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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M.
dott.ssa Paone Antonella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3862/2022 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 1
comma cpc.
T R A
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Loredana Scarpati (c.f.
e Gianluca Mazza (c.f. ) con C.F._2 C.F._3
studio in Napoli in Via Reggia di Portici, 69, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata
ATTORE/OPPONENTE
E
n.q. di Agente della Controparte_1
Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione siciliana, in persona del l.r.p.t., corrente in 00142
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. 568 810 02 – in forza del D.L.
n. 193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 1 dicembre 2016
subentrante, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla (incorporante di Controparte_2 CP_3
e ), in forza di procura
[...] Controparte_4 Controparte_5
speciale a firma del Procuratore dell'
[...]
( Controparte_6 C.F._4
), in virtù dei poteri conferitigli con atto notarile Rep. 177.893 e Racc.
[...]
11.776 del 28.04.2022, elett.te domiciliati in Napoli alla via Solimena n. 93,
presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maione che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
(c.f. ), in persona di Sindaco p.t. Controparte_7 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Corradi DI Nardo
(c.f. con domicilio eletto in Napoli alla P.zza S. C.F._5
Giacomo.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa nonché memorie ex art. 190
c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con ricorso/citazione, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120200075873725 con la quale il in qualità di coobbligata del de cuius Controparte_7
, le richiedeva il pagamento di sanzioni pecuniarie Persona_1
per abusivismo edilizio per € 20.720, 61.
L'opponente deduceva la legittimità dell'opposizione proposta, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del de ciuis sig. in data 23.11.2017, la nullità della cartella per Persona_1
mancata notifica del titolo esecutivo.
Si è costituitala la società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., spiegando le proprie difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito il che ha eccepito la tardività dell'azione Controparte_7
proposta, la regolare notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla
Disposizione Dirigenziale n. 39/A del 06.02.2019 numero di protocollo
IANT/2019/0000039 del 6.02.2019 e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opponente muovendo dal presupposto della mancata notifica del titolo esecutivo, ha ritenuto che lo stesso fosse un motivo di opposizione ex art. 615 comma 1 cpc, qualificandolo come motivo inerente all'inesistenza del titolo esecutivo.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis,
Cass. n. 194 del 1981; Sez. Un., n. 2714 del 1991).
Tuttavia l'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha previsto una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo - sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge - ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 758 del 12/01/2022, secondo cui “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,
senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, so-stanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere,
avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”.
Applicando i detti principi al caso di specie, si deve ritenere che il motivo di opposizione cd. recuperatoria, formulato con atto di citazione
“comunque notificato” nei trenta giorni dalla notifica della cartella, risulta tempestivo. La cartella, infatti risulta notificata il 10.03.2022 e l'opponente ha proposto la domanda nel rispetto dei termini di legge (06.04.2022).
Il sostiene e documenta di avere notificato il titolo Controparte_7
esecutivo rappresentato dalla Disposizione Dirigenziale n. 39/A del
06.02.2019 numero di protocollo IANT/2019/0000039 del 6.02.2019
all'opponente in data 30.03.2019.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata in data 30.03.2019 nelle mani di “ Persona_2
, qualificatosi “zio” dell'opponente alla via Cupa dell'Arco n. 72,
[...]
Napoli.
La notifica è irregolare, non avendo provato il di avere Controparte_7
eseguito la notifica secondo le procedure previste per legge, nel rispetto del principio di legalità e di difesa dell'interessata: , Parte_1
come da certificati di residenza depositati in atti, alla data del 30.03.2019
aveva residenza in Frattamaggiore alla via Vittoria, 18, mentre la notifica è
stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza, senza apprensione a mani del destinatario.
In assenza di valida notifica del titolo esecutivo, di conseguenza,
l'opposizione proposta in questa sede assume i connotati di un'opposizione recuperatoria, così superandosi ogni argomentazione di tardività dell'azione ed irretrattabilità del titolo, proposta dal CP_7 Così, in accoglimento del motivo proposto dall'opponente, può dirsi provata la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
avendo la stessa rinunciato, in data 23.11.2017, alla eredità della de cuius
(atto pubblico del 23 11 2017 innanzi il Tribunale di Persona_1
Napoli fascicolo volontaria giurisdizione n° Ruolo Generale 7424/2014).
L'art. 521 c.c. sancisce la retroattività della rinuncia stabilendo al comma 1
che “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Da ciò ne discende che il rinunciante perde la qualità di erede ab origine e non risponde delle obbligazioni o dei debiti contratti dal de cuius con conseguente inefficacia di ogni atto nei suoi confronti notificato.
Il titolo esecutivo, posto a base della cartella opposta, era chiaramente riferito, per come si legge nel corpo dello stesso, alla posizione dell'opponente quale erede di . Persona_1
La circostanza dell'avvenuta rinuncia è dunque determinante per far annullare la cartella opposta, in quanto rivolta a soggetto non titolare di alcuna posizione di legittimazione passiva rispetto all'Ente Creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Loredana
Scarpati e Gianluca Mazza dichiaratisi antistatari, avendo riguardo ai valori medi riferiti a causa di valore pari al credito posto a base della cartella.
La condanna viene posta a carico di entrambi gli opposti, in solido tra loro,
mutuando, per identità di ratio, il seguente principio: in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Corte di Cassazione, ordinanza n. 7371 del 22/03/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3862/2022 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla dichiara la la cartella n.
07120200075873725 per difetto di legittimazione passiva in capo a
; Parte_1
2) condanna gli opposti e Controparte_8
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido Controparte_7
tra loro, al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Loredana Scarpati e
Gianluca Mazza, dichiaratisi antistatari.
Aversa 22.07.2025
Il Giudice dott.ssa ANTONELLA PAONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M.
dott.ssa Paone Antonella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3862/2022 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 1
comma cpc.
T R A
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Loredana Scarpati (c.f.
e Gianluca Mazza (c.f. ) con C.F._2 C.F._3
studio in Napoli in Via Reggia di Portici, 69, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata
ATTORE/OPPONENTE
E
n.q. di Agente della Controparte_1
Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione siciliana, in persona del l.r.p.t., corrente in 00142
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P.I. 568 810 02 – in forza del D.L.
n. 193/2016 convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 1 dicembre 2016
subentrante, a titolo universale, nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla (incorporante di Controparte_2 CP_3
e ), in forza di procura
[...] Controparte_4 Controparte_5
speciale a firma del Procuratore dell'
[...]
( Controparte_6 C.F._4
), in virtù dei poteri conferitigli con atto notarile Rep. 177.893 e Racc.
[...]
11.776 del 28.04.2022, elett.te domiciliati in Napoli alla via Solimena n. 93,
presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maione che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
(c.f. ), in persona di Sindaco p.t. Controparte_7 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Corradi DI Nardo
(c.f. con domicilio eletto in Napoli alla P.zza S. C.F._5
Giacomo.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa nonché memorie ex art. 190
c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con ricorso/citazione, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120200075873725 con la quale il in qualità di coobbligata del de cuius Controparte_7
, le richiedeva il pagamento di sanzioni pecuniarie Persona_1
per abusivismo edilizio per € 20.720, 61.
L'opponente deduceva la legittimità dell'opposizione proposta, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del de ciuis sig. in data 23.11.2017, la nullità della cartella per Persona_1
mancata notifica del titolo esecutivo.
Si è costituitala la società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., spiegando le proprie difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito il che ha eccepito la tardività dell'azione Controparte_7
proposta, la regolare notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla
Disposizione Dirigenziale n. 39/A del 06.02.2019 numero di protocollo
IANT/2019/0000039 del 6.02.2019 e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opponente muovendo dal presupposto della mancata notifica del titolo esecutivo, ha ritenuto che lo stesso fosse un motivo di opposizione ex art. 615 comma 1 cpc, qualificandolo come motivo inerente all'inesistenza del titolo esecutivo.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis,
Cass. n. 194 del 1981; Sez. Un., n. 2714 del 1991).
Tuttavia l'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ha previsto una sanatoria «piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta idoneo - sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato nel termine di legge - ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 758 del 12/01/2022, secondo cui “nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione,
senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, so-stanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere,
avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione”.
Applicando i detti principi al caso di specie, si deve ritenere che il motivo di opposizione cd. recuperatoria, formulato con atto di citazione
“comunque notificato” nei trenta giorni dalla notifica della cartella, risulta tempestivo. La cartella, infatti risulta notificata il 10.03.2022 e l'opponente ha proposto la domanda nel rispetto dei termini di legge (06.04.2022).
Il sostiene e documenta di avere notificato il titolo Controparte_7
esecutivo rappresentato dalla Disposizione Dirigenziale n. 39/A del
06.02.2019 numero di protocollo IANT/2019/0000039 del 6.02.2019
all'opponente in data 30.03.2019.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata in data 30.03.2019 nelle mani di “ Persona_2
, qualificatosi “zio” dell'opponente alla via Cupa dell'Arco n. 72,
[...]
Napoli.
La notifica è irregolare, non avendo provato il di avere Controparte_7
eseguito la notifica secondo le procedure previste per legge, nel rispetto del principio di legalità e di difesa dell'interessata: , Parte_1
come da certificati di residenza depositati in atti, alla data del 30.03.2019
aveva residenza in Frattamaggiore alla via Vittoria, 18, mentre la notifica è
stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza, senza apprensione a mani del destinatario.
In assenza di valida notifica del titolo esecutivo, di conseguenza,
l'opposizione proposta in questa sede assume i connotati di un'opposizione recuperatoria, così superandosi ogni argomentazione di tardività dell'azione ed irretrattabilità del titolo, proposta dal CP_7 Così, in accoglimento del motivo proposto dall'opponente, può dirsi provata la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
avendo la stessa rinunciato, in data 23.11.2017, alla eredità della de cuius
(atto pubblico del 23 11 2017 innanzi il Tribunale di Persona_1
Napoli fascicolo volontaria giurisdizione n° Ruolo Generale 7424/2014).
L'art. 521 c.c. sancisce la retroattività della rinuncia stabilendo al comma 1
che “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Da ciò ne discende che il rinunciante perde la qualità di erede ab origine e non risponde delle obbligazioni o dei debiti contratti dal de cuius con conseguente inefficacia di ogni atto nei suoi confronti notificato.
Il titolo esecutivo, posto a base della cartella opposta, era chiaramente riferito, per come si legge nel corpo dello stesso, alla posizione dell'opponente quale erede di . Persona_1
La circostanza dell'avvenuta rinuncia è dunque determinante per far annullare la cartella opposta, in quanto rivolta a soggetto non titolare di alcuna posizione di legittimazione passiva rispetto all'Ente Creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con attribuzione in favore degli Avv.ti Loredana
Scarpati e Gianluca Mazza dichiaratisi antistatari, avendo riguardo ai valori medi riferiti a causa di valore pari al credito posto a base della cartella.
La condanna viene posta a carico di entrambi gli opposti, in solido tra loro,
mutuando, per identità di ratio, il seguente principio: in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Corte di Cassazione, ordinanza n. 7371 del 22/03/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3862/2022 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla dichiara la la cartella n.
07120200075873725 per difetto di legittimazione passiva in capo a
; Parte_1
2) condanna gli opposti e Controparte_8
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido Controparte_7
tra loro, al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Loredana Scarpati e
Gianluca Mazza, dichiaratisi antistatari.
Aversa 22.07.2025
Il Giudice dott.ssa ANTONELLA PAONE