contraddetti.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di . CP_3
Si contesta in particolare l'affermazione secondo cui quest'ultima sarebbe rimasta estranea alle trattative precontrattuali, sul presupposto che essa aveva piuttosto Parte predisposto tutta la documentazione contrattuale e aveva agito come mero collocatore.
Afferma l'appellante: «La esclusiva responsabilità della IA Assicurativa, invocata dalla difesa della in ogni atto del giudizio di primo grado con CP_5
pagina 14 di 17 addirittura richiesta espressa di esclusione dal giudizio stesso e richiesta di manleva da ogni somma che la dovesse venir chiamata a pagare, deriva CP_5 dall'aver collocato la proposta di polizza su formulario predisposto esclusivamente da formulario di proposta definito erroneamente Controparte_3 quale “polizza” dal giudicante, con volantino ritenuto mal strutturato ed ingannevole ma recante nella intestazione chiaramente la dicitura “ ” così CP_3 come la “corposa e poco comprensibile nota informativa” è un formulario predisposto esclusivamente da per cui risulta Controparte_3 veramente erroneo ed inammissibile che l' sia stato chiamato a pagare per CP_11 ciò che non ha mai stipulato e per somme che non ha mai incassato a causa di documenti predisposti esclusivamente dalla IA ed ad essa esclusivamente riferiti e riferibili. Come è evidente dalla semplice visione del
“volantino” lo stesso riporta la intestazione di , con spazio grafico e CP_3 rilevanza molto maggiore di detta IA rispetto a quanto ne riceva la Banca ed è irreale soltanto pensare, come ha ritenuto il giudicante, che tale depliant sia stato realizzato dalla Banca senza alcuna partecipazione della IA
[...]
così come è stato predisposto esclusivamente da Controparte_3 [...] il formulario di proposta, nel quale mai è indicata la Banca Controparte_3 ma soltanto la IA nonché le note esplicative, nelle quali, Controparte_3 ancora, mai è nominata la come è evidente leggendo tali documenti». CP_5
Le difese della banca non si confrontano correttamente con il contenuto della sentenza impugnata. La sua responsabilità, infatti, viene desunta dal fatto che in sede di formazione del consenso ebbe a rappresentare, a mezzo del suo funzionario, l'investimento come sicuro, con certezza di rimborso del capitale.
Rispetto a tale fatto è irrilevante che la controparte contrattuale del Per_1 fosse la compagnia assicurativa e che la banca fosse un mero intermediario.
La corresponsabilità di , però, potrebbe essere desunta dal fatto di aver CP_3 contribuito all'errata rappresentazione delle caratteristiche del prodotto, che ha inciso sulla formazione del consenso. pagina 15 di 17 Sotto tale aspetto l'appellante introduce un comportamento di ausilio ad opera della compagnia assicurativa per avere predisposto il già citato documento 3 il quale, anche a considerarlo un mero foglio pubblicitario, contiene affermazioni nette sulla sicurezza del prodotto e la possibilità di recuperare il capitale investito.
A tal proposito, però, non può non sottolinearsi che la provenienza del documento da è stata allegata per la prima volta nel presente giudizio, peraltro in CP_3 termini da far ritenere che vi fosse stata solo una partecipazione morale della compagnia assicuratrice, sotto forma di consiglio del contenuto. ha tempestivamente contestato di avere redatto il documento o di averne CP_4 indicato il contenuto.
A fronte di una tale contestazione nessuna prova è stata fornita del fatto che sia stata la compagnia assicuratrice ad indicare ai clienti che l'investimento era sicuro.
In assenza di tale prova non si può che escludere ogni forma di concorso alla condotta addebitata a BMP, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Nulla in punto spese nei confronti di in quanto rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
con l'intervento di Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza n. 165/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Firenze e pubblicata il 21/01/2022, così provvede:
pagina 16 di 17 1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché a le spese di costituzione nel Controparte_4 presente giudizio che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, sia per i primi due che per la terza, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1389/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI IN Parte_1 P.IVA_1
DUCCI BEATRICE,
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLI ERMANNO, C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA e con
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. LO CONTE MASSIMINO e dell'avv. PINGUE FILIPPO,
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 165/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 21/01/2022
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello d Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto d'appello ed in riforma dei tre capi della sentenza n. 165/2022 relativi alla non ammessa valenza del giudicato, alla pretesa responsabilità della nell'investimento non andato a buon fine ed alla CP_5 pretesa assenza di responsabilità della IA Assicurativa Controparte_3 emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.01.2022, non notificata e compulsum dalla così decidere: CP_5 accertata la piena valenza del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1558/2012 D.Lgs. 5/2003 del Tribunale di Firenze, resa dal Collegio del Tribunale di Firenze sugli stessi fatti, documenti e domande di cui al giudizio R.G. 13375/2013, conclusosi con la sentenza n. 165/2022 quivi impugnata, respingere tutte le domande svolte da e in quanto inammissibili ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2
2909 c.c., nn nza n. 165/2022.
In denegata ipotesi, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello valutasse come non applicabile al casus l'art. 2909 c.c. ed il conseguente giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1558/2012, Voglia respingere le domande tutte di e Controparte_1 CP_2 in quanto non provate, a fronte degli atti depositati su profilo della prova, del tutto errata la valutazione che di tali depositi documentali è stata effettuata dal giudicante e risultando assente ogni mezzo di prova degli attori.
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello, verificata la posizione della quale mero CP_5 collocatore della proposta del prodotto assicurativo oggetto di con atti e documenti sottoscritti dal sig. , dante causa degli appellati, su Persona_1 formulari e modulistica tutti di provenienza esclusiva di e Controparte_3 ritenuta la responsabilità esclusiva e/o concorrente della IA nei fatti di cui è causa, condannarla a rifondere a e quanto portato in Controparte_1 CP_2 condanna, con domanda tempesti in quivi reiterata di manleva nei confronti del Parte_1
In ogni caso, avendo il provveduto a versare per compulsum a Parte_1
per ½ e per ½ la complessiva somma di Euro Controparte_1 CP_2 ndannare ciascuno per la quota Controparte_1 CP_2 ricevuta, alla restituzione di tali somme oltre interessi e spese al e Parte_1 nel caso di condanna da parte della Ecc.ma Corte d'Appello al v e agli stessi da parte di condannare Controparte_3 [...] alla re della somma Controparte_3 Parte_1 ressi e spese, così c i attuali appellati come da documenti in atti.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado”.
Per e : CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere il gravame proposto dal
[...]
a cui si è associata Parte_2 Controparte_4
in punto Controparte_3 perchè inammissibile e/o infondato e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n. 165/2022 resa nel procedimento iscritto al R.G.n. 13375/2013 .
Nella ipotesi di accoglimento del terzo motivo del gravame del Parte_2 ove accolta la domanda di ripetizione nei co
[...] condannare al risarcimento del danno nella Controparte_4 misura di cui
In via istruttoria si ribadisce la richiesta di ammissione degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle controparti, già formulata nelle conclusioni di cui al primo grado del giudizio da aversi qui per trascritti e riportati.
Con vittoria delle spese del presente grado del giudizio”.
Per Cronos Vita Assicurazioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - riformare la Sentenza, per la violazione dell'art. 2909 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non avendo dichiarato inammissibili le domande proposte dai sig.ri e in primo CP_1 CP_2 grado e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da Controparte_6 limitatamente alla parte in cui è stata impugnata la parte del provvedimento
[...] rigettato la domanda di manleva proposta da Controparte_6 per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
- con vit
[...] onorari del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e citavano davanti al Tribunale di Lucca la Controparte_1 CP_2 [...]
già e la Controparte_7 Controparte_8 per chiedere, in tesi, di dichiarare la nullità della Controparte_3 polizza Index II n. 605/0010074, sul presupposto della Parte_3 sua natura finanziaria e della violazione della normativa di settore;
in ipotesi, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale delle convenute;
in pagina 3 di 17 ulteriore ipotesi, di accertare a violazione da parte della banca dell'art. 27 TUF ed il conseguente inadempimento contrattuale, per aver agito in conflitto di interessi.
Gli attori deducevano che del quale erano gli eredi, aveva Persona_1 sottoscritto nel 2004 presso i locali della Controparte_7
, della quale era cliente, una proposta di adesione alla polizza in questione
[...] per € 50.000, su consiglio di un funzionario della banca, che l'aveva raccomandata caldamente, descrivendola come un prodotto nuovo e sicuro, consegnando anche un documento esplicativo nel quale si sottolineava la garanzia di rimborso del capitale.
Il 2.3.2005, convinto di aver trovato un prodotto adatto alle proprie esigenze, il sottoscriveva una seconda proposta di adesione alla medesima polizza Per_1 per € 100.000.
Nei termini previsti il de cuius riscuoteva le prime due cedole per entrambe le polizze ed alla scadenza della prima, nel 2008, il capitale.
Nel febbraio 2009, però, approssimandosi la scadenza della seconda polizza, la banca comunicava che non avrebbe rimborsato il capitale investito in quanto il valore di rimborso della polizza aveva come titolo sottostante un'obbligazione emessa e garantita dalla banca islandese Landsbanki Island HF, che era in stato di decozione.
Il aveva quindi richiesto davanti al Tribunale di Firenze l'adempimento Per_1 del contratto ma questo, con sentenza n. 1558/2012, aveva respinto la domanda.
Il 5.12.2011, poi, il predetto decedeva, lasciando come unici eredi i signori e . CP_1 CP_2
Questi ultimi, pertanto, premessa la natura di strumento finanziario e non assicurativo della polizza acquistata dal con la conseguenza Per_1 dell'avvenuta stipulazione tra le parti in realtà di un contratto di investimento disciplinato dal TUF (ancorchè sottoscritto prima dell'emanazione del d.lgs. n. 303 del 2006), lamentavano: 1) la nullità della polizza per violazione di norme imperative e di condotta poste a carico degli intermediari finanziari (art. 21 d.lgs. pagina 4 di 17 58/98 e da 26 a 29 reg. Consob n. 11522/98), con conseguente obbligo di restituzione dell'importo versato;
la violazione della normativa di settore, in particolare, sarebbe stata imputabile anche alla compagnia di assicurazioni, oltre che alla banca, per non aver vigilato sull'operato dei promotori finanziari di cui si era avvalsa per il collocamento del prodotto sul mercato;
2) vessatorietà della clausola di “presa conoscenza” delle condizioni contrattuali ex art. 33 c. 2 lett. l codice consumo e conseguente sua nullità ed, a cascata, nullità dell'intero contratto ex art. 1418 c.c.; 3) responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1337 c.c. per mancata corretta informativa precontrattuale e conseguente obbligo risarcitorio, da commisurarsi al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede;
la violazione dell'obbligo di preventiva informazione sarebbe stata integrata anche a ritenere il prodotto assicurativo e non finanziario, come da circolare n. 451/D ISVAP del 24.7.01; 4) pubblicità ingannevole, per effetto del documento consegnato al per convincerlo a stipulare la Per_1 polizza, tale da rappresentare una forma di dolosa induzione a contrarre, e conseguente annullabilità del contratto per errore essenziale ex art. 1429 c. 2
c.c.; 5) responsabilità contrattuale della banca derivante dall'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto-quadro di intermediazione finanziaria;
6) avvenuta conclusione dell'operazione di vendita della polizza da parte della banca in conflitto di interessi, con conseguente responsabilità per il relativo danno subito dal cliente;
7) vessatorietà e conseguente nullità della clausola contrattuale che addossava al consumatore il cd. “rischio emittente”, non attenendo essa all'individuazione dell'oggetto del contratto, ma comportando essa una delimitazione di responsabilità della società assicuratrice. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improponibilità Controparte_9 della domanda per intervenuto giudicato, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva, essendo controparte contrattuale del la sola Per_1 compagnia di assicurazioni ed avendo rivestito la banca la sola funzione di pagina 5 di 17 collocatore del prodotto di investimento.
Evidenziava inoltre la banca che al cliente era stato fatto sottoscrivere un contratto di intermediazione, nonostante ciò non fosse all'epoca necessario per il collocamento di una polizza assicurativa. Il aveva poi dichiarato di aver Per_1 preso piena conoscenza ed accettato le norme che definivano il contratto assicurativo, di aver ricevuto la nota informativa e di conoscerne il contenuto.
Egli, inoltre, non aveva esercitato la facoltà di recesso dal contratto, percependo le relative cedole.
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva a sua volta Controparte_10 la preclusione derivante dal giudicato e nel merito evidenziava la natura assicurativa del prodotto, non soggetto dunque ratione temporis alla disciplina del
TUF.
L'unica regolamentazione del contratto di assicurazione era dunque quella contenuta nel contratto medesimo, ed in particolare nella nota informativa della quale il aveva dichiarato di ben conoscere il contenuto. Per_1
La convenuta eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ex art. 1429 c. 2 c.c., ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla dedotta responsabilità precontrattuale e violazione del principio di buona fede nelle trattative, non avendo la compagnia assunto alcun ruolo in tale fase.
La causa veniva istruita in via documentale, essendo nelle more deceduto l'unico teste ammesso, per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 165/2022 pubblicata il 21/01/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“In parziale accoglimento della corrispondente domanda formulata in via subordinata, condanna al pagamento in favore degli Controparte_9 attori della somma € 96.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.3.09 al saldo;
pagina 6 di 17
2. Rigetta per il resto le domande;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
Nello specifico, il giudice riteneva precluse, in ragione dell'esistenza del giudicato, le doglianze relative alla vessatorietà e conseguente nullità della clausola contrattuale che addossava al consumatore il cd. “rischio emittente”, in quanto profilo espressamente trattato e risolto in termini negativi nella precedente pronuncia, ed alla vessatorietà della clausola di “presa conoscenza” delle condizioni contrattuali ex art. 33 c. 2 lett. l codice consumo e conseguente sua nullità, in quanto il rigetto della domanda di adempimento era stato fondato sull'avvenuta sottoscrizione da parte del della predetta clausola, ritenuta Per_1 dunque all'evidenza valida ed efficace.
Con riferimento agli altri aspetti della domanda, invece, il decidente riteneva che non vi fosse alcuno sbarramento derivante dal precedente giudicato, sia perché alcune domande non erano state affrontate, perché ritenute tardive, sia perché nel rigetto della domanda di adempimento non poteva ritenersi implicito alcun accertamento sulla validità o meno del contratto.
Il giudice riteneva poi che le domande riguardanti la nullità o annullamento del contratto potevano essere riferite esclusivamente a in Controparte_3 quanto controparte contrattuale.
La domanda volta all'accertamento della nullità della polizza per violazione di norme imperative e di condotta poste a carico degli intermediari finanziari (art. 21 d.lgs. 58/98 e da 26 a 29 reg. Consob n. 11522/98), estesa anche alla compagnia di assicurazioni per non aver vigilato sull'operato dei promotori finanziari di cui si era avvalsa per il collocamento del prodotto, veniva respinta, in quanto i profili addebitati potevano al più costituire una causa di risoluzione del contratto.
L'azione di annullamento veniva poi respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_3
Veniva, invece, ritenuta fondata la domanda di responsabilità precontrattuale pagina 7 di 17 della banca, sul presupposto che non fosse stato debitamente contestato che l'acquisto era avvenuto su consiglio del funzionario, che aveva prospettato la sicurezza dell'investimento.
Pur ritenendo che il prodotto avesse caratteristiche assicurative, e quindi non si potesse applicare, peraltro in via retroattiva, la disciplina del TUF, il giudice riteneva che la fattispecie potesse comunque essere disciplinata dalla normativa generale dell'art. 1337 c.c. e che si applicassero ad essa i canoni generali di correttezza e buona fede. Tali canoni venivano ritenuti violati in considerazione della non correttezza delle informazioni rese sulle caratteristiche essenziali del prodotto.
Il danno veniva quindi liquidato in misura pari al capitale perduto, detratte le cedole incassate, non essendo invece considerato provato il danno da lucro cessante.
La domanda risarcitoria nei confronti di infine, veniva Controparte_3 respinta, non avendo questa partecipato alla fase delle trattative precontrattuali, mentre la domanda di manleva avanzata dalla banca veniva ritenuta generica.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il (di seguito Parte_1
Parte anche APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATI) e Controparte_1 CP_2 [...]
(di seguito anche ), proponendo gravame avverso Controparte_3 CP_3 la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado indicando quale
“minimamente fondata” la proposta eccezione di giudicato formulata dalla e ciò contrariamente al contenuto stesso della sentenza n.1558/2012 CP_5 ed alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito;
pagina 8 di 17 2. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado affermando la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della sulla base di un CP_5 volantino pubblicitario già compiutamente esaminato nella precedente causa R.G. 8760/2009, ritenendo altresì erroneamente non contestate da parte della le affermazioni degli attori riferite a comportamenti CP_5 contrari alle disposizioni della legge di settore;
3. Circa l'errore di diritto compiuto dal Giudice di primo grado respingendo la domanda di condanna e manleva formulata dalla Banca nei confronti di ritenendo tale IA non partecipante alle trattative Controparte_3 precontrattuali e di stipula della polizza, basando la condanna della Banca sulle esclusive dichiarazioni degli attori.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 CP_2
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di
[...] interesse dell'appellante a sollevare l'eccezione di giudicato in merito a domande respinte dal Tribunale e nel merito contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_3
Interveniva invece in giudizio quale Controparte_4 successore a titolo particolare di (di seguito INTERVENUTA o Controparte_3
Cronos), la quale chiedeva a sua volta il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
pagina 9 di 17 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante deduce che «l'errore di diritto in cui è incorso il capo di sentenza quivi impugnato consiste nel non aver ritenuto coperto da giudicato l'intero thema decidendum del giudizio, addirittura indicando che “le questioni relative alla validità del contratto non sono state affrontate dal
Tribunale, ma nella decisione stessa si specifica che tali questioni non vengono affrontate in quanto oggetto di domande tardivamente proposte, con conseguente emissione di una pronuncia in rito».
In relazione a tale doglianza va innanzitutto chiarito che, come giustamente Parte rilevato dagli appellati, in assenza di appello incidentale, è priva di interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non coperte da giudicato le domande che sono state poi respinte nel merito.
Dal momento che l'unica domanda che è stata accolta è quella di responsabilità precontrattuale, quindi, occorre chiedersi esclusivamente se in relazione alla stessa vi sia un qualche sbarramento derivante dal passaggio in giudicato della precedente sentenza.
La risposta a tale domanda non può che essere negativa.
Certamente non si è formato alcun giudicato esplicito.
Nell'atto di citazione del primo giudizio, infatti, il si è limitato a chiedere Per_1
l'adempimento del contratto.
pagina 10 di 17 Solo a seguito del mutamento del rito, con l'atto di riassunzione ex art. 6 D.L.vo
5/03, l'attore ha concluso nei seguenti termini (cfr. sentenza):
Tale integrazione della domanda è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di
Firenze, che pertanto si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di adempimento.
Il limite oggettivo del giudicato non può che essere legato alle domande avanzate dalla parte e decise dal giudice (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19632 del
22/07/2019).
In assenza di una ammissibile domanda di responsabilità precontrattuale, e di conseguenza di pronuncia di merito sul punto, quindi, non può essersi formato alcun giudicato su tale aspetto.
Del resto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «La pronuncia
"in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20636 del 24/07/2024).
Neppure, come correttamente evidenzia il giudice di prime cure, può ritenersi formato un giudicato implicito, posto che nel rigetto della domanda di pagina 11 di 17 adempimento non è necessariamente ricompreso un accertamento circa l'eventuale invalidità del rapporto. Mentre infatti nel caso in cui venga accolta la domanda di adempimento il giudice si è logicamente e necessariamente soffermato, anche solo implicitamente, sulla validità del rapporto negoziale, non avendo rilevato alcuna nullità, nel caso in cui la domanda sia respinta non può automaticamente presumersi che il decidente non abbia ritenuto che vi fossero i presupposti per il rilievo delle eventuali invalidità del rapporto, ben potendo aver assorbito una tale valutazione nella ragione più liquida che ha portato al rigetto della domanda. L'accertamento implicito sulla validità del rapporto si può formare, quindi, nel caso del rigetto della domanda di adempimento, esclusivamente nel caso in cui il giudice abbia espressamente preso posizione sull'invalidità del contratto, quale presupposto per il rigetto della domanda di adempimento, ma tale ipotesi non si è verificata nel caso di cui si discute.
Sul punto la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse” (Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024).
L'eccezione di giudicato è pertanto infondata. pagina 12 di 17 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto pacifico che sia stato un funzionario della banca a consigliare al Per_1
l'acquisto della polizza. Parte Afferma infatti di avere ampiamente contestato tale circostanza nelle proprie difese e che la documentazione prodotta dimostra che il contratto è stato concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo prestampato predisposto da
, al pari della nota informative e delle condizioni di assicurazione. CP_3
Si afferma poi che quello che il giudice ha indicato come “documento esplicativo riprodotto a pag. n. 3 dell'atto di citazione” altro non sarebbe che un volantino pubblicitario, mentre l'esplicazione dell'investimento sarebbe stata contenuta nella nota informativa consegnata al cliente.
La giurisprudenza è unanime nell'affermare che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Il principio di non contestazione, comunque, opera esclusivamente per i fatti costitutivi del diritto ed a condizione che essi siano stati allegati in termini specifici, visto che a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Nel caso in esame il fatto che l'acquisto del prodotto fosse avvento su sollecitazione del funzionario della banca, il quale l'aveva indicato come “sicuro”,
è stato esplicitamente dedotto sin dalle prime righe dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 13 di 17 La convenuta, a fronte di una così chiara allegazione, non ha mai espressamente contestato tali fatti storici, fondando la propria difesa sulla contestazione dell'altrui diritto.
Correttamente, quindi, il giudice ha ritenuto pacifiche tali circostanze.
Quanto poi al documento 3 di parte attrice, è corretto affermare che non ha alcuna incidenza nel presente giudizio la qualificazione che ne è stata fatta nella precedente causa, visto che, in assenza di una pronuncia espressa sul punto, non può essersi formato alcun giudicato su tale aspetto (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
3793 del 08/02/2019).
Il fatto che si sia trattato di un mero foglio pubblicitario, e non di un “documento esplicativo”, risulta poi sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
La banca appellante, infatti, conferma che quel documento era presente in filiale e che in qualche modo è entrato in possesso del sig. prima della stipula Per_1 del contratto.
Si è trattato quindi certamente di uno dei vari elementi sulla base dei quali si è formato il consenso dell'investitore.
Il contenuto del documento, poi, conferma il fatto che l'investimento venisse descritto come sicuro, con garanzia del rimborso integrale del capitale investito, come gli attori hanno affermato che venne indicato al cliente dal funzionario della banca, senza essere su tale aspetto contraddetti.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di . CP_3
Si contesta in particolare l'affermazione secondo cui quest'ultima sarebbe rimasta estranea alle trattative precontrattuali, sul presupposto che essa aveva piuttosto Parte predisposto tutta la documentazione contrattuale e aveva agito come mero collocatore.
Afferma l'appellante: «La esclusiva responsabilità della IA Assicurativa, invocata dalla difesa della in ogni atto del giudizio di primo grado con CP_5
pagina 14 di 17 addirittura richiesta espressa di esclusione dal giudizio stesso e richiesta di manleva da ogni somma che la dovesse venir chiamata a pagare, deriva CP_5 dall'aver collocato la proposta di polizza su formulario predisposto esclusivamente da formulario di proposta definito erroneamente Controparte_3 quale “polizza” dal giudicante, con volantino ritenuto mal strutturato ed ingannevole ma recante nella intestazione chiaramente la dicitura “ ” così CP_3 come la “corposa e poco comprensibile nota informativa” è un formulario predisposto esclusivamente da per cui risulta Controparte_3 veramente erroneo ed inammissibile che l' sia stato chiamato a pagare per CP_11 ciò che non ha mai stipulato e per somme che non ha mai incassato a causa di documenti predisposti esclusivamente dalla IA ed ad essa esclusivamente riferiti e riferibili. Come è evidente dalla semplice visione del
“volantino” lo stesso riporta la intestazione di , con spazio grafico e CP_3 rilevanza molto maggiore di detta IA rispetto a quanto ne riceva la Banca ed è irreale soltanto pensare, come ha ritenuto il giudicante, che tale depliant sia stato realizzato dalla Banca senza alcuna partecipazione della IA
[...]
così come è stato predisposto esclusivamente da Controparte_3 [...] il formulario di proposta, nel quale mai è indicata la Banca Controparte_3 ma soltanto la IA nonché le note esplicative, nelle quali, Controparte_3 ancora, mai è nominata la come è evidente leggendo tali documenti». CP_5
Le difese della banca non si confrontano correttamente con il contenuto della sentenza impugnata. La sua responsabilità, infatti, viene desunta dal fatto che in sede di formazione del consenso ebbe a rappresentare, a mezzo del suo funzionario, l'investimento come sicuro, con certezza di rimborso del capitale.
Rispetto a tale fatto è irrilevante che la controparte contrattuale del Per_1 fosse la compagnia assicurativa e che la banca fosse un mero intermediario.
La corresponsabilità di , però, potrebbe essere desunta dal fatto di aver CP_3 contribuito all'errata rappresentazione delle caratteristiche del prodotto, che ha inciso sulla formazione del consenso. pagina 15 di 17 Sotto tale aspetto l'appellante introduce un comportamento di ausilio ad opera della compagnia assicurativa per avere predisposto il già citato documento 3 il quale, anche a considerarlo un mero foglio pubblicitario, contiene affermazioni nette sulla sicurezza del prodotto e la possibilità di recuperare il capitale investito.
A tal proposito, però, non può non sottolinearsi che la provenienza del documento da è stata allegata per la prima volta nel presente giudizio, peraltro in CP_3 termini da far ritenere che vi fosse stata solo una partecipazione morale della compagnia assicuratrice, sotto forma di consiglio del contenuto. ha tempestivamente contestato di avere redatto il documento o di averne CP_4 indicato il contenuto.
A fronte di una tale contestazione nessuna prova è stata fornita del fatto che sia stata la compagnia assicuratrice ad indicare ai clienti che l'investimento era sicuro.
In assenza di tale prova non si può che escludere ogni forma di concorso alla condotta addebitata a BMP, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Nulla in punto spese nei confronti di in quanto rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
con l'intervento di Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza n. 165/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_4
Firenze e pubblicata il 21/01/2022, così provvede:
pagina 16 di 17 1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché a le spese di costituzione nel Controparte_4 presente giudizio che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, sia per i primi due che per la terza, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17