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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 2294/2024 promossa da
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE LUIGI Parte_1
SICA - ass. avv. LISAI contro
- - parte convenuta contumace CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- la ricorrente si è rivolta al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze dalla società convenuta dal 2 novembre 2020 al 17 agosto 2023, di aver destinato il proprio t.f.r. al Fondo Pensione Seconda Pensione AMUNDI SGR s.p.a., di essersi avveduta del mancato versamento della somma di € 4.460,37 e di aver subito per “mancato guadagno pari alla differenza tra la somma rivalutata alla data del 17 agosto 2023 e quella trattenuta alla lavoratrice”; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al tribunale, in via principale di condannare la datrice di lavoro a pagare € 4.460,37 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato nell'intero periodo lavorativo e non versato a
Fondo pensionistico e “il maggior valore di ogni singolo versamento della quota trattenuta dal datore a titolo di TFR, se quest'ultimo avesse onorato in favore di
Seconda Pensione l'impegno assunto nei confronti della lavoratrice”, da quantificarsi a mezzo c.t.u.,
- la parte convenuta è rimasta contumace;
1 - acquisito ex art. 210 c.p.c. l'elenco dei pagamenti ricevuti dal Fondo, preso atto degli ulteriori pagamenti medio tempore effettuati dalla parte convenuta, all'odierna udienza la parte ricorrente ha ridotto la domanda di pagamento ad euro 3144,08 ed ha quantificato la domanda risarcitoria in euro 503,03;
2.
ritenuto che
le domande della ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, la sua durata e l'importo dovuto a titolo di t.f.r. risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto, certificazioni uniche e buste paga, tra cui quella del mese di agosto 2023 in cui è stata indicata la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 17 agosto)
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. sentenza n. 25584/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento del t.f.r.,
2.5. appare sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, dato che dai documenti versati in atti risulta che ella ha aderito ad un fondo aperto, riservandosi la possibilità di sospendere i versamenti in qualunque momento (si veda il regolamento prodotto sub doc. 10 ric), e che dunque non vi è stata una cessione del credito in favore del Fondo;
2.6. in merito alla domanda risarcitoria, si osserva che il conteggio contenuto nelle note depositate il 5.12.2025 appare corretto in quanto redatto sulla base dei rendimenti netti indicati nel sito dello stesso Fondo e può dunque in questa sede essere integralmente richiamato laddove quantifica il danno da mancata rivalutazione in € 503,03, corrispondente al rendimento che la posizione avrebbe prodotto se il datore avesse adempiuto tempestivamente;
2 3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese – in misura prossima ai valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a pagare alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente la somma lorda di euro 3144,08 a titolo di t.f.r. e la somma di euro 503,03
a titolo di risarcimento del danno. condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in CP_1
€ 1300, oltre i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato.
La giudice
OB TO
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