Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 68/2024
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Pompigna e Elena Parte_1
Mancini
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.01.2024 parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di infortunio sul lavoro dell'8.10.2004 con un grado di invalidità pari al 6% e di aver subito altro infortunio del 30.08.2022 con una valutazione complessiva della sola indennità per inabilità temporanea assoluta dal 3.09.2022 al 22.09.2022, asseriva di aver riportato da tale ultimo infortunio esiti invalidanti non riconosciuti in sede amministrativa, nonché un maggior periodo di inabilità temporanea assoluta, a seguito di riacutizzazione, per un totale di 241 gg (dal
30.08.2022 al 27.04.2023).
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Con il presente ricorso, pertanto, il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 ottenere l'accertamento dell'entità dei postumi invalidanti e del maggior periodo di inabilità temporanea assoluta (dal 30.08.2022 al 27.04.2023) derivati
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato che, in conseguenza dell'infortunio del 30.08.2022, il ricorrente è affetto da “Limitazione funzionale del 50% dell'articolazione scapolo- omerale dx ed esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee” con un danno biologico quantificato nella misura dell'8% che, in applicazione del cumulo con il pregresso riconoscimento di postumi invalidanti nell'entità del 6%, determina un grado di inabilità permanente complessiva del 13% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Quanto all'ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta, il CTU ne ha riconosciuto la sussistenza per un periodo di complessivi 180 giorni, riferendo: “Per quanto riguarda il periodo di Inabilità temporanea il CTU, avvalendosi dell'esperienza professionale maturata in oltre trenta anni di attività quale specialista Fisiatra nell'ambito della riabilitazione post-chirurgica, ritiene equo riconoscere un periodo complessivo di 180 giorni.”.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata in quanto sono stati accertati sia la sussistenza dei postumi derivati dall'infortunio, per un grado di invalidità pari all'8% (13% con applicazione del cumulo), sia un maggior periodo di ITT rispetto a quello riconosciuto in sede amministrativa, complessivamente quantificato in 180 gg.
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente dell'8% causalmente connessa con l'infortunio sul lavoro del 30.08.2022, può rientrare nell'indennizzo e, CP_1 pertanto, la domanda va accolta con la condanna dell' al pagamento di un CP_1 indennizzo in capitale complessivamente pari al 13% di inabilità permanente, in applicazione del cumulo, a decorrere dalla data dell'infortunio, nonché al pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per un totale di 180 giorni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari al 13% di inabilità, con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo;
2. Dichiara che in conseguenza dell'infortunio del 30.08.2022 il ricorrente ha subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di complessivi 180 gg e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.800,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 18.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli