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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Letizia Vallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5642 / 2023 del Registro Generale
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio D'Alessio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Bruno
Buozzi n. 99, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Fornovo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti, che lo rappresenta e difende giusta delega per atto separato e telematicamente unita alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Roma, Via Quirino Majorana n. 203, presso lo studio degli Avv.ti David e Marco Pavoncello, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: controversia per risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti difensivi e verbale di udienza del 17.6.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.
FATTO - Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e per sentirli Controparte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa di condotte di rilevanza penale da loro mantenute, complessivamente quantificati in € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, a partire dalla primavera del 2022, era stata oggetto da parte di e della moglie di quest'ultimo genitori di un Controparte_1 Controparte_2 compagno di studi del figlio, e facenti parte dello stesso gruppo di amici legati all'ambito scolastico, di messaggi inquietanti via WhatsApp, telefonate insistenti, affermazioni diffamatorie.
I convenuti si costituivano in giudizio negando di avere mantenuto condotte illecite nei confronti della e chiedendo il rigetto di ogni pretesa risarcitoria fatta valere da quest'ultima Parte_1
nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.
Istruita con prova orale e documentale, all'udienza del 17.6.2024, la causa, sulla precisazione delle conclusioni delle parti veniva trattenuta dal giudice in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
DIRITTO - Preliminarmente va esaminata l'eccepita nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute.
L'eccezione è infondata. Ed invero, nel caso in esame, entrambi i requisiti di cui al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. sono di chiara individuazione, e ciò avuto riguardo, sia alla parte narrativa dell'atto di citazione, sia alla parte conclusiva e quindi al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni, come, del resto, indirettamente dimostrato proprio dal contenuto degli atti difensivi delle controparti, che non hanno avuto alcuna difficoltà nell'individuare esattamente le pretese dell'attrice e nel contrastarle in modo ampio e dettagliato.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono
La causa petendi, sulla quale l'attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria, consiste nella prefigurazione di alcune fattispecie delittuose che i mezzi istruttori acquisiti in corso di causa sono stati idonei a dimostrare.
Risulta infatti documentalmente dimostrato come la sia stata destinataria di Parte_2
numerosi messaggi e telefonate indesiderate da parte del e come tali comportamenti Persona_1 avessero ingenerato in lei uno stato di ansia e malessere, pregiudicandone la serenità e determinando un peggioramento della sua qualità di vita (cfr. Sms del 18 marzo 2022 con scritto
“sono ; sms del 19 marzo 2022; 2 mms alle ore 13.45 e 14.11 del 20 marzo 2022 domenica CP_1 con scritto “va un po' meglio” e “ti chiamo”; telefonata muta e del 20 marzo 2022, alle ore 14.16; telefonata del 20 marzo 2022 alle ore 23.54; 3 telefonate in data 21 marzo 2022, alle ore 7.16, 7.17
e 7.24; sms del 22 marzo 2022 con scritto “hai vinto”; e-mail alle ore 18.58-21-21.02-21.10 del 10 aprile 2022 con lo stesso contenuto).
Anche la prova orale ha consentito di avvalorare i fatti dedotti dalla vittima dei comportamenti illeciti dei convenuti, escusso quale testimone in corso di causa, ha infatti Testimone_1 dischiarato testualmente quanto segue “[…] il 19 marzo 2022 mi trovavo in auto con la sig.ra
ci stavamo recando in Toscana;
quando il suo cellulare ha suonato, Parte_1
era alla guida e potuto quindi constatare che si trattava di un messaggio di Parte_1 CP_1
poco dopo, quest'ultimo ha chiamato per dire che il messaggio era partito per errore.
[...]
[…] Il giorno successivo, nel viaggio di ritorno, ho potuto constatare che ha Controparte_1
chiamato nuovamente , che però non ha mai risposto;
si trattava in realtà di squilli Parte_1 provenienti dal cellulare del che poi riattaccava immediatamente;
all'inizio ho pensato CP_1 che fossero stati fatti per errore;
poi però le ha anche inviato due mms; […] Posso confermare la circostanza, in quanto con la sig.ra ci trovavamo all'estero, e, poiché fuori dall'albergo non Pt_1
c'era la connessione internet, ricordo che, quando siamo rientrati, sul cellulare di sono Parte_1 arrivati tutti insieme vari messaggi inviati da […] Nella cerchia di amici e Controparte_1
parenti di si era sparsa la voce che intrattenesse un rapporto Parte_1
sentimentale con ma non posso dire con certezza che fosse una notizia riferita Controparte_1 dalla moglie di quest'ultimo, […] Ho appreso da che Controparte_2 Parte_1 [...]
aveva riferito a che intratteneva una relazione Parte_3 Testimone_2 Controparte_1 extraconiugale con lei. […] il nostro rapporto, a seguito di tali vicende, si era incrinato, facendoci passare un momento difficile, che però siamo riusciti a superare”.
Analogamente, del di Roccagiovine ha ricordato “[…] Non ho appreso dalla sig.ra Tes_3 Tes_4
che il marito intratteneva una relazione Controparte_2 Controparte_1
extraconiugale con mi è stato riferito da conoscenti comuni;
mi Parte_1
venne fatta una telefonata proprio allo scopo di mettermi a conoscenza di tale circostanza, ritengo pertanto che la voce circolasse fra gli amici. Essendo cugina di , il mio interlocutore Parte_1
aveva supposto che fossi a conoscenza della circostanza e mi aveva appositamente chiamato per avere la conferma, ma io, fino a quel momento, non ne sapevo ancora nulla; […] Poiché la voce dei una sua relazione con il era arrivata fino ai figli, che erano molto amici di quelli del CP_1 mia cugina mi ha telefonato per chiedermi di andare a parlare con loro, dal momento CP_1
che erano turbati dalla notizia;
non so se fosse stata a riferire a , Parte_3 Testimone_2 figlio di mia cugina, che quest'ultima intratteneva una relazione extraconiugale con il padre. Posso comunque confermare che l'informazione proveniva da uno dei figli del ma non so CP_1 precisare quale”.
ha dichiarato di essere stato informato da che girava la voce, Testimone_2 Persona_2
messa in circolazione da nella cerchia di amici e parenti, che il marito Controparte_2
intratteneva una relazione extraconiugale con sua madre;
ha poi precisato che Controparte_1
anche la sorella era venuta a conoscenza di tale maldicenza attraverso amici in comune con i figli della Il testimone ha poi ricordato come la cugina dei figli di Controparte_2 CP_1
gli avesse riferito di essere a conoscenza della relazione extraconiugale
[...] Parte_3
Tes_ della madre, ed infine che lo “[…] era disturbato dalle voci che circolavano circa la sua relazione con il sig. […] era visibilmente infastidito e contrariato dalle notizie che CP_3 circolavano su di lei”.
Le menzionate deposizioni, provenendo da soggetti edotti per scienza diretta dei fatti di causa, avendo avuto modo di assistervi,
Pur tenendo conto della situazione potenzialmente produttiva di inattendibilità dei testi escussi, atteso il vincolo parentale e affettivo con l'attrice, le menzionata deposizioni - provenendo da soggetti comunque edotti per scienza diretta del sinistro oggetto di causa per aver avuto modo di assistervi, e non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario -, consentono di ritenere sostanzialmente raggiunta la prova in merito al comportamento persecutorio del e denigratorio della diretti a creare una falsa rappresentazione CP_1 Controparte_2
della realtà e a screditare la agli occhi dei figli e degli amici comuni. Parte_2
Del resto, lo stesso ha avvalorato la circostanza che, a seguito del giudizio di CP_1 separazione (inizialmente giudiziale), la moglie aveva iniziato a diffondere, all'interno dell'ambiente delle comuni amicizie, la voce che la intrattenesse una relazione Parte_1
con lui.
Ebbene, dal complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, emerge inequivocabilmente come l'attrice abbia visto compromessa la propria serenità attraverso la diffusione di notizie denigratorie volutamente dirette a rovinarne la reputazione, e a compromettere la qualità delle relazioni familiari, affettive e amicali.
Peraltro, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova che smentisse le condotte loro addebitate, e anche la contestata provenienza delle mail dall'indirizzo di posta del Persona_1 appare ininfluente, attese le plurime conferme provenienti dai testimoni escussi circa i fatti dedotti in giudizio dalla vittima.
Conseguentemente, gli illeciti appurati determinano, in capo agli autori, l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla Parte_1
Ebbene, sulla base degli elementi probatori e dei dati di fatto dei quali la danneggiata ha potuto ragionevolmente disporre, e che, nonostante la riconosciuta difficoltà, ha offerto in giudizio, tenuto altresì conto che l'ordinamento giuridico fornisce a chi ha subito un danno la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal Codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.), è possibile esprimere un apprezzamento equitativo, sebbene necessariamente limitato, in quanto ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, come nel caso in esame (stalking), viene in primo luogo presa in considerazione la sofferenza morale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato un turbamento dell'animo, un dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona vittima di violenza, senza lamentare degenerazioni patologiche. Ove siano dedotte simili conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni afflizione, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Nel caso di specie si è invece trattato di uno stato di ansia e di apprensione non trasformatisi in malattia psichiatrica.
Per l'esercizio in concreto del potere discrezionale di liquidare il pregiudizio (nella specie di afflizione morale, intesa quale turbamento psichico transitorio e soggettivo), in via equitativa, al fine di limitarne la possibile arbitrarietà - quali elementi sussidiari per poter circoscrivere il
“quantum” risarcibile - ritiene questo giudice di ricorrere alla valutazione della gravità dell'addebito, dell'evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, dell'incidenza che la condotta antigiuridica ha determinato sulla vita di relazione della persona offesa e sul suo stato psicofisico.
In quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, la valutazione equitativa del danno è infatti suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o si discosti enormemente dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 19 maggio 2010, n. 12318; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529).
Pertanto, per determinare il danno occorrerà tenere conto delle peculiarità del caso concreto, e quindi non solo della configurabilità della condotta stessa quale illecito, ma altresì delle particolari modalità con cui essa è stata realizzata nella fattispecie in esame, investendo cioè la sfera più strettamente familiare, con il coinvolgimento dei figli, del compagno, dei parenti e degli amici dell'attrice Tali elementi hanno certamente inciso sul grado di sofferenza patito dall'attrice, sofferenza che non può non essersi protratta anche successivamente ai fatti illeciti.
In conclusione, sulla base dell'equo contemperamento di tutti i concreti elementi della fattispecie esaminati, appare ragionevole contenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da nella somma complessiva di € 7.000,00. Parte_1
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, quindi, di debito di valore, si ritiene di dover riconoscere il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata
(Cass. 1712/95). Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2022) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase di cui al D.M. n. 147/2022, in relazione alla parte di domanda effettivamente accolta e con una riduzione dei parametri medi di riferimento giustificata dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in solido fra loro Parte_1
e al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 Controparte_1 complessiva somma di € 7.000,00, oltre al lucro cessante, calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, per i danni non patrimoniali complessivamente subiti in conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita della convenuta;
- condanna e al pagamento delle spese processuali Controparte_2 Controparte_1 in favore dell'attrice nella misura di € 3.000,00 per compensi, € 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Maria Letizia Vallo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL
IL CANCELLIERE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Letizia Vallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5642 / 2023 del Registro Generale
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio D'Alessio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Bruno
Buozzi n. 99, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Fornovo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti, che lo rappresenta e difende giusta delega per atto separato e telematicamente unita alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Roma, Via Quirino Majorana n. 203, presso lo studio degli Avv.ti David e Marco Pavoncello, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: controversia per risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti difensivi e verbale di udienza del 17.6.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.
FATTO - Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e per sentirli Controparte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa di condotte di rilevanza penale da loro mantenute, complessivamente quantificati in € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, a partire dalla primavera del 2022, era stata oggetto da parte di e della moglie di quest'ultimo genitori di un Controparte_1 Controparte_2 compagno di studi del figlio, e facenti parte dello stesso gruppo di amici legati all'ambito scolastico, di messaggi inquietanti via WhatsApp, telefonate insistenti, affermazioni diffamatorie.
I convenuti si costituivano in giudizio negando di avere mantenuto condotte illecite nei confronti della e chiedendo il rigetto di ogni pretesa risarcitoria fatta valere da quest'ultima Parte_1
nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.
Istruita con prova orale e documentale, all'udienza del 17.6.2024, la causa, sulla precisazione delle conclusioni delle parti veniva trattenuta dal giudice in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
DIRITTO - Preliminarmente va esaminata l'eccepita nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute.
L'eccezione è infondata. Ed invero, nel caso in esame, entrambi i requisiti di cui al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. sono di chiara individuazione, e ciò avuto riguardo, sia alla parte narrativa dell'atto di citazione, sia alla parte conclusiva e quindi al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni, come, del resto, indirettamente dimostrato proprio dal contenuto degli atti difensivi delle controparti, che non hanno avuto alcuna difficoltà nell'individuare esattamente le pretese dell'attrice e nel contrastarle in modo ampio e dettagliato.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono
La causa petendi, sulla quale l'attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria, consiste nella prefigurazione di alcune fattispecie delittuose che i mezzi istruttori acquisiti in corso di causa sono stati idonei a dimostrare.
Risulta infatti documentalmente dimostrato come la sia stata destinataria di Parte_2
numerosi messaggi e telefonate indesiderate da parte del e come tali comportamenti Persona_1 avessero ingenerato in lei uno stato di ansia e malessere, pregiudicandone la serenità e determinando un peggioramento della sua qualità di vita (cfr. Sms del 18 marzo 2022 con scritto
“sono ; sms del 19 marzo 2022; 2 mms alle ore 13.45 e 14.11 del 20 marzo 2022 domenica CP_1 con scritto “va un po' meglio” e “ti chiamo”; telefonata muta e del 20 marzo 2022, alle ore 14.16; telefonata del 20 marzo 2022 alle ore 23.54; 3 telefonate in data 21 marzo 2022, alle ore 7.16, 7.17
e 7.24; sms del 22 marzo 2022 con scritto “hai vinto”; e-mail alle ore 18.58-21-21.02-21.10 del 10 aprile 2022 con lo stesso contenuto).
Anche la prova orale ha consentito di avvalorare i fatti dedotti dalla vittima dei comportamenti illeciti dei convenuti, escusso quale testimone in corso di causa, ha infatti Testimone_1 dischiarato testualmente quanto segue “[…] il 19 marzo 2022 mi trovavo in auto con la sig.ra
ci stavamo recando in Toscana;
quando il suo cellulare ha suonato, Parte_1
era alla guida e potuto quindi constatare che si trattava di un messaggio di Parte_1 CP_1
poco dopo, quest'ultimo ha chiamato per dire che il messaggio era partito per errore.
[...]
[…] Il giorno successivo, nel viaggio di ritorno, ho potuto constatare che ha Controparte_1
chiamato nuovamente , che però non ha mai risposto;
si trattava in realtà di squilli Parte_1 provenienti dal cellulare del che poi riattaccava immediatamente;
all'inizio ho pensato CP_1 che fossero stati fatti per errore;
poi però le ha anche inviato due mms; […] Posso confermare la circostanza, in quanto con la sig.ra ci trovavamo all'estero, e, poiché fuori dall'albergo non Pt_1
c'era la connessione internet, ricordo che, quando siamo rientrati, sul cellulare di sono Parte_1 arrivati tutti insieme vari messaggi inviati da […] Nella cerchia di amici e Controparte_1
parenti di si era sparsa la voce che intrattenesse un rapporto Parte_1
sentimentale con ma non posso dire con certezza che fosse una notizia riferita Controparte_1 dalla moglie di quest'ultimo, […] Ho appreso da che Controparte_2 Parte_1 [...]
aveva riferito a che intratteneva una relazione Parte_3 Testimone_2 Controparte_1 extraconiugale con lei. […] il nostro rapporto, a seguito di tali vicende, si era incrinato, facendoci passare un momento difficile, che però siamo riusciti a superare”.
Analogamente, del di Roccagiovine ha ricordato “[…] Non ho appreso dalla sig.ra Tes_3 Tes_4
che il marito intratteneva una relazione Controparte_2 Controparte_1
extraconiugale con mi è stato riferito da conoscenti comuni;
mi Parte_1
venne fatta una telefonata proprio allo scopo di mettermi a conoscenza di tale circostanza, ritengo pertanto che la voce circolasse fra gli amici. Essendo cugina di , il mio interlocutore Parte_1
aveva supposto che fossi a conoscenza della circostanza e mi aveva appositamente chiamato per avere la conferma, ma io, fino a quel momento, non ne sapevo ancora nulla; […] Poiché la voce dei una sua relazione con il era arrivata fino ai figli, che erano molto amici di quelli del CP_1 mia cugina mi ha telefonato per chiedermi di andare a parlare con loro, dal momento CP_1
che erano turbati dalla notizia;
non so se fosse stata a riferire a , Parte_3 Testimone_2 figlio di mia cugina, che quest'ultima intratteneva una relazione extraconiugale con il padre. Posso comunque confermare che l'informazione proveniva da uno dei figli del ma non so CP_1 precisare quale”.
ha dichiarato di essere stato informato da che girava la voce, Testimone_2 Persona_2
messa in circolazione da nella cerchia di amici e parenti, che il marito Controparte_2
intratteneva una relazione extraconiugale con sua madre;
ha poi precisato che Controparte_1
anche la sorella era venuta a conoscenza di tale maldicenza attraverso amici in comune con i figli della Il testimone ha poi ricordato come la cugina dei figli di Controparte_2 CP_1
gli avesse riferito di essere a conoscenza della relazione extraconiugale
[...] Parte_3
Tes_ della madre, ed infine che lo “[…] era disturbato dalle voci che circolavano circa la sua relazione con il sig. […] era visibilmente infastidito e contrariato dalle notizie che CP_3 circolavano su di lei”.
Le menzionate deposizioni, provenendo da soggetti edotti per scienza diretta dei fatti di causa, avendo avuto modo di assistervi,
Pur tenendo conto della situazione potenzialmente produttiva di inattendibilità dei testi escussi, atteso il vincolo parentale e affettivo con l'attrice, le menzionata deposizioni - provenendo da soggetti comunque edotti per scienza diretta del sinistro oggetto di causa per aver avuto modo di assistervi, e non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario -, consentono di ritenere sostanzialmente raggiunta la prova in merito al comportamento persecutorio del e denigratorio della diretti a creare una falsa rappresentazione CP_1 Controparte_2
della realtà e a screditare la agli occhi dei figli e degli amici comuni. Parte_2
Del resto, lo stesso ha avvalorato la circostanza che, a seguito del giudizio di CP_1 separazione (inizialmente giudiziale), la moglie aveva iniziato a diffondere, all'interno dell'ambiente delle comuni amicizie, la voce che la intrattenesse una relazione Parte_1
con lui.
Ebbene, dal complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, emerge inequivocabilmente come l'attrice abbia visto compromessa la propria serenità attraverso la diffusione di notizie denigratorie volutamente dirette a rovinarne la reputazione, e a compromettere la qualità delle relazioni familiari, affettive e amicali.
Peraltro, le parti convenute non hanno fornito alcuna prova che smentisse le condotte loro addebitate, e anche la contestata provenienza delle mail dall'indirizzo di posta del Persona_1 appare ininfluente, attese le plurime conferme provenienti dai testimoni escussi circa i fatti dedotti in giudizio dalla vittima.
Conseguentemente, gli illeciti appurati determinano, in capo agli autori, l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla Parte_1
Ebbene, sulla base degli elementi probatori e dei dati di fatto dei quali la danneggiata ha potuto ragionevolmente disporre, e che, nonostante la riconosciuta difficoltà, ha offerto in giudizio, tenuto altresì conto che l'ordinamento giuridico fornisce a chi ha subito un danno la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal Codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.), è possibile esprimere un apprezzamento equitativo, sebbene necessariamente limitato, in quanto ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, come nel caso in esame (stalking), viene in primo luogo presa in considerazione la sofferenza morale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato un turbamento dell'animo, un dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona vittima di violenza, senza lamentare degenerazioni patologiche. Ove siano dedotte simili conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni afflizione, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Nel caso di specie si è invece trattato di uno stato di ansia e di apprensione non trasformatisi in malattia psichiatrica.
Per l'esercizio in concreto del potere discrezionale di liquidare il pregiudizio (nella specie di afflizione morale, intesa quale turbamento psichico transitorio e soggettivo), in via equitativa, al fine di limitarne la possibile arbitrarietà - quali elementi sussidiari per poter circoscrivere il
“quantum” risarcibile - ritiene questo giudice di ricorrere alla valutazione della gravità dell'addebito, dell'evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, dell'incidenza che la condotta antigiuridica ha determinato sulla vita di relazione della persona offesa e sul suo stato psicofisico.
In quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, la valutazione equitativa del danno è infatti suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o si discosti enormemente dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 19 maggio 2010, n. 12318; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529).
Pertanto, per determinare il danno occorrerà tenere conto delle peculiarità del caso concreto, e quindi non solo della configurabilità della condotta stessa quale illecito, ma altresì delle particolari modalità con cui essa è stata realizzata nella fattispecie in esame, investendo cioè la sfera più strettamente familiare, con il coinvolgimento dei figli, del compagno, dei parenti e degli amici dell'attrice Tali elementi hanno certamente inciso sul grado di sofferenza patito dall'attrice, sofferenza che non può non essersi protratta anche successivamente ai fatti illeciti.
In conclusione, sulla base dell'equo contemperamento di tutti i concreti elementi della fattispecie esaminati, appare ragionevole contenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da nella somma complessiva di € 7.000,00. Parte_1
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, quindi, di debito di valore, si ritiene di dover riconoscere il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma liquidata
(Cass. 1712/95). Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2022) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase di cui al D.M. n. 147/2022, in relazione alla parte di domanda effettivamente accolta e con una riduzione dei parametri medi di riferimento giustificata dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna in solido fra loro Parte_1
e al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_2 Controparte_1 complessiva somma di € 7.000,00, oltre al lucro cessante, calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, per i danni non patrimoniali complessivamente subiti in conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita della convenuta;
- condanna e al pagamento delle spese processuali Controparte_2 Controparte_1 in favore dell'attrice nella misura di € 3.000,00 per compensi, € 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Maria Letizia Vallo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL
IL CANCELLIERE