Art. 8.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e' sostituito dal seguente:
"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative e' stabilita con le modalita' previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ".
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e' sostituito dal seguente:
"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative e' stabilita con le modalita' previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ".