CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. ssa AU IT Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1228/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina
RA (P.E.C.: alermo.it); Email_1 Pt_1
appellante contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Concetta Codiglione (P.E.C.:
; Email_2 appellata
e
pagina 1 di 11 nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lidia Manno (P.E.C.:
; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1561/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 14/5/2020 e pubblicata il 28/5/2020;
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“LI
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez 3° Civile, nr
1561/2020, nella parte in cui vi è la condanna del e, conseguentemente, Parte_1 accogliere la domanda di garanzia spiegata a manleva nei confronti della in primo CP_1
grado, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalere e tenere CP_1 indenne il di tutte quante le somme che quest' ultimo è stato condannato a Parte_1
pagare all'attrice, in forza della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese (giudiziali e di ctu ), oltre registrazione sia della sentenza impugnata, sia di quella che definisce il presente giudizio.
Riconoscere le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto”; per la Controparte_1
“LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO- SEZIONE CIVILE DI LI
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta.
- Confermare integralmente i contenuti dell'impugnata sentenza n. 1561/2020 pubblicata il
28.05.2020.
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di condanna di a manlevare il CP_1 Parte_1
in ordine a tutte le suddette pronunce di condanna in danno di detto Comune ed in favore della IG.ra
. Controparte_2
pagina 2 di 11 In via del tutto subordinata, ritenere ed affermare il concorso di colpa della IG.ra nella CP_2 verificazione dell'infortunio dalla stessa asseritamente patito, con ogni corollario liquidatorio del caso
e con contestuale condanna, in ogni caso, del e della IG.ra a rifondere a Parte_1 CP_2 tutte le spese del doppio grado di giudizio”; CP_1
per Controparte_2
“LI L'ON.LE CORTE DI APPELLO
-Rejectis adversis.
-Confermare la sentenza nr.1561/2020, emessa dal Tribunale civile di Palermo in data 14/05/2020, pubblicata in data 28/05/2020, corretta con ordinanza del 20/07/2020, resa esecutiva in data
13/10/2020 e notificata in data 16/10/2020.
-Ritenere e dichiarare unico responsabile dell'evento dannoso subito dalla IG.ra , il Controparte_2
, in persona del Sindaco pro-tempore. Pt_1 Parte_1
-Conseguentemente, confermare la condanna del in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento in favore della IG.ra della somma di € 32.093,94, oltre Controparte_2
interessi al tasso legale, da calcolarsi sino al saldo e le spese relative alla CTU medico-legale.
-Confermare la condanna del in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione Parte_1
delle spese di lite liquidate in primo grado in complessivi € 5.600,00, di cui € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, nella misura del 15% dei compensi.
-Condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, alle spese di lite del giudizio Parte_1 di appello, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che le ha anticipate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/2/2017 conveniva in Controparte_2 giudizio il , chiedendo che ne venisse dichiarata la responsabilità per il Parte_1
verificarsi del sinistro occorsole in data 19/2/2016, alle ore 10,00 circa, allorquando, percorrendo a piedi in località la via Ammiraglio Rizzo, era caduta al suolo. Pt_1
1.1. Precisava l'attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava lungo la citata via, nel tratto da Piazza Generale Cascino a via Juvara, giunta in prossimità del civico n. 69, era caduta a terra a causa di un marciapiede fortemente dissestato e ammalorato per via dell'usura.
pagina 3 di 11 1.2. Deduceva l'attrice, inoltre, che sui luoghi era intervenuta una pattuglia della Polizia
Locale del Comune di (che aveva richiesto poi l'intervento di una seconda Pt_1 pattuglia per effettuare gli opportuni rilievi) e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato una “frattura scomposta bimalleolare del collo del piede sinistro ed un trauma al bacino”: lesioni diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'“Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello di Palermo”, in cui era stata condotta a mezzo di ambulanza 118.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del al Controparte_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni da ella subiti, ivi comprese le spese mediche sostenute, per complessivi euro 66.490,95, oltre al pagamento degli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che, preliminarmente, Parte_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società nel merito, il CP_1 deduceva l'infondatezza delle domande di parte avversa, di cui chiedeva il Pt_1
rigetto; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato il concorso colposo della danneggiata, ex art. 1227 c.c., e che al risarcimento del danno venisse condannata CP_1
quale custode ex art. 2051 c.c. della rete stradale e dei marciapiedi comunali;
il
[...]
chiedeva, “in ogni caso”, che la società venisse condannata al rimborso, in Pt_1 CP_1
suo favore, di tutte le somme che fosse stato eventualmente condannato a corrispondere all'attrice, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo.
3. Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva la società la CP_1 quale, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attrici e di quelle spiegate nei propri confronti;
in subordine, la terza chiamata chiedeva che venisse riconosciuto il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c.
4. Istruita la causa con la produzione documentale e l'escussione del teste indicato da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 14-28 maggio 2020 il Tribunale di Palermo, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e rigettata la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
affermava la responsabilità del e, in adesione alle conclusioni del c.t.u.
[...] Pt_1
nominato - che aveva accertato un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni trentacinque, un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a giorni venti, un'inabilità
pagina 4 di 11 temporanea relativa calcolata al 50% pari a giorni trenta ed un'inabilità temporanea relativa calcolata al 25% pari ad ulteriori giorni novanta, oltre ad un danno biologico del
13% - condannava il al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_1 CP_2 nella misura complessiva di euro 32.093,94 (di cui euro 2.247,37 per le spese sanitarie documentate e rivalutate secondo gli indici ISTAT), oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al saldo;
condannava altresì il convenuto a rifondere le spese del Pt_1 giudizio alla danneggiata ed alla terza chiamata e poneva a suo carico anche il pagamento delle spese relative alla c.t.u.
4.1. Con specifico riferimento alla domanda di manleva spiegata dal nei Pt_1 confronti di il Tribunale rilevava, in primo luogo, che l'obbligazione assunta CP_1 dalla società ai sensi dell'art. 11 del contratto di servizio del 6/8/2014, di CP_1 provvedere alla sorveglianza, al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi pubblici, era limitata ad un elenco di strade e marciapiedi pubblici, da aggiornare annualmente, con previsione, inoltre, di un limite quantitativo (400.000 mq./anno per le strade e 30.000 mq./anno per i marciapiedi), rilevanti «ex post, per determinare l'estinzione dell'obbligazione e non ex ante, come sostiene CP_1
per delimitare la zona di intervento» (cfr. pag. 14 della sentenza).
[...]
Conseguentemente, in base ad un'interpretazione sistematica del contratto, ai sensi dell'art.1363 c.c., l'obbligazione di garanzia (anch'essa prevista dall'art.11 del contratto di servizio) di doveva reputarsi limitata ai sinistri che si fossero verificati nelle CP_1
zone affidate alla cura della società.
Il Giudice, quindi, respingeva la domanda di garanzia, poiché il non Parte_1
aveva prodotto alcun elenco aggiornato dell'area di intervento di così CP_1 impedendo di accertare se la strada teatro del sinistro rientrasse o meno tra quelle per le quali sussisteva l'obbligo della società di curare la manutenzione della rete viaria e dei marciapiedi.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 14-15 settembre
2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini Parte_1
di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
pagina 5 di 11 7. Si è costituita, altresì, la società che, del pari, ha chiesto la conferma della CP_1 sentenza e il rigetto della domanda di manleva spiegata dal;
in via Parte_1 subordinata, la società ha chiesto il riconoscimento del concorso colposo della CP_2 nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c.
8. Sostituita l'udienza del giorno 18/6/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/6/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Con un unico motivo di appello il ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata sia per l'errata applicazione dell'art. 11 del contratto di servizio del 6/8/2014, sia per l'errata interpretazione sistematica del contratto ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.
9.1. Nello specifico, secondo la prospettazione del il Giudice di primo grado Pt_1 sarebbe incorso in un errore interpretativo laddove “si sarebbe fermato alla prima parte dell'art. 11” e, in spregio alla seconda parte del medesimo articolo, non avrebbe distinto le modalità di espletamento del servizio di sorveglianza, monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi comunali dallo stesso affidato alla (meglio descritti nell'allegato B del contratto di CP_1
servizio) dall'obbligo di R.A.P. di «garantire e sollevare l'amministrazione dal rischio di dover risarcire il danno a seguito di sinistri a terzi, finanche in presenza di una condanna accertata in sentenza»; tale obbligo costituirebbe “vera e propria polizza assicurativa a prima richiesta”, rafforzata dall'obbligo della società di procedere con copertura assicurativa del rischio.
Conseguentemente, ha dedotto ancora il non tenendo distinte le due differenti Pt_1
obbligazioni a carico della (ossia quella relativa alla manutenzione, sorveglianza e CP_1 monitoraggio delle aree pubbliche e quella di manlevare, garantire e sollevare l'Amministrazione dal rischio di dover risarcire il danno a seguito di sinistri a terzi), il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 11, facendo discendere dal mancato aggiornamento dell'elenco di strade e marciapiedi oggetto di manutenzione l'esonero di da ogni responsabilità per i sinistri della strada, e ciò sia nei CP_1 riguardi dei terzi, che nei confronti del Pt_1
Di contro, in ossequio ad un'interpretazione sistematica del contratto, l'obbligazione di sorveglianza e manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi dovrebbe essere ritenuta pagina 6 di 11 totalmente svincolata dall'aggiornamento dell'elenco relativo alle zone affidate alla cura della società (non essendo l'obbligazione circoscritta agli interventi relativi alle quantità contrattuali oggetto di programmazione); inoltre, in virtù della riconosciuta CP_1 qualifica di custode delle strade e dei marciapiedi pubblici sottoposti a sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 2051 c.c., sarebbe in ogni caso tenuta, in caso di sinistro, a manlevare e garantire il e “prevenire il Pt_1 contenzioso”, in quanto, evidentemente, inadempiente agli obblighi di manutenzione contrattualmente assunti.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di Pt_1 vigilanza e di custodia di si estenderebbe a tutte le strade e a tutti i marciapiedi CP_1
comunali), e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dall'esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, art. 11 del Contratto di “Servizio di tutela e manutenzione della Rete Stradale”) emerge che l'obbligo di R.A.P. di svolgere, su base annuale, il servizio di “sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria”, è stato assunto alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, che qui di seguito si riportano:
“Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_1
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
- 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione
(…)”.
10.1. Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera CP_1
pagina 7 di 11 sede stradale della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita Controparte_3 attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale, come confermato dalla formulazione dei successi periodi del citato art. 11, che limitano l'obbligo di sorveglianza e di custodia assunto da con il contratto alle strade CP_1 preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato, e che indicano, quale presupposto della responsabilità della società, l'inadempimento di tali obblighi contrattuali:
“La società ostituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e CP_4 marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato. Contr La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale.
(…) Contr L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi include quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in Pt_1
qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili Pt_1
Contr a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
10.2. In buona sostanza, il tenore letterale del contratto non conforta l'assunto del secondo cui sarebbe obbligata a provvedere alla manutenzione, in Pt_1 CP_1 qualità di custode, di tutte le strade e tutti i marciapiedi comunali, indiscriminatamente, da un lato, ed a manlevare e garantire il dalle conseguenze di qualsivoglia sinistro Pt_1
(nelle forme di una “vera e propria polizza assicurativa a prima richiesta”), dall'altro.
Ed invero, l'obbligo della società R.A.P. di manlevare il è strettamente connesso Pt_1 all'obbligo di provvedere a vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e manutenzione pagina 8 di 11 ordinaria e straordinaria delle strade, sicché il primo non può operare oltre i limiti del secondo.
Al contempo, l'obbligo di manleva non può operare in mancanza di un comprovato inadempimento dell'obbligo di manutenzione, come si evince con chiarezza dal richiamo, nell'ambito della disciplina di tale obbligo di manleva, agli “inadempimenti contrattuali Contr ascrivibili a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
10.3. Né a diverse conclusioni può condurre l'allegato B al contratto di manutenzione del
6/8/2014, richiamato dall'appellante.
Come premesso, l'art. 11 del contratto di servizio individua, ai periodi primo, secondo e quarto, l'obbligo di monitoraggio e manutenzione gravante sulla società facendo CP_1 riferimento ad un elenco di strade che l'amministrazione comunale si impegnava a consegnare al momento della stipula del contratto (secondo periodo) ed a modificare annualmente (periodo quarto).
Al contempo, tuttavia, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, nell'allegato B – cui lo stesso art. 11 del contratto fa rinvio per l'individuazione delle modalità di intervento – l'area interessata dal monitoraggio viene identificata
(contraddittoriamente) con “tutto il territorio comunale”, con esclusione delle sole aree su cui insistono cantieri aperti e di quelle in cui insistono complessi residenziali chiusi, ville e giardini comunali (recintati e non), cimiteri, ospedali, università, etc.
Posto il contenuto delle clausole negoziali, di cui si è già detto, è evidente che il riferimento a “tutto il territorio comunale”, di cui all'allegato B, non può che essere interpretato, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel senso che «il riferimento all'intero territorio comunale [vale] ad identificare una macroarea all'interno della quale verranno individuate, annualmente, le strade su cui eserciterà le proprie funzioni di CP_1
controllo e manutenzione, ferma restando l'esclusione delle zone in cui insistano cimiteri, parchi o complessi residenziali» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata).
La contraria interpretazione, suggerita dal appellante, porrebbe nel nulla il Pt_1 contenuto delle clausole negoziali, che, lo si ribadisce, prevedono, a monte, l'obbligo, per il di consegnare al momento della stipula e di aggiornare annualmente l'elenco Pt_1 di strade su cui, in concreto, l'attività di monitoraggio e manutenzione della deve CP_1
pagina 9 di 11 spiegarsi, e rispetto al quale può farsi questione di un eventuale inadempimento della società.
Ciò posto, è pacifico (in quanto non contestato) che il appellante non abbia Pt_1 documentato in alcun modo (né, invero, dedotto) che il sinistro che ha coinvolto CP_2
si sia verificato in un'area in concreto affidata a sicché la sentenza
[...] CP_1 impugnata è immune da censure, laddove ha respinto la domanda di manleva spiegata dal
. Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base al D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (compreso nello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro).
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dal nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Controparte_1 Controparte_2
n. 1561/2020, del 14-28 maggio 2020, che conferma;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese Parte_1
di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 5.208,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e con distrazione, quanto a , in favore del procuratore costituito, Controparte_2 dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
AU IT
Il Presidente
pagina 10 di 11 NI D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'NT e dal Consigliere relatore AU IT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. ssa AU IT Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1228/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina
RA (P.E.C.: alermo.it); Email_1 Pt_1
appellante contro
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Concetta Codiglione (P.E.C.:
; Email_2 appellata
e
pagina 1 di 11 nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Lidia Manno (P.E.C.:
; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1561/2020 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 14/5/2020 e pubblicata il 28/5/2020;
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“LI
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez 3° Civile, nr
1561/2020, nella parte in cui vi è la condanna del e, conseguentemente, Parte_1 accogliere la domanda di garanzia spiegata a manleva nei confronti della in primo CP_1
grado, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalere e tenere CP_1 indenne il di tutte quante le somme che quest' ultimo è stato condannato a Parte_1
pagare all'attrice, in forza della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese (giudiziali e di ctu ), oltre registrazione sia della sentenza impugnata, sia di quella che definisce il presente giudizio.
Riconoscere le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto”; per la Controparte_1
“LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO- SEZIONE CIVILE DI LI
Ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta.
- Confermare integralmente i contenuti dell'impugnata sentenza n. 1561/2020 pubblicata il
28.05.2020.
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di condanna di a manlevare il CP_1 Parte_1
in ordine a tutte le suddette pronunce di condanna in danno di detto Comune ed in favore della IG.ra
. Controparte_2
pagina 2 di 11 In via del tutto subordinata, ritenere ed affermare il concorso di colpa della IG.ra nella CP_2 verificazione dell'infortunio dalla stessa asseritamente patito, con ogni corollario liquidatorio del caso
e con contestuale condanna, in ogni caso, del e della IG.ra a rifondere a Parte_1 CP_2 tutte le spese del doppio grado di giudizio”; CP_1
per Controparte_2
“LI L'ON.LE CORTE DI APPELLO
-Rejectis adversis.
-Confermare la sentenza nr.1561/2020, emessa dal Tribunale civile di Palermo in data 14/05/2020, pubblicata in data 28/05/2020, corretta con ordinanza del 20/07/2020, resa esecutiva in data
13/10/2020 e notificata in data 16/10/2020.
-Ritenere e dichiarare unico responsabile dell'evento dannoso subito dalla IG.ra , il Controparte_2
, in persona del Sindaco pro-tempore. Pt_1 Parte_1
-Conseguentemente, confermare la condanna del in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, al risarcimento in favore della IG.ra della somma di € 32.093,94, oltre Controparte_2
interessi al tasso legale, da calcolarsi sino al saldo e le spese relative alla CTU medico-legale.
-Confermare la condanna del in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione Parte_1
delle spese di lite liquidate in primo grado in complessivi € 5.600,00, di cui € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, nella misura del 15% dei compensi.
-Condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, alle spese di lite del giudizio Parte_1 di appello, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che le ha anticipate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/2/2017 conveniva in Controparte_2 giudizio il , chiedendo che ne venisse dichiarata la responsabilità per il Parte_1
verificarsi del sinistro occorsole in data 19/2/2016, alle ore 10,00 circa, allorquando, percorrendo a piedi in località la via Ammiraglio Rizzo, era caduta al suolo. Pt_1
1.1. Precisava l'attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava lungo la citata via, nel tratto da Piazza Generale Cascino a via Juvara, giunta in prossimità del civico n. 69, era caduta a terra a causa di un marciapiede fortemente dissestato e ammalorato per via dell'usura.
pagina 3 di 11 1.2. Deduceva l'attrice, inoltre, che sui luoghi era intervenuta una pattuglia della Polizia
Locale del Comune di (che aveva richiesto poi l'intervento di una seconda Pt_1 pattuglia per effettuare gli opportuni rilievi) e che, a seguito della rovinosa caduta, aveva riportato una “frattura scomposta bimalleolare del collo del piede sinistro ed un trauma al bacino”: lesioni diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'“Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello di Palermo”, in cui era stata condotta a mezzo di ambulanza 118.
1.3. , quindi, chiedeva la condanna del al Controparte_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni da ella subiti, ivi comprese le spese mediche sostenute, per complessivi euro 66.490,95, oltre al pagamento degli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che, preliminarmente, Parte_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società nel merito, il CP_1 deduceva l'infondatezza delle domande di parte avversa, di cui chiedeva il Pt_1
rigetto; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato il concorso colposo della danneggiata, ex art. 1227 c.c., e che al risarcimento del danno venisse condannata CP_1
quale custode ex art. 2051 c.c. della rete stradale e dei marciapiedi comunali;
il
[...]
chiedeva, “in ogni caso”, che la società venisse condannata al rimborso, in Pt_1 CP_1
suo favore, di tutte le somme che fosse stato eventualmente condannato a corrispondere all'attrice, oltre interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo.
3. Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva la società la CP_1 quale, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attrici e di quelle spiegate nei propri confronti;
in subordine, la terza chiamata chiedeva che venisse riconosciuto il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c.
4. Istruita la causa con la produzione documentale e l'escussione del teste indicato da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 14-28 maggio 2020 il Tribunale di Palermo, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e rigettata la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
affermava la responsabilità del e, in adesione alle conclusioni del c.t.u.
[...] Pt_1
nominato - che aveva accertato un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni trentacinque, un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a giorni venti, un'inabilità
pagina 4 di 11 temporanea relativa calcolata al 50% pari a giorni trenta ed un'inabilità temporanea relativa calcolata al 25% pari ad ulteriori giorni novanta, oltre ad un danno biologico del
13% - condannava il al risarcimento dei danni patiti dalla Parte_1 CP_2 nella misura complessiva di euro 32.093,94 (di cui euro 2.247,37 per le spese sanitarie documentate e rivalutate secondo gli indici ISTAT), oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al saldo;
condannava altresì il convenuto a rifondere le spese del Pt_1 giudizio alla danneggiata ed alla terza chiamata e poneva a suo carico anche il pagamento delle spese relative alla c.t.u.
4.1. Con specifico riferimento alla domanda di manleva spiegata dal nei Pt_1 confronti di il Tribunale rilevava, in primo luogo, che l'obbligazione assunta CP_1 dalla società ai sensi dell'art. 11 del contratto di servizio del 6/8/2014, di CP_1 provvedere alla sorveglianza, al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi pubblici, era limitata ad un elenco di strade e marciapiedi pubblici, da aggiornare annualmente, con previsione, inoltre, di un limite quantitativo (400.000 mq./anno per le strade e 30.000 mq./anno per i marciapiedi), rilevanti «ex post, per determinare l'estinzione dell'obbligazione e non ex ante, come sostiene CP_1
per delimitare la zona di intervento» (cfr. pag. 14 della sentenza).
[...]
Conseguentemente, in base ad un'interpretazione sistematica del contratto, ai sensi dell'art.1363 c.c., l'obbligazione di garanzia (anch'essa prevista dall'art.11 del contratto di servizio) di doveva reputarsi limitata ai sinistri che si fossero verificati nelle CP_1
zone affidate alla cura della società.
Il Giudice, quindi, respingeva la domanda di garanzia, poiché il non Parte_1
aveva prodotto alcun elenco aggiornato dell'area di intervento di così CP_1 impedendo di accertare se la strada teatro del sinistro rientrasse o meno tra quelle per le quali sussisteva l'obbligo della società di curare la manutenzione della rete viaria e dei marciapiedi.
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 14-15 settembre
2020, il ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei termini Parte_1
di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_2
pagina 5 di 11 7. Si è costituita, altresì, la società che, del pari, ha chiesto la conferma della CP_1 sentenza e il rigetto della domanda di manleva spiegata dal;
in via Parte_1 subordinata, la società ha chiesto il riconoscimento del concorso colposo della CP_2 nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c.
8. Sostituita l'udienza del giorno 18/6/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/6/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Con un unico motivo di appello il ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata sia per l'errata applicazione dell'art. 11 del contratto di servizio del 6/8/2014, sia per l'errata interpretazione sistematica del contratto ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.
9.1. Nello specifico, secondo la prospettazione del il Giudice di primo grado Pt_1 sarebbe incorso in un errore interpretativo laddove “si sarebbe fermato alla prima parte dell'art. 11” e, in spregio alla seconda parte del medesimo articolo, non avrebbe distinto le modalità di espletamento del servizio di sorveglianza, monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi comunali dallo stesso affidato alla (meglio descritti nell'allegato B del contratto di CP_1
servizio) dall'obbligo di R.A.P. di «garantire e sollevare l'amministrazione dal rischio di dover risarcire il danno a seguito di sinistri a terzi, finanche in presenza di una condanna accertata in sentenza»; tale obbligo costituirebbe “vera e propria polizza assicurativa a prima richiesta”, rafforzata dall'obbligo della società di procedere con copertura assicurativa del rischio.
Conseguentemente, ha dedotto ancora il non tenendo distinte le due differenti Pt_1
obbligazioni a carico della (ossia quella relativa alla manutenzione, sorveglianza e CP_1 monitoraggio delle aree pubbliche e quella di manlevare, garantire e sollevare l'Amministrazione dal rischio di dover risarcire il danno a seguito di sinistri a terzi), il
Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 11, facendo discendere dal mancato aggiornamento dell'elenco di strade e marciapiedi oggetto di manutenzione l'esonero di da ogni responsabilità per i sinistri della strada, e ciò sia nei CP_1 riguardi dei terzi, che nei confronti del Pt_1
Di contro, in ossequio ad un'interpretazione sistematica del contratto, l'obbligazione di sorveglianza e manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi dovrebbe essere ritenuta pagina 6 di 11 totalmente svincolata dall'aggiornamento dell'elenco relativo alle zone affidate alla cura della società (non essendo l'obbligazione circoscritta agli interventi relativi alle quantità contrattuali oggetto di programmazione); inoltre, in virtù della riconosciuta CP_1 qualifica di custode delle strade e dei marciapiedi pubblici sottoposti a sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 2051 c.c., sarebbe in ogni caso tenuta, in caso di sinistro, a manlevare e garantire il e “prevenire il Pt_1 contenzioso”, in quanto, evidentemente, inadempiente agli obblighi di manutenzione contrattualmente assunti.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal (secondo cui l'obbligo di Pt_1 vigilanza e di custodia di si estenderebbe a tutte le strade e a tutti i marciapiedi CP_1
comunali), e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dall'esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, art. 11 del Contratto di “Servizio di tutela e manutenzione della Rete Stradale”) emerge che l'obbligo di R.A.P. di svolgere, su base annuale, il servizio di “sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria”, è stato assunto alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, che qui di seguito si riportano:
“Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_1
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
- 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione
(…)”.
10.1. Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di manutenzione di da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera CP_1
pagina 7 di 11 sede stradale della , quanto piuttosto a quelle aree oggetto di apposita Controparte_3 attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale, come confermato dalla formulazione dei successi periodi del citato art. 11, che limitano l'obbligo di sorveglianza e di custodia assunto da con il contratto alle strade CP_1 preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato, e che indicano, quale presupposto della responsabilità della società, l'inadempimento di tali obblighi contrattuali:
“La società ostituita custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e CP_4 marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato. Contr La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale.
(…) Contr L'Amministrazione Comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi include quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in Pt_1
qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili Pt_1
Contr a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
10.2. In buona sostanza, il tenore letterale del contratto non conforta l'assunto del secondo cui sarebbe obbligata a provvedere alla manutenzione, in Pt_1 CP_1 qualità di custode, di tutte le strade e tutti i marciapiedi comunali, indiscriminatamente, da un lato, ed a manlevare e garantire il dalle conseguenze di qualsivoglia sinistro Pt_1
(nelle forme di una “vera e propria polizza assicurativa a prima richiesta”), dall'altro.
Ed invero, l'obbligo della società R.A.P. di manlevare il è strettamente connesso Pt_1 all'obbligo di provvedere a vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e manutenzione pagina 8 di 11 ordinaria e straordinaria delle strade, sicché il primo non può operare oltre i limiti del secondo.
Al contempo, l'obbligo di manleva non può operare in mancanza di un comprovato inadempimento dell'obbligo di manutenzione, come si evince con chiarezza dal richiamo, nell'ambito della disciplina di tale obbligo di manleva, agli “inadempimenti contrattuali Contr ascrivibili a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
10.3. Né a diverse conclusioni può condurre l'allegato B al contratto di manutenzione del
6/8/2014, richiamato dall'appellante.
Come premesso, l'art. 11 del contratto di servizio individua, ai periodi primo, secondo e quarto, l'obbligo di monitoraggio e manutenzione gravante sulla società facendo CP_1 riferimento ad un elenco di strade che l'amministrazione comunale si impegnava a consegnare al momento della stipula del contratto (secondo periodo) ed a modificare annualmente (periodo quarto).
Al contempo, tuttavia, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, nell'allegato B – cui lo stesso art. 11 del contratto fa rinvio per l'individuazione delle modalità di intervento – l'area interessata dal monitoraggio viene identificata
(contraddittoriamente) con “tutto il territorio comunale”, con esclusione delle sole aree su cui insistono cantieri aperti e di quelle in cui insistono complessi residenziali chiusi, ville e giardini comunali (recintati e non), cimiteri, ospedali, università, etc.
Posto il contenuto delle clausole negoziali, di cui si è già detto, è evidente che il riferimento a “tutto il territorio comunale”, di cui all'allegato B, non può che essere interpretato, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel senso che «il riferimento all'intero territorio comunale [vale] ad identificare una macroarea all'interno della quale verranno individuate, annualmente, le strade su cui eserciterà le proprie funzioni di CP_1
controllo e manutenzione, ferma restando l'esclusione delle zone in cui insistano cimiteri, parchi o complessi residenziali» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata).
La contraria interpretazione, suggerita dal appellante, porrebbe nel nulla il Pt_1 contenuto delle clausole negoziali, che, lo si ribadisce, prevedono, a monte, l'obbligo, per il di consegnare al momento della stipula e di aggiornare annualmente l'elenco Pt_1 di strade su cui, in concreto, l'attività di monitoraggio e manutenzione della deve CP_1
pagina 9 di 11 spiegarsi, e rispetto al quale può farsi questione di un eventuale inadempimento della società.
Ciò posto, è pacifico (in quanto non contestato) che il appellante non abbia Pt_1 documentato in alcun modo (né, invero, dedotto) che il sinistro che ha coinvolto CP_2
si sia verificato in un'area in concreto affidata a sicché la sentenza
[...] CP_1 impugnata è immune da censure, laddove ha respinto la domanda di manleva spiegata dal
. Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base al D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (compreso nello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro).
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dal nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Controparte_1 Controparte_2
n. 1561/2020, del 14-28 maggio 2020, che conferma;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese Parte_1
di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 5.208,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e con distrazione, quanto a , in favore del procuratore costituito, Controparte_2 dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
AU IT
Il Presidente
pagina 10 di 11 NI D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'NT e dal Consigliere relatore AU IT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11