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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18706/2024
TRA
Per i Sig.ri nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli al Via Ponti Rossi n. 188, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...], nata a C.F._2 Parte_3
Napoli il 07.11.1979 (C.F. ) e residente in [...]
n. 52, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_1 C.F._4
Napoli alla Via Ponti Rossi n. 188 e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e residente in [...], tutti nella qualità di unici eredi C.F._5 ed aventi diritto del Sig. , cittadino italiano, deceduto in data 01.09.2024, tutti Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avvocato Michele Maresca, presso il cui studio elett.te domiciliano in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino, 48, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv.
Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2024 parte ricorrente esponeva che in data 29 dicembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
24630/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e dell'handicap in stato di gravità ma il ctu nominato dal Tribunale aveva riconosciuto solo il 100% di invalidità e negato il riconoscimento dell'handicap in stato di gravità.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_3
prestazioni.
Nel corso del giudizio decedeva l'originario ricorrente e si costituivano gli eredi.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
In ordine alla richiesta di accompagnamento dalla ctu in atti emerge come, al momento della visita peritale, effettuata nell'aprile 2024, il fosse affetto da Colangite nel 2016, Parte_2
sottoposto ad intervento di colecistectomia, per complicanze chirurgiche, viene sottoposto ad asportazione dello stomaco: si attribuisce il punteggio di invalidità del 30%
Diabete, in terapia con ipoglicemizzanti orali con complicanze micro-macroangiopatiche.
Arteriopatia cronica ostruttiva generalizzata III stadio Leriche-Fontaine: lamenta dolori continui alle gambe. Per il dolore in terapia con oppiacei: si attribuisce il codice ICD 9
CM250.7, classe 11, 95%
Cardiopatia ipertensiva in terapia
Da tali patologie derivava una invalidità del 100% senza che il avesse diritto Parte_2 all'accompagnamento e da tutta la documentazione in atti non emerge che al momento della visita il fosse incapace di deambulare o di attendere gli atti della vita quotidiana, Parte_2
tanto che nella ctu si fa riferimento ad una deambulazione con bastone ed ad un paziente collaborante al colloquio. Buon orientamento spazio-temporale. Buono l'eloquio.
Sembra evidente che al momento della ctu non vi fossero le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed anche per l'handicap in stato di gravità.
Non si dimentichi infatti che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma
2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che
l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del
1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Parte ricorrente ha però prodotto ulteriore documentazione, acquisibile ex art. 149 disp. Att.
C.p.c. dalle quali emerge come vi sia stato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che lo hanno poi condotto al decesso nel settembre 2024.
Infatti in data 2 giugno 2024 venne colpito da trombosi cerebrale con infarto cerebrale e ricoverato d'urgenza con diagnosi di “ictus cerebrale ischemico aterotrombotico sottoposto
a trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, in diabete mellito, BPCO e arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori…”
Vi è documentazione del luglio 2024 che fa riferimento ad un'ampia area di necrosi alla gamba sinistra ed un ricovero, sempre nel luglio 2024, per melena.
Deve quindi ritenersi che sussistevano le condizioni sanitarie per l'accompagnamento dal 2 giugno 2024, data del primo ricovero presso l'Ospedale Cardarelli ed il dato non è del resto nemmeno sostanzialmente contestato dall' CP_3
Per quanto concerne l'originaria richiesta di riconoscimento dell'handicap in stato di gravità,
è venuto meno l'interesse ad agire per il decesso dell'originario ricorrente.
L'accoglimento solo in minima parte dell'originaria domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite mentre le spese di ctu vengono poste a carico dell CP_3
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) In parziale accoglimento dell'opposizione accerta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 2 giugno 2024 alla data del decesso (1 settembre 2024)
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_3
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18706/2024
TRA
Per i Sig.ri nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli al Via Ponti Rossi n. 188, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...], nata a C.F._2 Parte_3
Napoli il 07.11.1979 (C.F. ) e residente in [...]
n. 52, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_1 C.F._4
Napoli alla Via Ponti Rossi n. 188 e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e residente in [...], tutti nella qualità di unici eredi C.F._5 ed aventi diritto del Sig. , cittadino italiano, deceduto in data 01.09.2024, tutti Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avvocato Michele Maresca, presso il cui studio elett.te domiciliano in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino, 48, RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv.
Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2024 parte ricorrente esponeva che in data 29 dicembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
24630/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e dell'handicap in stato di gravità ma il ctu nominato dal Tribunale aveva riconosciuto solo il 100% di invalidità e negato il riconoscimento dell'handicap in stato di gravità.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_3
prestazioni.
Nel corso del giudizio decedeva l'originario ricorrente e si costituivano gli eredi.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa.
In ordine alla richiesta di accompagnamento dalla ctu in atti emerge come, al momento della visita peritale, effettuata nell'aprile 2024, il fosse affetto da Colangite nel 2016, Parte_2
sottoposto ad intervento di colecistectomia, per complicanze chirurgiche, viene sottoposto ad asportazione dello stomaco: si attribuisce il punteggio di invalidità del 30%
Diabete, in terapia con ipoglicemizzanti orali con complicanze micro-macroangiopatiche.
Arteriopatia cronica ostruttiva generalizzata III stadio Leriche-Fontaine: lamenta dolori continui alle gambe. Per il dolore in terapia con oppiacei: si attribuisce il codice ICD 9
CM250.7, classe 11, 95%
Cardiopatia ipertensiva in terapia
Da tali patologie derivava una invalidità del 100% senza che il avesse diritto Parte_2 all'accompagnamento e da tutta la documentazione in atti non emerge che al momento della visita il fosse incapace di deambulare o di attendere gli atti della vita quotidiana, Parte_2
tanto che nella ctu si fa riferimento ad una deambulazione con bastone ed ad un paziente collaborante al colloquio. Buon orientamento spazio-temporale. Buono l'eloquio.
Sembra evidente che al momento della ctu non vi fossero le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed anche per l'handicap in stato di gravità.
Non si dimentichi infatti che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma
2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che
l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del
1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Parte ricorrente ha però prodotto ulteriore documentazione, acquisibile ex art. 149 disp. Att.
C.p.c. dalle quali emerge come vi sia stato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che lo hanno poi condotto al decesso nel settembre 2024.
Infatti in data 2 giugno 2024 venne colpito da trombosi cerebrale con infarto cerebrale e ricoverato d'urgenza con diagnosi di “ictus cerebrale ischemico aterotrombotico sottoposto
a trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, in diabete mellito, BPCO e arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori…”
Vi è documentazione del luglio 2024 che fa riferimento ad un'ampia area di necrosi alla gamba sinistra ed un ricovero, sempre nel luglio 2024, per melena.
Deve quindi ritenersi che sussistevano le condizioni sanitarie per l'accompagnamento dal 2 giugno 2024, data del primo ricovero presso l'Ospedale Cardarelli ed il dato non è del resto nemmeno sostanzialmente contestato dall' CP_3
Per quanto concerne l'originaria richiesta di riconoscimento dell'handicap in stato di gravità,
è venuto meno l'interesse ad agire per il decesso dell'originario ricorrente.
L'accoglimento solo in minima parte dell'originaria domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite mentre le spese di ctu vengono poste a carico dell CP_3
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) In parziale accoglimento dell'opposizione accerta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 2 giugno 2024 alla data del decesso (1 settembre 2024)
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_3
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio