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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa AR CU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 39/2025, promossa da
( ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/01/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3
1 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d.lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Cont Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con memoria depositata in data 28.8.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo la prescrizione e assumendo in via subordinata Controparte_1
l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei
2 limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente atteso che le annualità oggetto di causa (da 2022/2023 al
2024/2025) non sono antecedenti al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso al convenuto e, dunque, alcuna prescrizione risulta maturata. CP_1
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
3.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato
3 riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
4 Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua,
5 escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
3.3. Nel caso in esame la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico – o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dai contratti Cont allegati al ricorso (doc. 1 parte ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal emerge che la ricorrente ha espletato servizio dal 5.9.2022 al 30.6.2023, dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l'IC Campanella-Sturzo di . CP_4
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al CP_1 fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa AR CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 39/2025 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_2
6 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Catania, 19/12/2025
La giudice del lavoro
AR CU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa AR CU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 39/2025, promossa da
( ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/01/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3
1 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d.lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Cont Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con memoria depositata in data 28.8.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo la prescrizione e assumendo in via subordinata Controparte_1
l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei
2 limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente atteso che le annualità oggetto di causa (da 2022/2023 al
2024/2025) non sono antecedenti al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso al convenuto e, dunque, alcuna prescrizione risulta maturata. CP_1
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
3.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato
3 riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
4 Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua,
5 escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
3.3. Nel caso in esame la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico – o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dai contratti Cont allegati al ricorso (doc. 1 parte ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal emerge che la ricorrente ha espletato servizio dal 5.9.2022 al 30.6.2023, dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l'IC Campanella-Sturzo di . CP_4
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al CP_1 fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa AR CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 39/2025 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_2
6 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Catania, 19/12/2025
La giudice del lavoro
AR CU
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