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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del gop, dott.ssa Nadia Infante, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 1938/2024 r.g., promossa da nata a [...] Parte_1
CP_ il 30.01.69, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Borrelli Francesca nei confronti dell' rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata telematicamente;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE = DALLA DATA DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 06.10.2023
CONDANNA L' al pagamento delle spese della procedura, tenuto conto della decorrenza della prestazione, CP_1 nella misura di € 990,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 19.03.2025
IL GOP GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Nadia Infante
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del gop, dott.ssa Nadia Infante, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 1938/2024 r.g., promossa da nata a [...] Parte_1
CP_ il 30.01.69, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Borrelli Francesca nei confronti dell' rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata telematicamente;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE = DALLA DATA DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 06.10.2023
CONDANNA L' al pagamento delle spese della procedura, tenuto conto della decorrenza della prestazione, CP_1 nella misura di € 990,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali del 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PONE definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Crotone, 19.03.2025
IL GOP GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Nadia Infante