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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3600/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CO -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3600/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]2 professione: operatrice sociosanitaria reddito: euro 18.574,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Elisa Faccioli presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio verniciatore reddito: euro 21.106,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti CO Berto e Piergiorgio Ghiotti presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a VI EL HE (RO) il 12.8.2012 (anno 2012, Numero 3, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 2.1.2019 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda (con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio).
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EL HE in Via Canton Interno, 66 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà al sig. Parte_2
in quanto di sua proprietà, ed ivi il figlio fisserà la propria residenza.
[...]
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento ELl'assunzione ELla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito ELla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. resta collocato pariteticamente presso entrambi i genitori che Per_1 provvederanno al suo mantenimento in maniera diretta. Il figlio trascorrerà tre o quattro giorni a settimana con ciascun genitore in via alternata, compatibilmente ai turni di lavoro ELla mamma, concordando mensilmente i giorni in relazione agli orari in cui è impegnata e in modo comunque da garantire per quanto possibile le suddette permanenze in via egualitaria, comprendendo anche il sabato e la domenica per settimane alterne.
5. Il figlio è iscritto alla scuola primaria di VI EL HE, con orario dalle ore 8:00 alle 13:00, e ivi proseguirà il suo percorso scolastico. A scuola viene accompagnato dalla madre in base ai propri turni di lavoro oppure dai nonni materni o paterni con i quali ha un ottimo rapporto e regolarmente frequenta.
6. I Sig.ri e avranno cura di trascorrere con il figlio Parte_1 Parte_2 alternativamente la Vigilia e il giorno di Natale, così come Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo. Ogni altra festività (I° maggio, 2 giugno, ecc.) seguirà il protocollo ELl'alternanza tra genitori conciliando il tutto con i turni di lavoro ELla madre. Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà massimo quindici giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, concordando il periodo in anticipo, se possibile entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con i periodi lavorativi di ciascun genitore. Il figlio frequenterà le attività di catechismo proposte dalla Parrocchia e quindi, i genitori già prestano il loro consenso alla partecipazione alle stesse EL minore.
7. Nessun contributo è dovuto dall'uno verso l'atro dei genitori per il mantenimento EL figlio in quanto lo stesso starà in egual misura con entrambi i genitori e quindi, essi provvederanno direttamente a soddisfare le sue esigenze di mantenimento, cura e educazione, in modo peraltro conforme a quanto già concordato dai coniugi
2 per il periodo successivo all'allontanamento ELla sig.ra dalla residenza Pt_1 coniugale.
8. Le parti sono, economicamente autosufficienti e, dunque, non prevedono nessun obbligo di mantenimento ELl'uno nei confronti ELl'altra.
9. Le spese straordinarie nell'interesse EL figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura EL 50% secondo il seguente criterio: a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche EL Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, i trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico e ELle scuole materne;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimali di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento ELle attività didattiche;
f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese che richiedono un preventivo accordo quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta (che può avvenire anche tramite scambi di SMS/WhatsApp o altri strumenti elettronici), entro 3 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento ELla stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse EL minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i coniugi. Il rimborso di tutte suddette spese avverrà mensilmente;
10. i sig.ri e eneficeranno per il 50% ciascuno ELl'importo Parte_1 Parte_2 ELl'assegno unico a sostegno EL figlio (come già attualmente avviene) e ELle relative detrazioni fiscali, a tal fine, i genitori si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso avanti gli uffici preposti e a consegnare tutta la documentazione necessaria per il conseguimento di tali assegni e/o detrazioni;
3 11. il sig. provvederà a corrispondere interamente la rata EL mutuo Parte_2 ipotecario contratto con la Banca EL Veneto Centrale per l'acquisto ELla casa famigliare e meglio indicato in premessa. La rata di cui al finanziamento con Agos, continuerà, invece, a pagarla integralmente la sig.ra ; Parte_1
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome EL figlio ai fini ELla validità per l'espatrio.
Ragioni ELla decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025, contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto EL matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione ELl'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito ELla documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione ELl'affidamento e EL mantenimento EL figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale ELlo stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto EL contenuto ELle condizioni ELla separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione EL procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3600/2025 R.V.G.,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a VI EL Parte_2
HE (RO) il 12.8.2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di VI EL HE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni ELla separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di CO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CO -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3600/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]2 professione: operatrice sociosanitaria reddito: euro 18.574,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Elisa Faccioli presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio verniciatore reddito: euro 21.106,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti CO Berto e Piergiorgio Ghiotti presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a VI EL HE (RO) il 12.8.2012 (anno 2012, Numero 3, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 2.1.2019 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda (con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio).
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EL HE in Via Canton Interno, 66 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà al sig. Parte_2
in quanto di sua proprietà, ed ivi il figlio fisserà la propria residenza.
[...]
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento ELl'assunzione ELla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito ELla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. resta collocato pariteticamente presso entrambi i genitori che Per_1 provvederanno al suo mantenimento in maniera diretta. Il figlio trascorrerà tre o quattro giorni a settimana con ciascun genitore in via alternata, compatibilmente ai turni di lavoro ELla mamma, concordando mensilmente i giorni in relazione agli orari in cui è impegnata e in modo comunque da garantire per quanto possibile le suddette permanenze in via egualitaria, comprendendo anche il sabato e la domenica per settimane alterne.
5. Il figlio è iscritto alla scuola primaria di VI EL HE, con orario dalle ore 8:00 alle 13:00, e ivi proseguirà il suo percorso scolastico. A scuola viene accompagnato dalla madre in base ai propri turni di lavoro oppure dai nonni materni o paterni con i quali ha un ottimo rapporto e regolarmente frequenta.
6. I Sig.ri e avranno cura di trascorrere con il figlio Parte_1 Parte_2 alternativamente la Vigilia e il giorno di Natale, così come Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo. Ogni altra festività (I° maggio, 2 giugno, ecc.) seguirà il protocollo ELl'alternanza tra genitori conciliando il tutto con i turni di lavoro ELla madre. Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà massimo quindici giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, concordando il periodo in anticipo, se possibile entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con i periodi lavorativi di ciascun genitore. Il figlio frequenterà le attività di catechismo proposte dalla Parrocchia e quindi, i genitori già prestano il loro consenso alla partecipazione alle stesse EL minore.
7. Nessun contributo è dovuto dall'uno verso l'atro dei genitori per il mantenimento EL figlio in quanto lo stesso starà in egual misura con entrambi i genitori e quindi, essi provvederanno direttamente a soddisfare le sue esigenze di mantenimento, cura e educazione, in modo peraltro conforme a quanto già concordato dai coniugi
2 per il periodo successivo all'allontanamento ELla sig.ra dalla residenza Pt_1 coniugale.
8. Le parti sono, economicamente autosufficienti e, dunque, non prevedono nessun obbligo di mantenimento ELl'uno nei confronti ELl'altra.
9. Le spese straordinarie nell'interesse EL figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura EL 50% secondo il seguente criterio: a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche EL Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, i trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico e ELle scuole materne;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimali di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento ELle attività didattiche;
f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese che richiedono un preventivo accordo quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta (che può avvenire anche tramite scambi di SMS/WhatsApp o altri strumenti elettronici), entro 3 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento ELla stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse EL minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i coniugi. Il rimborso di tutte suddette spese avverrà mensilmente;
10. i sig.ri e eneficeranno per il 50% ciascuno ELl'importo Parte_1 Parte_2 ELl'assegno unico a sostegno EL figlio (come già attualmente avviene) e ELle relative detrazioni fiscali, a tal fine, i genitori si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso avanti gli uffici preposti e a consegnare tutta la documentazione necessaria per il conseguimento di tali assegni e/o detrazioni;
3 11. il sig. provvederà a corrispondere interamente la rata EL mutuo Parte_2 ipotecario contratto con la Banca EL Veneto Centrale per l'acquisto ELla casa famigliare e meglio indicato in premessa. La rata di cui al finanziamento con Agos, continuerà, invece, a pagarla integralmente la sig.ra ; Parte_1
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome EL figlio ai fini ELla validità per l'espatrio.
Ragioni ELla decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025, contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto EL matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione ELl'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito ELla documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione ELl'affidamento e EL mantenimento EL figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale ELlo stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto EL contenuto ELle condizioni ELla separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione EL procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3600/2025 R.V.G.,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a VI EL Parte_2
HE (RO) il 12.8.2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di VI EL HE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni ELla separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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