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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1748/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. RENATO D'AMBROSIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. M.A.TUMINELLI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art 13 della legge 118/71 dalla data della visita di revisione del 10.08.2023 o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 specifica indicazione della prestazione richiesta oltre che di specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71).
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71):
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, rispondendo alle osservazioni critiche del
C.T.P. ha accertato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla visita di revisione dell'agosto 2023.
Il CTU ha così concluso: “La signora risulta affetta da: monoplegia arto inferiore Parte_1 sinistro da esiti di erniectomia, diabete mellito, Tiroidite di Hashimoto. Tali patologie determinano un'invalidità del 75% (settantacinque per cento). Relativamente alla domanda di assegno di invalidità ex art.13, L.118/71, la ricorrente rientra nei benefici previsti sin dalla data della visita di revisione effettuata il 10/08/2023 per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 13 L.
118/71 da agosto 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità da agosto 2023 oltre interessi e rivalutazioni;
Condanna al pagamento delle spese di ATP che liquida in € 1.100,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distarsi;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito CP_1 che liquida in € 1.400,00 oltre rimb forf cassa ed iva, da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 17.11.2025
Il Giudice Onorario
VA AM
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1748/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. RENATO D'AMBROSIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. M.A.TUMINELLI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art 13 della legge 118/71 dalla data della visita di revisione del 10.08.2023 o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 specifica indicazione della prestazione richiesta oltre che di specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (art 13 L. 118/71).
Assegno ordinario di invalidita' (art 13 L. 118/71):
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
Nel caso di specie il CTU nominato, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, rispondendo alle osservazioni critiche del
C.T.P. ha accertato la sussistenza delle condizioni mediche necessarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla visita di revisione dell'agosto 2023.
Il CTU ha così concluso: “La signora risulta affetta da: monoplegia arto inferiore Parte_1 sinistro da esiti di erniectomia, diabete mellito, Tiroidite di Hashimoto. Tali patologie determinano un'invalidità del 75% (settantacinque per cento). Relativamente alla domanda di assegno di invalidità ex art.13, L.118/71, la ricorrente rientra nei benefici previsti sin dalla data della visita di revisione effettuata il 10/08/2023 per i motivi esposti nelle considerazioni medico-legali.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 13 L.
118/71 da agosto 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità da agosto 2023 oltre interessi e rivalutazioni;
Condanna al pagamento delle spese di ATP che liquida in € 1.100,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distarsi;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito CP_1 che liquida in € 1.400,00 oltre rimb forf cassa ed iva, da distrarsi.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 17.11.2025
Il Giudice Onorario
VA AM