Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana
- Ricorrente- contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Lecce
- Convenuto -
OGGETTO: “BENEFICI VITTIME DEL DOVERE”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essersi arruolato in Marina Militare nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi il 04.10.1999 come volontario in ferma breve con la categoria di “Specialista del Sistema di Combattimento – Meccanico d'armi”; di avere svolto servizio come unità imbarcata a bordo di svariate Unità Navali militari, con la qualifica di “Addetto Meccanico Armi”; di essere stato impiegato in operazioni anche
Internazionali; che durante gli impieghi in ambito nazionale ed internazionale era stato assegnato agli equipaggi di volo espletando servizio anche durante le ore notturne ed in qualsiasi condizione climatica, in armeria per l'approntamento dei sistemi d'arma e munizionamento degli aeromobili e per la manutenzione ed installazione dei missili sul ponte di volo delle Unità navali;
di avere svolto servizi di guardia armata alle infrastrutture militari, imbarco / sbarco di materiali e munizioni per l'approntamento dei velivoli;
che, a causa dello svolgimento del servizio e dell'assolvimento dei compiti assegnatigli nelle suddette condizioni, aveva contratto le seguenti infermità: 1)
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questo Tribunale:
“previo annullamento dell'impugnato Provvedimento innanzi citato, accogliere il ricorso e condannare il a dichiarare il ricorrente quale “Vittima del Dovere e Controparte_1 soggetti equiparati” ed alla liquidazione dei benefici assistenziali previsti dall'art. 1 comma 563 lettera f) legge 266/05 dal D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 e dall'art. 1904 D. Lgs. 66/2010 con
l'obbligo ex lege all'inserimento dello stesso nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. 243/06 - segnatamente, corrispondere:
a) l'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del Dovere ex art. 2 comma 105 l. 244/07) ex art. 3 l. 466/80 pari ad €. 2.000,00 per ogni punto percentuale d'invalidità che saranno riconosciuti in istruttoria, con esenzione IRPEF
b) l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 dell'importo di €. 500,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, poiché il ricorrente ha subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
c) L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 comma 3 legge n. 204/2006 di €. 1.033,00 soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
d) Il risarcimento del danno morale da liquidarsi su base equitativa.
e) L'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di fine servizio.
f) Il diritto di natura assistenziale all'assistenza psicologica gratuita ex art. 6 comma 2 l. 206/04 esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 comma 1 lett. C) D.P.R. 243/06
g) Il beneficio di natura assistenziale di cui all'art. 1 legge 19.07.2000 n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C) gratuiti, esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 106 l. n. 244/07
h) il diritto di natura assistenziale all'esenzione dal pagamento del ticket, sancito dall'art. 9 l.
206/04 come esteso dall'art. 4 D.P.R. 243/06.
A seguito di rituale notifica, il si è costituito contestando in fatto e in diritto gli avversi CP_1
assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna parte ricorrente rinunciava all'azione giudiziaria;
la parte convenuta accettava la rinuncia. Le parti chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Istruita documentalmente, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi
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dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua della dichiarazione di rinuncia alla azione da parte della parte ricorrente, risulta ex se cessata la materia del contendere: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
Deve infatti ritenersi che la rinuncia alla domanda (o all'azione), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (sic CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2011 N° 23749 e CASS.
SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255 e succ. conf.).
Trattandosi, peraltro, di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà abdicativa del diritto si esteriorizza (anche tacitamente), essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile
(cfr. CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872).
Essendoci accordo delle parti in punto di spese di lite, le stesse sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 20 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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