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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6799 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 15/07/1983) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LL FR giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 04/09/1983), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DELIA ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore (Roma, 12/07/2018) alle condizioni di seguito Persona_1
indicate:
“A.1.- Il predetto figlio minorenne è sempre rimasto e le parti Per_1
intendono che rimanga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con compimento disgiunto delle determinazioni e attività relative alla quotidianità e alla gestione ordinaria e con condivisione di tutte le altre scelte di maggior momento incidenti sulla crescita, sul benessere, sull'istruzione e,
in generale, sul percorso di vita del figlio. Quest'ultimo continuerà peraltro ad avere, in considerazione di quanto sino ad ora avvenuto e delle rispettive organizzazioni personale, familiare e lavorativa dei genitori, residenza prevalente presso la madre.
A.2.- In considerazione altresì del proficuo e sempre coltivato rapporto del figlio con il padre, i genitori ricorrenti hanno concordato e tuttora concordano che il figlio stesso permarrà con il padre continuativamente,
salvi diversi accordi anche contingenti, a settimane alternate come segue:
una settimana il lunedì dalle ore 16.30 (con prelievo dalla scuola o dalla casa materna a cura del padre) alle ore 18.00 (quando il padre lo accompagnerà
presso la casa materna o, in caso di indicazione della madre in tal senso,
presso l'abitazione della nonna materna e con consegna in custodia temporanea a questa), il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
(prelievo e accompagnamento come dianzi), nonché dalle ore 14.30 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (prelievo e accompagnamento come dianzi); l'altra settimana, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 3 ore 16.30 alle ore 20.00 (modalità di prelievo e accompagnamento come dianzi).
A.3.- In deroga all'anzidetto calendario di frequentazione infra-annuale e sempre fatti salvi diversi accordi anche contingenti, il figlio permarrà con ciascuno dei genitori: nel periodo di chiusura scolastica estiva per quindici giorni, eventualmente anche non consecutivi, da precisarsi mediante accordo tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno;
nel periodo di chiusura scolastica per le festività natalizie, con un genitore il 24 dicembre fino alla mattina del giorno successivo, il 1° gennaio fino alla mattina del giorno successivo e il 6 gennaio fino alla sera e con l'altro il 25 dicembre fino alla mattina del giorno successivo, il 31 dicembre fino alla mattina del giorno successivo e il 5 gennaio fino alla mattina del giorno successivo, con alternanza da invertirsi di anno in anno;
nel periodo di chiusura scolastica per le festività pasquali, con un genitore il sabato e la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo fino alla sera del medesimo giorno, con alternanza da invertirsi di anno in anno;
ciascun genitore avrà facoltà di trascorre con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché
rispettivamente la festa del papà e la festa della mamma;
qualora non sia possibile trascorre il giorno del compleanno di insieme, i genitori lo Per_1
trascorreranno con il figlio ad anni alterni.
A.3.1.- Resta comunque inteso che in detti periodi sia comunque consentito ad entrambi i genitori, nel caso in cui intendano spostarsi per villeggiatura o svago con il bambino, di interrompere con preavviso di almeno dieci giorni l'ordinaria frequentazione, come dianzi calendarizzata, per la metà del periodo di chiusura scolastica pasquale o natalizia, per 7 giorni consecutivi durante il periodo scolastico e per un periodo fino a quindici giorni 4 consecutivi in estate, in modo da mantenere comunque salva la permanenza con l'altro genitore in giorni di festività o vigilia secondo i criteri di alternanza come sopra individuati e consueti.
A.4.- Quando il bambino sarà con un genitore, l'altro potrà contattarlo per telefono quotidianamente.
A.5.- I percorsi di studio, istruzione e socializzazione saranno individuati secondo le inclinazioni e le esigenze del figlio da entrambi i genitori, di concerto tra loro nell'esercizio responsabile e condiviso dei compiti parentali. Per la scelta dell'attività sportiva extrascolastica del figlio, le parti si orientano sin da ora a darvi definitivo compimento in via di concerto tra loro, appurate le preferenze del figlio e tenuto conto delle attività sino ad ora svolte e delle indicazioni degli insegnanti scolastici - i quali si sono espressi di recente nel senso della preferibilità della pratica di uno sport di squadra,
siccome maggiormente adeguato all'indole e alle inclinazioni di , ai Per_1
suoi connotati caratteriali e alle sue esigenze relazionali - da ritenersi comunque non vincolanti -. In periodo di chiusura scolastica estiva e non destinato a villeggiatura con l'uno o con l'altro genitore, il figlio frequenterà,
come già negli anni scorsi, un centro ricreativo estivo.
B.- La ricorrente lavora come manager di area presso una Parte_1
società privata con retribuzione mensile netta media di euro 2.150,00, mentre il ricorrente lavora come banconista nell'esercizio CP_1
commerciale di famiglia avente ad oggetto la somministrazione di vivande in banco e tavoli (bar) e corrente in Roma alla via Marianna Dionigi, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione netta mensile di € 900,00. Tra
le parti non sussistono comproprietà di beni. La ricorrente è conduttrice Pt_1
della casa di abitazione in cui convive con il figlio e ne paga integralmente il 5 canone e le utenze. Il Sig. è proprietario dell'immobile in CP_1
cui vive, sito in Roma Via della Palmarola Nuova n.45.
B.1.- In considerazione, dunque, delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, reciprocamente note, della distribuzione e misura degli assegni previdenziali-assistenziali e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre di questo una somma fissa mensile, soggetta a rivalutazione come per legge,
di euro 300,00. Si dà atto che non sono dovute contribuzioni arretrate.
B.2.- Ciascun genitore, inoltre, contribuirà in misura della metà agli esborsi straordinari, intesi secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale e relativi essenzialmente alle spese di istruzione, mediche e per attività sportive ed educative extrascolastiche. Saranno inoltre ripartite per la metà le spese di frequentazione del centro estivo, presso cui il figlio verrà iscritto in periodo di chiusura scolastica non destinato a villeggiatura con l'uno o con l'altro genitore (ut supra).
B.3. – L'assegno unico universale erogato dall'Inps, o altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare, sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%, come già avviene attualmente.
C. Le parti danno fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e del passaporto del figlio minorenne ”; Per_1
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
6
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6799/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6799 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 15/07/1983) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LL FR giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 04/09/1983), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DELIA ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore (Roma, 12/07/2018) alle condizioni di seguito Persona_1
indicate:
“A.1.- Il predetto figlio minorenne è sempre rimasto e le parti Per_1
intendono che rimanga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con compimento disgiunto delle determinazioni e attività relative alla quotidianità e alla gestione ordinaria e con condivisione di tutte le altre scelte di maggior momento incidenti sulla crescita, sul benessere, sull'istruzione e,
in generale, sul percorso di vita del figlio. Quest'ultimo continuerà peraltro ad avere, in considerazione di quanto sino ad ora avvenuto e delle rispettive organizzazioni personale, familiare e lavorativa dei genitori, residenza prevalente presso la madre.
A.2.- In considerazione altresì del proficuo e sempre coltivato rapporto del figlio con il padre, i genitori ricorrenti hanno concordato e tuttora concordano che il figlio stesso permarrà con il padre continuativamente,
salvi diversi accordi anche contingenti, a settimane alternate come segue:
una settimana il lunedì dalle ore 16.30 (con prelievo dalla scuola o dalla casa materna a cura del padre) alle ore 18.00 (quando il padre lo accompagnerà
presso la casa materna o, in caso di indicazione della madre in tal senso,
presso l'abitazione della nonna materna e con consegna in custodia temporanea a questa), il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
(prelievo e accompagnamento come dianzi), nonché dalle ore 14.30 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica (prelievo e accompagnamento come dianzi); l'altra settimana, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 3 ore 16.30 alle ore 20.00 (modalità di prelievo e accompagnamento come dianzi).
A.3.- In deroga all'anzidetto calendario di frequentazione infra-annuale e sempre fatti salvi diversi accordi anche contingenti, il figlio permarrà con ciascuno dei genitori: nel periodo di chiusura scolastica estiva per quindici giorni, eventualmente anche non consecutivi, da precisarsi mediante accordo tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno;
nel periodo di chiusura scolastica per le festività natalizie, con un genitore il 24 dicembre fino alla mattina del giorno successivo, il 1° gennaio fino alla mattina del giorno successivo e il 6 gennaio fino alla sera e con l'altro il 25 dicembre fino alla mattina del giorno successivo, il 31 dicembre fino alla mattina del giorno successivo e il 5 gennaio fino alla mattina del giorno successivo, con alternanza da invertirsi di anno in anno;
nel periodo di chiusura scolastica per le festività pasquali, con un genitore il sabato e la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo fino alla sera del medesimo giorno, con alternanza da invertirsi di anno in anno;
ciascun genitore avrà facoltà di trascorre con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché
rispettivamente la festa del papà e la festa della mamma;
qualora non sia possibile trascorre il giorno del compleanno di insieme, i genitori lo Per_1
trascorreranno con il figlio ad anni alterni.
A.3.1.- Resta comunque inteso che in detti periodi sia comunque consentito ad entrambi i genitori, nel caso in cui intendano spostarsi per villeggiatura o svago con il bambino, di interrompere con preavviso di almeno dieci giorni l'ordinaria frequentazione, come dianzi calendarizzata, per la metà del periodo di chiusura scolastica pasquale o natalizia, per 7 giorni consecutivi durante il periodo scolastico e per un periodo fino a quindici giorni 4 consecutivi in estate, in modo da mantenere comunque salva la permanenza con l'altro genitore in giorni di festività o vigilia secondo i criteri di alternanza come sopra individuati e consueti.
A.4.- Quando il bambino sarà con un genitore, l'altro potrà contattarlo per telefono quotidianamente.
A.5.- I percorsi di studio, istruzione e socializzazione saranno individuati secondo le inclinazioni e le esigenze del figlio da entrambi i genitori, di concerto tra loro nell'esercizio responsabile e condiviso dei compiti parentali. Per la scelta dell'attività sportiva extrascolastica del figlio, le parti si orientano sin da ora a darvi definitivo compimento in via di concerto tra loro, appurate le preferenze del figlio e tenuto conto delle attività sino ad ora svolte e delle indicazioni degli insegnanti scolastici - i quali si sono espressi di recente nel senso della preferibilità della pratica di uno sport di squadra,
siccome maggiormente adeguato all'indole e alle inclinazioni di , ai Per_1
suoi connotati caratteriali e alle sue esigenze relazionali - da ritenersi comunque non vincolanti -. In periodo di chiusura scolastica estiva e non destinato a villeggiatura con l'uno o con l'altro genitore, il figlio frequenterà,
come già negli anni scorsi, un centro ricreativo estivo.
B.- La ricorrente lavora come manager di area presso una Parte_1
società privata con retribuzione mensile netta media di euro 2.150,00, mentre il ricorrente lavora come banconista nell'esercizio CP_1
commerciale di famiglia avente ad oggetto la somministrazione di vivande in banco e tavoli (bar) e corrente in Roma alla via Marianna Dionigi, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione netta mensile di € 900,00. Tra
le parti non sussistono comproprietà di beni. La ricorrente è conduttrice Pt_1
della casa di abitazione in cui convive con il figlio e ne paga integralmente il 5 canone e le utenze. Il Sig. è proprietario dell'immobile in CP_1
cui vive, sito in Roma Via della Palmarola Nuova n.45.
B.1.- In considerazione, dunque, delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, reciprocamente note, della distribuzione e misura degli assegni previdenziali-assistenziali e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre di questo una somma fissa mensile, soggetta a rivalutazione come per legge,
di euro 300,00. Si dà atto che non sono dovute contribuzioni arretrate.
B.2.- Ciascun genitore, inoltre, contribuirà in misura della metà agli esborsi straordinari, intesi secondo il Protocollo in uso presso codesto Tribunale e relativi essenzialmente alle spese di istruzione, mediche e per attività sportive ed educative extrascolastiche. Saranno inoltre ripartite per la metà le spese di frequentazione del centro estivo, presso cui il figlio verrà iscritto in periodo di chiusura scolastica non destinato a villeggiatura con l'uno o con l'altro genitore (ut supra).
B.3. – L'assegno unico universale erogato dall'Inps, o altra eventuale prestazione, anche futura, a favore del nucleo familiare, sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%, come già avviene attualmente.
C. Le parti danno fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e del passaporto del figlio minorenne ”; Per_1
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
6
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6799/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi