Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 284/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.02.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 284/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ), nato a [...], il 19 agosto Parte_1 CodiceFiscale_1
1965, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore, della P.I.: CP_1
), con sede in Scalea (CS), Corso Mediterraneo, 23, rappresentati e difesi, in via anche P.IVA_1 disgiunta tra loro, dall'Avv Francesco Cristiani e dall'Avv. Dario Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), Via G. Oberdan, 3,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) – già Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata dai funzionari delegati, Dott.ssa , Dott.ssa Controparte_4 CP_5
e dott.ssa tutti elettivamente domiciliati in via P. De Roberto n.
[...] Controparte_6 CP_2
34, difesa come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.02.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n.127/2022/01 emessa dall' Controparte_2
e notificata il 19 gennaio 2023 sia alla che al SInor , mediante la quale CP_1 Parte_1
è stato ingiunto alla prima, quale trasgressore, ed al secondo, quale obbligato in solido, di pagare la complessiva somma di € 5.080,00 per l'asserita commissione degli illeciti amministrativi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.CS00000/2020-327-01, del 5 febbraio 2020, dal quale risulterebbe la violazione delle disposizioni di cui: «1) all'Art.29, comma 1 e art.18, comma
5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, così come modificato dall'art.1, comma 1,
D.Lgs. n.08/2016: -Interposizione illecita da pseudo-appalto – appaltante – per aver utilizzato i lavoratori di seguito elencati, somministrati dalla Wiki Società Cooperativa, in esecuzione di un contratto di appalto privo dei requisiti di cui all'art.29, comma 1; Lavoratori: Per_1
(32 giornate), (32 giornate), (542 giornate),
[...] Persona_2 Persona_3 [...]
(43 giornate), (52 giornate), (43 giornate)». Persona_4 Persona_5 Persona_6
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha articolato plurime censure.
In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 della L. n.
689/1981, non essendo mai stato notificato alla società né al suo legale rappresentante il verbale unico di accertamento n.CS00000/2020-327-01 del 05.02.2020, prodromico all'ordinanza impugnata. Nel merito, la società ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall' , deducendo la piena validità ed efficacia del contratto di appalto di servizi stipulato CP_2
il 30 aprile 2019 con la Wiki Società Cooperativa, avente ad oggetto l'esecuzione «dei servizi di pulizie, servizi di cucina e ai tavoli, giardinaggio, e servizi di receptionist», in ordine ai quali, la
Committente ha «la più ampia autonomia di gestione ed organizzazione, pur essendo a totale a carico dell'Appaltatrice la formazione, la selezione e la predisposizione del per-sonale necessario per l'espletamento dell'appalto affidatole». Secondo quanto stabilito in contratto, inoltre, le parti avrebbero espressamente convenuto che «Il personale dell'Appaltatrice sarà sempre guidato da un responsabile, direttamente riconducibile all'Appaltatrice stessa, che manterrà i rapporti con la
Committente ed impartirà le necessarie istruzioni al personale stesso sotto la supervisione del responsabile della struttura;
esclusivamente nei confronti di tale preposto, quindi, dovranno fare riferimento le indicazioni e le prescrizioni della Committente per qualsivoglia necessità nelle esecuzioni delle Prestazioni»
Sotto il profilo probatorio, la difesa ha rilevato come l'onere della prova circa la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato gravi sull'amministrazione, la quale non potrebbe fondare l'accertamento su mere presunzioni o su dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, prive di riscontro in giudizio. È stata infine dedotta la nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 18, comma 2, della L. n. 689/1981, non avendo l' indicato le ragioni poste a CP_2
fondamento della sanzione né richiamato, neppure per relationem, la motivazione del verbale di accertamento.
La ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando Controparte_2
preliminarmente l'eccepita mancata notifica del verbale di accertamento, producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica dello stesso in data 18.02.2020 sia alla società che al legale rappresentante, come da avvisi di ricevimento allegati alla memoria di costituzione (cfr. all. Con verbale unico per con avvisi – fascicolo ). CP_1
L'amministrazione ha sottolineato come le circostanze e dichiarazioni, riportate nei verbali redatti dai pubblici ufficiali, facciano piena prova fino a querela di falso quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni in esso contenute. Quanto alla natura simulata dei rapporti instaurati con la Wiki
Società Cooperativa, l' ha evidenziato come i lavoratori della predetta cooperativa siano CP_2
stati trovati intenti a svolgere le medesime mansioni dei lavoratori della opponente, senza alcuna distinzione di sorta, e abbiano tutti univocamente dichiarato di interfacciarsi unicamente con soggetti referenti della e di non aver mai avuto alcun rapporto con nessun referente della CP_1
cooperativa, di cui alcuni lavoratori non conoscevano nemmeno il nome. Infine, in relazione all'eccepito difetto di motivazione, ha rilevato la sufficienza della motivazione dell'ordinanza, contenente tutti gli elementi di fatto e diritto della violazione e il richiamo all'atto di accertamento già noto all'interessata.
Parte resistente concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa all'art. 14 L. 689/1981.
Con Infatti, l' ha dedotto e provato che l'accertamento è iniziato il 06.07.2019 (cfr. all. n. 6 fascicolo Con
) nel momento dell'accesso ispettivo nei luoghi di lavoro, cui è seguita l'esibizione, in data
22.07.2019 di parte della documentazione occorrente (cfr. all. nota consegna documenti 22.07.2019)
e, successivamente, due verbali interlocutori dell'11.10.2019 e del 13.12.2019 (cfr. verbali Con interlocutori fascicolo ). Inoltre, parte dell'attività ispettiva ha coinvolto direttamente la società appaltatrice interpellata con richiesta di esibizione documentale del 13.12.2019, e Parte_2 si è conclusa in data 05.02.2020 con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione, notificato all'opponente in data 18.02.2020, nel pieno rispetto del termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 L. 689/1981.
§ 3. Ancora in via preliminare, con riguardo alla contestazione circa la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che, come noto, è legittima la motivazione per relationem con riferimento al verbale di accertamento (Cass., n. 20189 del 2008; Cass., n. 10757 del 2008).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le ragioni dell'emessa sanzione, nonché le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., n. 12503 del 2018).
§ 4. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente, infatti, deduce l'illegittimità della sanzione inflitta sulla scorta della circostanza della piena validità del contratto di appalto di servizi operante con la cooperativa Wiki per l'esecuzione dei servizi di pulizie, servizi di cucina e ai tavoli, giardinaggio, e servizi di receptionist, attraverso lavoratori soci della cooperativa medesima.
La ricostruzione dei fatti operata dall'opponente contrasta con quanto accertato dagli Ispettori al momento dell'accesso al locale del 06.07.2019 e con quanto ad essi dichiarato dai lavoratori per cui
è stata elevata la sanzione, che sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorative, ovvero aiuto cuoco, addetta market, lavapiatti, barista e addetta al ricevimento, uguali e connesse a quelle che stavano svolgendo i lavoratori della ovvero cuoco, cassiere, addetta e responsabile CP_1
del ricevimento, ovvero tutte attività funzionali alla gestione della struttura turistico-ricettiva gestita dalla CP_1
In particolare, , assunta dalla Dal 01.06.2019 ha dichiarato: “le direttive Persona_6 Parte_2
le prendo dalla SI.ra e dalla SInora , Ho fatto il colloquio con la SI.ra , Pt_3 Per_7 Pt_3
non conosco nessuno della cooperativa per la quale sono stata assunta, so solo che ha sede a Roma
e non ricordo come si chiama la cooperativa”. Analogamente assunta dalla Persona_1
Dal 25.06.2019 quale addetta alla ricezione, ha dichiarato che “le direttive di lavoro Parte_2
vengono impartite dalla SI.ra addetta alla reception del campeggio, ho fatto il colloquio di Pt_3 lavoro con la SI.ra e per qualsiasi motivo di lavoro mi rivolgo alla SI.ra ”. Così Pt_3 Pt_3
anche , assunta dalla in qualità di aiuto cuoco dal 25.06.2019, Persona_2 Parte_2 ha riferito: “ho preso accordi con la SI.ra […] preciso che il colloquio di lavoro Parte_4
l'ho fatto con la SI.ra che impartisce gli ordini di lavoro. Per qualsiasi motivo Parte_4
lavorativo o personale mi rivolgo alla SI.ra o alla SI.ra non conosco i referenti Per_7 Pt_3 della Cooperativa. Non ho mai conosciuto il responsabile della Cooperativa o chi per essa”.
La SInora , assunta dalla Quale lavapiatti dal 01.06.2019, ha riferito: CP_8 Parte_2
“ho iniziato a lavorare con il SI. aiuto cuoco […] all'atto del vostro accesso ero in Parte_5 cucina insieme alla SI.ra aiuto cuoco ed al SI. […] preciso che il Persona_2 Parte_5 colloquio di lavoro l'ho fatto ocn la SI.ra , gli ordini di lavoro vengono impartiti Parte_4
dal SI. o dalla SI.ra o dalla SI.ra , per qualsiasi motivo lavorativo Pt_5 Parte_4 Pt_3 mi rivolgo alla SInora o a seconda di chi è presente”. Pt_3 Per_7
, assunta come barista dalla dal 01.06.2019 ha dichiarato: “Sono Persona_4 Parte_2 barista […] ho avuto il mio primo contratto con la società e poi sono stata assunta da una CP_1
cooperativa che non so come si chiama che ha sede a Roma. Le direttive le prendo dalla SI.ra
che sta alla reception. Il colloquio di lavoro l'ho fatto con la SI.ra e la SI.ra Pt_3 Pt_3
[…] Al momento non ho conosciuto nessuno di questa cooperativa di Roma.”. Per_7
Da ultimo, la SI.ra , assunta dalla Quale addetta alla reception dal Persona_5 Parte_2
01.06.2019, ha riferito: “Prima di essere assunta ho fatto un colloquio con la SI.ra
[...]
responsabile della che gestisce il campeggio […] preciso che l'organizzazione CP_9 CP_1 viene effettuata dalla responsabile della l'anno scorso lavoravo con la società CP_1 CP_1
Con (cfr. all. verbali dichiarazioni da 6.6 – 6.11 fascicolo ).
Con Dagli atti prodotti dalla emerge, dunque, che tutti i lavoratori assunti dalla Wiki Società
Cooperativa erano in realtà gestiti e coordinati dalla ed anzi nessuno dei predetti CP_1
lavoratori ha mai avuto alcun rapporto con la società appaltatrice, risultando peraltro a tutti sconosciuta la figura di un referente della predetta Cooperativa – che invece deduce in questa sede la parte opponente – per interfacciarsi sempre, invece, con soggetti dipendenti della CP_1
Committente, quali la SI.ra e la SI.ra . Controparte_9 Parte_4
Le circostanze suddette e rilevate dagli Ispettori contrastano dunque nettamente con quanto sostenuto dall'opponente nel ricorso introduttivo.
Sul punto, occorre segnalare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è costante nel riconoscere maggiore efficacia alle dichiarazioni rese dai lavoratori in quanto “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti a vero”, né risulta che vi fossero ragioni di astio o rancore tali da giustificare l'esposizione di circostanze non veritiere, che peraltro trovano reciproca concordanza, essendo tutte dello stesso tenore. Le dichiarazioni rese dai lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo, pertanto, costituiscono un quadro probatorio univoco, che contrasta nettamente con la tesi fornita dalla parte ricorrente circa l'assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con i predetti lavoratori.
In ordine al valore probatorio del verbale di accertamento redatto dagli Ispettori, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento” (Cfr. da ultimo Cass.
27847/2021).
Inoltre, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il Giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cfr., in questo senso, Cass. sent. n. 20019/2018, n. 10427/2014, n. 15073/2008, n. 3525/2005).
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 - 5.200,00), della complessità (bassa), ridotte del 20% in applicazione dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c. relativo alle Amministrazioni difese in giudizio da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.049,60, a titolo Controparte_10 di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 17.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso