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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 846/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 9.7.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto l'ordinanza del 5.3.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 13.16, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R. G.
promossa da
, (C.F. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Zummo, in Palermo Via G. Marconi n. 7, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo via E. Morselli n. 2, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
e contro Controparte_2
, (C.F. ), con sede legale in Palermo,
[...] P.IVA_2
viale Regione Siciliana 2246;
CONTUMACE- Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice : Parte_1
Come da note conclusive depositate in data 8.7.2025.
Per la parte resistente : Controparte_1
Come da note conclusive depositate in data 7.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento prezzo terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, notificato in data 23.5.2023,
agiva esecutivamente nei confronti di , quale Controparte_1 Parte_1 debitore principale, e del “Fondo Per il Pagamento del Trattamento di Quiescenza Indennità
Buonuscita” (in proseguo “Il ), quale terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento CP_2 del proprio credito determinato in € 117.890,39, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto la debitrice esecutata proponeva, avanti codesto Tribunale, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto al n.r.g. 482/2023), chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: in primo luogo, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impositivi;
in secondo luogo, per l'illegittimità della procedura nella parte eccedente il limite del quinto pignorabile;
infine, l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare per la pendenza di altro pignoramento presso terzi promosso tra le stesse parti ed avente per oggetto la maggioranza dei crediti oggi invocati.
Si costituiva l' contestando integralmente le doglianze Controparte_1 avversarie e chiedendone pertanto il loro rigetto. In particolare, parte convenuta produceva prova della tempestiva notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento presso terzi ed eccepiva l'intervenuta sospensione e la conseguente proroga di tutti i termini di prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale operante nel periodo pandemico.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 25.2.2024, rigettava l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine perentorio fino al 9.4.2024 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione del 9.4.2024 la sig.ra avviava il presente giudizio di merito, Parte_1 reiterando le difese svolte nel ricorso in sede cautelare ed insistendo, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione proposta e nell'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto per il creditore di agire esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.6.2024 si costituiva in giudizio l' , contestando l'opposizione formulata dalla contribuente tanto in relazione Controparte_1 alla presunta prescrizione dei crediti, quanto in ordine alla presunta eccedenza del quinto pignorabile.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., rilevata l'assenza della notifica al terzo pignorato, il Giudice istruttore assegnava alla parte attrice termine per la notifica dell'atto introduttivo al Fondo e differiva l'udienza di comparizione al 12.2.2025.
All'udienza di cui sopra, il Giudice istruttore, rilevata la mancanza di prova circa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato, assegnava alla parte attrice termine per il relativo deposito, rinviando all'udienza del 5.3.2025
Con ordinanza del 5.3.2025 il Giudice istruttore, rilevata la natura documentale della causa, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sulla regolarità del pignoramento avviato
Come visto in parte premessa, la debitrice esecutata, odierna attrice in senso formale, ha contestato la presunta illegittimità del pignoramento promosso dal creditore in ragione non solo di vizi afferenti al merito del credito preteso, ma altresì per motivi direttamente inerenti alle modalità da quest'ultimo impiegate.
Invero, in seno all'atto di citazione, parte debitrice ha sostenuto che “Con il pignoramento presso terzi, l' ha “congelato” somme spettanti alla sig.ra a Controparte_1 Pt_1 titolo di pensione senza specificare quante di queste somme siano effettivamente contenute nel fondo, e senza considerare le stesse quali unica forma di sostentamento della ricorrente […]”, sicché, così procedendo, il creditore avrebbe superato “questo limite, sulla base del contenuto dell'atto di pignoramento, non preoccupandosi di individuare chiaramente l'ossequio del summenzionato disposto legislativo (art. 545 co 7 c.p.c.)” . Secondo la tesi attorea, quindi, l'azione esecutiva oggi opposta sarebbe stata avviata relativamente a somme soggette ai limiti dell'impignorabilità relativa, con conseguente violazione delle prescrizioni di cui all'art. 545 c.p.c. per superamento delle soglie prescritte.
A tal riguardo, l'Ente creditore ha replicato evidenziando che “il debito complessivo del ricorrente
è pari ad euro € 157.362,66 per tributi/entrate oltre interessi di mora, sanzioni e spese di esecuzione mentre il credito per cui oggi si procede, come segnalato dal terzo Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale Regione Sicilia è pari ad euro 29.709,23 ma fino alla concorrenza della maggior somma prima indicata”.
Ciò premesso, ritiene codesto Tribunale che la questione in esame appaia pregiudiziale alle successive valutazioni di merito, attese le conseguenze derivanti, per il pignoramento opposto e, quindi, per l'esito del presente giudizio, dall'eventuale accoglimento delle argomentazioni del debitore.
Sul punto, giova in primo luogo richiamare l'art. 545 c.p.c., il quale pone una serie di limiti di pignorabilità in presenza di crediti del debitore aventi, sostanzialmente, natura alimentare, assistenziale, previdenziale o lavorativa. In simili eventualità, infatti, il pignoramento potrà sì attivarsi, ma unicamente nel rispetto delle soglie ivi previste, con conseguente improcedibilità dello stesso allorché gli importi residuanti, al netto dei limiti applicati, siano inferiori all'ammontare minimo pignorabile disposto dalla legge.
Ebbene, con specifico riferimento al caso in oggetto, risulta dall'atto di pignoramento allegato all'atto di citazione e depositato dalla debitrice che l'Agenzia dell'Entrate abbia agito sulle “somme dovute al suddetto contribuente entro i limiti di cui all'art. 545, commi quarto, quinto e sesto del
c.p.c., fino alla concorrenza del credito sopra specificato […]”. Non risulta poi, da alcuno degli atti prodotti dalla debitrice, che il pignoramento promosso dall'Ente della riscossione abbia vincolato somme maggiori rispetto ai limiti di cui alla disposizione sopra citata, limitandosi, al riguardo,
l'odierna attrice, ad invocare, peraltro genericamente, la violazione dell'art. 545 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, che, relativamente al presente motivo di contestazione, lo stesso non possa trovare accoglimento, atteso che non solo il creditore ha attivato il pignoramento opposto richiamando, espressamente, i vincoli di non pignorabilità dettati dalla legge, sicché alcuna violazione pare addebitabile nei suoi riguardi, ma inoltre lo stesso opponente, pur eccependo simile doglianza, nulla ha provato sul punto, rilevando semplicemente, in via del tutto generica, il mancato rispetto del limite previsto dalla legge.
Ne discende pertanto il rigetto della presente eccezione, con conseguente possibilità di procedere alla disamina del merito della controversia.
III. Sulla prescrizione dei crediti
Come anticipato in parte premessa, la debitrice esecutata ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, asserendo che, nel corso degli anni e durante il tempo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica delle intimazioni di pagamento, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo del termine prescrizionale, i crediti contestati si sarebbero nelle more prescritti, con conseguente venir meno della pretesa creditoria portata ad esecuzione.
A fronte di simile doglianza, l' ne ha contestato integralmente la sua Controparte_1 fondatezza, rappresentando che “nessuna prescrizione si è maturata per essere, nel tempo, intervenuti atti di notifica che hanno interrotto la prescrizione” e che avverso a tali atti non è stata proposta alcuna tempestiva opposizione da parte della contribuente, divenendo, pertanto, definitivi.
A tal fine, in particolare, parte creditrice ha dapprima invocato ed elencato i diversi atti interruttivi nel corso degli anni notificati alla debitrice (cfr. pag.
4-5 della comparsa di costituzione dell'Agenzia dell'Entrate), per poi richiamare, altresì, la normativa emergenziale vigente all'epoca della pandemia
COVID ed i connessi periodi di sospensione e di proroga dalla medesima disposti tra il mese di marzo 2020 ed il mese di giugno 2021. Al riguardo, prima di procedere all'analisi del presente motivo, pare utile rilevare, preliminarmente, come la sig.ra mediante l'opposizione in oggetto, nulla abbia rilevato circa presunti difetti Pt_1
o vizi di notifica degli atti prodromici all'esecuzione, escludendo in tal modo la sussistenza di un collegamento diretto tra il fatto estintivo dell'obbligazione dalla stessa lamentato - la prescrizione –
e l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni.
Ne deriva quindi che, non vertendosi, come appena visto, di doglianze dipendenti dalla mancata o irregolare notifica degli atti prodromici al pignoramento, le questioni oggi poste appartengano alla giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere dunque al loro esame.
Ciò posto, al proposito paiono opportune le seguenti considerazioni.
Con riferimento, in primo luogo, alla prima intimazione di pagamento n. 29620229014208781
(notificata il 09.1.2023), cui sono sottese sei cartelle di pagamento (a loro volta notificate, rispettivamente, negli anni 2002, 2012, 2013), afferenti alcune a crediti di natura contributiva ed altre a tributi erariali, da un primo esame delle produzioni offerte dalla creditrice opposta (cfr. allegati quale documento denominato “plico con notifica atti interruttivi intimazioni” alla comparsa di costituzione), emerge che l' abbia fornito prova dei seguenti atti interruttivi: Controparte_1
-l'avviso di intimazione n. 29620129020012369000, notificato il 16.2.2012 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620020072064055000 (IRPEF), a sua volta notificata il 27.9.2002;
- l'avviso di intimazione n. 29620229014208781, notificato il 09.1.2023 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620170033288036000 (IRPEF), a sua volta notificata il 20.12.2017;
-l'avviso di intimazione n. 29620169010628189000, notificato il 26.9.2016 e relativo all'avviso di addebito n. 59620120004041135000, notificato il 22.10.2012, ed all'avviso di addebito
59620120006559819000, notificato il 16.1.2013;
-l'avviso di intimazione n. 29620179042631803000, notificato il 4.1.2018 e l'avviso di intimazione n. 29620223014208781, notificato il 09.1.2023, entrambi relativi all'avviso di addebito n.
59620130002290589000, notificato l'8.5.2013, ed all'avviso di addebito n.
59620130004269570000, notificato il 19.12.2013.
Limitatamente agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra inerenti a crediti risalenti al periodo 2002 e 2012-2013, tenuto conto del termine di prescrizione operante sia per i crediti erariali considerati, nella specie di durata decennale (vertendosi di tributi erariali), sia per i crediti di natura non tributaria, la cui prescrizione è di durata quinquennale (art. 3, comma 9, L. 335/1995), la relativa pretesa creditoria andrebbe, in linea teorica, dichiarata estinta, atteso il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle cartelle (avvenuta, come visto poc'anzi, negli anni 2002-
2012-2013) ed i successivi atti di impulso dell' della riscossione, promossi soltanto nel 2023. CP_4
Sennonché, simile constatazione non può non accompagnarsi dal richiamo agli interventi normativi straordinari adottati in costanza del periodo di emergenza sanitaria per epidemia SARS COVID-19, in forza dei quali, a cominciare dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia" emanato per fronteggiare, in una prima fase, l'emergenza pandemica), è stata disposta la sospensione, a far data dall'8.3.2020 al 31.5.2020, sia dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sia dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 6 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed all'articolo 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il comma quarto del citato art. 67 ha poi previsto, ugualmente, con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, l'operatività della predetta sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 3, Decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, precisandosi poi, al successivo art. 68, la parallela sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Sul tema, deve infine richiamarsi l'orientamento nelle more formatosi in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, la quale, invitata a pronunciarsi proprio in ordine alla lettura delle disposizioni sopra menzionate, ha precisato che i termini di sospensione dalle stesse previsti “si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 960/2025).
Orbene, volendo a questo punto applicare i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, come già osservato, le cartelle e gli avvisi di addebito di cui al primo avviso di intimazione (avviso n. 29620129020012369000) hanno riguardato crediti risalenti al periodo 2002-2012-2013 ed aventi un termine di prescrizione pari ad anni dieci (per la cartella ivi considerata afferente all'IRPEF) e ad anni cinque ( per i restanti avvisi di addebito), con conseguente venir meno, in linea teorica ed alla luce della data di notifica dei relativi atti di impulso (avvenuta nel 2023), della relativa pretesa.
Nondimeno, attesa l'operatività della normativa emergenziale sopra citata di cui al D.L. n. 18/2020
e sue successive proroghe, l'attività di riscossione del creditore ha formato l'oggetto di temporanea ed eccezionale sospensione, con conseguente slittamento in avanti degli originali termini di prescrizione per la loro intera durata.
Ne discende, conseguentemente, la regolarità dell'attività esecutiva posta in essere dall' P_
, avendo quest'ultimo provveduto a notificare gli atti di impulso afferenti alle cartelle
[...] opposte entro i termini di legge, così come prolungati in forza della disciplina vigente nel periodo pandemico.
Quanto invece alla seconda intimazione di pagamento contestata (ossia l'intimazione n.
29620239008617646, notificata il 7.4.2023), avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la stessa ha riguardato tre cartelle di pagamento, notificate rispettivamente negli anni 2004, 2006, 2007.
Rispetto ad essa parte creditrice ha nuovamente offerto una serie di documenti, tutti allegati alla propria comparsa di costituzione, dai quali si è potuto evincere come, nel tempo intercorrente tra la notifica dell'intimazione contestata e le cartelle ad essa sottesa, siano stati trasmessi i seguenti avvisi di intimazione:
-l'avviso di intimazione n. 29620149032464934000, notificata il 25.9.2014 e relativo alla cartella di di pagamento n. 29620040085464109000 (IRPEF), notificata il 23.11.2004;
-l'avviso di intimazione n. 29620169010628189000, notificato il 26.9.2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620060062116017000 (IRPEF), a sua volta notificata il 17.5.2006, nonché alla cartella di pagamento n. 29620060121701521000, notificata il 28.3.2007.
Ebbene, anche con riferimento agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra, le doglianze mosse dall'odierna opponente non appaiono fondate, attesi i sopra citati atti interruttivi notificati nel rispetto dei termini prescrizionali operanti per i crediti erariali considerati, nella specie di durata decennale (vertendosi di tributi erariali), come da tempo statuito dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia (cfr. ex multis Cass. civ., n. 24322/2014, conf. Cass. civ., n.
32308/2019, secondo cui “il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA) in mancanza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni
e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta”
Ne consegue così, in riferimento anche agli atti sopra menzionati, la regolarità dell'attività esecutiva posta in essere dall' , avendo quest'ultimo provveduto a notificare gli atti di Controparte_6 impulso afferenti alle cartelle opposte entro i termini di legge.
Simile verifica importa quindi il rigetto del presente motivo di opposizione, non potendosi rilevare, in considerazione della documentazione in atti, alcuna delle violazioni contestate in capo al creditore.
IV. Sulla duplicazione dei pignoramenti
Con ulteriore motivo di opposizione, parte attrice ha infine contestato la legittimità dell'azione esecutiva in oggetto, dolendosi, in particolare, dell'attuale pendenza di altro pignoramento mobiliare promosso dalla stessa ed afferente a buona parte dei crediti oggi Controparte_1 contestati.
Circa tale ultimo motivo, nulla ha replicato il creditore opposto.
La presente contestazione non può trovare accoglimento.
Al riguardo, invero, pare utile osservare come la mera pendenza di altro pignoramento mobiliare avviato tra le stesse parti non costituisca, di per sé solo, motivo di illegittimità dell'azione esecutiva anteriormente promossa, salva la prova, ad opera del debitore, che i crediti oggetto di entrambe le azioni esecutive abbiano già trovato integrale o parziale soddisfazione mediante il procedimento successivamente incoato.
Orbene, esaminando la documentazione offerta in atti dalla parte attrice, nulla emerge né in ordine al secondo pignoramento, né, soprattutto, quanto alla sorte dei crediti ivi invocati, limitandosi la debitrice a richiamarne la sua pendenza ma senza fornire prova alcuna sul punto.
Deve di conseguenza rigettarsi anche tale ultimo motivo di opposizione, difettando, agli atti, idonea prova circa l'avvenuta estinzione dei presunti medesimi crediti vantati dall'odierno creditore nella procedura esecutiva successivamente avviata.
V. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza, la sig.ra deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare le spese processuali del presente giudizio, in Controparte_1 conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
08 marzo 2018 n. 37). Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 52.000,01 a € 260.000,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.280,00 per la fase di studio della controversia;
€ 820,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.150,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 4.250,00 da rifondere ad , oltre alle spese Controparte_1 documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le stesse debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti del terzo pignorato, Fondo per il
Pagamento del Trattamento di Quiescenza Indennità Buonuscita Personale Regionale, non costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il pignoramento presso Parte_1 terzi notificato da in data 23.5.2023. Controparte_1
Condanna la sig.ra a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.250,00, oltre
[...] al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del terzo pignorato
Così deciso in Termini Imerese, in data 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 9.7.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto l'ordinanza del 5.3.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 13.16, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R. G.
promossa da
, (C.F. ), domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Zummo, in Palermo Via G. Marconi n. 7, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo via E. Morselli n. 2, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
e contro Controparte_2
, (C.F. ), con sede legale in Palermo,
[...] P.IVA_2
viale Regione Siciliana 2246;
CONTUMACE- Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice : Parte_1
Come da note conclusive depositate in data 8.7.2025.
Per la parte resistente : Controparte_1
Come da note conclusive depositate in data 7.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento prezzo terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, notificato in data 23.5.2023,
agiva esecutivamente nei confronti di , quale Controparte_1 Parte_1 debitore principale, e del “Fondo Per il Pagamento del Trattamento di Quiescenza Indennità
Buonuscita” (in proseguo “Il ), quale terzo pignorato, al fine di ottenere il soddisfacimento CP_2 del proprio credito determinato in € 117.890,39, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto la debitrice esecutata proponeva, avanti codesto Tribunale, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto al n.r.g. 482/2023), chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: in primo luogo, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impositivi;
in secondo luogo, per l'illegittimità della procedura nella parte eccedente il limite del quinto pignorabile;
infine, l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare per la pendenza di altro pignoramento presso terzi promosso tra le stesse parti ed avente per oggetto la maggioranza dei crediti oggi invocati.
Si costituiva l' contestando integralmente le doglianze Controparte_1 avversarie e chiedendone pertanto il loro rigetto. In particolare, parte convenuta produceva prova della tempestiva notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento presso terzi ed eccepiva l'intervenuta sospensione e la conseguente proroga di tutti i termini di prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale operante nel periodo pandemico.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 25.2.2024, rigettava l'istanza di sospensione, assegnando alle parti termine perentorio fino al 9.4.2024 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione del 9.4.2024 la sig.ra avviava il presente giudizio di merito, Parte_1 reiterando le difese svolte nel ricorso in sede cautelare ed insistendo, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione proposta e nell'accertamento dell'insussistenza di alcun diritto per il creditore di agire esecutivamente nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.6.2024 si costituiva in giudizio l' , contestando l'opposizione formulata dalla contribuente tanto in relazione Controparte_1 alla presunta prescrizione dei crediti, quanto in ordine alla presunta eccedenza del quinto pignorabile.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., rilevata l'assenza della notifica al terzo pignorato, il Giudice istruttore assegnava alla parte attrice termine per la notifica dell'atto introduttivo al Fondo e differiva l'udienza di comparizione al 12.2.2025.
All'udienza di cui sopra, il Giudice istruttore, rilevata la mancanza di prova circa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione al terzo pignorato, assegnava alla parte attrice termine per il relativo deposito, rinviando all'udienza del 5.3.2025
Con ordinanza del 5.3.2025 il Giudice istruttore, rilevata la natura documentale della causa, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sulla regolarità del pignoramento avviato
Come visto in parte premessa, la debitrice esecutata, odierna attrice in senso formale, ha contestato la presunta illegittimità del pignoramento promosso dal creditore in ragione non solo di vizi afferenti al merito del credito preteso, ma altresì per motivi direttamente inerenti alle modalità da quest'ultimo impiegate.
Invero, in seno all'atto di citazione, parte debitrice ha sostenuto che “Con il pignoramento presso terzi, l' ha “congelato” somme spettanti alla sig.ra a Controparte_1 Pt_1 titolo di pensione senza specificare quante di queste somme siano effettivamente contenute nel fondo, e senza considerare le stesse quali unica forma di sostentamento della ricorrente […]”, sicché, così procedendo, il creditore avrebbe superato “questo limite, sulla base del contenuto dell'atto di pignoramento, non preoccupandosi di individuare chiaramente l'ossequio del summenzionato disposto legislativo (art. 545 co 7 c.p.c.)” . Secondo la tesi attorea, quindi, l'azione esecutiva oggi opposta sarebbe stata avviata relativamente a somme soggette ai limiti dell'impignorabilità relativa, con conseguente violazione delle prescrizioni di cui all'art. 545 c.p.c. per superamento delle soglie prescritte.
A tal riguardo, l'Ente creditore ha replicato evidenziando che “il debito complessivo del ricorrente
è pari ad euro € 157.362,66 per tributi/entrate oltre interessi di mora, sanzioni e spese di esecuzione mentre il credito per cui oggi si procede, come segnalato dal terzo Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale Regione Sicilia è pari ad euro 29.709,23 ma fino alla concorrenza della maggior somma prima indicata”.
Ciò premesso, ritiene codesto Tribunale che la questione in esame appaia pregiudiziale alle successive valutazioni di merito, attese le conseguenze derivanti, per il pignoramento opposto e, quindi, per l'esito del presente giudizio, dall'eventuale accoglimento delle argomentazioni del debitore.
Sul punto, giova in primo luogo richiamare l'art. 545 c.p.c., il quale pone una serie di limiti di pignorabilità in presenza di crediti del debitore aventi, sostanzialmente, natura alimentare, assistenziale, previdenziale o lavorativa. In simili eventualità, infatti, il pignoramento potrà sì attivarsi, ma unicamente nel rispetto delle soglie ivi previste, con conseguente improcedibilità dello stesso allorché gli importi residuanti, al netto dei limiti applicati, siano inferiori all'ammontare minimo pignorabile disposto dalla legge.
Ebbene, con specifico riferimento al caso in oggetto, risulta dall'atto di pignoramento allegato all'atto di citazione e depositato dalla debitrice che l'Agenzia dell'Entrate abbia agito sulle “somme dovute al suddetto contribuente entro i limiti di cui all'art. 545, commi quarto, quinto e sesto del
c.p.c., fino alla concorrenza del credito sopra specificato […]”. Non risulta poi, da alcuno degli atti prodotti dalla debitrice, che il pignoramento promosso dall'Ente della riscossione abbia vincolato somme maggiori rispetto ai limiti di cui alla disposizione sopra citata, limitandosi, al riguardo,
l'odierna attrice, ad invocare, peraltro genericamente, la violazione dell'art. 545 c.p.c.
Ne deriva, pertanto, che, relativamente al presente motivo di contestazione, lo stesso non possa trovare accoglimento, atteso che non solo il creditore ha attivato il pignoramento opposto richiamando, espressamente, i vincoli di non pignorabilità dettati dalla legge, sicché alcuna violazione pare addebitabile nei suoi riguardi, ma inoltre lo stesso opponente, pur eccependo simile doglianza, nulla ha provato sul punto, rilevando semplicemente, in via del tutto generica, il mancato rispetto del limite previsto dalla legge.
Ne discende pertanto il rigetto della presente eccezione, con conseguente possibilità di procedere alla disamina del merito della controversia.
III. Sulla prescrizione dei crediti
Come anticipato in parte premessa, la debitrice esecutata ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, asserendo che, nel corso degli anni e durante il tempo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica delle intimazioni di pagamento, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo del termine prescrizionale, i crediti contestati si sarebbero nelle more prescritti, con conseguente venir meno della pretesa creditoria portata ad esecuzione.
A fronte di simile doglianza, l' ne ha contestato integralmente la sua Controparte_1 fondatezza, rappresentando che “nessuna prescrizione si è maturata per essere, nel tempo, intervenuti atti di notifica che hanno interrotto la prescrizione” e che avverso a tali atti non è stata proposta alcuna tempestiva opposizione da parte della contribuente, divenendo, pertanto, definitivi.
A tal fine, in particolare, parte creditrice ha dapprima invocato ed elencato i diversi atti interruttivi nel corso degli anni notificati alla debitrice (cfr. pag.
4-5 della comparsa di costituzione dell'Agenzia dell'Entrate), per poi richiamare, altresì, la normativa emergenziale vigente all'epoca della pandemia
COVID ed i connessi periodi di sospensione e di proroga dalla medesima disposti tra il mese di marzo 2020 ed il mese di giugno 2021. Al riguardo, prima di procedere all'analisi del presente motivo, pare utile rilevare, preliminarmente, come la sig.ra mediante l'opposizione in oggetto, nulla abbia rilevato circa presunti difetti Pt_1
o vizi di notifica degli atti prodromici all'esecuzione, escludendo in tal modo la sussistenza di un collegamento diretto tra il fatto estintivo dell'obbligazione dalla stessa lamentato - la prescrizione –
e l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni.
Ne deriva quindi che, non vertendosi, come appena visto, di doglianze dipendenti dalla mancata o irregolare notifica degli atti prodromici al pignoramento, le questioni oggi poste appartengano alla giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere dunque al loro esame.
Ciò posto, al proposito paiono opportune le seguenti considerazioni.
Con riferimento, in primo luogo, alla prima intimazione di pagamento n. 29620229014208781
(notificata il 09.1.2023), cui sono sottese sei cartelle di pagamento (a loro volta notificate, rispettivamente, negli anni 2002, 2012, 2013), afferenti alcune a crediti di natura contributiva ed altre a tributi erariali, da un primo esame delle produzioni offerte dalla creditrice opposta (cfr. allegati quale documento denominato “plico con notifica atti interruttivi intimazioni” alla comparsa di costituzione), emerge che l' abbia fornito prova dei seguenti atti interruttivi: Controparte_1
-l'avviso di intimazione n. 29620129020012369000, notificato il 16.2.2012 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620020072064055000 (IRPEF), a sua volta notificata il 27.9.2002;
- l'avviso di intimazione n. 29620229014208781, notificato il 09.1.2023 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620170033288036000 (IRPEF), a sua volta notificata il 20.12.2017;
-l'avviso di intimazione n. 29620169010628189000, notificato il 26.9.2016 e relativo all'avviso di addebito n. 59620120004041135000, notificato il 22.10.2012, ed all'avviso di addebito
59620120006559819000, notificato il 16.1.2013;
-l'avviso di intimazione n. 29620179042631803000, notificato il 4.1.2018 e l'avviso di intimazione n. 29620223014208781, notificato il 09.1.2023, entrambi relativi all'avviso di addebito n.
59620130002290589000, notificato l'8.5.2013, ed all'avviso di addebito n.
59620130004269570000, notificato il 19.12.2013.
Limitatamente agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra inerenti a crediti risalenti al periodo 2002 e 2012-2013, tenuto conto del termine di prescrizione operante sia per i crediti erariali considerati, nella specie di durata decennale (vertendosi di tributi erariali), sia per i crediti di natura non tributaria, la cui prescrizione è di durata quinquennale (art. 3, comma 9, L. 335/1995), la relativa pretesa creditoria andrebbe, in linea teorica, dichiarata estinta, atteso il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle cartelle (avvenuta, come visto poc'anzi, negli anni 2002-
2012-2013) ed i successivi atti di impulso dell' della riscossione, promossi soltanto nel 2023. CP_4
Sennonché, simile constatazione non può non accompagnarsi dal richiamo agli interventi normativi straordinari adottati in costanza del periodo di emergenza sanitaria per epidemia SARS COVID-19, in forza dei quali, a cominciare dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia" emanato per fronteggiare, in una prima fase, l'emergenza pandemica), è stata disposta la sospensione, a far data dall'8.3.2020 al 31.5.2020, sia dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sia dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 6 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed all'articolo 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il comma quarto del citato art. 67 ha poi previsto, ugualmente, con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, l'operatività della predetta sospensione anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 3, Decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, precisandosi poi, al successivo art. 68, la parallela sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Sul tema, deve infine richiamarsi l'orientamento nelle more formatosi in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, la quale, invitata a pronunciarsi proprio in ordine alla lettura delle disposizioni sopra menzionate, ha precisato che i termini di sospensione dalle stesse previsti “si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 960/2025).
Orbene, volendo a questo punto applicare i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, come già osservato, le cartelle e gli avvisi di addebito di cui al primo avviso di intimazione (avviso n. 29620129020012369000) hanno riguardato crediti risalenti al periodo 2002-2012-2013 ed aventi un termine di prescrizione pari ad anni dieci (per la cartella ivi considerata afferente all'IRPEF) e ad anni cinque ( per i restanti avvisi di addebito), con conseguente venir meno, in linea teorica ed alla luce della data di notifica dei relativi atti di impulso (avvenuta nel 2023), della relativa pretesa.
Nondimeno, attesa l'operatività della normativa emergenziale sopra citata di cui al D.L. n. 18/2020
e sue successive proroghe, l'attività di riscossione del creditore ha formato l'oggetto di temporanea ed eccezionale sospensione, con conseguente slittamento in avanti degli originali termini di prescrizione per la loro intera durata.
Ne discende, conseguentemente, la regolarità dell'attività esecutiva posta in essere dall' P_
, avendo quest'ultimo provveduto a notificare gli atti di impulso afferenti alle cartelle
[...] opposte entro i termini di legge, così come prolungati in forza della disciplina vigente nel periodo pandemico.
Quanto invece alla seconda intimazione di pagamento contestata (ossia l'intimazione n.
29620239008617646, notificata il 7.4.2023), avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la stessa ha riguardato tre cartelle di pagamento, notificate rispettivamente negli anni 2004, 2006, 2007.
Rispetto ad essa parte creditrice ha nuovamente offerto una serie di documenti, tutti allegati alla propria comparsa di costituzione, dai quali si è potuto evincere come, nel tempo intercorrente tra la notifica dell'intimazione contestata e le cartelle ad essa sottesa, siano stati trasmessi i seguenti avvisi di intimazione:
-l'avviso di intimazione n. 29620149032464934000, notificata il 25.9.2014 e relativo alla cartella di di pagamento n. 29620040085464109000 (IRPEF), notificata il 23.11.2004;
-l'avviso di intimazione n. 29620169010628189000, notificato il 26.9.2016 e relativo alla cartella di pagamento n. 29620060062116017000 (IRPEF), a sua volta notificata il 17.5.2006, nonché alla cartella di pagamento n. 29620060121701521000, notificata il 28.3.2007.
Ebbene, anche con riferimento agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra, le doglianze mosse dall'odierna opponente non appaiono fondate, attesi i sopra citati atti interruttivi notificati nel rispetto dei termini prescrizionali operanti per i crediti erariali considerati, nella specie di durata decennale (vertendosi di tributi erariali), come da tempo statuito dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia (cfr. ex multis Cass. civ., n. 24322/2014, conf. Cass. civ., n.
32308/2019, secondo cui “il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA) in mancanza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni
e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta”
Ne consegue così, in riferimento anche agli atti sopra menzionati, la regolarità dell'attività esecutiva posta in essere dall' , avendo quest'ultimo provveduto a notificare gli atti di Controparte_6 impulso afferenti alle cartelle opposte entro i termini di legge.
Simile verifica importa quindi il rigetto del presente motivo di opposizione, non potendosi rilevare, in considerazione della documentazione in atti, alcuna delle violazioni contestate in capo al creditore.
IV. Sulla duplicazione dei pignoramenti
Con ulteriore motivo di opposizione, parte attrice ha infine contestato la legittimità dell'azione esecutiva in oggetto, dolendosi, in particolare, dell'attuale pendenza di altro pignoramento mobiliare promosso dalla stessa ed afferente a buona parte dei crediti oggi Controparte_1 contestati.
Circa tale ultimo motivo, nulla ha replicato il creditore opposto.
La presente contestazione non può trovare accoglimento.
Al riguardo, invero, pare utile osservare come la mera pendenza di altro pignoramento mobiliare avviato tra le stesse parti non costituisca, di per sé solo, motivo di illegittimità dell'azione esecutiva anteriormente promossa, salva la prova, ad opera del debitore, che i crediti oggetto di entrambe le azioni esecutive abbiano già trovato integrale o parziale soddisfazione mediante il procedimento successivamente incoato.
Orbene, esaminando la documentazione offerta in atti dalla parte attrice, nulla emerge né in ordine al secondo pignoramento, né, soprattutto, quanto alla sorte dei crediti ivi invocati, limitandosi la debitrice a richiamarne la sua pendenza ma senza fornire prova alcuna sul punto.
Deve di conseguenza rigettarsi anche tale ultimo motivo di opposizione, difettando, agli atti, idonea prova circa l'avvenuta estinzione dei presunti medesimi crediti vantati dall'odierno creditore nella procedura esecutiva successivamente avviata.
V. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza, la sig.ra deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare le spese processuali del presente giudizio, in Controparte_1 conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
08 marzo 2018 n. 37). Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 52.000,01 a € 260.000,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 1.280,00 per la fase di studio della controversia;
€ 820,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.150,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 4.250,00 da rifondere ad , oltre alle spese Controparte_1 documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le stesse debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti del terzo pignorato, Fondo per il
Pagamento del Trattamento di Quiescenza Indennità Buonuscita Personale Regionale, non costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il pignoramento presso Parte_1 terzi notificato da in data 23.5.2023. Controparte_1
Condanna la sig.ra a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.250,00, oltre
[...] al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del terzo pignorato
Così deciso in Termini Imerese, in data 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi