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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di NT, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3413/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Filippo Raccanelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in ON VA (TN) in data 30 luglio 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON VA, Parte I, N.
1, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a NT i figli minori (il 3 Per_1 agosto 2011), (il 20 dicembre 2013) e (il 3 febbraio 2020). Per_2 Per_3
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra lavora come operaia part-time Parte_1 con mansioni di commessa assunta a tempo indeterminato presso la società
MP RG & C. s.a.s. con stipendio mensile di circa € 1.200,00, mentre il sig. lavora come operaio specializzato di categoria A assunto a tempo Pt_2 indeterminato presso la Fondazione Edmund AC con stipendio mensile di circa €
1.700,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare sita a ON VA, loc.
MA CO n. 6/A, individuata dalla p.ed. 157/1 p.m. 5, è di proprietà del sig.
oltre ad alcuni terreni ubicati nella medesima località ed identificati dalle Pt_2
p.f. 970/2, 966/8 e 980; le parti, inoltre, hanno dato atto che la sig.ra è Parte_1 proprietaria esclusiva dell'immobile indicato in ricorso e che, per finalizzare detto acquisto, entrambi i ricorrenti hanno stipulato un contratto di finanziamento con rate di circa € 285,00, ad oggi onorate in via esclusiva dal sig. con importo Pt_2 residuo di circa € 18.000,00.
I ricorrenti sono contitolari di un conto corrente bancario e ciascuna parte, inoltre, è proprietaria di un'autovettura.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1
e quella dei figli in un immobile condotto in locazione al canone di € 600,00 mensili sito in via XX Settembre n. 26 a Borgo VA (TN).
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'onere di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo e con ordine al Comune di
ON VA (TN) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi avranno l'affidamento condiviso dei figli minori, con residenza preferenziale presso la madre, ma in ogni caso la frequentazione e la permanenza dei figli presso i genitori, concordata per una gestione al 50%, sarà basata su una
2 certa flessibilità che permetta loro di far convergere le rispettive esigenze lavorative, poiché la madre presta la propria attività lavorativa secondo il seguente calendario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore14.00 (tutto l'anno); dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (nel periodo autunno -invernale); dal martedì alla domenica dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (nel periodo primaverile -estivo); mentre il padre presta la propria attività lavorativa secondo il seguente calendario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle17.00 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (nel periodo autunno -invernale); dal lunedì al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00
(nel periodo primaverile); dal lunedì al giovedì dalle ore 6.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 6.00 alle 12.00 (nel periodo estivo);
3. con specifico riferimento alla gestione dei tre figli da parte dei genitori, durante il periodo da ottobre ad aprile compresi:
- il lunedì tutto il giorno, compresa la notte, i figli rimarranno presso la madre;
- il martedì mattina la madre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Al termine delle loro lezioni, la nonna materna accompagnerà e Per_1
a Borgo VA, località presso la quale la madre li ritirerà alle ore Per_2
14.00. Il padre alle ore 17.00 andrà a prendere i figli e e andrà a Per_1 Per_2 prendere presso la scuola d'infanzia. Tutti e tre i figli staranno il resto del Per_3 giorno con padre, con il quale ceneranno insieme e pernotteranno presso la da lui residenza;
- il mercoledì mattina e andranno autonomamente con il trasporto Per_1 Per_2 pubblico a scuola e d il padre accompagnerà alla scuola d'infanzia. Per_3 Per_1
e ritorneranno col trasporto pubblico presso la residenza paterna ed il Per_2 padre andrà a prendere a scuola. Tutti e tre i figli ceneranno dal padre e poi Per_3 tale genitore li accompagnerà da madre alle 21.00 dove pernotteranno assieme a quest'ultima;
- il giovedì mattina la madre accompagnerà tutti i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Ella riprenderà e alle ore 13.00 e pranzeranno insieme. Per_1 Per_2
Alle 17.00 il padre li riprenderà e andrà a ritirare presso la scuola Per_3 dell'infanzia. Tutti e tre i figli staranno il resto del giorno con il padre. Essi ceneranno insieme ed i minori pernotteranno presso la residenza paterna;
3 - il venerdì mattina e andranno col trasporto presso gli istituti Per_1 Per_2 scolastici ed il padre accompagnerà alla scuola d'infanzia. Al termine delle Per_3 lezioni e torneranno presso la casa paterna con il trasporto Per_1 Per_2 pubblico. La madre avrà cura di ritirare dalla scuola d'infanzia e la porterà Per_3 dal padre alle 16.30. I figli ceneranno dal padre presso il quale pernotteranno;
- il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attività proposte e/o svolte dai figli.
Con riferimento al periodo da maggio a giugno (fine scuola dei figli):
- il lunedì tutto il giorno, compresa la notte, i figli rimarranno presso la madre;
- il martedì mattina la madre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Al termine delle lezioni, la nonna accompagnerà e a Per_1 Per_2
Borgo VA ove la madre li ritirerà alle ore 14. Il padre li riprenderà dalla madre alle 16.00 e andrà riprendere presso la scuola d'infanzia. Tutti e tre i Per_3 figli ceneranno insieme a padre e dormiranno presso la di lui residenza;
- il mercoledì mattina la madre si recherà presso l'abitazione del coniuge alle 6.30
e porterà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. e Per_1 Per_2 ritorneranno col trasporto pubblico a casa del padre e quest'ultimo ritirerà Per_3 dalla scuola d'infanzia. I figli ceneranno con il padre e poi il medesimo li accompagnerà dalla loro madre alle 21.30 ove pernotteranno;
- il giovedì mattina la madre accompagnerà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. Ella poi riprenderà i minori e alle 13.00 e pranzeranno Per_1 Per_2 insieme. Il padre alle 16.00 andrà a riprendere i medesimi figli dalla madre e andrà
a ritirare alla scuola d'infanzia. I tre figli rimarranno il resto del giorno Per_3 assieme al padre, con il quale ceneranno e trascorreranno la notte;
- il venerdì mattina la madre si recherà presso la residenza del coniuge alle 6.30 e poi porterà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. e Per_1 Per_2 torneranno presso la residenza paterna col trasporto pubblico. La madre ritirerà
alla scuola d'infanzia e la porterà dal padre alle ore 17.00. I figli quindi Per_3 ceneranno assieme al padre;
- per il venerdì notte, il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attivita' proposte e/o svolte dai figli.
4 Con riferimento al periodo da giugno (fine scuola) a ottobre e quando il padre inizierà l'orario lavorativo alle 6.00:
- dal lunedì al giovedì la madre terrà i tre figli con sé, la mattina e la notte, escluso il pomeriggio e la sera anche a cena , quando staranno dal padre. I genitori si accorderanno in merito ai più precisi orari ed al loro trasporto, in base alle organizzande eventuali attività estive dei figli ed agli orari lavorativi di entrambi i genitori;
- il venerdì il padre riprenderà i figli presso la madre alle 12.00 e starà insieme a loro sino a sera;
- per il venerdì notte, il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attivita' proposte e/o svolte dai figli;
- nell'ipotesi in cui il padre presterà la pro pria attività lavorativa in base all'orario sarà primaverile i genitori si atterranno alle disposizioni concordate relativamente a tale periodo.
Una diversa articolazione del suddetto calendario sarà concordata previamente tra i coniugi, con anticipo di almeno due giorni, anche attraverso una semplice comunicazione telefonica.
Privilegiando il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con il padre o con la madre le festività di Natale, Capodanno, Pasqua ed i rispettivi compleanni.
Durante il periodo di ferie estivo o invernale, ogni singolo genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche continuativi, previamente concordando tra di essi il suddetto periodo, la cui comunicazione di volontà tra i genitori dovrà avvenire per iscritto entro il mese di maggio.
4. il signor corrisponderà alla signora , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 mensili (€
100,00 per ciascuno figlio), che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla moglie, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat famiglie;
5. le spese ordinarie, a favore dei figli, saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi (ad esclusione delle spese relative al cibo e le bollette, che saranno sostenute in proprio dai singoli genitori). Le spese ordinarie che verranno sostenute
5 al 50% da ciascun coniuge (ad esempio il vestiario, etc.) verranno prima concordate tra i due genitori;
6. il signor contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative ai Parte_2 figli secondo il Protocollo del Tribunale di cui le parti hanno avuto previa conoscenza e che fa parte integrante del presente accordo. (le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vicenza e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
6 − spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.)
7. l'assegno unico familiare per i figli, di importo complessivo pari ad € 700,00 (di cui la quota parte del 50% spettante a , resterà a favore della Parte_2 signora;
Parte_1
8. il contributo provinciale di importo pari ad € 200,00 (di cui la quota parte del
50% spettante a ) sarà invece goduto dal signor Parte_1 Pt_2
[...]
9. la ripartizione tra i coniugi dell'assegno unico familiare per i figli, di importo complessivo pari ad € 700,00 e del contributo provinciale di importo pari ad €
200,00, di cui ai punti precedenti, potrà subire delle variazioni a seconda della modifica delle rispettive condizioni economiche di ciascun coniuge;
10. la casa familiare sita a ON VA (TN), loc. MA CO n. 6/A, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata al medesimo con gli arredi e corredi ivi esistenti ad eccezione degli effetti personali della moglie, la quale ha già provveduto ad asportarli ed a lasciare la suddetta residenza;
11. per quanto concerne gli arredi ed i corredi della residenza familiare, acquistati durante il matrimonio, gli stessi rimarranno presso tale abitazione, in esclusiva proprietà di Parte_2
12. continuerà a corrispondere in via esclusiva all'Istituto di Parte_2
Credito e Tesino le rate mensili di circa € 285,00, importi Controparte_1 dovuti a titolo di rate del finanziamento a suo tempo sottoscritto al fine di pagare l'immobile acquistato dalla moglie, la quale gli corrisponderà a titolo di prestito,
7 non produttivo di interessi, l'importo di € 7.500,00, al fine di estinguerlo anticipatamente, come meglio di seguito precisato;
13. I coniugi danno atto che le somme residue presenti nel conto corrente cointestato agli stessi, C01/42/044150, acceso presso l'istituto di credito Cassa
Rurale VA e Tesino, sono già state suddivise al 50% ciascuno;
14. la proprietà dell'autoveicolo marca Dacia, modello Lodgy, targato FE734TD, rimarrà in capo a , avendo i coniugi già provveduto alla Parte_1 intestazione del mezzo in separata sede;
15. la proprietà dell'autoveicolo marca Daihatsu, modello Terios, targato DJ928ZL rimarrà in capo a avendo i coniugi già provveduto alla intestazione Parte_2 del mezzo in separata sede;
16. gli emolumenti percepiti in virtù dell'installazione dei panelli fotovoltaici
(dispositivi a suo tempo acquistati da entrambi i coniugi), bonificati sul conto corrente personale di saranno suddivisi tra i coniugi al 50%, ciò Parte_2 fino ad esaurimento della tariffa incentivante del g.s.e. e che terminerà nel 2029, salvo variazioni;
17. nell'ipotesi in cui dovesse vendere il terreno di cui alla p.f. 980, Parte_2 egli si impegna ora per allora a corrispondere ad il Parte_1
50% del ricavato dalla compravendita;
18. per quanto concerne l'apporto di alla gestione Parte_1 familiare durante l'intercorso rapporto matrimoniale, riconosce Parte_2 alla moglie l'importo di € 45.000,00, che verrà corrisposto nella modalità di seguito esposta;
19. corrisponderà a a mero titolo di Parte_1 Parte_2 prestito, non produttivo di interessi, l'importo di € 7.500,00, affinchè il medesimo estingua il finanziamento acceso presso l'istituto di credito Cassa Rurale VA
e Tesino, a suo tempo contratto per acquistare l'immobile di proprietà della medesima;
20. con riferimento alle somme indicate ai precedenti punti 18) e 19), Pt_2 corrisponderà ad complessivamente l'importo
[...] Parte_1 di € 52.500,00, in rate mensili di € 300,00 ciascuna, entro e non oltre il 15 di ogni mese, a partire dal mese successivo all'estinzione del finanziamento acceso presso
8 l'istituto di credito Cassa Rurale VA e Tesino, concordando i coniugi che i suddetti importi non generino interessi;
21. i coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento;
22. i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio, anche per i figli.
23. inoltre le parti addivengono oggi alla seguente
CESSIONE DI IMMOBILI
, nata a [...], il [...], Parte_1 codice fiscale , trasferisce a nato a [...]F._1 Parte_2
NT (TN) il 19.10.1981, residente a [...], loc. MA CO n.
6/A, codice fiscale la proprietà dei seguenti immobili: C.F._2
- in PARTITA TAVOLARE 228 (duecentoventotto) II C.C. RONCHI: le porzioni materiali 3 (tre) e 4 (quattro) della p.ed. 157/1 (centocinquantasette/uno), con tutte le parti comuni nella consistenza e quota per la porzione sopra descritta, con gli eventuali locali, diritti e comproprietà spettanti alla porzione stessa, quali risultanti dalla descrizione tavolare, in particolare con la quota di ½ (un mezzo) della cantina comune al piano terra, come infra catastalmente censita.
- IN PARTITA TAVOLARE 994 (novecentonovantaquattro) II C.C. RONCHI p.ed.
157/3, area edificabile, di mq 9, pertinenziale;
p.f. 969/1, orto, classe 5, mq 68, r.d.
Euro 0,18 (zero e diciotto), pertinenziale;
p.f. 970/3, orto, classe 5, mq 20, r.d. Euro
0,05 (zero e zero cinque), pertinenziale;
p.f. 970/4, orto, classe 5, mq 19, r.d. Euro
0,05 (zero e zero cinque), pertinenziale. Il tutto nella consistenza apparente al Libro
Fondiario.
DATI CATASTALI
Gli immobili di cui sopra risultano censiti presso il Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo VA – Comune di ON VA - Comune catastale di ON VA: C.C. 314 –
Particella edific iale 157/1 – sub 10 – Foglio 10 – p.m. 3 – Piani Parte_3
T - 1 - 2 -3 – cat A/4 classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 94 mq, rendita euro
151,06 (centocinquantuno e zero sei); C.C. 314 – Particella edificiale 157/1 – sub
9 9 – Foglio 10 – p.m. 4 MA – Piani T - 1 - 2 -3 – cat A/4 classe 2, CP_2 consistenza 3,5 vani, superficie 42 mq, rendita euro 117,49 (centodiciassette e quarantanove); C.C. 314 – Particella edificiale 157/1 – sub 6 – Foglio 10 – p.m. 3
-4 – Piani 1 – cat C/2, classe 1, consistenza 6 mq, superficie 9 Parte_4 mq, rendita euro 7,75 (sette e settantacinque). C.C. 314 – Particella edificiale 157/1
– sub 15 – Foglio 10 – p.m. 3,5 MA CO – Piani T – cat C/2, classe 1, consistenza
25 mq, superficie 34 mq, rendita euro 32,28 (trentadue e ventotto); C.C. 314 –
Particella edificale 157/3 – Foglio 10 –MA CO, Piano T, cat F/1, area edificabile senza attribuzione di rendita, pertinenziale.
DICHIARAZIONI CIRCA LA CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano e prendono atto che i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, precisando che l e suddett e unità immobiliar i risultano raffigurat e nelle planimetrie catastali depositate presso il competente Catasto fabbricati in data 15 giugno 2011 prot. N. 1207.001.2011 per il sub. 10, prot. N. 1208.001.2011 per il sub. 9, in data 15 maggio 2000 prot n. A00116.001.2000 per il sub 6 e in data 24 giugno 2009 prot. N. 573.001.2019 per il sub. 15.
La parte cessionaria dichiara di essere l'intestataria catastale dell'immobile in oggetto e risulta titolare dello stesso anche presso il competente Ufficio Tavolare, pertanto l'intestazione catastale di detta unità immobiliare urbana è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti contraenti dichiarano che per il bene in categori a F/1 di cui al presente atto, collegato alle porzioni compravendute, non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 -bis della
Legge 27 febbraio 1985 n. 52, in quanto si tratta di area libera inedificata per la quale non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo catasto con attribuzione di rendita e non sussiste quindi allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetrie, ai sensi della vigente
10 normativa ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 19
98 n. 28.
Le parti dichiarano inoltre che per l'utilità comune non sussistono i presupposti per l'applicazione al presente atto delle previsioni di cui all'art. 29 comma 1 -bis della
Legge 27 febbraio 1985 n. 52, in quanto trattasi di immobile trasferito per quota comune e, pertanto ceduta automaticamente insieme alla proprietà del bene principale di cui costituiscono proprietà congiunta, senza volontà negoziale al riguardo.
La parte cedente, infine, dichiara che non sono attualmente in corso pratiche di accatastamento e/o variazioni catastali o altre pratiche catastali pendenti al momento della stipula del presente atto.
L'oggetto del trasferimento qui previsto viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante al Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.
La parte cessionaria dichiara di non avere eccezioni circa lo stato di quanto trasferito, avendolo visionato e riscontrato di proprio gradimento.
PREZZO
Il trasferimento dell'immobile sopra descritto avviene senza corrispettivo ed è finalizzato ad attuare un regolamento dei rapporti e degli interessi familiari pendenti e quindi a raggiungere un equilibrio tra le prestazioni ed obbligazioni reciproche, funzionale alla definizione e risoluzione della crisi coniugale e quindi non vi è un prezzo da versare. rinuncia espressamente all'iscrizione Parte_1 dell'ipoteca legale.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
IO , consapevole delle sanzioni penali previste Parte_1 dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che risultano rilasciate sulla p.ed. 157/1, le seguenti pratiche edilizie:
11 • ➢ Concessione edilizia n. 14 del 05/11/1981 per risanamento p.ed. 157/1 intestata
. Persona_4
• ➢ Autorizzazione edilizia. n. 20 del 12/06/1995 per ristrutturazione parte tetto p.ed. 157/1 intestata a . Controparte_3
• ➢ Autorizzazione edilizia n. 11 del 02/04/2003 per manutenzione straordinaria, sostituzione serramenti esterni dell'edificio in p.ed. 157/1 - p.m. 3 intestata a
[...]
. CP_4
• ➢ Concessione edilizia n. 11 del 04/04/2006 per ristrutturazione con parziale cambio d'uso ad abitazione dell'edificio in p.ed.157/1 - p.m.5 sito in loc. CO nel
C.C. ON VA intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 26 del 24/07/2007 per posa in opera di collettori solari su tetto della p.ed. 157/1 in loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 03 del 08/04/2009 per variante in corso d'opera ristrutturazione p.ed.
157/1 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 08 del 19/05/2009 per installazione pannelli fotovoltaici in p.ed. 157/1 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 30 del 09/12/2009 per opere di completamento c.e. 11/2006 ristrutt.
p.ed. 157/1 p.m.5 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ SCIA n. 3 del 11/03/2013 per realizzazione parcheggio autovetture in p.f.
1020/3 a servizio p.ed. 157/1 intestata a CP_5
• ➢ SCIA n. 3 del 22/08/2016 per Manutenzione straordinaria fognature pp.ed.
157/1 – 163/2 – 403 in loc. CO intestata a . Controparte_6
• ➢ SCIA n. 18 del 29/11/2017 per Sistemazione pertinenze esterne p.ed. 157/1 con realizzazione opera di sostegno su p.f. 966/8 loc. CO, c.c. ON intestata a
Parte_2
• n. 1b del 29/10/2019 per Lavori di manutenzione straordinaria sulla p.ed. Per_5
157/1 in loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ SCIA n. 16 del 29/11/2017 per Variante 1 alla SCIA N. 18 PROT. 3143 per le sistemazioni pertinenze esterne p.ed. 157/1 con realizzazione opera di sostegno su p.f. 966/8 loc. CO intestata a Parte_2
12 - che le opere realizzate sono conformi ai suddetti provvedimenti;
- che a tutt'oggi non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia.
In merito alla destinazione urbanistica relativa alle pp.ff. 969/1, 970/3 e 970/4 oggetto di trasferimento, la parte cedente allega il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni pertinenziali in oggetto, rilasciato dal Comune di
ON VA (TN) in data 5.8.2024. Le parti dichiarano inoltre che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti dalla data di rilascio del detto certificato che avrebbero richiesto il rilascio di un nuovo certificato. Ai sensi della legge 353/00 le parti dichiarano altresì che quanto in contratto non ricade in territorio comunale percorso dal fuoco.
Le parti, esonerano il proprio difensore, da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico -edilizia dell'immobile ceduto/degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
In riferimento a tutto quanto sopra dichiarato, le parti affermano di essere a conoscenza che non rientra tra le competenze d ell'Autorità Giudiziaria adita l'accesso agli atti del per la verifica della conformità dello stato di fatto e CP_7 delle planimetrie catastali degli immobili in oggetto ai relativi progetti approvati o depositati.
DICHIARAZIONI ULTERIORI
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente accordo.
Con riferimento alla Abitabilità/Agibilità, la parte cedente precisa e la parte cessionaria si dichiara edotta del fatto che per l'edificio in oggetto non è mai stato rilasciato il relativo certificato di abitabilità/agibilità e/o la parte cedente non ne è in possesso. Le parti tuttavia hanno concordemente deciso di addivenire egualmente alla stipula del presente atto di trasferimento immobiliare. La parte cedente precisa altresì e la parte cessionaria si dichiara edotta del fatto che la porzione materiale
4 è stata dichiarata non abitabile in quanto priva di servizi igienici e di impianti .
13 Con riferimento agli Impianti ed efficienza energetica, la parte cedente garantisce e la parte cessionaria prende atto che gli impianti sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, in relazione all'epoca di costruzione.
In merito alla Prestazione Energetica, dato atto delle normative applicabili, dalle quali discende l'obbligo di dotare l'immobile sub 10 p.m. 3 e sub. 9 p.m. 4 p.ed.
157/1 in oggetto dell'attestato di prestazione energetica e di allegarlo al presente atto, la parte cedente allega gli attestati di prestazione energetica - aventi valore decennale -, codice certificato AA00492 -169 relativo al sub 10 p.m. 3 e codice certificato AA00492 -170 relativo al sub 9 p.m. 4 rilasciati entrambi in data 23 novembre 2021 dall'Ingegnere soggetto a ciò abilitato in Persona_6 quanto iscritto all'albo tenuto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia
Autonoma di NT nonché all'elenco dei Certificatori Energetici della Provincia
Autonoma di NT al n. 492 ” . Relativamente al sub 6 ed al sub 15 della p.ed.
157/1, le parti dichiarano e prendono atto che: non sussiste l'obbligo di dotare l'immobile in oggetto dell'attestato di prestazione energetica in quanto trattasi di immobile in categoria C/2 privo di impianto di riscaldamento e/o rafffrescamento di qualsiasi specie e natura e che quanto in oggetto non è destinato alla permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e, per la natura della sua destinazione, non richiede impianti di riscaldamento o raffrescamento. Le parti danno atto che l'immobile p.ed. 157/3 in oggetto è privo di impianti poiché non è necessario garantire un confort abitativo dato che trattasi di area libera inedificabile.
DICHIARAZIONI FISCALI
Le parti evidenziano che, trattandosi di atto stipulato all'interno del procedimento di separazione dei coniugi ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia, esso non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale;
si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui alla Legge 6.03.1987 n. 74.
INTAVOLAZIONE
Il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione del trasferimento di proprietà, che verrà effettuata dall'Avv. Filippo Raccanelli con notifica del relativo decreto a mani dello stesso e con esonero per il Conservatore Tavolare da ogni relativa responsabilità.
14 e i impegnano sin d'ora Parte_1 Parte_2
a formalizzare il trasferimento della proprietà immobiliare della moglie a favore del marito, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio, con assunzione di ogni relativo onere da parte di entrambi, qualora - per qualsiasi motivo - non risultasse possibile perfezionare l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento di separazione congiunta;
l'atto notarile e la successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione”.
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso ed hanno dato atto che l'originale dell'attestato di prestazione energetica si trova presso lo studio del notaio dott.ssa Persona_7 quale allegato al contrattato di compravendita degli immobili oggetto di trasferimento in questa sede (doc. 6).
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di NT, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3413/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Filippo Raccanelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in ON VA (TN) in data 30 luglio 2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON VA, Parte I, N.
1, Anno 2009, e che dalla loro unione sono nati a NT i figli minori (il 3 Per_1 agosto 2011), (il 20 dicembre 2013) e (il 3 febbraio 2020). Per_2 Per_3
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra lavora come operaia part-time Parte_1 con mansioni di commessa assunta a tempo indeterminato presso la società
MP RG & C. s.a.s. con stipendio mensile di circa € 1.200,00, mentre il sig. lavora come operaio specializzato di categoria A assunto a tempo Pt_2 indeterminato presso la Fondazione Edmund AC con stipendio mensile di circa €
1.700,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare sita a ON VA, loc.
MA CO n. 6/A, individuata dalla p.ed. 157/1 p.m. 5, è di proprietà del sig.
oltre ad alcuni terreni ubicati nella medesima località ed identificati dalle Pt_2
p.f. 970/2, 966/8 e 980; le parti, inoltre, hanno dato atto che la sig.ra è Parte_1 proprietaria esclusiva dell'immobile indicato in ricorso e che, per finalizzare detto acquisto, entrambi i ricorrenti hanno stipulato un contratto di finanziamento con rate di circa € 285,00, ad oggi onorate in via esclusiva dal sig. con importo Pt_2 residuo di circa € 18.000,00.
I ricorrenti sono contitolari di un conto corrente bancario e ciascuna parte, inoltre, è proprietaria di un'autovettura.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1
e quella dei figli in un immobile condotto in locazione al canone di € 600,00 mensili sito in via XX Settembre n. 26 a Borgo VA (TN).
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'onere di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di indirizzo e con ordine al Comune di
ON VA (TN) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi avranno l'affidamento condiviso dei figli minori, con residenza preferenziale presso la madre, ma in ogni caso la frequentazione e la permanenza dei figli presso i genitori, concordata per una gestione al 50%, sarà basata su una
2 certa flessibilità che permetta loro di far convergere le rispettive esigenze lavorative, poiché la madre presta la propria attività lavorativa secondo il seguente calendario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore14.00 (tutto l'anno); dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (nel periodo autunno -invernale); dal martedì alla domenica dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (nel periodo primaverile -estivo); mentre il padre presta la propria attività lavorativa secondo il seguente calendario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle17.00 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (nel periodo autunno -invernale); dal lunedì al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00
(nel periodo primaverile); dal lunedì al giovedì dalle ore 6.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 6.00 alle 12.00 (nel periodo estivo);
3. con specifico riferimento alla gestione dei tre figli da parte dei genitori, durante il periodo da ottobre ad aprile compresi:
- il lunedì tutto il giorno, compresa la notte, i figli rimarranno presso la madre;
- il martedì mattina la madre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Al termine delle loro lezioni, la nonna materna accompagnerà e Per_1
a Borgo VA, località presso la quale la madre li ritirerà alle ore Per_2
14.00. Il padre alle ore 17.00 andrà a prendere i figli e e andrà a Per_1 Per_2 prendere presso la scuola d'infanzia. Tutti e tre i figli staranno il resto del Per_3 giorno con padre, con il quale ceneranno insieme e pernotteranno presso la da lui residenza;
- il mercoledì mattina e andranno autonomamente con il trasporto Per_1 Per_2 pubblico a scuola e d il padre accompagnerà alla scuola d'infanzia. Per_3 Per_1
e ritorneranno col trasporto pubblico presso la residenza paterna ed il Per_2 padre andrà a prendere a scuola. Tutti e tre i figli ceneranno dal padre e poi Per_3 tale genitore li accompagnerà da madre alle 21.00 dove pernotteranno assieme a quest'ultima;
- il giovedì mattina la madre accompagnerà tutti i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Ella riprenderà e alle ore 13.00 e pranzeranno insieme. Per_1 Per_2
Alle 17.00 il padre li riprenderà e andrà a ritirare presso la scuola Per_3 dell'infanzia. Tutti e tre i figli staranno il resto del giorno con il padre. Essi ceneranno insieme ed i minori pernotteranno presso la residenza paterna;
3 - il venerdì mattina e andranno col trasporto presso gli istituti Per_1 Per_2 scolastici ed il padre accompagnerà alla scuola d'infanzia. Al termine delle Per_3 lezioni e torneranno presso la casa paterna con il trasporto Per_1 Per_2 pubblico. La madre avrà cura di ritirare dalla scuola d'infanzia e la porterà Per_3 dal padre alle 16.30. I figli ceneranno dal padre presso il quale pernotteranno;
- il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attività proposte e/o svolte dai figli.
Con riferimento al periodo da maggio a giugno (fine scuola dei figli):
- il lunedì tutto il giorno, compresa la notte, i figli rimarranno presso la madre;
- il martedì mattina la madre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti scolastici. Al termine delle lezioni, la nonna accompagnerà e a Per_1 Per_2
Borgo VA ove la madre li ritirerà alle ore 14. Il padre li riprenderà dalla madre alle 16.00 e andrà riprendere presso la scuola d'infanzia. Tutti e tre i Per_3 figli ceneranno insieme a padre e dormiranno presso la di lui residenza;
- il mercoledì mattina la madre si recherà presso l'abitazione del coniuge alle 6.30
e porterà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. e Per_1 Per_2 ritorneranno col trasporto pubblico a casa del padre e quest'ultimo ritirerà Per_3 dalla scuola d'infanzia. I figli ceneranno con il padre e poi il medesimo li accompagnerà dalla loro madre alle 21.30 ove pernotteranno;
- il giovedì mattina la madre accompagnerà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. Ella poi riprenderà i minori e alle 13.00 e pranzeranno Per_1 Per_2 insieme. Il padre alle 16.00 andrà a riprendere i medesimi figli dalla madre e andrà
a ritirare alla scuola d'infanzia. I tre figli rimarranno il resto del giorno Per_3 assieme al padre, con il quale ceneranno e trascorreranno la notte;
- il venerdì mattina la madre si recherà presso la residenza del coniuge alle 6.30 e poi porterà i tre figli presso i rispettivi istituti scolastici. e Per_1 Per_2 torneranno presso la residenza paterna col trasporto pubblico. La madre ritirerà
alla scuola d'infanzia e la porterà dal padre alle ore 17.00. I figli quindi Per_3 ceneranno assieme al padre;
- per il venerdì notte, il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attivita' proposte e/o svolte dai figli.
4 Con riferimento al periodo da giugno (fine scuola) a ottobre e quando il padre inizierà l'orario lavorativo alle 6.00:
- dal lunedì al giovedì la madre terrà i tre figli con sé, la mattina e la notte, escluso il pomeriggio e la sera anche a cena , quando staranno dal padre. I genitori si accorderanno in merito ai più precisi orari ed al loro trasporto, in base alle organizzande eventuali attività estive dei figli ed agli orari lavorativi di entrambi i genitori;
- il venerdì il padre riprenderà i figli presso la madre alle 12.00 e starà insieme a loro sino a sera;
- per il venerdì notte, il sabato e la domenica i genitori si organizzeranno di comune accordo in base alle esigenze e attivita' proposte e/o svolte dai figli;
- nell'ipotesi in cui il padre presterà la pro pria attività lavorativa in base all'orario sarà primaverile i genitori si atterranno alle disposizioni concordate relativamente a tale periodo.
Una diversa articolazione del suddetto calendario sarà concordata previamente tra i coniugi, con anticipo di almeno due giorni, anche attraverso una semplice comunicazione telefonica.
Privilegiando il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con il padre o con la madre le festività di Natale, Capodanno, Pasqua ed i rispettivi compleanni.
Durante il periodo di ferie estivo o invernale, ogni singolo genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche continuativi, previamente concordando tra di essi il suddetto periodo, la cui comunicazione di volontà tra i genitori dovrà avvenire per iscritto entro il mese di maggio.
4. il signor corrisponderà alla signora , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 300,00 mensili (€
100,00 per ciascuno figlio), che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla moglie, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat famiglie;
5. le spese ordinarie, a favore dei figli, saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi (ad esclusione delle spese relative al cibo e le bollette, che saranno sostenute in proprio dai singoli genitori). Le spese ordinarie che verranno sostenute
5 al 50% da ciascun coniuge (ad esempio il vestiario, etc.) verranno prima concordate tra i due genitori;
6. il signor contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative ai Parte_2 figli secondo il Protocollo del Tribunale di cui le parti hanno avuto previa conoscenza e che fa parte integrante del presente accordo. (le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Vicenza e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
6 − spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.)
7. l'assegno unico familiare per i figli, di importo complessivo pari ad € 700,00 (di cui la quota parte del 50% spettante a , resterà a favore della Parte_2 signora;
Parte_1
8. il contributo provinciale di importo pari ad € 200,00 (di cui la quota parte del
50% spettante a ) sarà invece goduto dal signor Parte_1 Pt_2
[...]
9. la ripartizione tra i coniugi dell'assegno unico familiare per i figli, di importo complessivo pari ad € 700,00 e del contributo provinciale di importo pari ad €
200,00, di cui ai punti precedenti, potrà subire delle variazioni a seconda della modifica delle rispettive condizioni economiche di ciascun coniuge;
10. la casa familiare sita a ON VA (TN), loc. MA CO n. 6/A, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata al medesimo con gli arredi e corredi ivi esistenti ad eccezione degli effetti personali della moglie, la quale ha già provveduto ad asportarli ed a lasciare la suddetta residenza;
11. per quanto concerne gli arredi ed i corredi della residenza familiare, acquistati durante il matrimonio, gli stessi rimarranno presso tale abitazione, in esclusiva proprietà di Parte_2
12. continuerà a corrispondere in via esclusiva all'Istituto di Parte_2
Credito e Tesino le rate mensili di circa € 285,00, importi Controparte_1 dovuti a titolo di rate del finanziamento a suo tempo sottoscritto al fine di pagare l'immobile acquistato dalla moglie, la quale gli corrisponderà a titolo di prestito,
7 non produttivo di interessi, l'importo di € 7.500,00, al fine di estinguerlo anticipatamente, come meglio di seguito precisato;
13. I coniugi danno atto che le somme residue presenti nel conto corrente cointestato agli stessi, C01/42/044150, acceso presso l'istituto di credito Cassa
Rurale VA e Tesino, sono già state suddivise al 50% ciascuno;
14. la proprietà dell'autoveicolo marca Dacia, modello Lodgy, targato FE734TD, rimarrà in capo a , avendo i coniugi già provveduto alla Parte_1 intestazione del mezzo in separata sede;
15. la proprietà dell'autoveicolo marca Daihatsu, modello Terios, targato DJ928ZL rimarrà in capo a avendo i coniugi già provveduto alla intestazione Parte_2 del mezzo in separata sede;
16. gli emolumenti percepiti in virtù dell'installazione dei panelli fotovoltaici
(dispositivi a suo tempo acquistati da entrambi i coniugi), bonificati sul conto corrente personale di saranno suddivisi tra i coniugi al 50%, ciò Parte_2 fino ad esaurimento della tariffa incentivante del g.s.e. e che terminerà nel 2029, salvo variazioni;
17. nell'ipotesi in cui dovesse vendere il terreno di cui alla p.f. 980, Parte_2 egli si impegna ora per allora a corrispondere ad il Parte_1
50% del ricavato dalla compravendita;
18. per quanto concerne l'apporto di alla gestione Parte_1 familiare durante l'intercorso rapporto matrimoniale, riconosce Parte_2 alla moglie l'importo di € 45.000,00, che verrà corrisposto nella modalità di seguito esposta;
19. corrisponderà a a mero titolo di Parte_1 Parte_2 prestito, non produttivo di interessi, l'importo di € 7.500,00, affinchè il medesimo estingua il finanziamento acceso presso l'istituto di credito Cassa Rurale VA
e Tesino, a suo tempo contratto per acquistare l'immobile di proprietà della medesima;
20. con riferimento alle somme indicate ai precedenti punti 18) e 19), Pt_2 corrisponderà ad complessivamente l'importo
[...] Parte_1 di € 52.500,00, in rate mensili di € 300,00 ciascuna, entro e non oltre il 15 di ogni mese, a partire dal mese successivo all'estinzione del finanziamento acceso presso
8 l'istituto di credito Cassa Rurale VA e Tesino, concordando i coniugi che i suddetti importi non generino interessi;
21. i coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento;
22. i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio, anche per i figli.
23. inoltre le parti addivengono oggi alla seguente
CESSIONE DI IMMOBILI
, nata a [...], il [...], Parte_1 codice fiscale , trasferisce a nato a [...]F._1 Parte_2
NT (TN) il 19.10.1981, residente a [...], loc. MA CO n.
6/A, codice fiscale la proprietà dei seguenti immobili: C.F._2
- in PARTITA TAVOLARE 228 (duecentoventotto) II C.C. RONCHI: le porzioni materiali 3 (tre) e 4 (quattro) della p.ed. 157/1 (centocinquantasette/uno), con tutte le parti comuni nella consistenza e quota per la porzione sopra descritta, con gli eventuali locali, diritti e comproprietà spettanti alla porzione stessa, quali risultanti dalla descrizione tavolare, in particolare con la quota di ½ (un mezzo) della cantina comune al piano terra, come infra catastalmente censita.
- IN PARTITA TAVOLARE 994 (novecentonovantaquattro) II C.C. RONCHI p.ed.
157/3, area edificabile, di mq 9, pertinenziale;
p.f. 969/1, orto, classe 5, mq 68, r.d.
Euro 0,18 (zero e diciotto), pertinenziale;
p.f. 970/3, orto, classe 5, mq 20, r.d. Euro
0,05 (zero e zero cinque), pertinenziale;
p.f. 970/4, orto, classe 5, mq 19, r.d. Euro
0,05 (zero e zero cinque), pertinenziale. Il tutto nella consistenza apparente al Libro
Fondiario.
DATI CATASTALI
Gli immobili di cui sopra risultano censiti presso il Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Servizio Catasto – Ufficio del Catasto di Borgo VA – Comune di ON VA - Comune catastale di ON VA: C.C. 314 –
Particella edific iale 157/1 – sub 10 – Foglio 10 – p.m. 3 – Piani Parte_3
T - 1 - 2 -3 – cat A/4 classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 94 mq, rendita euro
151,06 (centocinquantuno e zero sei); C.C. 314 – Particella edificiale 157/1 – sub
9 9 – Foglio 10 – p.m. 4 MA – Piani T - 1 - 2 -3 – cat A/4 classe 2, CP_2 consistenza 3,5 vani, superficie 42 mq, rendita euro 117,49 (centodiciassette e quarantanove); C.C. 314 – Particella edificiale 157/1 – sub 6 – Foglio 10 – p.m. 3
-4 – Piani 1 – cat C/2, classe 1, consistenza 6 mq, superficie 9 Parte_4 mq, rendita euro 7,75 (sette e settantacinque). C.C. 314 – Particella edificiale 157/1
– sub 15 – Foglio 10 – p.m. 3,5 MA CO – Piani T – cat C/2, classe 1, consistenza
25 mq, superficie 34 mq, rendita euro 32,28 (trentadue e ventotto); C.C. 314 –
Particella edificale 157/3 – Foglio 10 –MA CO, Piano T, cat F/1, area edificabile senza attribuzione di rendita, pertinenziale.
DICHIARAZIONI CIRCA LA CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano e prendono atto che i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, precisando che l e suddett e unità immobiliar i risultano raffigurat e nelle planimetrie catastali depositate presso il competente Catasto fabbricati in data 15 giugno 2011 prot. N. 1207.001.2011 per il sub. 10, prot. N. 1208.001.2011 per il sub. 9, in data 15 maggio 2000 prot n. A00116.001.2000 per il sub 6 e in data 24 giugno 2009 prot. N. 573.001.2019 per il sub. 15.
La parte cessionaria dichiara di essere l'intestataria catastale dell'immobile in oggetto e risulta titolare dello stesso anche presso il competente Ufficio Tavolare, pertanto l'intestazione catastale di detta unità immobiliare urbana è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Le parti contraenti dichiarano che per il bene in categori a F/1 di cui al presente atto, collegato alle porzioni compravendute, non sussistono i presupposti per l'applicazione, al presente atto, delle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 -bis della
Legge 27 febbraio 1985 n. 52, in quanto si tratta di area libera inedificata per la quale non è previsto l'obbligo di denuncia al catasto fabbricati, non è prevista l'iscrizione nel medesimo catasto con attribuzione di rendita e non sussiste quindi allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetrie, ai sensi della vigente
10 normativa ed in particolare a norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 19
98 n. 28.
Le parti dichiarano inoltre che per l'utilità comune non sussistono i presupposti per l'applicazione al presente atto delle previsioni di cui all'art. 29 comma 1 -bis della
Legge 27 febbraio 1985 n. 52, in quanto trattasi di immobile trasferito per quota comune e, pertanto ceduta automaticamente insieme alla proprietà del bene principale di cui costituiscono proprietà congiunta, senza volontà negoziale al riguardo.
La parte cedente, infine, dichiara che non sono attualmente in corso pratiche di accatastamento e/o variazioni catastali o altre pratiche catastali pendenti al momento della stipula del presente atto.
L'oggetto del trasferimento qui previsto viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante al Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.
La parte cessionaria dichiara di non avere eccezioni circa lo stato di quanto trasferito, avendolo visionato e riscontrato di proprio gradimento.
PREZZO
Il trasferimento dell'immobile sopra descritto avviene senza corrispettivo ed è finalizzato ad attuare un regolamento dei rapporti e degli interessi familiari pendenti e quindi a raggiungere un equilibrio tra le prestazioni ed obbligazioni reciproche, funzionale alla definizione e risoluzione della crisi coniugale e quindi non vi è un prezzo da versare. rinuncia espressamente all'iscrizione Parte_1 dell'ipoteca legale.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
IO , consapevole delle sanzioni penali previste Parte_1 dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che risultano rilasciate sulla p.ed. 157/1, le seguenti pratiche edilizie:
11 • ➢ Concessione edilizia n. 14 del 05/11/1981 per risanamento p.ed. 157/1 intestata
. Persona_4
• ➢ Autorizzazione edilizia. n. 20 del 12/06/1995 per ristrutturazione parte tetto p.ed. 157/1 intestata a . Controparte_3
• ➢ Autorizzazione edilizia n. 11 del 02/04/2003 per manutenzione straordinaria, sostituzione serramenti esterni dell'edificio in p.ed. 157/1 - p.m. 3 intestata a
[...]
. CP_4
• ➢ Concessione edilizia n. 11 del 04/04/2006 per ristrutturazione con parziale cambio d'uso ad abitazione dell'edificio in p.ed.157/1 - p.m.5 sito in loc. CO nel
C.C. ON VA intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 26 del 24/07/2007 per posa in opera di collettori solari su tetto della p.ed. 157/1 in loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 03 del 08/04/2009 per variante in corso d'opera ristrutturazione p.ed.
157/1 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 08 del 19/05/2009 per installazione pannelli fotovoltaici in p.ed. 157/1 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ D.I.A. n. 30 del 09/12/2009 per opere di completamento c.e. 11/2006 ristrutt.
p.ed. 157/1 p.m.5 loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ SCIA n. 3 del 11/03/2013 per realizzazione parcheggio autovetture in p.f.
1020/3 a servizio p.ed. 157/1 intestata a CP_5
• ➢ SCIA n. 3 del 22/08/2016 per Manutenzione straordinaria fognature pp.ed.
157/1 – 163/2 – 403 in loc. CO intestata a . Controparte_6
• ➢ SCIA n. 18 del 29/11/2017 per Sistemazione pertinenze esterne p.ed. 157/1 con realizzazione opera di sostegno su p.f. 966/8 loc. CO, c.c. ON intestata a
Parte_2
• n. 1b del 29/10/2019 per Lavori di manutenzione straordinaria sulla p.ed. Per_5
157/1 in loc. CO intestata a Parte_2
• ➢ SCIA n. 16 del 29/11/2017 per Variante 1 alla SCIA N. 18 PROT. 3143 per le sistemazioni pertinenze esterne p.ed. 157/1 con realizzazione opera di sostegno su p.f. 966/8 loc. CO intestata a Parte_2
12 - che le opere realizzate sono conformi ai suddetti provvedimenti;
- che a tutt'oggi non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia.
In merito alla destinazione urbanistica relativa alle pp.ff. 969/1, 970/3 e 970/4 oggetto di trasferimento, la parte cedente allega il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni pertinenziali in oggetto, rilasciato dal Comune di
ON VA (TN) in data 5.8.2024. Le parti dichiarano inoltre che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti dalla data di rilascio del detto certificato che avrebbero richiesto il rilascio di un nuovo certificato. Ai sensi della legge 353/00 le parti dichiarano altresì che quanto in contratto non ricade in territorio comunale percorso dal fuoco.
Le parti, esonerano il proprio difensore, da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico -edilizia dell'immobile ceduto/degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
In riferimento a tutto quanto sopra dichiarato, le parti affermano di essere a conoscenza che non rientra tra le competenze d ell'Autorità Giudiziaria adita l'accesso agli atti del per la verifica della conformità dello stato di fatto e CP_7 delle planimetrie catastali degli immobili in oggetto ai relativi progetti approvati o depositati.
DICHIARAZIONI ULTERIORI
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente accordo.
Con riferimento alla Abitabilità/Agibilità, la parte cedente precisa e la parte cessionaria si dichiara edotta del fatto che per l'edificio in oggetto non è mai stato rilasciato il relativo certificato di abitabilità/agibilità e/o la parte cedente non ne è in possesso. Le parti tuttavia hanno concordemente deciso di addivenire egualmente alla stipula del presente atto di trasferimento immobiliare. La parte cedente precisa altresì e la parte cessionaria si dichiara edotta del fatto che la porzione materiale
4 è stata dichiarata non abitabile in quanto priva di servizi igienici e di impianti .
13 Con riferimento agli Impianti ed efficienza energetica, la parte cedente garantisce e la parte cessionaria prende atto che gli impianti sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, in relazione all'epoca di costruzione.
In merito alla Prestazione Energetica, dato atto delle normative applicabili, dalle quali discende l'obbligo di dotare l'immobile sub 10 p.m. 3 e sub. 9 p.m. 4 p.ed.
157/1 in oggetto dell'attestato di prestazione energetica e di allegarlo al presente atto, la parte cedente allega gli attestati di prestazione energetica - aventi valore decennale -, codice certificato AA00492 -169 relativo al sub 10 p.m. 3 e codice certificato AA00492 -170 relativo al sub 9 p.m. 4 rilasciati entrambi in data 23 novembre 2021 dall'Ingegnere soggetto a ciò abilitato in Persona_6 quanto iscritto all'albo tenuto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia
Autonoma di NT nonché all'elenco dei Certificatori Energetici della Provincia
Autonoma di NT al n. 492 ” . Relativamente al sub 6 ed al sub 15 della p.ed.
157/1, le parti dichiarano e prendono atto che: non sussiste l'obbligo di dotare l'immobile in oggetto dell'attestato di prestazione energetica in quanto trattasi di immobile in categoria C/2 privo di impianto di riscaldamento e/o rafffrescamento di qualsiasi specie e natura e che quanto in oggetto non è destinato alla permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e, per la natura della sua destinazione, non richiede impianti di riscaldamento o raffrescamento. Le parti danno atto che l'immobile p.ed. 157/3 in oggetto è privo di impianti poiché non è necessario garantire un confort abitativo dato che trattasi di area libera inedificabile.
DICHIARAZIONI FISCALI
Le parti evidenziano che, trattandosi di atto stipulato all'interno del procedimento di separazione dei coniugi ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia, esso non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale;
si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui alla Legge 6.03.1987 n. 74.
INTAVOLAZIONE
Il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione del trasferimento di proprietà, che verrà effettuata dall'Avv. Filippo Raccanelli con notifica del relativo decreto a mani dello stesso e con esonero per il Conservatore Tavolare da ogni relativa responsabilità.
14 e i impegnano sin d'ora Parte_1 Parte_2
a formalizzare il trasferimento della proprietà immobiliare della moglie a favore del marito, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio, con assunzione di ogni relativo onere da parte di entrambi, qualora - per qualsiasi motivo - non risultasse possibile perfezionare l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento di separazione congiunta;
l'atto notarile e la successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione”.
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso ed hanno dato atto che l'originale dell'attestato di prestazione energetica si trova presso lo studio del notaio dott.ssa Persona_7 quale allegato al contrattato di compravendita degli immobili oggetto di trasferimento in questa sede (doc. 6).
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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