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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°7147/2022 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to RIZZUTO Parte_1
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA G. DE
SPUCHES, 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULEO DOMENICO e VERGA
CE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in VIA
CATANIA 14 a PALERMO. in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Paolo Rubbio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Marchese di Villabianca n. 54 a Palermo.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 15/07/2022, la sig.ra Parte_1
avendo premesso:
- di essere stata assunta, in data 6 aprile 2013, dalla con un Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale orizzontale a 20 ore
1 settimanali, con mansioni di cassiera e inquadramento nel quarto livello del CCNL
Terziario Confcommercio;
- di essere transitata, in data 26 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della dalla quale era stata licenziata Controparte_2 per giusta causa il 18 febbraio 2022;
- di aver osservato, nel corso di entrambi i rapporti di lavoro, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.00; due domeniche al mese dalle 9.00 alle 13.00;
- di non aver mai percepito il compenso per il lavoro supplementare e straordinario prestato e di aver diritto, a tale titolo nonché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al pagamento di € 208.468,00 oltre accessori di legge;
- di aver sottoscritto, in data 21 dicembre 2017, con la prima società datrice di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale da ritenersi nullo per la carenza di assistenza da parte del conciliatore, conosciuto in quella occasione, che si sarebbe limitato alla generica esposizione del contenuto dell'accordo;
- che il contenuto dell'accordo non sarebbe stato né oggetto di trattativa, che nessuno specifico mandato sarebbe stato conferito al sindacalista e che non sussisterebbe la res litigiosa;
convenne in giudizio la e la Controparte_1 Parte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa e reietta ogni contraria
[...]
e diversa istanza, eccezione e difesa.
- preliminarmente dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 21.12.2017 per i motivi sopra dedotti;
- nel merito dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive come sopra specificate maturate nel corso del rapporto di lavoro con le società convenute, a far data dal 06.04.2013 sino al 18.02.2022 (data quest'ultima dell'intimato licenziamento);
- per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per le causali di cui in premessa la somma di € 208.468,10 o la maggiore somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di CTU.
2 Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge.
Vinte le spese ed i compensi.”
Si costituirono in giudizio entrambe le convenute, eccependo la decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di impugnare il verbale di conciliazione del 21.12.2017, ribadendone peraltro la piena legittimità, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Prima di affrontare il merito delle pretese attore, anche al fine di delimitarne la portata temporale, giova affrontare le difese di parte convenuta, concernenti l'impugnabilità e la legittimità del verbale di conciliazione sindacale siglato in data
21.12.2017.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute.
Dal chiaro contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. emerge che il termine semestrale di decadenza, sancito dal comma 1° non si applica “alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile” ovvero alle transazioni siglate in sede c.d. “protetta” fra cui appunto quella per cui è causa, siglata con l'assistenza di un sindacalista (art. 411 c.p.c.).
Per quanto riguarda, poi, la validità del suddetto negozio giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Perché l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per trattamento di fine rapporto)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20780 del
04/10/2007, ma anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28448 del 07/11/2018).
3 Tale condivisibile indirizzo ben si attaglia al caso odierno in cui la ricorrente, in data 21.12.2017 (cfr. all. 2 produzione di parte ricorrente), ha concluso, presso la sede aziendale, un accordo con cui dichiarava “di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o rivendicazione concernente: inquadramento contrattuale, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno, differenza retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, riposi, permessi, premi, scatti di anzianità, nonché a qualsivoglia pretesa di eventuale risarcimento del danno”, a fronte della corresponsione della somma netta di euro 3.427,00 pari al trattamento di fine rapporto maturato dall'inizio del rapporto sino alla data di stipula dell'accordo.
A prescindere dunque dall'effettiva informazione ed assistenza prestata alla lavoratrice dal sindacalista presente, appare comunque evidente Parte_3 come la corresponsione di una somma di danaro già dovuta alla lavoratrice, a fronte della rinuncia a cospicui crediti da lavoro (come emerso all'esito della consulenza tecnica), non permetta di qualificare l'atto in questione come una transazione valida, difettandone l'elemento essenziale delle “reciproche concessioni” tra le parti del negozio.
Il suddetto accordo, quindi, seppur siglato alla presenza di un sindacalista, deve ritenersi radicalmente nullo e non osta (ai sensi dell'art. 2113 cc. ultimo comma, invocato dalle parti convenute) pertanto all'accertamento di tutti i crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro con la . Controparte_1
Passando al merito del ricorso, devono ritenersi documentalmente provate, oltre che pacifiche fra le parti, le deduzioni attoree concernenti le mansioni di cassiera espletate dalla ricorrente, l'inquadramento posseduto (4° livello) e l'applicazione da parte di entrambi i datori di lavoro del Ccnl di categoria (CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, cfr. all. 9 al ricorso).
Devono, poi, ritenersi in buona parte provate le circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento delle sue pretese.
Come sopra osservato la lavoratrice deduce di aver rispettato, durante entrambi i rapporti di lavoro, un orario ben superiore a quello part-time previsto dal contratto stipulato fra le parti e di aver pertanto diritto al pagamento di cospicue maggiorazioni a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
4 Giova, però, distinguere i due rapporti di lavoro, dovendosi innanzitutto escludere che per il rapporto intercorso con la si sia raggiunta la prova del CP_2 superamento dell'orario di lavoro pattuito.
Nessuno dei testi di parte ricorrente ha, infatti, fornito alcuna informazione sul punto e di segno chiaramente contrario alle deduzioni attore sono le dichiarazioni rese dal teste secondo cui: “Ho lavorato per la per circa due Testimone_1 CP_2 mesi dal 22 gennaio 2022 come repartista presso il punto vendita di Isola delle
Femmine rilevato dalla società. Io arrivavo la mattina fra le 8:00 e le 8:30 la ricorrente arrivava intorno alle 9:00 e prima delle 13:00 in genere andava via, ed io prendevo il suo posto alle casse. Il pomeriggio mentre io lavoravo la ricorrente no. La sua attività lavorativa andava dal lunedì al sabato ma la domenica non lavorava a differenza mia”.
Deve, quindi, escludersi che la ricorrente possa vantare alcun credito a titolo di compenso per lavoro supplementare o straordinario in relazione al breve rapporto di lavoro intercorso con la . CP_2
Ben più precise e convincenti risultano, invece, le dichiarazioni testimoniali relative al precedente rapporto di lavoro.
Giova, quindi, riportare integralmente quanto riferito dai testi Testimone_2
“Sono dipendente della dal 2016 ed ho lavorato con la ricorrente per circa 3 CP_1
anni fra il 2018 e 2021 presso il punto vendita di Isola delle Femmine. Io svolgevo mansioni di direttore del punto vendita e la ricorrente quella di cassiera. Il suo orario di lavoro andava dal lunedì al sabato dalle 8:15 alle 20:00 con una pausa di due ore in alternanza con la collega cassiera e una domenica sì ed una no per mezza giornata sempre dalle 8:15 alle 13:00. Quando la ricorrente lavorava di domenica godeva di mezza giornata di riposo nel corso della settimana successiva. Godeva di 15 giorni di ferie l'anno e dei permessi se li chiedeva” e “Ho lavorato alle Testimone_3
dipendenze della dal 2011 al 2022 e sino al 2028 ho avuto compiti di CP_1
Responsabile di diversi punti vendita nel senso che mi recavo presso gli stessi per sostituire ove c'era bisogno per sostituire il direttore nei giorni di riposo. In particolare mi recavo presso il punto vendita di Isola delle Femmine dove lavorava la ricorrente una volta alla settimana in particolare il mercoledì. La ricorrente lavorava come cassiera e come gli altri dipendenti arrivava tra le 8:00 e le 8:30 quindi si
5 intratteneva fino alla pausa di due ore ed infine andava via all'orario di chiusura verso le 20:00. Se non sbaglio lavorava una domenica sì e una no e se lavorava recuperava mezza giornata nel corso della settimana successiva. Sempre se non sbaglio la ricorrente come gli altri fruiva ordinariamente di un giorno di riposo a settimana cui si aggiungeva se lavorava la domenica un'ulteriore mezza giornata. La domenica si lavorava mezza giornata dalle 9:00 alle 13:00. La ricorrente se non sbaglio godeva di ferie anche se non so di quanti giorni esattamente”.
Le superiori convergenti dichiarazioni, non contraddette da alcun'altra prova di segno contrario, che era onere delle convenute fornire, corroborano le deduzioni attoree concernenti il rispetto di un orario di lavoro superiore a quello pattuito;
più in dettaglio, entrambi i testi concordano nell'indicare, quale orario di inizio, quello compreso fra le
8.00 e le 8.30 (ben potendosi quindi ritenere equitativamente corretto un orario mediano delle 8.15), e di fine alle 20.00, con una pausa intermedia di due ore. Allo stesso modo, ambedue i testi riportano che la ricorrente lavorava a domeniche alterne, con orario dalle 9.00 alle 13.00, fruendo, in caso di lavoro domenicale di una mezza giornata di riposo nella settimana successiva.
Solo il teste asserisce che “se non sbaglio la ricorrente come gli altri Tes_3
fruiva ordinariamente di un giorno di riposo a settimana cui si aggiungeva se lavorava la domenica un'ulteriore mezza giornata”; tale affermazione, di diverso tenore rispetto a quanto riferito dal teste , che non ha fatto alcun cenno al godimento di un Tes_2 giorno di riposo settimanale oltre alla mezza giornata nel caso di lavoro domenicale (e sempre che non vada intesa diversamente ovvero nel senso che, come riferito dal
, la ricorrente godeva “ordinariamente” di un giorno di riposo settimanale, Tes_2 tranne che nelle settimane in cui lavorava la domenica, in cui fruiva solo del riposo compensativo di mezza giornata), deve ritenersi scarsamente attendibile poiché formulata in termini dubitativi (“se non sbaglio”) e poiché proviene da un soggetto che non lavorava (tranne un giorno alla settimana, spesso il mercoledì) nello stesso punto vendita della ricorrente, come il . Tes_2
In termini conclusivi deve ritenersi provato che la ricorrente, per tutta la durata del rapporto intercorso con la (6.4.2013 al 26.1.2022) ha rispettato Controparte_1 un orario di lavoro che andava, dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 20.00, con una pausa di due ore, e a domeniche alterne, dalle 9.00 alle 13.00, fruendo nella settimana
6 successiva di una mezza giornata di riposo, espletando mansioni di cassiera (4° livello del CCNL di categoria) e percependo i compensi di cui alle buste paga.
Alla luce di tali emergenze probatorie, deve ritenersi acclarato l'evidente superamento dei limiti orari pattuiti (part-time a 20 ore settimanali, cfr. contratto di assunzione, all. 1 del ricorso) e quindi il diritto della ricorrente a percepire quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro supplementare e straordinario continuativamente svolto, nel suddetto periodo.
Entrambe le società, visto il vincolo di solidarietà pacificamente sussistente fra le stesse in forza dell'art. 2112 c.c. (cfr. contratto di affitto di azienda del 24.1.2022, all. 3 produzione , vanno condannate a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto CP_2
per i suddetti titoli.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande azionate per il pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, non avendo la ricorrente provato quali e quanti giorni di ferie e permesso ha esattamente goduto nel corso del rapporto di lavoro (cfr. sul punto le generiche dichiarazioni rese dai testi “Godeva di 15 giorni di ferie l'anno e dei Tes_2 permessi se li chiedeva” e “La ricorrente se non sbaglio godeva di ferie Tes_3
anche se non so di quanti giorni esattamente”).
Passando alla quantificazione dei crediti devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dal CTU in quanto esenti da evidenti vizi logico-giuridici (cfr. relazioni in atti).
In definitiva entrambe le società convenute vanno condannate, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 228.381,13, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dall'1.10.2025 sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
Vanno definitivamente poste a carico delle convenute, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
7 In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute, in solido fra loro, a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 228.381,13 oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.10.2025 sino al soddisfo.
Condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Pone a carico delle convenute, in solido, le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 17/12/2025.
IL GIUDICE
DA NO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°7147/2022 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to RIZZUTO Parte_1
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA G. DE
SPUCHES, 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULEO DOMENICO e VERGA
CE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in VIA
CATANIA 14 a PALERMO. in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Paolo Rubbio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Marchese di Villabianca n. 54 a Palermo.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 15/07/2022, la sig.ra Parte_1
avendo premesso:
- di essere stata assunta, in data 6 aprile 2013, dalla con un Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale orizzontale a 20 ore
1 settimanali, con mansioni di cassiera e inquadramento nel quarto livello del CCNL
Terziario Confcommercio;
- di essere transitata, in data 26 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della dalla quale era stata licenziata Controparte_2 per giusta causa il 18 febbraio 2022;
- di aver osservato, nel corso di entrambi i rapporti di lavoro, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.00; due domeniche al mese dalle 9.00 alle 13.00;
- di non aver mai percepito il compenso per il lavoro supplementare e straordinario prestato e di aver diritto, a tale titolo nonché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al pagamento di € 208.468,00 oltre accessori di legge;
- di aver sottoscritto, in data 21 dicembre 2017, con la prima società datrice di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale da ritenersi nullo per la carenza di assistenza da parte del conciliatore, conosciuto in quella occasione, che si sarebbe limitato alla generica esposizione del contenuto dell'accordo;
- che il contenuto dell'accordo non sarebbe stato né oggetto di trattativa, che nessuno specifico mandato sarebbe stato conferito al sindacalista e che non sussisterebbe la res litigiosa;
convenne in giudizio la e la Controparte_1 Parte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa e reietta ogni contraria
[...]
e diversa istanza, eccezione e difesa.
- preliminarmente dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 21.12.2017 per i motivi sopra dedotti;
- nel merito dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive come sopra specificate maturate nel corso del rapporto di lavoro con le società convenute, a far data dal 06.04.2013 sino al 18.02.2022 (data quest'ultima dell'intimato licenziamento);
- per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per le causali di cui in premessa la somma di € 208.468,10 o la maggiore somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di CTU.
2 Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge.
Vinte le spese ed i compensi.”
Si costituirono in giudizio entrambe le convenute, eccependo la decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di impugnare il verbale di conciliazione del 21.12.2017, ribadendone peraltro la piena legittimità, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Prima di affrontare il merito delle pretese attore, anche al fine di delimitarne la portata temporale, giova affrontare le difese di parte convenuta, concernenti l'impugnabilità e la legittimità del verbale di conciliazione sindacale siglato in data
21.12.2017.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute.
Dal chiaro contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. emerge che il termine semestrale di decadenza, sancito dal comma 1° non si applica “alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile” ovvero alle transazioni siglate in sede c.d. “protetta” fra cui appunto quella per cui è causa, siglata con l'assistenza di un sindacalista (art. 411 c.p.c.).
Per quanto riguarda, poi, la validità del suddetto negozio giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Perché l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per trattamento di fine rapporto)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20780 del
04/10/2007, ma anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28448 del 07/11/2018).
3 Tale condivisibile indirizzo ben si attaglia al caso odierno in cui la ricorrente, in data 21.12.2017 (cfr. all. 2 produzione di parte ricorrente), ha concluso, presso la sede aziendale, un accordo con cui dichiarava “di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o rivendicazione concernente: inquadramento contrattuale, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno, differenza retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, riposi, permessi, premi, scatti di anzianità, nonché a qualsivoglia pretesa di eventuale risarcimento del danno”, a fronte della corresponsione della somma netta di euro 3.427,00 pari al trattamento di fine rapporto maturato dall'inizio del rapporto sino alla data di stipula dell'accordo.
A prescindere dunque dall'effettiva informazione ed assistenza prestata alla lavoratrice dal sindacalista presente, appare comunque evidente Parte_3 come la corresponsione di una somma di danaro già dovuta alla lavoratrice, a fronte della rinuncia a cospicui crediti da lavoro (come emerso all'esito della consulenza tecnica), non permetta di qualificare l'atto in questione come una transazione valida, difettandone l'elemento essenziale delle “reciproche concessioni” tra le parti del negozio.
Il suddetto accordo, quindi, seppur siglato alla presenza di un sindacalista, deve ritenersi radicalmente nullo e non osta (ai sensi dell'art. 2113 cc. ultimo comma, invocato dalle parti convenute) pertanto all'accertamento di tutti i crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro con la . Controparte_1
Passando al merito del ricorso, devono ritenersi documentalmente provate, oltre che pacifiche fra le parti, le deduzioni attoree concernenti le mansioni di cassiera espletate dalla ricorrente, l'inquadramento posseduto (4° livello) e l'applicazione da parte di entrambi i datori di lavoro del Ccnl di categoria (CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, cfr. all. 9 al ricorso).
Devono, poi, ritenersi in buona parte provate le circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento delle sue pretese.
Come sopra osservato la lavoratrice deduce di aver rispettato, durante entrambi i rapporti di lavoro, un orario ben superiore a quello part-time previsto dal contratto stipulato fra le parti e di aver pertanto diritto al pagamento di cospicue maggiorazioni a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
4 Giova, però, distinguere i due rapporti di lavoro, dovendosi innanzitutto escludere che per il rapporto intercorso con la si sia raggiunta la prova del CP_2 superamento dell'orario di lavoro pattuito.
Nessuno dei testi di parte ricorrente ha, infatti, fornito alcuna informazione sul punto e di segno chiaramente contrario alle deduzioni attore sono le dichiarazioni rese dal teste secondo cui: “Ho lavorato per la per circa due Testimone_1 CP_2 mesi dal 22 gennaio 2022 come repartista presso il punto vendita di Isola delle
Femmine rilevato dalla società. Io arrivavo la mattina fra le 8:00 e le 8:30 la ricorrente arrivava intorno alle 9:00 e prima delle 13:00 in genere andava via, ed io prendevo il suo posto alle casse. Il pomeriggio mentre io lavoravo la ricorrente no. La sua attività lavorativa andava dal lunedì al sabato ma la domenica non lavorava a differenza mia”.
Deve, quindi, escludersi che la ricorrente possa vantare alcun credito a titolo di compenso per lavoro supplementare o straordinario in relazione al breve rapporto di lavoro intercorso con la . CP_2
Ben più precise e convincenti risultano, invece, le dichiarazioni testimoniali relative al precedente rapporto di lavoro.
Giova, quindi, riportare integralmente quanto riferito dai testi Testimone_2
“Sono dipendente della dal 2016 ed ho lavorato con la ricorrente per circa 3 CP_1
anni fra il 2018 e 2021 presso il punto vendita di Isola delle Femmine. Io svolgevo mansioni di direttore del punto vendita e la ricorrente quella di cassiera. Il suo orario di lavoro andava dal lunedì al sabato dalle 8:15 alle 20:00 con una pausa di due ore in alternanza con la collega cassiera e una domenica sì ed una no per mezza giornata sempre dalle 8:15 alle 13:00. Quando la ricorrente lavorava di domenica godeva di mezza giornata di riposo nel corso della settimana successiva. Godeva di 15 giorni di ferie l'anno e dei permessi se li chiedeva” e “Ho lavorato alle Testimone_3
dipendenze della dal 2011 al 2022 e sino al 2028 ho avuto compiti di CP_1
Responsabile di diversi punti vendita nel senso che mi recavo presso gli stessi per sostituire ove c'era bisogno per sostituire il direttore nei giorni di riposo. In particolare mi recavo presso il punto vendita di Isola delle Femmine dove lavorava la ricorrente una volta alla settimana in particolare il mercoledì. La ricorrente lavorava come cassiera e come gli altri dipendenti arrivava tra le 8:00 e le 8:30 quindi si
5 intratteneva fino alla pausa di due ore ed infine andava via all'orario di chiusura verso le 20:00. Se non sbaglio lavorava una domenica sì e una no e se lavorava recuperava mezza giornata nel corso della settimana successiva. Sempre se non sbaglio la ricorrente come gli altri fruiva ordinariamente di un giorno di riposo a settimana cui si aggiungeva se lavorava la domenica un'ulteriore mezza giornata. La domenica si lavorava mezza giornata dalle 9:00 alle 13:00. La ricorrente se non sbaglio godeva di ferie anche se non so di quanti giorni esattamente”.
Le superiori convergenti dichiarazioni, non contraddette da alcun'altra prova di segno contrario, che era onere delle convenute fornire, corroborano le deduzioni attoree concernenti il rispetto di un orario di lavoro superiore a quello pattuito;
più in dettaglio, entrambi i testi concordano nell'indicare, quale orario di inizio, quello compreso fra le
8.00 e le 8.30 (ben potendosi quindi ritenere equitativamente corretto un orario mediano delle 8.15), e di fine alle 20.00, con una pausa intermedia di due ore. Allo stesso modo, ambedue i testi riportano che la ricorrente lavorava a domeniche alterne, con orario dalle 9.00 alle 13.00, fruendo, in caso di lavoro domenicale di una mezza giornata di riposo nella settimana successiva.
Solo il teste asserisce che “se non sbaglio la ricorrente come gli altri Tes_3
fruiva ordinariamente di un giorno di riposo a settimana cui si aggiungeva se lavorava la domenica un'ulteriore mezza giornata”; tale affermazione, di diverso tenore rispetto a quanto riferito dal teste , che non ha fatto alcun cenno al godimento di un Tes_2 giorno di riposo settimanale oltre alla mezza giornata nel caso di lavoro domenicale (e sempre che non vada intesa diversamente ovvero nel senso che, come riferito dal
, la ricorrente godeva “ordinariamente” di un giorno di riposo settimanale, Tes_2 tranne che nelle settimane in cui lavorava la domenica, in cui fruiva solo del riposo compensativo di mezza giornata), deve ritenersi scarsamente attendibile poiché formulata in termini dubitativi (“se non sbaglio”) e poiché proviene da un soggetto che non lavorava (tranne un giorno alla settimana, spesso il mercoledì) nello stesso punto vendita della ricorrente, come il . Tes_2
In termini conclusivi deve ritenersi provato che la ricorrente, per tutta la durata del rapporto intercorso con la (6.4.2013 al 26.1.2022) ha rispettato Controparte_1 un orario di lavoro che andava, dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 20.00, con una pausa di due ore, e a domeniche alterne, dalle 9.00 alle 13.00, fruendo nella settimana
6 successiva di una mezza giornata di riposo, espletando mansioni di cassiera (4° livello del CCNL di categoria) e percependo i compensi di cui alle buste paga.
Alla luce di tali emergenze probatorie, deve ritenersi acclarato l'evidente superamento dei limiti orari pattuiti (part-time a 20 ore settimanali, cfr. contratto di assunzione, all. 1 del ricorso) e quindi il diritto della ricorrente a percepire quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro supplementare e straordinario continuativamente svolto, nel suddetto periodo.
Entrambe le società, visto il vincolo di solidarietà pacificamente sussistente fra le stesse in forza dell'art. 2112 c.c. (cfr. contratto di affitto di azienda del 24.1.2022, all. 3 produzione , vanno condannate a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto CP_2
per i suddetti titoli.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande azionate per il pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, non avendo la ricorrente provato quali e quanti giorni di ferie e permesso ha esattamente goduto nel corso del rapporto di lavoro (cfr. sul punto le generiche dichiarazioni rese dai testi “Godeva di 15 giorni di ferie l'anno e dei Tes_2 permessi se li chiedeva” e “La ricorrente se non sbaglio godeva di ferie Tes_3
anche se non so di quanti giorni esattamente”).
Passando alla quantificazione dei crediti devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dal CTU in quanto esenti da evidenti vizi logico-giuridici (cfr. relazioni in atti).
In definitiva entrambe le società convenute vanno condannate, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 228.381,13, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dall'1.10.2025 sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
Vanno definitivamente poste a carico delle convenute, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
7 In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute, in solido fra loro, a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 228.381,13 oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.10.2025 sino al soddisfo.
Condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Pone a carico delle convenute, in solido, le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 17/12/2025.
IL GIUDICE
DA NO
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