Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 678
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 1.07.2013 a mani di un familiare, con invio della prescritta raccomandata di avviso. La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata non è ritenuta necessaria.

  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione

    Il motivo è inammissibile in quanto doveva essere proposto con tempestiva impugnazione della cartella. Inoltre, la notifica di intimazioni di pagamento successive alla cartella, e non tempestivamente impugnate, cristallizza il credito rendendolo non più oppugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 678
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 678
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo