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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 3026/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 3026/2023 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, C.F. (doc. 1)1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.
Federica Montesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Bologna, via A.
Albertazzi n.2,
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente a[...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/02/2023 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il Sig. dalla quale, in data 9.10.2010 nasceva;
la Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 4 ricorrente proseguiva narrando che, sin dal primo periodo successivo alla nascita del figlio, il Sig.
[...]
lentamente, iniziava a disinteressarsi del nascituro e della madre, decidendo di abbandonare CP_1
Bologna, per raggiungere Palermo, nonché sua città natale;
a nulla sarebbero serviti gli sforzi della ricorrente di trasferirsi insieme al nascituro in Sicilia per tentare di ricostruire il nucleo familiare, dato che, di lì a poco, avrebbe scoperto i reiterati tradimenti del . CP_1
La Sig.ra proseguiva narrando che da quel momento, avrebbe deciso di ritrasferirsi a Pt_1
Bologna con il figlio, scelta che avrebbe definitivamente dimostrato il totale disinteresse, sia sotto il profilo economico che morale, del sig. sia nei confronti del minore che della madre. La CP_1
madre aveva cercato di allacciare un rapporto padre figlio, portandolo a Palermo, ma il padre aveva continuato a dimostrare il proprio disinteresse. La ricorrente concludeva chiedendo l'affido esclusivo super rafforzato del minore, che fosse dichiarata la decadenza del Sig. dalla responsabilità CP_1 genitoriale e che fosse posto l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento del figlio, CP_1
versando mensilmente 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Per_1
All'udienza del 20/06/2023, il Sig. non si costituiva e il Giudice, una volta verificata la CP_1
regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza successiva del 04/07/2024, il Giudice nominava l'Avv. Priscilla Artelli, quale curatrice speciale del minore.
Le parti costituite depositavano dunque le proprie conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Puòessere accolta la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale del padre, cos' come richiesto anche dalla Curatrice speciale che, nominata nell'interesse del minore, ha concluso per la decadenza del resistente a causa della condotta abbandonica nei confronti del minore;
la curatrice del minore evidenzia che : “ La violazione e la trascuratezza dei doveri genitoriali da parte del signor la è di grave pregiudizio per l'equilibrato sviluppo della personalità di CP_1
” per poi concludere definitivamente con “nell'interesse di , che vive in un contesto Per_1 Per_1
ambientale sereno, la scrivente ritiene si debba escludere il conferimento di un potere, seppur minimo, anche solo di vigilanza, che potrebbe rappresentare un pericolo compromettendo il sereno processo formativo di ”. Per_1
Fatte queste premesse e tenuto infine conto dell'atteggiamento processuale del Sig. , il quale CP_1
non costituendosi ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti delle sorti del giudizio e quindi de pagina 2 di 4 figlio, non si può non concludere con la dichiarazione di decadenza in capo al Sig. dalla Pt_1 responsabilità genitoriale su , nonché per l'affidamento di in modo superesclusivo alla Per_1 Per_1
madre, con obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del minore.
In ordine al quantum del mantenimento, la ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto attività lavorativa, conducendo un immobile in locazione dove vive assieme a suo figlio e a sua figlia Per_1
minore (nata a [...] in data [...]) da una successiva relazione Persona_2
sentimentale.
Quanto alla situazione reddituale della signora ella ha percepito i seguenti redditi da lavoro Pt_1
dipendente:
- € 16.808,42 per l'anno di imposta 2020 ;
- € 12.568,00 per l'anno di imposta 2021 .
Quanto al 2022, la signora ha svolto attività lavorativa durante i primi tre mesi dell'anno, Pt_1
presso una pizzeria e in un esercizio commerciale, per poi interrompere il rapporto di impiego per incompatibilità degli orari di lavoro con l'esercizio delle funzioni genitoriali.
Dal momento della disoccupazione ad oggi, la signora fa fronte alle esigenze primarie Pt_1
proprie,di e di attraverso la Naspi, gli assegni unici per i due figli, oltre che con Per_1 Per_2
l'aiuto economico del padre di che contribuisce al mantenimento della figlia. Per_2
Nulla si conoscedella situazione economica del resistente, per il quale in un precedente giudizio di rimborso presso il Tribunale di Palermo siè definito come lavoratore in nero.
Alla luce degli obblighi esclusivi di cura e gestione svolti dalla madre , si reputa equo un contributo di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese legali e del curatore speciale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo:
1) dichiara la decadenza di nato a [...] il [...], dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio , nato il [...] in [...]; Controparte_2
2) Affida in via superesclusiva alla madre, con collocamento presso la medesima Per_1
attualmente in Budrio, Via San Donato n.58, con facoltà della madre di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario, residenza e per la richiesta di documenti;
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un contributo mensile al mantenimento in favore di , pari ad € 300,00, oltre Parte_1 Per_1
Istat, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 3 di 4 4) obbliga il sig. a corrispondere in misura del 50% tutte le spese Controparte_1 straordinarie, sostenute o da sostenersi a favore e nell'interesse del figlio, quali a mero titolo esemplificativo, le spese mediche specialistiche, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico ricreative culturali incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza, come previsto ed elencato nel protocollo in materia di famiglia sottoscritto presso il Tribunale di Bologna. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa ed entro quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi e documentati accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi \ sussidi disposti dallo Stato o Enti pubblici/privati (non rientrano gli assegni familiari), per spese scolastiche o sanitarie, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie;
condanna a corrispondere allo Stato le spese legali di giudizio liquidate in Controparte_1
euro 3000,00 oltre rimborso forfettario iva e Cassa come per legge e del Curatore speciale liquidate in euro 3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 7.5.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 3026/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 3026/2023 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, C.F. (doc. 1)1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.
Federica Montesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Bologna, via A.
Albertazzi n.2,
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente a[...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/02/2023 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il Sig. dalla quale, in data 9.10.2010 nasceva;
la Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 4 ricorrente proseguiva narrando che, sin dal primo periodo successivo alla nascita del figlio, il Sig.
[...]
lentamente, iniziava a disinteressarsi del nascituro e della madre, decidendo di abbandonare CP_1
Bologna, per raggiungere Palermo, nonché sua città natale;
a nulla sarebbero serviti gli sforzi della ricorrente di trasferirsi insieme al nascituro in Sicilia per tentare di ricostruire il nucleo familiare, dato che, di lì a poco, avrebbe scoperto i reiterati tradimenti del . CP_1
La Sig.ra proseguiva narrando che da quel momento, avrebbe deciso di ritrasferirsi a Pt_1
Bologna con il figlio, scelta che avrebbe definitivamente dimostrato il totale disinteresse, sia sotto il profilo economico che morale, del sig. sia nei confronti del minore che della madre. La CP_1
madre aveva cercato di allacciare un rapporto padre figlio, portandolo a Palermo, ma il padre aveva continuato a dimostrare il proprio disinteresse. La ricorrente concludeva chiedendo l'affido esclusivo super rafforzato del minore, che fosse dichiarata la decadenza del Sig. dalla responsabilità CP_1 genitoriale e che fosse posto l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento del figlio, CP_1
versando mensilmente 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Per_1
All'udienza del 20/06/2023, il Sig. non si costituiva e il Giudice, una volta verificata la CP_1
regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza successiva del 04/07/2024, il Giudice nominava l'Avv. Priscilla Artelli, quale curatrice speciale del minore.
Le parti costituite depositavano dunque le proprie conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva senza formulare rilievi.
Puòessere accolta la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale del padre, cos' come richiesto anche dalla Curatrice speciale che, nominata nell'interesse del minore, ha concluso per la decadenza del resistente a causa della condotta abbandonica nei confronti del minore;
la curatrice del minore evidenzia che : “ La violazione e la trascuratezza dei doveri genitoriali da parte del signor la è di grave pregiudizio per l'equilibrato sviluppo della personalità di CP_1
” per poi concludere definitivamente con “nell'interesse di , che vive in un contesto Per_1 Per_1
ambientale sereno, la scrivente ritiene si debba escludere il conferimento di un potere, seppur minimo, anche solo di vigilanza, che potrebbe rappresentare un pericolo compromettendo il sereno processo formativo di ”. Per_1
Fatte queste premesse e tenuto infine conto dell'atteggiamento processuale del Sig. , il quale CP_1
non costituendosi ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti delle sorti del giudizio e quindi de pagina 2 di 4 figlio, non si può non concludere con la dichiarazione di decadenza in capo al Sig. dalla Pt_1 responsabilità genitoriale su , nonché per l'affidamento di in modo superesclusivo alla Per_1 Per_1
madre, con obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del minore.
In ordine al quantum del mantenimento, la ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto attività lavorativa, conducendo un immobile in locazione dove vive assieme a suo figlio e a sua figlia Per_1
minore (nata a [...] in data [...]) da una successiva relazione Persona_2
sentimentale.
Quanto alla situazione reddituale della signora ella ha percepito i seguenti redditi da lavoro Pt_1
dipendente:
- € 16.808,42 per l'anno di imposta 2020 ;
- € 12.568,00 per l'anno di imposta 2021 .
Quanto al 2022, la signora ha svolto attività lavorativa durante i primi tre mesi dell'anno, Pt_1
presso una pizzeria e in un esercizio commerciale, per poi interrompere il rapporto di impiego per incompatibilità degli orari di lavoro con l'esercizio delle funzioni genitoriali.
Dal momento della disoccupazione ad oggi, la signora fa fronte alle esigenze primarie Pt_1
proprie,di e di attraverso la Naspi, gli assegni unici per i due figli, oltre che con Per_1 Per_2
l'aiuto economico del padre di che contribuisce al mantenimento della figlia. Per_2
Nulla si conoscedella situazione economica del resistente, per il quale in un precedente giudizio di rimborso presso il Tribunale di Palermo siè definito come lavoratore in nero.
Alla luce degli obblighi esclusivi di cura e gestione svolti dalla madre , si reputa equo un contributo di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese legali e del curatore speciale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo:
1) dichiara la decadenza di nato a [...] il [...], dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio , nato il [...] in [...]; Controparte_2
2) Affida in via superesclusiva alla madre, con collocamento presso la medesima Per_1
attualmente in Budrio, Via San Donato n.58, con facoltà della madre di assumere in autonomia decisioni in ambito scolastico, sanitario, residenza e per la richiesta di documenti;
3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un contributo mensile al mantenimento in favore di , pari ad € 300,00, oltre Parte_1 Per_1
Istat, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 3 di 4 4) obbliga il sig. a corrispondere in misura del 50% tutte le spese Controparte_1 straordinarie, sostenute o da sostenersi a favore e nell'interesse del figlio, quali a mero titolo esemplificativo, le spese mediche specialistiche, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico ricreative culturali incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza, come previsto ed elencato nel protocollo in materia di famiglia sottoscritto presso il Tribunale di Bologna. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa ed entro quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi e documentati accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi \ sussidi disposti dallo Stato o Enti pubblici/privati (non rientrano gli assegni familiari), per spese scolastiche o sanitarie, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie;
condanna a corrispondere allo Stato le spese legali di giudizio liquidate in Controparte_1
euro 3000,00 oltre rimborso forfettario iva e Cassa come per legge e del Curatore speciale liquidate in euro 3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 7.5.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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