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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1824/2023 R.G. avente ad OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale promossa da attrice-opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Erminia Dell'Amico
Contro
Avv. CORTESE PAOLO convenuto-opposto
Rappresentato e difeso in proprio
Conclusioni
Per parte attrice - opponente:
„Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:
ACCOGLIERE le ragioni sopra esposte e DICHIARARE insussistente il credito ingiunto, e conseguentemente
DICHIARARE e/o REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE PRIVO di CP_1 l'impugnato decreto N. 468/2023 del 20.07.23 (R.G.N. 1409/2023) emesso dall'intestato CP_2 Tribunale ad istanza della convenuta opposta, oltre a
CONDANNARE in via riconvenzionale l'Avv. OR al risarcimento di tutti danni per responsabilità contrattuale per l'inadempimento della prestazione professionale, responsabilità civile per la scorrettezza manifestata e la violazione dei doveri tutti di correttezza e trasparenza e deontologici, nonché della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Per parte convenuta – opposta:
„Nel merito respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In ipotesi di merito condannare l'opponente al pagamento in favore del comparente di quella somma ritenuta di giustizia per i titoli dal medesimo esposti e reclamati;
in via istruttoria ed ove occorrer possa, ammettersi i mezzi istruttori dedotti in comparsa di risposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice opponente introduceva il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo N. 468/2023, emesso in data 20/7/2023 per l'importo di € 17.101,93, oltre alle spese di procedura liquidate in € 567,00 per compenso professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
chiesto ed ottenuto nei suoi confronti, dall'Avv. LO Corteste per il pagamento del compenso professionale asseritamente dovuto dalla Sig.ra a seguito dell'assistenza tecnica professionale Parte_1 prestata nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, per la fase stragiudiziale di conciliazione e per l'assistenza stragiudiziale propedeutica ad una richiesta di risarcimento danni per colpa medica. La parte opponente non negava la prestazione svolta dal professionista nell'ambito del giudizio di divisione, ma sosteneva che il professionista avesse tenuto una condotta negligente in quanto, pur avendo ricevuto l'incarico di proporre appello avverso la sentenza non definitiva emessa nel corso di tale giudizio e – per questo ricevuto acconto – aveva poi lasciato scadere i termini di legge, costringendo la Sig.ra a raggiungere accordo conciliativo con le controparti;
per tale motivo Pt_1 proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno subito. La difesa dell'opponente sosteneva altresì che nessun incarico professionale di assistenza stragiudiziale fosse stato conferito al legale in merito alla valutazione della sussistenza di eventuale colpa medica, essendosi invece trattato di un mero rapporto di cortesia, vista la sua amicizia con la moglie dell'Avv OR. Si costituiva il convenuto opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto l'accordo raggiunto dalle parti, che aveva condotto alla conciliazione del giudizio di divisione, era risultato pienamente satisfattivo delle richieste della Sig.ra eccependo altresì che la notifica dell'atto introduttivo Pt_1 del giudizio di appello, nelle more dello svolgimento del tentativo di conciliazione, avrebbe senz'altro prodotto effetti negativi sull'andamento delle trattative, potendo avere l'effetto di precluderne l'esito, ritenendo pertanto dovuti gli importi richiesti. In merito all'assistenza stragiudiziale per la valutazione della sussistenza di colpa medica, osservava che – a fronte della presunzione di onerosità della prestazione professionale – la non avesse in alcun modo dimostrato la sussistenza di un Pt_1 accordo circa la gratuità della medesima, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Questo giudicante non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa era istruita unicamente mediante prova documentale, stante il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti. Nel merito. Come già indicato da questo giudicante nella propria ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, risulta pacifico e documentalmente provato che l'Avv. LO OR si sia costituito quale nuovo difensore della Sig.ra nel giudizio per scioglimento della Pt_1 comunione ereditaria N. 58/2019 pendente davanti al Tribunale di Pistoia, quando era già stata disposta CTU, ma prima del suo deposito. Altrettanto pacifico e documentato appare l'incarico conferito dalla all'Avv OR di interporre appello avverso la sentenza non definitiva Pt_1 successivamente intervenuta e che, nelle more della scadenza dei termini per l'impugnazione, fossero in corso trattative tra i condividenti, nel corso delle quali la Sig.ra era assistita dall'Avv. Pt_1 OR;
successivamente sfociate nel verbale di conciliazione giudiziale ( che ricalca il contenuto dell' accordo proposto dallo stesso Avv. OR, il quale a sua volta richiamava la proposta conciliativa formulata dal CTU in corso di causa ). Nella fase di conciliazione giudiziale l'attuale parte opponente era stata assistita dall'Avv Dell'Amico, a seguito della revoca dell'incarico all'attuale parte opposta. Come documentato dall'Avv OR tale proposta era già stata accettata dalla Sig.ra nel
Pt_1 corso del giudizio di divisione e confermata dal contenuto delle comunicazioni con il difensore ed è pertanto da ritenersi del tutto conforme alla sua volontà il risultato ottenuto. Altrettanto documentata è l'attività stragiudiziale prestata dal OR in favore della ( nel
Pt_1 periodo novembre 2022/febbraio 2023 ) consistita nell'accompagnarla presso studi medici e nel visionare la relativa documentazione. Dal contenuto delle conversazioni avvenute tramite messaggi whatsapp, si evince infatti che il professionista abbia seguito la vicenda inerente la valutazione della colpa medica, in qualità di avvocato, suggerendo alla il nominativo di medici specialisti
Pt_1 presso i quali l'aveva anche accompagnata, al fine di redigere perizia medico legale, previo invio ed esame della relativa documentazione sanitaria. Pacifica e documentata è altresì la corresponsione da parte della in favore del professionista,
Pt_1 delle somme a titolo di acconto per gli importi di € 2000,00 ed € 3000,00 ( quest'ultimo al fine di proporre l' appello ).
A fronte della documentata attività prestata dall'Avv OR nell'ambito del giudizio di divisione e della documentata mancata impugnazione della sentenza non definitiva, nonostante l'incarico ricevuto ed in assenza di accordo con la cliente al fine di rinunciarvi – al contrario in presenza della manifestata volontà di proseguire - si deve osservare che il così accertato non corretto svolgimento della prestazione da parte dell'avvocato, non sia di per sé solo sufficiente al fine di determinarne la condanna per l'asserita responsabilità professionale, in quanto occorre dimostrare che tale comportamento abbia effettivamente prodotto un danno, che sarebbe stato evitato tenendo il comportamento professionale corretto. Nel caso di specie si deve osservare che la Sig.ra - Pt_1 anche laddove fosse stato proposto appello avverso la sentenza non definitiva - non avrebbe ottenuto verosimilmente una pronuncia diversa e migliore rispetto a quanto ottenuto con l'accordo conciliativo raggiunto, posto che quest'ultimo le ha consentito di ottenere l'assegnazione del lotto desiderato, evitando ulteriori spese di lite e che non risulta possibile effettuare un sicuro giudizio prognostico in merito al fatto che i motivi di appello – peraltro non dettagliatamente esplicitati – avrebbero trovato accoglimento. Si deve pertanto conclusivamente ritenere che alcun danno sia stato prodotto in capo all'attrice a seguito del comportamento negligente del convenuto. Per tale motivo la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente deve essere rigettata. Si deve altresì osservare che l'attività prestata dall'Avv. OR al fine di raggiungere un accordo transattivo, non possa essere qualificata “stragiudiziale” in quanto intervenuta all'esito dell'emissione di sentenza non definitiva e volta alla conciliazione del giudizio pendente tra le parti. Sulla quantificazione del compenso dovuto. In mancanza di accordo scritto tra la parte ed il professionista, il giudice deve determinare il compenso dovuto sulla base delle tabelle vigenti all'epoca della prestazione. Nel caso di specie l'attività ricade nel periodo di applicazione del DM 147/2022. Si ritiene che, per quanto riguarda il giudizio di divisione, nel quale l'Avv OR è intervenuto nel corso della fase istruttoria e quando già era in corso la CTU, a fronte della mancata contestazione del valore della quota della Sig.ra pure documentalmente provata, gli importi debbano essere Pt_1 riconosciuti per la fase di studio nei valori minimi, poiché tale attività è stata limitata all'esame degli atti e della documentazione già depositata dal precedente difensore;
per la fase istruttoria nei valori minimi, poiché - come detto - era già in corso la CTU;
medi per la fase decisionale, deve altresì essere riconosciuto un incremento del 10% per la pluralità di parti del giudizio. L'attività di assistenza nelle trattative volte alla conciliazione della lite svolta dall'Avv OR deve essere conteggiata quale incremento del compenso per “conciliazione”, attribuendolo nella misura del 10%, visto che l'accordo è stato effettivamente formalizzato con verbale di conciliazione, ma con l'assistenza di altro difensore. Alla luce di quanto esposto il compenso deve essere così liquidato: fase di studio € 1276,00, fase istruttoria € 2835,00, fase decisionale € 4253,00, totale € 8364,00, aumento del 10% per numero di parti pari ad € 836,40, aumento del 10% del compenso per la fase decisionale per il contributo alla fase di conciliazione pari ad € 425,30 così per un totale di € 9625,7 per compenso professionale ed € 1443,85 per spese generali al 15% per un totale di € 11.069,55. In merito all'attività stragiudiziale svolta nella fase propedeutica all'eventuale azione di risarcimento del danno da responsabilità medica, si ritiene corretta la liquidazione dell'onorario nella misura minima dello scaglione di valore indeterminabile e complessità bassa, in considerazione dell'attività in concreto prestata, così come indicata ai punti che precedono, che ha riguardato una fase del tutto embrionale dell'attività prodromica all'accertamento dell'eventuale responsabilità medica, limitata alla richiesta alla della documentazione medica in suo possesso ed alla presa di contatto con Pt_1 medici specialisti al fine di redigere consulenza di parte, con accompagnamento della cliente presso lo studio dei medici individuati;
il compenso deve quindi essere indicato in € 1205,00 oltre il 15% per spese generali ( € 180,75 ), per un totale di € 1385,75. La somma complessivamente dovuta per compenso professionale e spese generali ammonta quindi ad € 11.069,55 + € 1385,75= € 12.529,55, da cui deve essere detratta la somma complessivamente ricevuta dall'Avv OR a titolo di acconto pari ad € 5.000,00, residua pertanto un credito a favore del professionista per la somma di € 7529,55, oltre cpa. Poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto per una somma superiore rispetto a quanto determinato, dovrà essere revocato e condannata al pagamento della somma Parte_1 di € 7259,55 oltre cpa. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata solo parzialmente accolta, essendo stati rideterminati gli importi effettivamente dovuti e rigettata la domanda riconvenzionale, le spese di lite - da liquidarsi nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia – devono essere poste in favore del convenuto opposto - attore sostanziale - sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto e compensate per la metà, in considerazione della necessarietà del giudizio di opposizione al fine di rideterminare il compenso;
così per complessivi € 2540,00 pari ad
€ 1270,00 a seguito della disposta compensazione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
-dichiara che per l'attività professionale svolta dall'Avv LO OR in favore di Parte_1 risulta dovuto l'importo di € 7259,55 oltre cpa;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 468/2023 emesso in data 20/7/2023;
-condanna al pagamento a favore dell'Avv LO OR della somma di € 7259,55, Parte_1 oltre cpa a titolo di compenso professionale, oltre ad interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
-condanna al pagamento a favore di OR LO delle spese del presente giudizio Parte_1 per complessivi € 1270,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa, spese generali al 15%. La Spezia, 30/10/2025 Il Giudice
RI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1824/2023 R.G. avente ad OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale promossa da attrice-opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Erminia Dell'Amico
Contro
Avv. CORTESE PAOLO convenuto-opposto
Rappresentato e difeso in proprio
Conclusioni
Per parte attrice - opponente:
„Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:
ACCOGLIERE le ragioni sopra esposte e DICHIARARE insussistente il credito ingiunto, e conseguentemente
DICHIARARE e/o REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE PRIVO di CP_1 l'impugnato decreto N. 468/2023 del 20.07.23 (R.G.N. 1409/2023) emesso dall'intestato CP_2 Tribunale ad istanza della convenuta opposta, oltre a
CONDANNARE in via riconvenzionale l'Avv. OR al risarcimento di tutti danni per responsabilità contrattuale per l'inadempimento della prestazione professionale, responsabilità civile per la scorrettezza manifestata e la violazione dei doveri tutti di correttezza e trasparenza e deontologici, nonché della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Per parte convenuta – opposta:
„Nel merito respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In ipotesi di merito condannare l'opponente al pagamento in favore del comparente di quella somma ritenuta di giustizia per i titoli dal medesimo esposti e reclamati;
in via istruttoria ed ove occorrer possa, ammettersi i mezzi istruttori dedotti in comparsa di risposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice opponente introduceva il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo N. 468/2023, emesso in data 20/7/2023 per l'importo di € 17.101,93, oltre alle spese di procedura liquidate in € 567,00 per compenso professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
chiesto ed ottenuto nei suoi confronti, dall'Avv. LO Corteste per il pagamento del compenso professionale asseritamente dovuto dalla Sig.ra a seguito dell'assistenza tecnica professionale Parte_1 prestata nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, per la fase stragiudiziale di conciliazione e per l'assistenza stragiudiziale propedeutica ad una richiesta di risarcimento danni per colpa medica. La parte opponente non negava la prestazione svolta dal professionista nell'ambito del giudizio di divisione, ma sosteneva che il professionista avesse tenuto una condotta negligente in quanto, pur avendo ricevuto l'incarico di proporre appello avverso la sentenza non definitiva emessa nel corso di tale giudizio e – per questo ricevuto acconto – aveva poi lasciato scadere i termini di legge, costringendo la Sig.ra a raggiungere accordo conciliativo con le controparti;
per tale motivo Pt_1 proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno subito. La difesa dell'opponente sosteneva altresì che nessun incarico professionale di assistenza stragiudiziale fosse stato conferito al legale in merito alla valutazione della sussistenza di eventuale colpa medica, essendosi invece trattato di un mero rapporto di cortesia, vista la sua amicizia con la moglie dell'Avv OR. Si costituiva il convenuto opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto l'accordo raggiunto dalle parti, che aveva condotto alla conciliazione del giudizio di divisione, era risultato pienamente satisfattivo delle richieste della Sig.ra eccependo altresì che la notifica dell'atto introduttivo Pt_1 del giudizio di appello, nelle more dello svolgimento del tentativo di conciliazione, avrebbe senz'altro prodotto effetti negativi sull'andamento delle trattative, potendo avere l'effetto di precluderne l'esito, ritenendo pertanto dovuti gli importi richiesti. In merito all'assistenza stragiudiziale per la valutazione della sussistenza di colpa medica, osservava che – a fronte della presunzione di onerosità della prestazione professionale – la non avesse in alcun modo dimostrato la sussistenza di un Pt_1 accordo circa la gratuità della medesima, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Questo giudicante non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa era istruita unicamente mediante prova documentale, stante il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti. Nel merito. Come già indicato da questo giudicante nella propria ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, risulta pacifico e documentalmente provato che l'Avv. LO OR si sia costituito quale nuovo difensore della Sig.ra nel giudizio per scioglimento della Pt_1 comunione ereditaria N. 58/2019 pendente davanti al Tribunale di Pistoia, quando era già stata disposta CTU, ma prima del suo deposito. Altrettanto pacifico e documentato appare l'incarico conferito dalla all'Avv OR di interporre appello avverso la sentenza non definitiva Pt_1 successivamente intervenuta e che, nelle more della scadenza dei termini per l'impugnazione, fossero in corso trattative tra i condividenti, nel corso delle quali la Sig.ra era assistita dall'Avv. Pt_1 OR;
successivamente sfociate nel verbale di conciliazione giudiziale ( che ricalca il contenuto dell' accordo proposto dallo stesso Avv. OR, il quale a sua volta richiamava la proposta conciliativa formulata dal CTU in corso di causa ). Nella fase di conciliazione giudiziale l'attuale parte opponente era stata assistita dall'Avv Dell'Amico, a seguito della revoca dell'incarico all'attuale parte opposta. Come documentato dall'Avv OR tale proposta era già stata accettata dalla Sig.ra nel
Pt_1 corso del giudizio di divisione e confermata dal contenuto delle comunicazioni con il difensore ed è pertanto da ritenersi del tutto conforme alla sua volontà il risultato ottenuto. Altrettanto documentata è l'attività stragiudiziale prestata dal OR in favore della ( nel
Pt_1 periodo novembre 2022/febbraio 2023 ) consistita nell'accompagnarla presso studi medici e nel visionare la relativa documentazione. Dal contenuto delle conversazioni avvenute tramite messaggi whatsapp, si evince infatti che il professionista abbia seguito la vicenda inerente la valutazione della colpa medica, in qualità di avvocato, suggerendo alla il nominativo di medici specialisti
Pt_1 presso i quali l'aveva anche accompagnata, al fine di redigere perizia medico legale, previo invio ed esame della relativa documentazione sanitaria. Pacifica e documentata è altresì la corresponsione da parte della in favore del professionista,
Pt_1 delle somme a titolo di acconto per gli importi di € 2000,00 ed € 3000,00 ( quest'ultimo al fine di proporre l' appello ).
A fronte della documentata attività prestata dall'Avv OR nell'ambito del giudizio di divisione e della documentata mancata impugnazione della sentenza non definitiva, nonostante l'incarico ricevuto ed in assenza di accordo con la cliente al fine di rinunciarvi – al contrario in presenza della manifestata volontà di proseguire - si deve osservare che il così accertato non corretto svolgimento della prestazione da parte dell'avvocato, non sia di per sé solo sufficiente al fine di determinarne la condanna per l'asserita responsabilità professionale, in quanto occorre dimostrare che tale comportamento abbia effettivamente prodotto un danno, che sarebbe stato evitato tenendo il comportamento professionale corretto. Nel caso di specie si deve osservare che la Sig.ra - Pt_1 anche laddove fosse stato proposto appello avverso la sentenza non definitiva - non avrebbe ottenuto verosimilmente una pronuncia diversa e migliore rispetto a quanto ottenuto con l'accordo conciliativo raggiunto, posto che quest'ultimo le ha consentito di ottenere l'assegnazione del lotto desiderato, evitando ulteriori spese di lite e che non risulta possibile effettuare un sicuro giudizio prognostico in merito al fatto che i motivi di appello – peraltro non dettagliatamente esplicitati – avrebbero trovato accoglimento. Si deve pertanto conclusivamente ritenere che alcun danno sia stato prodotto in capo all'attrice a seguito del comportamento negligente del convenuto. Per tale motivo la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente deve essere rigettata. Si deve altresì osservare che l'attività prestata dall'Avv. OR al fine di raggiungere un accordo transattivo, non possa essere qualificata “stragiudiziale” in quanto intervenuta all'esito dell'emissione di sentenza non definitiva e volta alla conciliazione del giudizio pendente tra le parti. Sulla quantificazione del compenso dovuto. In mancanza di accordo scritto tra la parte ed il professionista, il giudice deve determinare il compenso dovuto sulla base delle tabelle vigenti all'epoca della prestazione. Nel caso di specie l'attività ricade nel periodo di applicazione del DM 147/2022. Si ritiene che, per quanto riguarda il giudizio di divisione, nel quale l'Avv OR è intervenuto nel corso della fase istruttoria e quando già era in corso la CTU, a fronte della mancata contestazione del valore della quota della Sig.ra pure documentalmente provata, gli importi debbano essere Pt_1 riconosciuti per la fase di studio nei valori minimi, poiché tale attività è stata limitata all'esame degli atti e della documentazione già depositata dal precedente difensore;
per la fase istruttoria nei valori minimi, poiché - come detto - era già in corso la CTU;
medi per la fase decisionale, deve altresì essere riconosciuto un incremento del 10% per la pluralità di parti del giudizio. L'attività di assistenza nelle trattative volte alla conciliazione della lite svolta dall'Avv OR deve essere conteggiata quale incremento del compenso per “conciliazione”, attribuendolo nella misura del 10%, visto che l'accordo è stato effettivamente formalizzato con verbale di conciliazione, ma con l'assistenza di altro difensore. Alla luce di quanto esposto il compenso deve essere così liquidato: fase di studio € 1276,00, fase istruttoria € 2835,00, fase decisionale € 4253,00, totale € 8364,00, aumento del 10% per numero di parti pari ad € 836,40, aumento del 10% del compenso per la fase decisionale per il contributo alla fase di conciliazione pari ad € 425,30 così per un totale di € 9625,7 per compenso professionale ed € 1443,85 per spese generali al 15% per un totale di € 11.069,55. In merito all'attività stragiudiziale svolta nella fase propedeutica all'eventuale azione di risarcimento del danno da responsabilità medica, si ritiene corretta la liquidazione dell'onorario nella misura minima dello scaglione di valore indeterminabile e complessità bassa, in considerazione dell'attività in concreto prestata, così come indicata ai punti che precedono, che ha riguardato una fase del tutto embrionale dell'attività prodromica all'accertamento dell'eventuale responsabilità medica, limitata alla richiesta alla della documentazione medica in suo possesso ed alla presa di contatto con Pt_1 medici specialisti al fine di redigere consulenza di parte, con accompagnamento della cliente presso lo studio dei medici individuati;
il compenso deve quindi essere indicato in € 1205,00 oltre il 15% per spese generali ( € 180,75 ), per un totale di € 1385,75. La somma complessivamente dovuta per compenso professionale e spese generali ammonta quindi ad € 11.069,55 + € 1385,75= € 12.529,55, da cui deve essere detratta la somma complessivamente ricevuta dall'Avv OR a titolo di acconto pari ad € 5.000,00, residua pertanto un credito a favore del professionista per la somma di € 7529,55, oltre cpa. Poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto per una somma superiore rispetto a quanto determinato, dovrà essere revocato e condannata al pagamento della somma Parte_1 di € 7259,55 oltre cpa. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata solo parzialmente accolta, essendo stati rideterminati gli importi effettivamente dovuti e rigettata la domanda riconvenzionale, le spese di lite - da liquidarsi nei valori minimi, stante la ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia – devono essere poste in favore del convenuto opposto - attore sostanziale - sulla base dell'importo effettivamente riconosciuto e compensate per la metà, in considerazione della necessarietà del giudizio di opposizione al fine di rideterminare il compenso;
così per complessivi € 2540,00 pari ad
€ 1270,00 a seguito della disposta compensazione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
-dichiara che per l'attività professionale svolta dall'Avv LO OR in favore di Parte_1 risulta dovuto l'importo di € 7259,55 oltre cpa;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 468/2023 emesso in data 20/7/2023;
-condanna al pagamento a favore dell'Avv LO OR della somma di € 7259,55, Parte_1 oltre cpa a titolo di compenso professionale, oltre ad interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
-condanna al pagamento a favore di OR LO delle spese del presente giudizio Parte_1 per complessivi € 1270,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa, spese generali al 15%. La Spezia, 30/10/2025 Il Giudice
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