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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO POZZA
ATTORE contro
(c.f. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA CALDARO
CONVENUTO
Oggetto: accertamento proprietà – azione 2932 c.c. – azione di rendiconto e pagamento somme
Udienza di p.c.: 3.10.2024
Conclusioni parte attrice:
“ In via principale e di merito:
1.Accertarsi e dichiararsi che è proprietario del 50% dell'immobile così Parte_1 descritto: Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto
FABBRICATI Sezione urbana A Foglio 7 Particella 164 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE
DI TIPO Consistenza 8 vani POPOLARE Indirizzo VIA ROMA N. civico 168 Piano T/1 ; Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana A Foglio 7 Particella 419 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 8 vani
POPOLARE Indirizzo VIA ROMA n. civico 168 e per l'effetto condannarsi a intestare CP_1
e/o cedere immediatamente il suddetto bene così individuato a nato a [...] il Parte_1
13.6.1945.
2. Emettersi sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. e in ogni caso sostitutiva dell'atto di trasferimento della quota del 50% dell'immobile così descritto :
Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana A Foglio 7 Particella 164 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO
Consistenza 8 vani
POPOLARE Indirizzo VIA ROMA N. civico 168 Piano T/1 ; Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana A Foglio 7 Particella 419 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO
Consistenza 8 vani POPOLARE Indirizzo VIA ROMA n. civico 168 a favore di Parte_1 nato a [...] il [...].
3.Ordinarsi a di consegnare a il possesso materiale dell'immobile CP_1 Parte_1 in oggetto, condannando altresì a pagare a favore di la somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c..
4.Condannarsi a pagare a favore di il danno conseguente alla CP_1 Parte_1 ritardata intestazione e consegna dell'immobile, nella misura pari al 50% del valore di realizzo del canone di locazione mensile dell'immobile dal giorno della domanda sino a quello della corretta intestazione.
5.Condannarsi di rendere il conto ex art. 263 c.p.c. del libretto postale cointestato a CP_1
e n.34060915 e delle somme da questa riscosse a titolo di Parte_1 Controparte_2 locazione dell'immobile in Costabissara (Vi) e condannare a pagare a favore di CP_1
la somma che risulterà dovuta in restituzione, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. Parte_1 ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo.
6.Spese e compensi di avvocato interamente rifusi”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: Rigettare le domande attoree in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi addotti in narrativa degli scritti già agli atti, nonché prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Rigettare la domanda nuova svolta dall'attore nella memoria datata 23.6.22 con la quale chiede al tribunale di condannare il convenuto a pagare in suo favore il 50% del valore di acquisto dell'immobile e delle ristrutturazioni, in quanto tardiva e generica come da eccezione già svolta in atti.
In ogni caso: Rifusione di spese e competenze di lite”;
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver convissuto per Parte_1 oltre vent'anni con , nata a [...] in data [...] e deceduta in Rieti in data Controparte_2
4.12.2020, madre del convenuto e che nel corso dell'anno 2002 si presentava CP_1
l'occasione di acquistare un'abitazione in Costabissara, in parte da ristrutturare – immobile che, per esigenze contingenti dell'attore medesimo che al tempo preferiva non intestarsi proprietà alcuna, veniva formalmente acquistato dalla compagna, con atto a rogito notaio di Vicenza del Per_1
7.6.2002, rep. n. 16170, al prezzo di euro 25.000,00.
L'attore allegava che l'immobile veniva pagato con denaro mutuato da Banca Monte dei Paschi di
Siena, somme che venivano restituite mensilmente alla banca da entrambi, e che veniva ristrutturato con proprio denaro, ossia proventi ricavati dall'attività lavorativa. Ulteriormente rappresentava che la coppia ivi conviveva sino all'anno 2010, ossia fino a quando decidevano di trasferirsi insieme in Poggio Sal Lorenzo (Rieti) in Via Ciurmafura n. 34, contestualmente locando l'abitazione alla
Caserma Ederle tramite l'ufficio Housing di Vicenza al canone di euro 1.350,00 mensili.
dimetteva in atti manoscritto redatto e sottoscritto da contenente Parte_1 Controparte_2
dichiarazione di scienza che – secondo la sua prospettazione - gli riconosceva la comproprietà al
50% dell'abitazione con obbligo di trasferimento. L'attore allegava, in fatto, che pochi giorni prima del decesso della compagna, era stato fissato appuntamento presso lo studio del notaio Per_2
in Rieti per procedere all'intestazione della metà dell'abitazione di Costabissara in suo
[...] favore, incombente che non aveva avuto luogo in ragione dell'improvviso decesso della . CP_2
L'attore riteneva tale scritto configurare prova scritta del pactum fiduciae intercorso con la defunta compagna, avente ad oggetto l'obbligo di intestazione in suo favore della quota del 50% dell'immobile in Costabissara, contestualmente instando per emissione di una pronuncia di accertamento della comproprietà dell'immobile di Costabissara acquistato dalla nel 2002, CP_2
come identificato nelle conclusioni rassegnate, nonchè emettersi sentenza ex art. 2932 c.c., con contestuale ordine a di rilasciare l'immobile, e condanna al pagamento di euro CP_1
100,00/giorno a titolo di astreintes.
L'attore allegava ulteriormente di essere invalido civile al 100% per cecità da moltissimi anni, come da certificazione medica che dimetteva sub doc. 4, oltre ad aver avuto problemi cardiaci aggravatisi costringendolo all'impianto di 2 bypass, cosicchè era solito far operare esclusivamente la compagna sul libretto postale n. 34060915 tra loro cointestato presso filiale poste di Torricella in Sabina
(Rieti): sottolineava che tale libretto era alimentato esclusivamente dalla propria pensione, e che l'intero importo veniva costantemente prelevato dalla . Svolgeva, quindi, domanda di rendiconto CP_2
della gestione nei confronti di con conseguente condanna alla restituzione di quanto CP_1
prelevato e trattenuto, anche con riferimento a quanto incamerato dalla defunta compagna (che lo avrebbe versato sul proprio conto corrente n. 001008021030) quale canone di locazione dell'immobile di Costabissara, limitatamente alla quota parte del 50%.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Parte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.4.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Quanto alla domanda di intestazione del 50% della proprietà dell'abitazione di Costabissara facente capo alla madre il convenuto, quale erede della predetta, disconosceva Controparte_2
formalmente la dichiarazione attorea dimessa sub doc. 3 ex art. 214 c.p.c. per non essere ad ella riconducibile né la scrittura, né la sottoscrizione, assente peraltro data alcuna. Sottolineava come lo scritto fosse in parte illeggibile, oggetto di cancellature, incerto in relazione alla individuazione dell'immobile e della quota di comproprietà (indicata nel 50% dall'attore). Contestava che lo scritto fosse configurabile quale pactum fiduciae, né che potesse valere quale titolo per l'emissione di sentenza ex art 2932 c.c. Il convenuto negava la configurabilità di alcuna intestazione fiduciaria dell'immobile, sottolineando come non fosse corrispondente al vero che la madre veniva a mancare in modo improvviso, essendo malata di tumore da tempo, come pure che alcuna richiesta di intestazione della quota dell'immobile era mai stata avanzata dall'attore nei 18 anni intercorrenti dalla compravendita alla morte della . CP_2
Con riferimento alla cointestazione del libretto postale n. 34060915, riteneva configurabile la fattispecie della donazione indiretta, traendosi l'animus donandi dal legame affettivo e dalla convivenza tra il e la , o in alternativa prestazione eseguita in adempimento di una Pt_1 CP_2
obbligazione naturale, e pertanto non ripetibile.
Contestava formalmente che l'attore avesse contribuito all'acquisto dell'abitazione in Costabissara di proprietà della , pagata mediante mutuo contratto con MPS, né alla ristrutturazione CP_2 dell'immobile. Negava che la situazione di invalidità civile dell'attore avesse spinto o determinato lo stesso a cointestare il libretto con la al solo fine di facilitarne la gestione, contestando in CP_2
ogni caso che le somme ivi confluite fossero di spettanza esclusiva del presenti altre Pt_1
somme in entrata diverse da quanto percepito a titolo di pensione, quale – esemplificativamente - accredito di euro 20.000,00. Negava che ogni operazione di prelievo fosse stata eseguita dalla trattandosi di libretto a firma disgiunta nel quale entrambi potevano legittimamente operare. CP_2
Da ultimo, contestava la richiesta di rendiconto ex art 263 c.p.c. operando l'istituto solamente in relazione a rapporti giuridici caratterizzati da una situazione di amministrazione di beni altrui, non configurabile nel caso di specie. concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra CP_1
rassegnate.
3. Alla prima udienza del 24.5.2022 l'attore chiedeva disporsi la verificazione della scrittura disconosciuta da controparte, indicando le scritture di comparazione, e contestava la comparsa di parte convenuta. I procuratori delle parti chiedevano concordemente i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., spirati i quali il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. In detta udienza, ciascuna delle parti concludeva come da note scritte autorizzate depositate e il G.I. tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello scadere dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, preliminarmente si osserva che la domanda formulata dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 23.6.2022 avente ad oggetto “condanna di a pagare in CP_1
favore del signor la somma che risulterà in corso di causa e pari al 50% del Parte_1 valore di acquisto e ristrutturazione dell'immobile in Costabissara (Vi), meglio identificato al punto 2 delle conclusioni in via principale e di merito, oltre agli interesse di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo”, deve ritenersi implicitamente rinunciata non essendo stata riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni
(deposito del 2.10.2024). Ad ogni modo, trattasi di domanda inammissibile in quanto tardiva, non potendo qualificarsi quale modifica o precisazione delle domande articolate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio – anzi costituendo, vera e propria domanda nuova, del tutto non sovrapponibile. Analogamente sono irrimediabilmente tardive tutte le allegazioni in fatto di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., tali da non consentire l'ingresso della richiesta prova al riguardo.
4.1. Ciò posto, in sintesi ha agito, in prima battuta, nei confronti di Parte_1 CP_1
uno degli eredi di (il solo, a quanto consta dalla lettura degli atti di causa, ad aver Controparte_2 accettato l'eredità relitta in morte della madre), chiedendo accertare il proprio diritto di proprietà per la quota del 50% dell'immobile sito in Costabissara in Via Roma n. 113 – bene pervenuto al convenuto in via ereditaria – sulla base di scritto dimesso sub doc. 3 che egli riconduceva alla
, ritenendolo prova, scritta, del pactum fiduciae tra i medesimi secondo cui ella gli avrebbe CP_2
trasferito la quota parte di ½ del cespite, di sua proprietà, in quanto asseritamente acquistato, ristrutturato e mantenuto con risorse economiche facenti capo ad entrambi i conviventi.
Orbene, risulta documentato (doc. 2) che in data 7.6.2002 con atto notarile rep. n. 16170 a rogito notaio di Vicenza, acquistava da Per_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e abitazione in Costabissara, fg. 7, part. 164 graffata 419, al prezzo di euro Per_3 Persona_4
25.000,00, prezzo pagato grazie all'accensione di mutuo con banca MPS, contratto dalla sola
(doc. 18 attoreo). CP_2
L'attore ha poi prodotto sub doc. 3 copia fotostatica di un foglio manoscritto, assumendo che costituisca prova del pactum fiduciae tra egli e la avente ad oggetto il trasferimento della CP_2 quota del 50% dell'immobile di Costabissara predetto, solo formalmente acquistato dalla CP_2 nell'anno 2002.
In diritto, si osserva che il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. civ. S.U. 6459/2020; conf. Cass. civ. n. 1604/2021). Tanto non esonera, ad ogni modo, il preteso fiduciante di dar prova dell'esistenza e del contenuto del pactum fiduciae, presupposto per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario. All'esito di dibattito giurisprudenziale, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto il patto fiduciario allo schema del mandato senza rappresentanza, escludendone la necessaria forma scritta sul presupposto che il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta trattandosi di mero rapporto interno tra mandante e mandatario (e non patto che costituisce titolo per la realizzazione dell'effetto reale in capo alla parte del negozio), avente efficacia obbligatoria, e della natura eccezionale dell'art. 1351 c.c. Analogamente, dunque, anche per la validità del pactum fiduciae che preveda l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è quindi fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.
In difetto di formalizzazione dell'accordo entro una scrittura privata, il vaglio attiene quindi, non tanto alla validità del patto, quanto alla prova dell'esistenza del patto medesimo.
Venendo al caso di specie, non vi sono elementi sufficienti e tali da provare che si Controparte_2
sia obbligata nei confronti del convivente a trasferirgli la quota del 50% Parte_1 dell'immobile sito in Costabissara, da ella acquistato con atto notarile del 7.6.2002.
In primo luogo, dalle allegazioni attoree non appare nemmeno utilmente invocabile l'istituto del pactum fiduciae: l'attore ha invero allegato che - d'intesa stante la scelta dell'attore Controparte_2 risalente all'anno 2002 di non intestarsi immobile alcuno per esigenze personali, non meglio precisate in atti - acquistava, accettando di essere formalmente parte acquirente, l'immobile in
Costabissara di cui all'atto del 7.6.2002. L'attore, tuttavia, non ha allegato di aver fornito alla la somma necessaria a versare il prezzo (euro 25.000,00), che, al contrario, era pagato CP_2
previa richiesta di apposito mutuo concesso ed erogato da banca MPS. Il contratto di finanziamento fondiario, per la somma di euro 45.000,00, notaio rep. n. 16171, racc. n. 1856 del 7.6.2002, Per_1
è in atti e contempla come parte mutuataria la sola che si obbligava alla Controparte_2
restituzione. Non pare quindi configurabile, ab origine, lo schema del pactum fiduciae come diffuso nella prassi posto che il corrispettivo dell'acquisto è stato “finanziato” dall'istituto di credito, e non da . Né, in ogni caso, egli ha provato di aver contribuito (né in quale misura) alla Parte_1 restituzione della somma data a mutuo, così da ricondurre il “peso economico” dell'operazione negoziale in capo ad egli: tanto non risulta evidentemente dalle risultanze dei movimenti del libretto postale in atti sub doc. 5 attoreo, né è stato provato aliunde. Il fenomeno fiduciario, difatti, è notoriamente ricondotto ad una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene, dunque, trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Nel caso di specie, l'immobile di Costabissara rivendicato dall'attore è stato sì acquistato da terzi
(le venditrici ), ma non con provvista messa a disposizione dal preteso fiduciante, Pt_2 Pt_1
essendo la somma necessaria per provvedere al pagamento del prezzo stata mutuata dalla banca, in favore della stessa . Né vi è prova che il abbia fatto fronte, quantomeno Controparte_2 Pt_1
pro quota, alla restituzione del mutuo (e quindi, in senso mediato, all'acquisto dell'immobile di cui si discute). A ciò si aggiunga che, sempre tenuto conto del tenore letterale delle allegazioni attoree, difetta anche lo scopo pratico dell'operazione negoziale come descritta dall'attore, non risultando che “l'intestazione” formale del bene alla sia servita per realizzare gestione e detenzione del CP_2 bene nell'interesse del fiduciante, posto che il e la convivevano nel detto immobile Pt_1 CP_2 dalla data dell'acquisto e sino all'anno 2010, quando si trasferivano nella provincia di Rieti
(secondo lo schema della fiducia cum amico). Da escludersi, poi, la configurabilità della fattispecie della fiducia cum creditore, che sussiste laddove il fiduciante trasferisce la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, e con l'impegno di ritrasferire il bene al fiduciante ove questi adempia regolarmente al proprio debito.
In secondo luogo, venendo al contenuto del doc. 3, il documento presenta tali profili di incertezza ed incompletezza da non poter essere considerato né quale prova scritta dell'impegno a ritrasferire la quota dell'immobile oggetto di richiesta attorea, né elemento da cui trarre un accordo orale tra e nel senso che questa avrebbe dovuto trasferirne il 50% al Parte_1 Controparte_2
compagno. Difatti la scrittura presenta alcune parole incomprensibili – quale la pretesa indicazione del nome dell'attore, e a seguire tutto il contenuto dell'ultima riga dello scritto – e talune cancellate
- quale l'espressione “dichiaro” nella terza riga;
a ciò si aggiunga che appare del tutto cancellata la terz'ultima parola della terza riga del manoscritto che, nella prospettazione attorea, è relativa alla quota oggetto del patto di trasferimento. Ne consegue che la scrittura non designa chiaramente quale beneficiario/fiduciante, né la quota del bene oggetto di trasferimento in su Parte_1
favore.
Oltre a ciò, al di là del disconoscimento della sottoscrizione tempestivamente formulato dal convenuto nella comparsa di risposta – determinante l'altrettanto tempestiva richiesta di verificazione attorea – vi è che la scrittura appare del tutto priva di data, cosicchè non può essere collocata nel tempo, e quindi non ha data certa nei confronti dei terzi, quale il convenuto CP_1
Tanto assume particolare pregnanza nel caso che ci occupa essendo fondamentale accertare
[...]
l'esistenza di un pactum fiducia concluso tra e , dopo l'acquisto Parte_1 Controparte_2
del cespite immobiliare risalente al 2002 (altrimenti non avendo senso alcuno l'inciso “dichiaro che” e la coniugazione del verbo al tempo presente) e prima del decesso di quest'ultima avvenuto in data 4.12.2020. In materia di data della scrittura privata, ove manchino le situazioni tipiche di certezza di cui all'art. 2704, co. 1, c.c., per l'opponibilità della data ai terzi occorre che sia dedotto e provato un fatto idoneo a stabilire in maniera parimenti certa l'anteriorità della formazione del documento, potendo avvalersi anche di prove testimoniali o per presunzioni, se e solo se evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, e non anche laddove le prove siano volte a provocare, in via indiziaria o deduttiva, un giudizio di semplice verosimiglianza del momento temporale di redazione del documento. Nel caso di specie, a ben vedere, l'attore non ha nemmeno allegato il momento temporale in cui detto documento sarebbe stato sottoscritto dalla , né ha articolato CP_2 alcuna prova sul punto. Particolarmente rilevante, in senso contrario, il fatto che l'adempimento dell'asserito pactum fiduciae non sia stato preteso dal nei confronti della dal 2002 Pt_1 CP_2
e sino alla sua morte, pur anche all'esito della messa a reddito del cespite, che sarebbe stato concesso in locazione a terzi.
In terzo luogo (e non da ultimo), se è ben vero che il pactum fiduciae non richiede la forma scritta ad substantiam anche se abbia ad oggetto il trasferimento di un immobile, nondimeno non può che osservarsi che tale libertà di forma è destinata, in ogni caso, a correlarsi ai prescritti contenuti minimi di forma richiesti per emissione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. (di cui alle conclusioni attoree) che tenga luogo del contratto non concluso e/o dell'obbligazione non adempiuta spontaneamente.
Mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di contratto preliminare non concluso e art. 2932 c.c., se ne trae l'orientamento maggioritario secondo cui il contratto di cui è chiesta l'esecuzione specifica deve essere sufficientemente determinato, in guisa da consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto dovendo, pertanto, essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito e/o esattamente indicate le modalità di determinazione (Cass. civ., 10.6.2014, n. 13045). Se, difatti, è corretto affermare che oggetto del contratto preliminare (e quindi del pactum fiduciae avente ad oggetto il trasferimento di un immobile), è una obbligazione di facere, l'indeterminatezza di tale obbligazione si risolve in un vizio della causa del preliminare, in quanto non suscettibile di quella esecuzione che ne costituisce la funzione. In altre parole, “non è possibile emettere una sentenza ex art. 2932 c.c. qualora il contratto oggetto di lite non sia costituito da tutti gli elementi necessari a far sì che detta sentenza sia solo una pedissequa riproduzione della volontà originariamente manifestata dalle parti. Il
Giudice non si può sostituire ai contraenti introducendo modifiche e precisazioni inerentemente al contratto iniziale” (Cass. civ., 5.3.2024, n. 5961).
E quindi ne consegue che il Giudice, a fronte di pactum fiduciae concluso oralmente, e laddove il doc. 3 attoreo si consideri quale elemento oggettivo e/o indice della sua fattiva conclusione, non ha spazio alcuno per “intervenire” sul contenuto dell'accordo; laddove, al contrario, si ritenga che il doc. 3 attore costituisca il pactum fiduciae, ovvero documento ricognitivo ricondotto alla , CP_2
nondimeno difetta sia l'indicazione dell'immobile oggetto dell'asserito impegno a ritrasferire, sia
l'esatta indicazione della quota (del 50%) di cui alla prospettiva attorea.
La quota non è indicata in alcun modo nello scritto, a meno che non di volerla intendere nell'espressione cancellata e annerita nella terza riga dall'alto dello scritto – contrariamente all'universale significato che assume una cancellatura entro uno scritto.
L'identificazione dell'immobile nemmeno non si evince dal documento, che si limita a fare riferimento alla “casa a Costabissara di nostra proprietà” e alla residenza di in Controparte_2
“Costabissara Via Roma 113 Vicenza”, a meno che di non voler compiere quella operazione preclusa al giudicante volta a “riempire” di contenuto, non esternato, la scrittura, riconducendola all'atto di acquisto del 2002 ed agli estremi catastali ivi indicati. Peraltro, va anche sottolineato come nel detto atto notarile l'immobile compravenduto sia indicato come sito in Costabissara, Via
Roma n. 113, e descritto al C.F. come “[...] particelle n.ri 164 – Via Roma n. 168 [...]”, il che denotando ancor più irrimediabile incertezza nella individuazione dell'immobile oggetto di domanda, indicato con due civici differenti nell'atto di acquisto, che non sono riproposti nello scritto sub doc. 3, e in assenza di alcuna elemento da cui dedurne gli estremi catastali (anche, evidentemente, tenuto conto della esigenza di specificità connessa alla trascrizione nei R.I. quale incombente che segue pressochè pedissequamente la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.).
Per tutti questi motivi, pertanto, la domanda articolata in via principale di merito ai punti 1 e 2 delle conclusioni attoree va rigettata. Le domande articolate ai punti 3 e 4 delle conclusioni attoree rimangono, logicamente, assorbite.
4.2. In seconda battuta, ha svolto azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c. nei Parte_1
confronti di in relazione alla gestione, da parte della di lui madre , del CP_1 Controparte_2 libretto postale n. 34060915 cointestato tra ella e l'attore medesimo, come pure delle somme riscosse dalla quale canone per la locazione dell'immobile in Costabissara. CP_2
Neppure detta domanda merita accoglimento.
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. si fonda sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (in questo senso Cass. civ., 6.9.2022, n. 26222). Trattasi, esemplificativamente, dell'ipotesi di gestione da parte del coerede di somme nella titolarità del de cuius, o dell'obbligazione del mandatario nei confronti del mandante e/o dei suoi eredi, come pure rispetto a taluni rapporto di natura processuale, quali la tutela, la custodia e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili esecutati o assoggettati a sequestro, la curatela fallimentare (pur integrandosi, in dette ultime ipotesi, il procedimento di cui all'art. 263 c.p.c. con normativa speciale).
Nel caso di specie ha chiesto ordinarsi a di rendere il conto di Parte_1 CP_1
attività a lui non imputabile e da lui non svolta, trattandosi di richiesta di rendicontazione delle operazioni, prelievi, e gestione del libretto postale come asseritamente posti in essere dalla di lui madre, , quando era in vita. Nessun dovere e/o onere di rendiconto, nei confronti Controparte_2 dell'attore, è configurabile in capo al convenuto non avendo egli svolto alcuna attività di gestione sul libretto postale n. 34060915 cointestato tra e , ed essendo la Parte_1 Controparte_2
domanda stata articolata con riferimento ad operazioni imputabili, per stessa allegazione attorea, alla di lui madre.
In definitiva, la domanda di cui al punto n. 5 delle conclusioni attoree va dichiarata inammissibile e/o comunque rigettata nel merito.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano nella somma di € 7.122,00 per compenso professionale (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.146,00 per la fase introduttiva ed € 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO POZZA
ATTORE contro
(c.f. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAURA CALDARO
CONVENUTO
Oggetto: accertamento proprietà – azione 2932 c.c. – azione di rendiconto e pagamento somme
Udienza di p.c.: 3.10.2024
Conclusioni parte attrice:
“ In via principale e di merito:
1.Accertarsi e dichiararsi che è proprietario del 50% dell'immobile così Parte_1 descritto: Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto
FABBRICATI Sezione urbana A Foglio 7 Particella 164 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE
DI TIPO Consistenza 8 vani POPOLARE Indirizzo VIA ROMA N. civico 168 Piano T/1 ; Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI Sezione urbana A Foglio 7 Particella 419 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 8 vani
POPOLARE Indirizzo VIA ROMA n. civico 168 e per l'effetto condannarsi a intestare CP_1
e/o cedere immediatamente il suddetto bene così individuato a nato a [...] il Parte_1
13.6.1945.
2. Emettersi sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. e in ogni caso sostitutiva dell'atto di trasferimento della quota del 50% dell'immobile così descritto :
Immobile n. 1 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana A Foglio 7 Particella 164 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO
Consistenza 8 vani
POPOLARE Indirizzo VIA ROMA N. civico 168 Piano T/1 ; Immobile n. 2 Gruppo graffati 1 Comune D107 - TA (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana A Foglio 7 Particella 419 Subalterno - Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO
Consistenza 8 vani POPOLARE Indirizzo VIA ROMA n. civico 168 a favore di Parte_1 nato a [...] il [...].
3.Ordinarsi a di consegnare a il possesso materiale dell'immobile CP_1 Parte_1 in oggetto, condannando altresì a pagare a favore di la somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c..
4.Condannarsi a pagare a favore di il danno conseguente alla CP_1 Parte_1 ritardata intestazione e consegna dell'immobile, nella misura pari al 50% del valore di realizzo del canone di locazione mensile dell'immobile dal giorno della domanda sino a quello della corretta intestazione.
5.Condannarsi di rendere il conto ex art. 263 c.p.c. del libretto postale cointestato a CP_1
e n.34060915 e delle somme da questa riscosse a titolo di Parte_1 Controparte_2 locazione dell'immobile in Costabissara (Vi) e condannare a pagare a favore di CP_1
la somma che risulterà dovuta in restituzione, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. Parte_1 ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo.
6.Spese e compensi di avvocato interamente rifusi”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: Rigettare le domande attoree in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi addotti in narrativa degli scritti già agli atti, nonché prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Rigettare la domanda nuova svolta dall'attore nella memoria datata 23.6.22 con la quale chiede al tribunale di condannare il convenuto a pagare in suo favore il 50% del valore di acquisto dell'immobile e delle ristrutturazioni, in quanto tardiva e generica come da eccezione già svolta in atti.
In ogni caso: Rifusione di spese e competenze di lite”;
Fatto e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver convissuto per Parte_1 oltre vent'anni con , nata a [...] in data [...] e deceduta in Rieti in data Controparte_2
4.12.2020, madre del convenuto e che nel corso dell'anno 2002 si presentava CP_1
l'occasione di acquistare un'abitazione in Costabissara, in parte da ristrutturare – immobile che, per esigenze contingenti dell'attore medesimo che al tempo preferiva non intestarsi proprietà alcuna, veniva formalmente acquistato dalla compagna, con atto a rogito notaio di Vicenza del Per_1
7.6.2002, rep. n. 16170, al prezzo di euro 25.000,00.
L'attore allegava che l'immobile veniva pagato con denaro mutuato da Banca Monte dei Paschi di
Siena, somme che venivano restituite mensilmente alla banca da entrambi, e che veniva ristrutturato con proprio denaro, ossia proventi ricavati dall'attività lavorativa. Ulteriormente rappresentava che la coppia ivi conviveva sino all'anno 2010, ossia fino a quando decidevano di trasferirsi insieme in Poggio Sal Lorenzo (Rieti) in Via Ciurmafura n. 34, contestualmente locando l'abitazione alla
Caserma Ederle tramite l'ufficio Housing di Vicenza al canone di euro 1.350,00 mensili.
dimetteva in atti manoscritto redatto e sottoscritto da contenente Parte_1 Controparte_2
dichiarazione di scienza che – secondo la sua prospettazione - gli riconosceva la comproprietà al
50% dell'abitazione con obbligo di trasferimento. L'attore allegava, in fatto, che pochi giorni prima del decesso della compagna, era stato fissato appuntamento presso lo studio del notaio Per_2
in Rieti per procedere all'intestazione della metà dell'abitazione di Costabissara in suo
[...] favore, incombente che non aveva avuto luogo in ragione dell'improvviso decesso della . CP_2
L'attore riteneva tale scritto configurare prova scritta del pactum fiduciae intercorso con la defunta compagna, avente ad oggetto l'obbligo di intestazione in suo favore della quota del 50% dell'immobile in Costabissara, contestualmente instando per emissione di una pronuncia di accertamento della comproprietà dell'immobile di Costabissara acquistato dalla nel 2002, CP_2
come identificato nelle conclusioni rassegnate, nonchè emettersi sentenza ex art. 2932 c.c., con contestuale ordine a di rilasciare l'immobile, e condanna al pagamento di euro CP_1
100,00/giorno a titolo di astreintes.
L'attore allegava ulteriormente di essere invalido civile al 100% per cecità da moltissimi anni, come da certificazione medica che dimetteva sub doc. 4, oltre ad aver avuto problemi cardiaci aggravatisi costringendolo all'impianto di 2 bypass, cosicchè era solito far operare esclusivamente la compagna sul libretto postale n. 34060915 tra loro cointestato presso filiale poste di Torricella in Sabina
(Rieti): sottolineava che tale libretto era alimentato esclusivamente dalla propria pensione, e che l'intero importo veniva costantemente prelevato dalla . Svolgeva, quindi, domanda di rendiconto CP_2
della gestione nei confronti di con conseguente condanna alla restituzione di quanto CP_1
prelevato e trattenuto, anche con riferimento a quanto incamerato dalla defunta compagna (che lo avrebbe versato sul proprio conto corrente n. 001008021030) quale canone di locazione dell'immobile di Costabissara, limitatamente alla quota parte del 50%.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Parte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.4.2022 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Quanto alla domanda di intestazione del 50% della proprietà dell'abitazione di Costabissara facente capo alla madre il convenuto, quale erede della predetta, disconosceva Controparte_2
formalmente la dichiarazione attorea dimessa sub doc. 3 ex art. 214 c.p.c. per non essere ad ella riconducibile né la scrittura, né la sottoscrizione, assente peraltro data alcuna. Sottolineava come lo scritto fosse in parte illeggibile, oggetto di cancellature, incerto in relazione alla individuazione dell'immobile e della quota di comproprietà (indicata nel 50% dall'attore). Contestava che lo scritto fosse configurabile quale pactum fiduciae, né che potesse valere quale titolo per l'emissione di sentenza ex art 2932 c.c. Il convenuto negava la configurabilità di alcuna intestazione fiduciaria dell'immobile, sottolineando come non fosse corrispondente al vero che la madre veniva a mancare in modo improvviso, essendo malata di tumore da tempo, come pure che alcuna richiesta di intestazione della quota dell'immobile era mai stata avanzata dall'attore nei 18 anni intercorrenti dalla compravendita alla morte della . CP_2
Con riferimento alla cointestazione del libretto postale n. 34060915, riteneva configurabile la fattispecie della donazione indiretta, traendosi l'animus donandi dal legame affettivo e dalla convivenza tra il e la , o in alternativa prestazione eseguita in adempimento di una Pt_1 CP_2
obbligazione naturale, e pertanto non ripetibile.
Contestava formalmente che l'attore avesse contribuito all'acquisto dell'abitazione in Costabissara di proprietà della , pagata mediante mutuo contratto con MPS, né alla ristrutturazione CP_2 dell'immobile. Negava che la situazione di invalidità civile dell'attore avesse spinto o determinato lo stesso a cointestare il libretto con la al solo fine di facilitarne la gestione, contestando in CP_2
ogni caso che le somme ivi confluite fossero di spettanza esclusiva del presenti altre Pt_1
somme in entrata diverse da quanto percepito a titolo di pensione, quale – esemplificativamente - accredito di euro 20.000,00. Negava che ogni operazione di prelievo fosse stata eseguita dalla trattandosi di libretto a firma disgiunta nel quale entrambi potevano legittimamente operare. CP_2
Da ultimo, contestava la richiesta di rendiconto ex art 263 c.p.c. operando l'istituto solamente in relazione a rapporti giuridici caratterizzati da una situazione di amministrazione di beni altrui, non configurabile nel caso di specie. concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra CP_1
rassegnate.
3. Alla prima udienza del 24.5.2022 l'attore chiedeva disporsi la verificazione della scrittura disconosciuta da controparte, indicando le scritture di comparazione, e contestava la comparsa di parte convenuta. I procuratori delle parti chiedevano concordemente i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., spirati i quali il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. In detta udienza, ciascuna delle parti concludeva come da note scritte autorizzate depositate e il G.I. tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello scadere dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, preliminarmente si osserva che la domanda formulata dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 23.6.2022 avente ad oggetto “condanna di a pagare in CP_1
favore del signor la somma che risulterà in corso di causa e pari al 50% del Parte_1 valore di acquisto e ristrutturazione dell'immobile in Costabissara (Vi), meglio identificato al punto 2 delle conclusioni in via principale e di merito, oltre agli interesse di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo”, deve ritenersi implicitamente rinunciata non essendo stata riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni
(deposito del 2.10.2024). Ad ogni modo, trattasi di domanda inammissibile in quanto tardiva, non potendo qualificarsi quale modifica o precisazione delle domande articolate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio – anzi costituendo, vera e propria domanda nuova, del tutto non sovrapponibile. Analogamente sono irrimediabilmente tardive tutte le allegazioni in fatto di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., tali da non consentire l'ingresso della richiesta prova al riguardo.
4.1. Ciò posto, in sintesi ha agito, in prima battuta, nei confronti di Parte_1 CP_1
uno degli eredi di (il solo, a quanto consta dalla lettura degli atti di causa, ad aver Controparte_2 accettato l'eredità relitta in morte della madre), chiedendo accertare il proprio diritto di proprietà per la quota del 50% dell'immobile sito in Costabissara in Via Roma n. 113 – bene pervenuto al convenuto in via ereditaria – sulla base di scritto dimesso sub doc. 3 che egli riconduceva alla
, ritenendolo prova, scritta, del pactum fiduciae tra i medesimi secondo cui ella gli avrebbe CP_2
trasferito la quota parte di ½ del cespite, di sua proprietà, in quanto asseritamente acquistato, ristrutturato e mantenuto con risorse economiche facenti capo ad entrambi i conviventi.
Orbene, risulta documentato (doc. 2) che in data 7.6.2002 con atto notarile rep. n. 16170 a rogito notaio di Vicenza, acquistava da Per_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e abitazione in Costabissara, fg. 7, part. 164 graffata 419, al prezzo di euro Per_3 Persona_4
25.000,00, prezzo pagato grazie all'accensione di mutuo con banca MPS, contratto dalla sola
(doc. 18 attoreo). CP_2
L'attore ha poi prodotto sub doc. 3 copia fotostatica di un foglio manoscritto, assumendo che costituisca prova del pactum fiduciae tra egli e la avente ad oggetto il trasferimento della CP_2 quota del 50% dell'immobile di Costabissara predetto, solo formalmente acquistato dalla CP_2 nell'anno 2002.
In diritto, si osserva che il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. civ. S.U. 6459/2020; conf. Cass. civ. n. 1604/2021). Tanto non esonera, ad ogni modo, il preteso fiduciante di dar prova dell'esistenza e del contenuto del pactum fiduciae, presupposto per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario. All'esito di dibattito giurisprudenziale, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto il patto fiduciario allo schema del mandato senza rappresentanza, escludendone la necessaria forma scritta sul presupposto che il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta trattandosi di mero rapporto interno tra mandante e mandatario (e non patto che costituisce titolo per la realizzazione dell'effetto reale in capo alla parte del negozio), avente efficacia obbligatoria, e della natura eccezionale dell'art. 1351 c.c. Analogamente, dunque, anche per la validità del pactum fiduciae che preveda l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è quindi fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.
In difetto di formalizzazione dell'accordo entro una scrittura privata, il vaglio attiene quindi, non tanto alla validità del patto, quanto alla prova dell'esistenza del patto medesimo.
Venendo al caso di specie, non vi sono elementi sufficienti e tali da provare che si Controparte_2
sia obbligata nei confronti del convivente a trasferirgli la quota del 50% Parte_1 dell'immobile sito in Costabissara, da ella acquistato con atto notarile del 7.6.2002.
In primo luogo, dalle allegazioni attoree non appare nemmeno utilmente invocabile l'istituto del pactum fiduciae: l'attore ha invero allegato che - d'intesa stante la scelta dell'attore Controparte_2 risalente all'anno 2002 di non intestarsi immobile alcuno per esigenze personali, non meglio precisate in atti - acquistava, accettando di essere formalmente parte acquirente, l'immobile in
Costabissara di cui all'atto del 7.6.2002. L'attore, tuttavia, non ha allegato di aver fornito alla la somma necessaria a versare il prezzo (euro 25.000,00), che, al contrario, era pagato CP_2
previa richiesta di apposito mutuo concesso ed erogato da banca MPS. Il contratto di finanziamento fondiario, per la somma di euro 45.000,00, notaio rep. n. 16171, racc. n. 1856 del 7.6.2002, Per_1
è in atti e contempla come parte mutuataria la sola che si obbligava alla Controparte_2
restituzione. Non pare quindi configurabile, ab origine, lo schema del pactum fiduciae come diffuso nella prassi posto che il corrispettivo dell'acquisto è stato “finanziato” dall'istituto di credito, e non da . Né, in ogni caso, egli ha provato di aver contribuito (né in quale misura) alla Parte_1 restituzione della somma data a mutuo, così da ricondurre il “peso economico” dell'operazione negoziale in capo ad egli: tanto non risulta evidentemente dalle risultanze dei movimenti del libretto postale in atti sub doc. 5 attoreo, né è stato provato aliunde. Il fenomeno fiduciario, difatti, è notoriamente ricondotto ad una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene, dunque, trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Nel caso di specie, l'immobile di Costabissara rivendicato dall'attore è stato sì acquistato da terzi
(le venditrici ), ma non con provvista messa a disposizione dal preteso fiduciante, Pt_2 Pt_1
essendo la somma necessaria per provvedere al pagamento del prezzo stata mutuata dalla banca, in favore della stessa . Né vi è prova che il abbia fatto fronte, quantomeno Controparte_2 Pt_1
pro quota, alla restituzione del mutuo (e quindi, in senso mediato, all'acquisto dell'immobile di cui si discute). A ciò si aggiunga che, sempre tenuto conto del tenore letterale delle allegazioni attoree, difetta anche lo scopo pratico dell'operazione negoziale come descritta dall'attore, non risultando che “l'intestazione” formale del bene alla sia servita per realizzare gestione e detenzione del CP_2 bene nell'interesse del fiduciante, posto che il e la convivevano nel detto immobile Pt_1 CP_2 dalla data dell'acquisto e sino all'anno 2010, quando si trasferivano nella provincia di Rieti
(secondo lo schema della fiducia cum amico). Da escludersi, poi, la configurabilità della fattispecie della fiducia cum creditore, che sussiste laddove il fiduciante trasferisce la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, e con l'impegno di ritrasferire il bene al fiduciante ove questi adempia regolarmente al proprio debito.
In secondo luogo, venendo al contenuto del doc. 3, il documento presenta tali profili di incertezza ed incompletezza da non poter essere considerato né quale prova scritta dell'impegno a ritrasferire la quota dell'immobile oggetto di richiesta attorea, né elemento da cui trarre un accordo orale tra e nel senso che questa avrebbe dovuto trasferirne il 50% al Parte_1 Controparte_2
compagno. Difatti la scrittura presenta alcune parole incomprensibili – quale la pretesa indicazione del nome dell'attore, e a seguire tutto il contenuto dell'ultima riga dello scritto – e talune cancellate
- quale l'espressione “dichiaro” nella terza riga;
a ciò si aggiunga che appare del tutto cancellata la terz'ultima parola della terza riga del manoscritto che, nella prospettazione attorea, è relativa alla quota oggetto del patto di trasferimento. Ne consegue che la scrittura non designa chiaramente quale beneficiario/fiduciante, né la quota del bene oggetto di trasferimento in su Parte_1
favore.
Oltre a ciò, al di là del disconoscimento della sottoscrizione tempestivamente formulato dal convenuto nella comparsa di risposta – determinante l'altrettanto tempestiva richiesta di verificazione attorea – vi è che la scrittura appare del tutto priva di data, cosicchè non può essere collocata nel tempo, e quindi non ha data certa nei confronti dei terzi, quale il convenuto CP_1
Tanto assume particolare pregnanza nel caso che ci occupa essendo fondamentale accertare
[...]
l'esistenza di un pactum fiducia concluso tra e , dopo l'acquisto Parte_1 Controparte_2
del cespite immobiliare risalente al 2002 (altrimenti non avendo senso alcuno l'inciso “dichiaro che” e la coniugazione del verbo al tempo presente) e prima del decesso di quest'ultima avvenuto in data 4.12.2020. In materia di data della scrittura privata, ove manchino le situazioni tipiche di certezza di cui all'art. 2704, co. 1, c.c., per l'opponibilità della data ai terzi occorre che sia dedotto e provato un fatto idoneo a stabilire in maniera parimenti certa l'anteriorità della formazione del documento, potendo avvalersi anche di prove testimoniali o per presunzioni, se e solo se evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, e non anche laddove le prove siano volte a provocare, in via indiziaria o deduttiva, un giudizio di semplice verosimiglianza del momento temporale di redazione del documento. Nel caso di specie, a ben vedere, l'attore non ha nemmeno allegato il momento temporale in cui detto documento sarebbe stato sottoscritto dalla , né ha articolato CP_2 alcuna prova sul punto. Particolarmente rilevante, in senso contrario, il fatto che l'adempimento dell'asserito pactum fiduciae non sia stato preteso dal nei confronti della dal 2002 Pt_1 CP_2
e sino alla sua morte, pur anche all'esito della messa a reddito del cespite, che sarebbe stato concesso in locazione a terzi.
In terzo luogo (e non da ultimo), se è ben vero che il pactum fiduciae non richiede la forma scritta ad substantiam anche se abbia ad oggetto il trasferimento di un immobile, nondimeno non può che osservarsi che tale libertà di forma è destinata, in ogni caso, a correlarsi ai prescritti contenuti minimi di forma richiesti per emissione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. (di cui alle conclusioni attoree) che tenga luogo del contratto non concluso e/o dell'obbligazione non adempiuta spontaneamente.
Mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di contratto preliminare non concluso e art. 2932 c.c., se ne trae l'orientamento maggioritario secondo cui il contratto di cui è chiesta l'esecuzione specifica deve essere sufficientemente determinato, in guisa da consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto dovendo, pertanto, essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito e/o esattamente indicate le modalità di determinazione (Cass. civ., 10.6.2014, n. 13045). Se, difatti, è corretto affermare che oggetto del contratto preliminare (e quindi del pactum fiduciae avente ad oggetto il trasferimento di un immobile), è una obbligazione di facere, l'indeterminatezza di tale obbligazione si risolve in un vizio della causa del preliminare, in quanto non suscettibile di quella esecuzione che ne costituisce la funzione. In altre parole, “non è possibile emettere una sentenza ex art. 2932 c.c. qualora il contratto oggetto di lite non sia costituito da tutti gli elementi necessari a far sì che detta sentenza sia solo una pedissequa riproduzione della volontà originariamente manifestata dalle parti. Il
Giudice non si può sostituire ai contraenti introducendo modifiche e precisazioni inerentemente al contratto iniziale” (Cass. civ., 5.3.2024, n. 5961).
E quindi ne consegue che il Giudice, a fronte di pactum fiduciae concluso oralmente, e laddove il doc. 3 attoreo si consideri quale elemento oggettivo e/o indice della sua fattiva conclusione, non ha spazio alcuno per “intervenire” sul contenuto dell'accordo; laddove, al contrario, si ritenga che il doc. 3 attore costituisca il pactum fiduciae, ovvero documento ricognitivo ricondotto alla , CP_2
nondimeno difetta sia l'indicazione dell'immobile oggetto dell'asserito impegno a ritrasferire, sia
l'esatta indicazione della quota (del 50%) di cui alla prospettiva attorea.
La quota non è indicata in alcun modo nello scritto, a meno che non di volerla intendere nell'espressione cancellata e annerita nella terza riga dall'alto dello scritto – contrariamente all'universale significato che assume una cancellatura entro uno scritto.
L'identificazione dell'immobile nemmeno non si evince dal documento, che si limita a fare riferimento alla “casa a Costabissara di nostra proprietà” e alla residenza di in Controparte_2
“Costabissara Via Roma 113 Vicenza”, a meno che di non voler compiere quella operazione preclusa al giudicante volta a “riempire” di contenuto, non esternato, la scrittura, riconducendola all'atto di acquisto del 2002 ed agli estremi catastali ivi indicati. Peraltro, va anche sottolineato come nel detto atto notarile l'immobile compravenduto sia indicato come sito in Costabissara, Via
Roma n. 113, e descritto al C.F. come “[...] particelle n.ri 164 – Via Roma n. 168 [...]”, il che denotando ancor più irrimediabile incertezza nella individuazione dell'immobile oggetto di domanda, indicato con due civici differenti nell'atto di acquisto, che non sono riproposti nello scritto sub doc. 3, e in assenza di alcuna elemento da cui dedurne gli estremi catastali (anche, evidentemente, tenuto conto della esigenza di specificità connessa alla trascrizione nei R.I. quale incombente che segue pressochè pedissequamente la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.).
Per tutti questi motivi, pertanto, la domanda articolata in via principale di merito ai punti 1 e 2 delle conclusioni attoree va rigettata. Le domande articolate ai punti 3 e 4 delle conclusioni attoree rimangono, logicamente, assorbite.
4.2. In seconda battuta, ha svolto azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c. nei Parte_1
confronti di in relazione alla gestione, da parte della di lui madre , del CP_1 Controparte_2 libretto postale n. 34060915 cointestato tra ella e l'attore medesimo, come pure delle somme riscosse dalla quale canone per la locazione dell'immobile in Costabissara. CP_2
Neppure detta domanda merita accoglimento.
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. si fonda sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (in questo senso Cass. civ., 6.9.2022, n. 26222). Trattasi, esemplificativamente, dell'ipotesi di gestione da parte del coerede di somme nella titolarità del de cuius, o dell'obbligazione del mandatario nei confronti del mandante e/o dei suoi eredi, come pure rispetto a taluni rapporto di natura processuale, quali la tutela, la custodia e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili esecutati o assoggettati a sequestro, la curatela fallimentare (pur integrandosi, in dette ultime ipotesi, il procedimento di cui all'art. 263 c.p.c. con normativa speciale).
Nel caso di specie ha chiesto ordinarsi a di rendere il conto di Parte_1 CP_1
attività a lui non imputabile e da lui non svolta, trattandosi di richiesta di rendicontazione delle operazioni, prelievi, e gestione del libretto postale come asseritamente posti in essere dalla di lui madre, , quando era in vita. Nessun dovere e/o onere di rendiconto, nei confronti Controparte_2 dell'attore, è configurabile in capo al convenuto non avendo egli svolto alcuna attività di gestione sul libretto postale n. 34060915 cointestato tra e , ed essendo la Parte_1 Controparte_2
domanda stata articolata con riferimento ad operazioni imputabili, per stessa allegazione attorea, alla di lui madre.
In definitiva, la domanda di cui al punto n. 5 delle conclusioni attoree va dichiarata inammissibile e/o comunque rigettata nel merito.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano nella somma di € 7.122,00 per compenso professionale (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.146,00 per la fase introduttiva ed € 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo