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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 15 dicembre 2025 nel procedimento n.1480 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IRTOLO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 34; Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 6071/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 20.06.2023 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71
n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, Legge 104/92.
La Commissione medica di Reggio Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata,
con verbali definiti in data 21.07.2023,dichiarava la ricorrente: “INVALIDO
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 e L. 124/98) lieve 34% - 66% ” e “NON PORTATORE DI
HANDICAP.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata 1l 19.12.2023 presso il Tribunale di
Reggio Calabria- Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento
“dell'accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di
accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, il riconoscimento di persona
handicappata in situazione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3, comma 3, ovvero in
subordine ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. 104/92” ;
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la ricorrente “invalida
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua età medio-grave 67-99% a far data dalla domanda amministrativa del 20.06.23
e persona handicappata non in stato di gravità (…) art 3 comma I a far data dalla domanda
amministrativa del 20.06.23”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di
ATPO.
In ordine alla pretesa, la legge 104/92 ha statuito all' art. 3 che : 1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Per quanto attiene l'accompagno, l'art 1 della L.508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ,abbisognano di un „assistenza continua , è concessa un'indennità di accompagno “ per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età , sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare”.
Sulla base di tali considerazioni il CTU – dr.ssa - dopo aver sottoposto Persona_1
la ricorrente nuovamente a visita medico legale, e nel riesaminare la documentazione medica in atti, sia del fascicolo di ATPO che di quella allegata al presente procedimento depositava l' elaborato peritale concludendo : “risulta che la signora è Parte_1
affetta da “Poliartrosi a moderato impegno funzionale, spondilosi, discopatie multiple,
osteoporosi. Ipertensione arteriosa, broncopatia cronica, cerebrovasculopatia con
depressione senile”
Pertanto, si può concludere che la signora è da considerarsi invalida Parte_1
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua età medio-grave 67-99% a far data dalla domanda amministrativa del 20.06.23.
Per quanto attiene invece i benefici economici previsti dalla legge 18/80, le condizioni
dell'accompagnamento:
Non sussistevano né all'atto della presentazione della domanda né all'atto della visita
della CMI
Non sussistono nemmeno allo stato attuale poiché lo stesso non può essere ritenuto
valido requisito sanitario probante lo stato di necessità di accompagnamento.
Per ciò che concerne la situazione di persona handicappata in stato di gravità secondo la
Legge 104/92 art. 3 comma 3, si conclude che la signora è persona Parte_1
handicappata non in stato di gravità per le motivazioni sopraespresse per l'invalidità, art
3 comma I a far data dalla domanda amministrativa del 20.06.23.
Il quadro patologico di cui la perizianda è portatrice configura una minorazione fisica di
tipo medio, con un parziale interessamento dei sistemi psichico-sensoriale. La minorazione determina un processo di svantaggio sociale modesto ma non di emarginazione. La signora
non necessita di intervento assistenziale permanente continuativo e Parte_1
globale nella sfera individuale e/o di relazione”.
Le argomentazioni del CTU appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
Dichiara che parte ricorrente è portatrice di una minorazione fisica di tipo medio, ai sensi della art. 3 comma 1 Legge n.104/1992, con decorrenza dal 20.06.2023;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti (sia della fase di ATP che di quella di merito);
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato CP_1
decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/12/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano