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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,30 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 894/25 e 898/25 RGL
Promosse da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
L'avv. Giorgio Leoncini;
La dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 898/25.
L'avv. Leoncini che evidenzia come dagli stati matricolari in atti si evinca che entrambe le ricorrenti sono in attualità docenti.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1. Con separati ricorsi depositati il 28.8.2025 e il 30.8.2025 e successivamente riuniti e , docenti attualmente in servizio presso Parte_1 Parte_2 un istituto sito nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato nell'a.s.. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (la prima) e
2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, hanno esposto di aver maturato ferie la prima per complessivi 41,17 giorni (oltre 4 giorni di festività soppresse) negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 e la seconda per complessivi 99,49 giorni (oltre
12 giorni di festività soppresse) negli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, senza fruirne, e hanno chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Hanno poi chiesto il rilascio della carta docente per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e
2024/25..
Il resiste, evidenziando quanto all'indennità sostitutiva in primo luogo CP_1 che le festività soppresse non possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione.
2. Per quanto riguarda le ferie, La tesi principale del non è conforme CP_1 alla recente giurisprudenza di legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. Sul conteggio il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento della Corte.
Va solo precisato che i principi individuati dalla sentenza 29961/23 devono ritenersi validi - anche con riferimento alla necessaria disapplicazione della disposizione con riferimento al principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (nei sensi di cui a CGUE, 18.5.2022 in C-450/21) – anche per l'anno 2023, a cui si applica l'art. 15 DL 69/23 che riconosce il beneficio anche per il caso di supplenza annuale su organico di diritto (ma non anche di supplenza su organico di fatto).
6. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. oggetto di causa le ricorrenti risultano sempre incaricate di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno e il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussisteva senz'altro.
7. È poi pacifico che le ricorrenti non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
8. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per , assenza di istruttoria, riduzione Pt_1 Pt_2 sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia, con il chiesto incremento ex art. 4 comma 1 ter DM 55/14 che in ragione della concreta ridotta utilità dei collegamenti si stima equo determinare nel 10%, con liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria con incremento per la difesa di due parti aventi interesse comune per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2 - a pagare, per le causali di cui in motivazione, a la somma di Parte_1
€ 2647,42 e a la somma di € 6476,48, oltre interessi legali o Parte_2 rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
- a rilasciare a e a la Carta elettronica del Parte_1 Parte_2 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 167,50 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Giorgio Leoncini e Sergio Picchi.
Il giudice
Marco IA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,30 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 894/25 e 898/25 RGL
Promosse da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
L'avv. Giorgio Leoncini;
La dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 898/25.
L'avv. Leoncini che evidenzia come dagli stati matricolari in atti si evinca che entrambe le ricorrenti sono in attualità docenti.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1. Con separati ricorsi depositati il 28.8.2025 e il 30.8.2025 e successivamente riuniti e , docenti attualmente in servizio presso Parte_1 Parte_2 un istituto sito nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato nell'a.s.. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (la prima) e
2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, hanno esposto di aver maturato ferie la prima per complessivi 41,17 giorni (oltre 4 giorni di festività soppresse) negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 e la seconda per complessivi 99,49 giorni (oltre
12 giorni di festività soppresse) negli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, senza fruirne, e hanno chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Hanno poi chiesto il rilascio della carta docente per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e
2024/25..
Il resiste, evidenziando quanto all'indennità sostitutiva in primo luogo CP_1 che le festività soppresse non possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione.
2. Per quanto riguarda le ferie, La tesi principale del non è conforme CP_1 alla recente giurisprudenza di legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. Sul conteggio il non ha svolto osservazioni. CP_1
5. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento della Corte.
Va solo precisato che i principi individuati dalla sentenza 29961/23 devono ritenersi validi - anche con riferimento alla necessaria disapplicazione della disposizione con riferimento al principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (nei sensi di cui a CGUE, 18.5.2022 in C-450/21) – anche per l'anno 2023, a cui si applica l'art. 15 DL 69/23 che riconosce il beneficio anche per il caso di supplenza annuale su organico di diritto (ma non anche di supplenza su organico di fatto).
6. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. oggetto di causa le ricorrenti risultano sempre incaricate di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno e il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussisteva senz'altro.
7. È poi pacifico che le ricorrenti non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
8. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per , assenza di istruttoria, riduzione Pt_1 Pt_2 sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia, con il chiesto incremento ex art. 4 comma 1 ter DM 55/14 che in ragione della concreta ridotta utilità dei collegamenti si stima equo determinare nel 10%, con liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria con incremento per la difesa di due parti aventi interesse comune per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2 - a pagare, per le causali di cui in motivazione, a la somma di Parte_1
€ 2647,42 e a la somma di € 6476,48, oltre interessi legali o Parte_2 rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
- a rilasciare a e a la Carta elettronica del Parte_1 Parte_2 docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 167,50 per
[...] esborsi, € 3008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Giorgio Leoncini e Sergio Picchi.
Il giudice
Marco IA