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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 45415/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. RONDINELLI GRAZIANO ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente risulta aver lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo pieno e indeterminato con mansioni di aiuto cuoco di livello 4 del CCNL pubblici esercizi, presso il ristorante
OS sito in Roma in via Accursio 12, dal 2.6.22 al 8.6.24, data in cui rassegnava le dimissioni (vedi contratto di assunzione, buste paga e comunicazioni unilav).
Con ricorso depositato in data 10.12.24, deduce: di aver lavorato per 6 giorni alla settimana dalle ore 09:00 alle ore 18:00, senza ricevere l'integrale pagamento dello straordinario svolto;
che svolgeva anche altre mansioni, quali quelle di ordinare la merce ai fornitori, ricevere la merce stessa, corrispondere gli importi dovuti, effettuare i resi, si recava nei supermercati per acquistare quello che mancava, faceva stampare i menù giornalieri, prendeva le prenotazioni al telefono, le comande ai tavoli e predisponeva il conto dei clienti, le mansioni di barista ed altre incombenze personali per;
Controparte_2
pagina 1 di 3 di avere diritto per le mansioni svolte ad ottenere il pagamento dell'indennità di cassa;
di non aver fruito di ferie e permessi, di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive e il tfr;
di essere creditore della complessiva somma di € 29.214,26, di cui:
-retribuzione mensile mancante € 1.863,21;
- Tredicesima € 130,27
- Quattordicesima € 130,27
- Festività € 180,31
- Ferie non godute € 3.143,55;
- Permessi non goduti € 608,72
- Indennità di cassa € 1.297,00
- Straordinario 30% € 17.444,78
- T.F.R. lordo € 4.416,15
Somme di cui chiede il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Documentato il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta dal 2.6.22 al 8.6.24, con mansioni di aiuto cuoco di livello 4 del CCNL pubblici esercizi, e orario a tempo pineo, sarebbe stato onere della parte convenuta, rimasta contumace, provare i crediti rivendicati a titolo di TFR e indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (voci non corrisposte) e saldo delle retribuzioni ordinarie, con la precisazione che gli ulteriori crediti indicati come non corrisposti per mensilità aggiuntive, in realtà dal conteggio risultano pagati, risultando invece rivendicate le differenze retributive parametrate al maggior orario lavorativo.
3.1- Per quanto riguarda invece l'indennità di cassa per il maneggio del denaro e la maggiorazione per il lavoro straordinario, l'onere della prova grava sul ricorrente. Tuttavia, la mancata articolazione di prove testimoniali su tali circostanze e la mancata trascrizione del contenuto dei whatsapp intercorsi con il gestore del locale, non consente di ritenere assolto tale onere probatorio. Ciò in quanto, per valutare la rilevanza e la decisività dei documenti prodotti, la parte ricorrente ha l'onere di recepirne, nel ricorso, il contenuto ritenuto rilevante, non potendo, in caso contrario, essere demandato alla controparte o al giudice di individuare, tra le varie produzioni, quelle che il ricorrente medesimo ha ritenuto di porre a fondamento della propria domanda (in tal senso Cass., n. 3306/2020 e Cass., n.
12748/2016; Cass. n. 21032/2008).
4.- Avendo come riferimento il conteggio allegato al ricorso, al ricorrente possono essere riconosciuti i seguenti crediti documentali: € 1863,00 a titolo di retribuzione ordinaria;
3143,00 a titolo pagina 2 di 3 di ferie non godute;
€ 608,00 a titolo di permessi non goduti;
€ 3200,00 a titolo di TFR (determinato equitativamente in base all'orario a tempo pieno), per un totale lordo di € 8.814,00.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di €
8.814,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 45415/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. RONDINELLI GRAZIANO ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente risulta aver lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo pieno e indeterminato con mansioni di aiuto cuoco di livello 4 del CCNL pubblici esercizi, presso il ristorante
OS sito in Roma in via Accursio 12, dal 2.6.22 al 8.6.24, data in cui rassegnava le dimissioni (vedi contratto di assunzione, buste paga e comunicazioni unilav).
Con ricorso depositato in data 10.12.24, deduce: di aver lavorato per 6 giorni alla settimana dalle ore 09:00 alle ore 18:00, senza ricevere l'integrale pagamento dello straordinario svolto;
che svolgeva anche altre mansioni, quali quelle di ordinare la merce ai fornitori, ricevere la merce stessa, corrispondere gli importi dovuti, effettuare i resi, si recava nei supermercati per acquistare quello che mancava, faceva stampare i menù giornalieri, prendeva le prenotazioni al telefono, le comande ai tavoli e predisponeva il conto dei clienti, le mansioni di barista ed altre incombenze personali per;
Controparte_2
pagina 1 di 3 di avere diritto per le mansioni svolte ad ottenere il pagamento dell'indennità di cassa;
di non aver fruito di ferie e permessi, di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive e il tfr;
di essere creditore della complessiva somma di € 29.214,26, di cui:
-retribuzione mensile mancante € 1.863,21;
- Tredicesima € 130,27
- Quattordicesima € 130,27
- Festività € 180,31
- Ferie non godute € 3.143,55;
- Permessi non goduti € 608,72
- Indennità di cassa € 1.297,00
- Straordinario 30% € 17.444,78
- T.F.R. lordo € 4.416,15
Somme di cui chiede il pagamento nei confronti della società convenuta.
2.- è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Documentato il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta dal 2.6.22 al 8.6.24, con mansioni di aiuto cuoco di livello 4 del CCNL pubblici esercizi, e orario a tempo pineo, sarebbe stato onere della parte convenuta, rimasta contumace, provare i crediti rivendicati a titolo di TFR e indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (voci non corrisposte) e saldo delle retribuzioni ordinarie, con la precisazione che gli ulteriori crediti indicati come non corrisposti per mensilità aggiuntive, in realtà dal conteggio risultano pagati, risultando invece rivendicate le differenze retributive parametrate al maggior orario lavorativo.
3.1- Per quanto riguarda invece l'indennità di cassa per il maneggio del denaro e la maggiorazione per il lavoro straordinario, l'onere della prova grava sul ricorrente. Tuttavia, la mancata articolazione di prove testimoniali su tali circostanze e la mancata trascrizione del contenuto dei whatsapp intercorsi con il gestore del locale, non consente di ritenere assolto tale onere probatorio. Ciò in quanto, per valutare la rilevanza e la decisività dei documenti prodotti, la parte ricorrente ha l'onere di recepirne, nel ricorso, il contenuto ritenuto rilevante, non potendo, in caso contrario, essere demandato alla controparte o al giudice di individuare, tra le varie produzioni, quelle che il ricorrente medesimo ha ritenuto di porre a fondamento della propria domanda (in tal senso Cass., n. 3306/2020 e Cass., n.
12748/2016; Cass. n. 21032/2008).
4.- Avendo come riferimento il conteggio allegato al ricorso, al ricorrente possono essere riconosciuti i seguenti crediti documentali: € 1863,00 a titolo di retribuzione ordinaria;
3143,00 a titolo pagina 2 di 3 di ferie non godute;
€ 608,00 a titolo di permessi non goduti;
€ 3200,00 a titolo di TFR (determinato equitativamente in base all'orario a tempo pieno), per un totale lordo di € 8.814,00.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di €
8.814,00, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3