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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8307/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015360225 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 23.10.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 11.09.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 9924, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento, con numeri finali 0225, per Iva anno 2011 anno 2009, di
€ 3.174,62.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la decadenza, la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER ed il ricorrente presentavano memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica della cartella in oggetto.
La cartella di pagamento con numeri finali 0225 è stata notificata il 1.07.2013, a mani di un familiare dell'interessato, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
Né deve ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata: questo decidente, pur a conoscenza di decisioni contrastanti in argomento, aderisce infatti alla tesi per cui è sufficiente in tali casi la dimostrazione dell'invio della raccomandata, come sancito dalla Suprema Corte nella decisione n.
2638 del 2019.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di essa.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente via Pec in data 8.06.2022 una intimazione di pagamento con numeri finali 3464.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 11.09.2024, e della intimazione di pagamento, sopra citata, con numeri finali 3464, notificata in data 8.06.2022.
La notifica della sopra menzionata intimazione di pagamento con numeri finali 3464, per la quale non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti della cartella in oggetto, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8307/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130015360225 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 23.10.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 11.09.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 9924, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento, con numeri finali 0225, per Iva anno 2011 anno 2009, di
€ 3.174,62.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la decadenza, la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER ed il ricorrente presentavano memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica della cartella in oggetto.
La cartella di pagamento con numeri finali 0225 è stata notificata il 1.07.2013, a mani di un familiare dell'interessato, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
Né deve ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata: questo decidente, pur a conoscenza di decisioni contrastanti in argomento, aderisce infatti alla tesi per cui è sufficiente in tali casi la dimostrazione dell'invio della raccomandata, come sancito dalla Suprema Corte nella decisione n.
2638 del 2019.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di essa.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente via Pec in data 8.06.2022 una intimazione di pagamento con numeri finali 3464.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 11.09.2024, e della intimazione di pagamento, sopra citata, con numeri finali 3464, notificata in data 8.06.2022.
La notifica della sopra menzionata intimazione di pagamento con numeri finali 3464, per la quale non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti della cartella in oggetto, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro