TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 348/2022 R.G., cui è riunito il fascicolo iscritto al n. 732/2022 R.G., vertenti
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in c.da Mercurio n° 65 cf: , elettivamente C.F._1 domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv.
CA Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Manuela Massa e Antonello Monoriti, nel giudizio iscritto al n. RG 348/2022, e dall'Avv. Sergio Preden, nel giudizio iscritto al n. RG 732/2022, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede
Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2018 e indebito disoccupazione agricola. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2022 Parte_1
adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta . Controparte_2
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo CP_1 presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
19.05.2023 eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione ex art. 22 d.l. 7/1970, l'inammissibilità della richiesta di condanna alla reiscrizione negli elenchi anagrafici, nel merito contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Nelle more , con ricorso depositato il 28.02.2022, adiva Parte_1
codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta . Lamentava che Controparte_2
l' , con provvedimento del 20.08.2020, pervenuto in data notevolmente CP_1
successiva, aveva comunicato al ricorrente di avergli pagato in più, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018, la somma di € 4.880,91sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR per i seguenti motivi:
“revoca dis.agricola ed eventuale prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 2 elenco var-
15/09/2020. Interessi legali” e, conseguentemente, aveva richiesto la
2 restituzione della predetta somma;
che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Il ricorrente eccepiva la carenza assoluta di motivazione dell'indebito indicato in ricorso e la non dovutezza delle somme pretese.
Deduceva, infine, di non aver mai percepito le somme oggetto dell'indebito oltre che la prescrizione dell'azione. Concludeva, pertanto, affinché lo stesso venisse dichiarato nullo e/o illegittimo con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno 2018, e condanna dell' alla CP_1
restituzione di eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del provvedimento impugnato.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_1 ricorso per intervenuta decadenza dall'azione per decorso dei termini di legge.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre
2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Dopo la riunione del fascicolo n. 732/2022 R.G. a quello recante il n.
348/2022 R.G., in data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le due cause riunite venivano decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente occorre ora valutare la tempestività del ricorso iscritto al n.
348/2022 R.G., avente ad oggetto la richiesta di reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2018, presupposto dell'ulteriore richiesta di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativamente alla medesima annualità.
Secondo l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento
3 dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8
(fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942;
Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Detto termine non
è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n. 5942 del
2001).
Tale decadenza, nonostante sia stata tempestivamente eccepita dalla resistente con la memoria di costituzione in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che
è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi
Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del 2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L.
11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole
4 previste nel D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agri- cola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
5 "2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. CP_1
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 CP_3
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che
“l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al CP_1
lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art.
9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e veniva CP_3 istituita presso l' la Commissione centrale per l'accertamento e la CP_1
riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n.
375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine
6 al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni CP_1 provinciali di cui all'art. 14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già Per_1
competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso (vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' CP_4
previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di
7 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (poi ) e la decisione sullo Per_1
stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs.
375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto
(decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
8 5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.:
Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è presente in atti copia del ricorso contro la mancata iscrizione elenchi anagrafici per l'anno 2018 presentato da Parte_1
in data 26.07.2021 (come si evince dalla ricevuta del ricorso
[...]
amministrativo depositato in atti). Va evidenziato però, come parte ricorrente avesse già piena conoscenza di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2018, dal momento che lo stesso presentava un primo ricorso amministrativo alla
Commissione in data 10.10.2020; il provvedimento espresso di Per_1
reiezione della Commissione è del 03.12.2020.
Nei successivi 30 giorni, non è seguita l'impugnazione del silenzio-rigetto alla CAU in secondo grado.
È quindi possibile dedurre che pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 04.02.2022, ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
9 Si evidenzia, invero, che a prescindere dalla legittimità o meno della comunicazione della cancellazione dagli elenchi agricoli l'art. 22 impone il termine di decadenza da qualsiasi atto conosciuto dall'assicurato in relazione a detta cancellazione.
Sulla base di tali elementi va rilevata la decadenza del ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili all'anno 2018.
In relazione all'indebito impugnato si evidenzia anche quanto segue.
Infondata è l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Nel caso in esame, trattandosi di indebiti per somme erogate nel 2019
(poiché indennità di disoccupazione agricola ritenuta indebita per cancellazione delle giornate agricole relative all'anno precedente), il relativo termine prescrizionale non può ritenersi maturato.
Infine, parte ricorrente ha eccepito di non aver mai percepito le somme oggetto della richiesta di restituzione. Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Sul punto la giurisprudenza afferma che nell'azione di ripetizione dell'indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (vedi sul punto
Cass. n. 3387/2001; Cass n. 2334/1998//; Cass. n. 7027/1997; Cass. n.
12897/1995; Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010).
Sul punto, parte ricorrente dapprima nega di aver ricevuto il pagamento, per poi affermare per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici che ha legittimamente riconosciuto ed erogato le prestazioni spettanti alla stessa per legge.
10 Orbene, l' ha prodotto solo alcune schermate del cassetto CP_1
previdenziale privi di indicazione degli elementi che possano, da sole e in via presuntiva far dedurre detta erogazione (quali l'ente pagatore, numero mandato, data valuta ecc), ma detta documentazione va vista – nel caso di specie – congiuntamente alla mancata specifica contestazione in ricorso sul punto.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso n. 348/2022 R.G., depositato in data 04.02.2022, e n.
[...]
732/2022 R.G. depositato il 28.02.2022 nei confronti dell' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018;
- rigetta tutte le altre domande;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
11