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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1872/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti. RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso Controparte_1 lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 01/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per il disconoscimento della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 con decorrenza dal 01/03/2020 (primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa) riconosciuta in favore della resistente nel procedimento per ATP n. 825/2021; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva concesso il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 29.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “La sig.ra non si CP_1 trova nelle condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: «A causa delle infermità e/o difetto fisico e mentale riscontrati, la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola) È RIDOTTA permanentemente in misura inferiore a 1/3. Pertanto, la signora è da ritenersi CP_1
INVALIDO ai sensi della L.222/1984 Dalla data 15/07/2025».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, alla resistente va riconosciuta invalida ai sensi dell'art 1 della L. 222/1984 dalla data 15/07/2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta a , successiva tanto alla data di CP_1 presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno Controparte_1 ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, con decorrenza dal 15/07/2025 (data della visita medico peritale);
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti. RICORRENTE E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso Controparte_1 lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 01/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per il disconoscimento della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 con decorrenza dal 01/03/2020 (primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa) riconosciuta in favore della resistente nel procedimento per ATP n. 825/2021; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva concesso il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 29.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “La sig.ra non si CP_1 trova nelle condizioni previste dalla legge per fruire della prestazione già riconosciuta con la decorrenza indicata, ovvero riconoscere una differente decorrenza”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: «A causa delle infermità e/o difetto fisico e mentale riscontrati, la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola) È RIDOTTA permanentemente in misura inferiore a 1/3. Pertanto, la signora è da ritenersi CP_1
INVALIDO ai sensi della L.222/1984 Dalla data 15/07/2025».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, alla resistente va riconosciuta invalida ai sensi dell'art 1 della L. 222/1984 dalla data 15/07/2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta a , successiva tanto alla data di CP_1 presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno Controparte_1 ordinario d'invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, con decorrenza dal 15/07/2025 (data della visita medico peritale);
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani