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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati:
Serena Baccolini Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 635/2024, promossa
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA – in persona del procuratore Dr.ssa - P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, C.so Venezia n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Blasi, che, con gli Avv.ti Luigi Decio e Cristiano Miglio, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_2 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Dr.ssa – Controparte_2 che ha incorporato (C.F. e Controparte_3
P.IVA ), elettivamente domiciliate in Milano, Galleria San Babila n. P.IVA_3
4/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo Cerani che, con l'Avv. PE Agozzino, le rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellate
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese), accertare e dichiarare che, per tutto quanto sopra esposto, Parte_1
all'esito dell'escussione delle polizze UR 0605682, UR
[...]
0602127, UR e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del Nume_1 beneficiario Comune di Milano, va creditrice nei confronti di Controparte_4
(c.f. ) – anche quale incorporante la
[...] P.IVA_2 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 con sede in Parma, via Colorno n. 63, dell'importo di € 11.189.883,56 o della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia;
per l'effetto:
- condannare c.f. ) – anche Controparte_4 P.IVA_2 quale incorporante al pagamento in favore di Controparte_3 del menzionato importo di € 11.189.883,56 o del diverso importo che verrà Pt_1 ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali dalla data dei versamenti in favore del Comune di Milano (occorsi nelle date del 19.4.2016 e del 17.2.2017) sino all'effettivo soddisfo – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
- condannare la stessa (c.f. Controparte_4 P.IVA_2 restituire quanto la somma di € 26.821,50, provvisoriamente corrisposto in Pt_1 data 22.2.24 a titolo di spese di soccombenza per il Giudizio di I° grado (oltre interessi dal pagamento da parte della Compagnia sino all'effettivo soddisfo). Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA e CPA per entrambi i gradi di Giudizio.
Per e Controparte_1 [...]
Controparte_6
L'Ill.ma Corte d'Appello adita, voglia, contrariis reiectis , in accoglimento delle seguenti conclusioni, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi espressi in atti ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, tutte le domande, istanze ed eccezioni svolte dall'appellante società e, per l'effetto, Parte_3 confermare il disposto della sentenza n. 600/2024 depositata dal Tribunale di Milano, Dr.ssa Ambra Carla Tombesi, in data 18.01.2024; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese ed accessori di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 15.11.2006, il Comune di Milano, da un lato, e le società Parte_4
e dall'altro, sottoscrivevano una Controparte_7 Parte_5 convenzione urbanistica (di seguito, anche la “Convenzione” o “Convenzione del 2006”), in forza della quale le predette società assumevano l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché strutture di interesse pubblico e di interesse generale, tra le quali, per ciò che rileva nel presente giudizio (c.d. “Ambito B della Convenzione”), una una Controparte_8 [...]
e il restauro della SC . Controparte_9 CP_10
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione, Controparte_7
e prestavano in favore del Comune di Milano quattro polizze
[...] Parte_5 fideiussorie, rilasciate da Parte_1
pag. 2/17 (di seguito, anche ), a garanzia della realizzazione delle sopra menzionate Pt_1 strutture di interesse pubblico e generale. e alienavano, con quattro distinti atti di Parte_5 Controparte_7 compravendita, sottoscritti in data 30.11.2006 e 18.10.2007, una parte cospicua delle aree destinate alla realizzazione delle opere di cui sopra a soggetti terzi (segnatamente,
e Sirio S.r.l.). Controparte_11 Controparte_12
Gli obblighi di cui alla Convenzione non venivano adempiuti e il Comune di Milano escuteva le garanzie. proponeva impugnazione avverso le suddette ingiunzioni e, nei mesi di aprile Pt_1
2016 e febbraio 2017, provvedeva al pagamento dell'importo di Euro 17.429.215,70. Nei mesi di novembre e dicembre 2014, e Parte_5 Controparte_7 venivano dichiarate fallite e rivendicava la restituzione di quanto pagato Pt_1 insinuandosi allo stato passivo delle procedure fallimentari.
(di seguito, anche ) e Controparte_4 CP_4 [...] CP_ (di seguito, anche “ ”) acquistavano, con atto di compravendita Controparte_3 del 24.3.2017, dal fallimento , il complesso edilizio Parte_5 Parte_6
(sito in Milano, quartiere – SC San PE, via Adriano n. 97) allo Pt_4 Cont stato rustico, in corso di costruzione e destinato alla realizzazione della .
2. Con atto di citazione notificato il 25.3.2022, conveniva in giudizio Pt_1 CP_4 CP_ e , chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 11.619.477,14, oltre interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo a titolo di surrogazione o regresso e, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione al pagamento, di pari importo, effettuato in favore del Comune di Milano, in esecuzione degli obblighi derivanti dalle quattro polizze fideiussorie stipulate da parte di e a Parte_5 Controparte_7 garanzia degli obblighi assunti verso il Comune di esecuzione degli oneri di urbanizzazione concordati con la Convenzione. Tale importo era preteso nei confronti delle convenute in ragione dell'acquisto da CP_ parte di delle aree oggetto di intervento originariamente di proprietà di
[...]
e della conseguente asserita successione di nei diritti e obblighi Parte_5 CP_3 convenzionalmente assunti da nonché per la asserita successione a Parte_5 CP_ titolo particolare di e di nella posizione di soggetto attuatore della CP_4
Convenzione. A sostegno delle domande, deduceva: Pt_1
- di avere documentato l'avvenuto pagamento, fra aprile 2016 e febbraio 2017, degli importi garantiti dalle polizze fideiussorie stipulate da e Parte_5 [...]
per un importo complessivo di Euro 17.429.215,70 a garanzia degli Controparte_7 obblighi assunti verso il Comune di Milano in forza della Convenzione;
- di avere documentato l'acquisto, in data 24.3.2017, da parte di
[...]
del rustico in corso di costruzione e dell'area Controparte_13 Cont pertinenziale relativa alla , con conseguente intervenuto subentro della società
pag. 3/17 acquirente in tutti gli oneri accessori a tale immobile, quali obbligazioni propter rem, nonché nella complessiva posizione del proprietario, come disciplinata dalla Convenzione (artt. 27.2, 28.2 e 28.3 della Convenzione);
- di avere documentato la sottoscrizione, in data 3.7.2017, da parte di Parte_7 con il Comune di Milano di una nuova convenzione (di seguito, “Convenzione del 2017”), deducendo l'intervenuto subentro di tali società, per effetto di detta convenzione, nella posizione originaria di , quale attuatore del programma, Parte_5 con assunzione di tutti gli obblighi facenti capo a tale parte, tra cui quello di pagare, in via di surrogazione, Pt_1
- che, a fronte del pagamento di complessivi Euro 17.429.215,70 in favore del Comune e delle transazioni concluse con tre dei nove soggetti ritenuti obbligati in solido in via di regresso (ossia delle transazioni concluse con Controparte_12
e Sirio, ritenuti coobbligati in solido con le originarie attuatrici Controparte_12
e le società loro subentrate nella convenzione Pt_5 Parte_8 CP RA S.r.l., EO e , l'obbligazione di pagamento Controparte_14 CP_4 gravante sui coobbligati non adempimenti si era ridotta della quota ideale riferita a ciascuno dei coobbligati che avevano concluso le transazioni (pari, complessivamente a Euro 5.809.738,56), con conseguente determinazione del credito residuo in Euro 11.619.477,14, cui sommare gli interessi legali maturati dalla data dei pagamenti eseguiti e sino al saldo effettivo. CP_ 3. Si costituiva in giudizio documentando di avere incorporato con effetti CP_4 dal 1.7.2022 e chiedendo il rigetto delle domande di siccome infondate. Pt_1
La convenuta contestava il comportamento abusivo dell'attrice - che aveva frazionato il proprio credito, al fine di proporre più giudizi autonomi nei confronti di più soggetti ritenuti coobbligati in solido (uno dei quali promosso avanti al Tribunale di Milano ed iscritto al n. 50724/2021 di R.G.) e, in particolare, deduceva:
- la carenza di legittimazione attiva di all'esercizio delle azioni di regresso e Pt_1 di surrogazione in ragione del carattere autonomo della garanzia prestata con le polizze fideiussorie prodotte;
- la propria carenza di legittimazione passiva, alla luce del contenuto specifico dell'art. 27.2 della Convenzione del 2006, che subordinava la cessione dei diritti ed obblighi derivanti dalla predetta Convenzione a specifiche formalità, non rispettate nel caso di specie, con conseguente insussistenza della successione delle odierne convenute nei diritti ed obblighi derivanti da tale Convenzione;
- l'infondatezza nel merito delle pretese attoree, in ragione dell'autonomia tra le obbligazioni dei soggetti a vario titolo coinvolti nel presente giudizio;
- la manifesta infondatezza della domanda, genericamente proposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- l'errata quantificazione del credito vantato dall'attrice, in quanto astrattamente dovuto solo pro-quota da ciascuno dei coobbligati in solido;
- l'erronea decorrenza degli interessi legali indicata dalla parte attrice.
pag. 4/17 4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 18.1.2024 (sentenza n. 600/24, pubblicata in pari data 18.1.2024), rigettava le domande attoree e condannava al rimborso delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro 22.426,00 per Pt_1 compensi, oltre spese generali e CPA). CP Il Tribunale premetteva che aveva agito in giudizio nei confronti di e Pt_1
ritenendole obbligate al rimborso degli importi versati al Comune di Milano, CP_4 quali successori a titolo particolare nei diritti e obblighi gravanti su e Parte_5 derivanti, in primo luogo, dalle polizze fideiussorie. CP Secondo il Tribunale, non era provata la successione, a titolo particolare, di e nelle polizze fideiussorie concluse da con né CP_4 Parte_5 Pt_1 Pt_1 CP aveva allegato la successione di e a titolo universale o particolare, in tali CP_4 polizze. In secondo luogo, ad avviso del Tribunale, difettava la prova della successione, a CP titolo particolare, di e negli obblighi derivanti dalla Convenzione del 2006, CP_4 in forza dell'acquisto, da parte delle stesse, della proprietà dell'immobile in corso di Cont costruzione per la realizzazione della (contratto di compravendita del 24.3.2017) e della sottoscrizione della Convenzione del 2017, per una duplice ragione:
-da un lato, il carattere autonomo della garanzia prestata da nei confronti del Pt_1
Comune e della controgaranzia di rimborso prestata da (e Parte_5
rispetto agli obblighi gravanti sul proprietario e sui soggetti attuatori Controparte_7 CP della Convenzione del 2006, con la conseguenza che, anche a volere ritenere che e fossero succedute a nella Convenzione del 2006, ciò non le CP_4 Parte_5 avrebbe fatte automaticamente succedere, a titolo particolare, negli obblighi gravanti su quale contraente delle autonome polizze fideiussorie concluse con Parte_5
e quindi di soggetti nei confronti dei quali avrebbe potuto agire in Pt_1 Pt_1 surrogazione, ai sensi dell'art. 6 delle polizze;
CP_
-dall'altro lato, l'esclusione del subentro di nei diritti, obblighi e oneri gravanti su in forza della Convenzione del 2006, per effetto del contratto di Parte_5 compravendita del 24.3.2017 e della Convenzione del 2017, in quanto, per un verso, non era stato rispettato l'iter procedurale previsto dall'art. 27.2 della Convenzione del 2006, l'acquisto era avvenuto a trattativa privata dalla procedura fallimentare e l'atto di compravendita non richiamava gli obblighi e oneri della Convenzione del 2006; per altro verso, la Convenzione del 2017 aveva espressamente previsto l'esenzione di PR e I.So da ulteriori oneri, diversi dai costi per il completamento dell'opera (art.
9.1 lett. b), così derogando convenzionalmente e rinegoziando quanto previsto all'art. 28.2. della Convenzione del 2006. Infine, secondo il Tribunale, era infondata la domanda subordinata di condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto il lamentato depauperamento di trovava una giustificazione causale negli obblighi di garanzia assunti con il Pt_1
Comune di Milano, in forza delle polizze fideiussorie concluse da con Pt_1 Pt_5 CP (e e difettava la prova dell'arricchimento di e
[...] Controparte_7 CP_4 quale effetto immediato e diretto del pagamento eseguito da Pt_1
pag. 5/17 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, sulla Pt_1 base dei seguenti motivi di gravame: I) Errata statuizione di mancanza di prova della successione di nel rapporto di CP_4 garanzia;
violazione per errata interpretazione e mancata applicazione degli artt. 1203, 1949, 1950 e 1951 c.c.; II) Errata esclusione della legittimazione passiva di rispetto alle azioni di CP_4 surrogazione e di regresso di Pt_1
III) Illegittimo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento;
violazione dell'art. 2041 c.c.; IV) Omessa pronuncia sul trasferimento delle obbligazioni garantite a CP_4 violazione dell'art. 112. c.p.c.; V) Omessa pronuncia sulla legittimazione passiva di in forza della CP_4 ambulatorietà delle obbligazioni garantite. CP_ 6. – anche quale incorporante - si è costituita nel giudizio di appello, CP_4 chiedendo il rigetto dei motivi di appello.
7. All'esito dell'udienza del 12.9.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 5.11.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 5.11.2025 - e i relativi termini - è stata anticipata al 11.6.2025 e successivamente differita al 1.10.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la successione, a titolo CP_ particolare o universale, di e nelle polizze fideiussorie concluse da CP_4 Pt_5 con
[...] Pt_1
A tale riguardo, ha dedotto la sussistenza, in capo al fideiussore, dei diritti di surroga (art. 1949 c.c.) e di regresso (art. 1950 c.c.), a prescindere dal subentro degli aventi causa del debitore principale garantito nei rapporti di garanzia;
ciò in considerazione della sostanziale estraneità del debitore rispetto al rapporto di garanzia, a mente dell'art. 1936 c.c. Secondo l'appellante, il garante solvens era titolare del diritto di regresso nei Pt_1 confronti del debitore principale, ai sensi degli artt. 1950 c.c. e 1951 c.c. ed era legittimato ad agire nei confronti degli aventi causa del debitore principale – ossia CP_
anche quale incorporante di - in presenza di una successione nel rapporto CP_4 principale garantito. Sotto tale ultimo profilo, ha dedotto che:
-I.So in forza del contratto di compravendita del 24.3.2017 e dell'art. 27.2 della Convenzione del 2006 (doc. 1 e 16 fasc. aveva assunto le obbligazioni Pt_1 previste nella Convenzione del 2006 (compresi gli oneri e obblighi restitutori nei pag. 6/17 confronti del garante solvens , sicché le obbligazioni inadempiute, che Pt_1 CP_ avevano determinato l'escussione delle polizze, erano riconducibili anche a;
Cont
-I.So aveva acquistato il rustico e l'area destinata a e si era avvalsa dei diritti edificatori e, pertanto, era gravata dell'obbligo di realizzazione delle opere di Cont urbanizzazione e dei cd. “standard qualitativi” (fra cui la );
-le obbligazioni previste nella Convenzione del 2006 avevano natura ambulatoria, quali obbligazioni propter rem e, dunque, si erano trasferite in capo a quale CP_3 soggetto acquirente delle aree edificabili;
-l'art. 6 delle polizze fideiussorie prevedeva il diritto di di agire in surroga e Pt_1 regresso anche nei confronti degli aventi causa dei contraenti di polizza.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che le CP_4 garanzie oggetto del presente giudizio erano garanzie autonome – come, del resto, accertato in precedenti giudizi instaurati da nei confronti del Comune di Pt_1
Milano e di con la conseguenza che non era titolare di Parte_5 Pt_1 CP_ alcun diritto di regresso e surroga nei confronti di (e ), non essendo CP_4 quest'ultima debitrice principale del garante solvens né avente causa del debitore principale ( rispetto al contratto autonomo di garanzia. Parte_5 CP_ Ha evidenziato, altresì, che non era intervenuto alcun subentro di nelle obbligazioni convenzionali, ai sensi dell'art. 27.2 Convenzione del 2006, in quanto l'art. 27.2 non prevedeva alcun automatismo nel trasferimento, che per contro era rimesso all'autonomia negoziale – mai esercitata – con una determinata procedura, che non era stata seguita nel caso di specie. Ha escluso, poi, il carattere ambulatorio delle obbligazioni convenzionali e, infine, ha rilevato che l'art. 6 delle polizze fideiussorie faceva riferimento a “successori e aventi causa” del Contraente, da intendersi come “successori e aventi causa” in relazione alla polizza, vale a dire, coloro che erano subentrati, a titolo universale o particolare, nella posizione giuridica del Contraente e non già coloro che avevano acquistato un bene dal Contraente.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse tenuta a rispondere delle azioni di CP_4 surrogazione e regresso azionate da in ragione della natura autonoma delle Pt_1 garanzie, del mancato subentro di PR nei diritti, obblighi e oneri della dante causa e dell'esenzione di PR dal pagamento di oneri diversi dal costo per il Parte_5 completamento della struttura sanitaria (art.
9.1. lett. b) Convenzione 3.7.2017). Sotto il primo profilo, l'appellante ha dedotto che la natura del contratto oggetto di causa non era stata posta in discussione dalle parti e, in ogni caso, che i diritti di surroga e regresso spettavano anche al garante autonomo, attenendo l'assenza del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale esclusivamente alla gestione della garanzia, senza incidenza alcuna sui diritti di surroga e di regresso. Sotto il secondo profilo, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del CP_ 2017, e erano subentrate nella posizione di nelle obbligazioni CP_4 Parte_5 di cui all'originaria Convenzione del 2006 e il Comune di Milano era a conoscenza di pag. 7/17 tale subentro e ne aveva espresso il gradimento (come previsto dall'art. 27.2 della Convenzione del 2006). CP_ Ha evidenziato, inoltre, che il contratto di compravendita stipulato fra e Pt_5 prevedeva espressamente che il bene era venduto nello stato di fatto e di diritto
[...] in cui si trovava “con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive”. Ha, rilevato, infine, che l'art. 27.2 della Convenzione del 2006 prevedeva espressamente l'automatico trasferimento in capo all'acquirente delle obbligazioni convenzionali in solido con l'alienante, come confermato anche dal successivo art. 28.2. Sotto il terzo profilo, ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui all'art.
9.1 lett. b) Convenzione del 2017, che, secondo l'appellante, letta in combinazione con l'art. 3 della medesima Convenzione, riguardava l'esclusione di PR e I.so da oneri “ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla Convenzione del 2006. Da ultimo, ha dedotto che la Convenzione del 2017 non realizzava alcuna cesura rispetto alla Convenzione del 2006, alla luce delle previsioni del contratto di compravendita (vendita “a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come sino ad oggi posseduto dalla parte e Parte_9 suoi aventi causa, con ogni accessione pertinenza, oneri e servitù attive e passive” CP_ (cfr. doc. 5 fasc. primo grado e e della previsione di cui all'art. 3 della CP_4 CP_ Convenzione del 2017 in ordine al subentro di nella posizione della fallita società
. Parte_5
CP_ L'appellata ha resistito al motivo di appello, deducendo che e non erano CP_4 subentrate a - originaria contraente della Convenzione del 2006 - nel Parte_5 rapporto di garanzia oggetto di causa. Con riguardo al primo profilo del motivo di impugnazione, ha evidenziato che si trattava di garanzie autonome, nelle quali il diritto di rivalsa del garante trovava fondamento in una pattuizione negoziale, insussistente nel caso di specie, essendo PR e I.So estranee al rapporto di garanzia. Con riguardo al secondo profilo del motivo di impugnazione, ha escluso il subentro di e I.So nelle obbligazioni convenzionali, in quanto: CP_4
-la Convenzione del 2006 prevedeva la comunicazione al Comune di Milano dell'intervenuta cessione delle aree (art. 27.2), comunicazione che non era mai avvenuta e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27.2 della citata Convenzione, andava escluso il trasferimento automatico in capo agli acquirenti delle aree delle obbligazioni assunte dagli originari contraenti la Convenzione;
CP_
-nell'atto di compravendita del 24.3.2017 fra e non erano riportati gli Parte_5 obblighi derivanti dalla Convenzione del 2006, né erano menzionate le garanzie autonome né tanto meno l'escussione delle stesse, ma era previsto il trasferimento del bene libero da “pesi, ipoteche, privilegi anche fiscali e altri oneri comunque pregiudizievoli”, con la sola eccezione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.
pag. 8/17 Con riguardo al terzo profilo del motivo di appello, ha evidenziato l'erroneità della lettura data dalla controparte all'art.
9.1. della Convenzione del 2017 e la previsione nella Convenzione del 2017 di obblighi nuovi e autonomi rispetto a quelli di cui alla Convenzione del 2006. Secondo l'appellata, la Convenzione del 2017 e l'atto di compravendita del 2017 costituivano una cesura con la Convenzione del 2006 e realizzavano un assetto negoziale nuovo e sopraggiunto rispetto al fallimento di , come confermato Parte_5 dalla previsione di cui all'art.
9.1 della Convenzione del 2017 di “esonero” del soggetto attuatore e del proprietario da “ulteriori oneri”.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che per effetto del depauperamento di aveva CP_4 Pt_1 subito un ingiustificato arricchimento, consistito nell'essersi tale società avvalsa dei titoli abilitativi conseguiti da senza alcuna corresponsione in favore del Parte_5
Comune di Milano a titolo di oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che la controparte non aveva chiarito in cosa consistesse il depauperamento di – che aveva eseguito Pt_1 un pagamento dovuto contrattualmente – e quale fosse il collegamento con l'asserito CP_ arricchimento di e , la quale ultima aveva acquistato un terreno, versando il CP_4 corrispettivo al fallimento e aveva assunto nuove obbligazioni nei Parte_5 confronti del Comune di Milano.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine al trasferimento in capo a delle obbligazioni CP_4 garantite in ragione dell'acquisizione, da parte della stessa, dei diritti edificatori spettanti alla dante causa , con la conseguenza che era obbligata Parte_5 CP_4 alla realizzazione delle opere previste nella Convenzione del 2006 e rispondeva del relativo inadempimento e, quale soggetto attuatore e comunque “debitore principale” per effetto della Convenzione del 2006, era legittimata passiva rispetto all'azione di regresso di quale garante solvens. Pt_1
L'appellante ha lamentato, inoltre, l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine al diritto di surroga, spettante ad quale garante solvens, nella Pt_1 posizione e nei diritti del creditore soddisfatto Comune di Milano.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione, evidenziando che la questione prospettata era stata superata dal Tribunale, che aveva escluso un implicito trasferimento delle obbligazioni in capo a e CP_4 CP_3
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine al trasferimento in capo a – quale titolare dei CP_4 fondi oggetto della Convenzione del 2006 - degli obblighi di corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di contribuzione al costo di costruzione o, in alternativa, di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo di tali oneri, stante la loro natura di obbligazioni propter rem.
pag. 9/17 L'appellata ha resistito al motivo di appello, rilevando, in primo luogo, che la controparte non aveva provato che le obbligazioni il cui inadempimento aveva comportato l'escussione delle garanzie fossero le medesime di quelle gravanti in capo a pur essendo pacifico che le prime si fondavano su un titolo contrattuale (la CP_4
Convenzione del 2006) diverso da quello che disciplinava gli impegni di (ossia CP_4 la Convenzione del 2017, diversa e autonoma dalla Convenzione del 2006); in secondo luogo, che la controparte non aveva provato la natura di obbligazioni propter rem e, da ultimo, che la tesi avversaria era smentita dalla stipula, da parte di di CP_4 una nuova Convenzione con il Comune (segnatamente, la Convenzione del 2017) e dal rilascio di apposite garanzie. A tale ultimo riguardo, ha rilevato che la Convenzione del 2017 e il contratto di compravendita non contenevano alcun riferimento a forme di subentro automatico nelle obbligazioni pregresse già violate né ad obbligazioni propter rem, le quali, in quanto tipiche, potevano sorgere per contratto solo nei casi previsti e con il contenuto espressamente previsto dalla legge (Cass. Civ., 15.10.2018, n. 26573).
6. Preliminarmente, rileva la Corte che la memoria depositata da in data Pt_1
24.9.2025, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi è inammissibile, in quanto non autorizzata, fatta eccezione per la produzione della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 1859/2025 del 5.6.2025, pubblicata in data 24.6.2025), trattandosi di un precedente giurisprudenziale, liberamente acquisibile dalla Corte (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2012, n. 8557; Cass. Civ., Sez. III, 8.5.2001, n. 6396; Cass. Sez. II, 8.8.1990, n. 8038). Per le medesime ragioni, è inammissibile anche la memoria depositata da in CP_4 data 30.9.2025 in replica alla memoria avversaria, trattandosi, anche in tal caso, di uno scritto difensivo non autorizzato e depositato oltre la scadenza del termine di cui all'art. 352 c.p.c.
7. Ciò posto, possono esaminarsi, congiuntamente, i primi due motivi e il quarto motivo di appello, strettamente connessi nel censurare l'esclusione, da parte del CP_ Tribunale di Milano, del subentro di e negli obblighi assunti da CP_4 Pt_5
quale contraente le polizze fideiussorie prestate da e negli obblighi e
[...] Pt_1 oneri derivanti in capo a dalla Convenzione del 2006. Parte_5 CP_ Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la successione di e nelle polizze CP_4 fideiussorie concluse da con rilevando che tale Pt_1 Parte_5 successione, a titolo particolare o universale, non era stata invero nemmeno allegata da Pt_1
nel primo motivo di impugnazione, ha invocato il proprio diritto di regresso Pt_1 CP_ e surroga, quale fideiussore, nei confronti di e quali aventi causa della CP_4 debitrice principale in considerazione della sostanziale estraneità del Parte_5 debitore garantito al rapporto di garanzia. Tale assunto non è meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 10/17 L'art. 6 della polizza fideiussoria, rubricato “Rivalsa Surrogazione” dispone che “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della previsione della presente polizza per capitali, interesse spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, compresa quelle previste dall'art 1952 c.c. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo” (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1 CP_ Occorre, dunque, valutare se e possano considerarsi “aventi causa” CP_4 dell'originario contraente . Parte_5
Preliminarmente, va rilevato che il riferimento ai “successori ed aventi causa” contenuto nella citata previsione può essere interpretato sia come riferito alla polizza fideiussoria sia come riferito al rapporto principale garantito. Sotto il primo profilo, correttamente il giudice di primo grado ha accertato il difetto di prova del trasferimento, a titolo particolare o universale, delle polizze fideiussorie dal a e Parte_10 Parte_5 CP_4 CP_3
Nessun documento è stato, infatti, prodotto a dimostrazione dell'intervenuto CP_ trasferimento, a titolo particolare o universale, delle polizze fideiussorie in capo a e con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi “successori ed CP_4 aventi causa” del , ai sensi del citato art. 6 della polizza. Parte_11
Dal che ne discende, sotto questo profilo, l'insussistenza del diritto di ai Pt_1 sensi del citato art. 6 della polizza fideiussoria, ad agire in surrogazione nei confronti CP_ di e PR, con conseguente rigetto della domanda proposta da Pt_1 CP_ Sotto il secondo profilo, occorre valutare se e possano considerarsi CP_4
“successori ed aventi causa” di in relazione alla Convenzione del 2006 e, Parte_5 dunque, se le stesse siano subentrate nella posizione della debitrice principale Pt_5 relativamente alla Convenzione del 2006, oggetto del secondo motivo di
[...] impugnazione. Preliminarmente, va rilevato che l'art. 27.2 della Convenzione del 2006 dispone che
“In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili, le obbligazioni assunte dai soggetti Attuatori con la presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, potranno essere trasferite in capo al soggetto acquirente;
a tal fine, il soggetto attuatore cedente, pensi dell'articolo 1406 c.c., dovrà comunicare al Comune di Milano la propria volontà di procedere all'alienazione, indicando il nominativo dell'acquirente; il Comune potrà opporsi motivatamente al subentro del cessionario nelle obbligazioni di cui trattasi solo per ragioni inerenti alle caratteristiche soggettive del cessionario medesimo;
qualora il Comune nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non dovesse eccepire per iscritto alcunché, il trasferimento delle obbligazioni in capo all'acquirente sarà efficace a tutti gli effetti, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente paragrafo. In ogni caso, i soggetti Attuatori impegnano a riportare specificatamente negli atti di alienazione, debitamente registrati e trascritti, gli obblighi previsti dalla presente Convenzione in cui l'acquirente subentra;
in mancanza e/o comunque con riferimento agli obblighi non espressamente trasferiti, i soggetti Attuatori, per quanto di rispettiva pag. 11/17 competenza, resteranno solidalmente responsabili con l'acquirente per l'adempimento degli obblighi convenzionali” (doc. 1 fasc. primo grado . Pt_1
Ciò posto, rileva la Corte che il contratto di compravendita concluso fra CP_13 CP_
e dà atto, nelle premesse, della Convenzione del 2006 (“Con atto per
[...]
Notaio di Milano, rep. 158.673 in data 15 novembre 2006, Persona_1 trascritto nei RR.II. di Milano 1 il 28 novembre 2006 ai nn. 98242/57949 e ai nn. 98243/57950, la Parte , unitamente alla società “ Parte_9 Controparte_7
, con sede in Milano e “ , con sede in Milano, ha
[...] Parte_4 stipulato una Convenzione Urbanistica cattiva ad un'area posta a nord-est del Comune di Milano, a confine con il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, della superficie complessiva di mq. 475.688; con detto atto la Parte Alienante ha assunto una serie di obblighi per l'attuazione delle previsioni del Programma Integrato di Intervento, ha effettuato una serie di cessioni gratuite di aree al Comune di Milano per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e si obbligata ad ulteriori cessioni gratuite”; doc. 15 fasc. primo grado doc. 5 Pt_1 CP_ fasc. primo grado e . CP_4
Alla voce “PATTI DELLA COMPRAVENDITA”, è riportata la seguente previsione:
“Quanto dedotto in contratto viene venduto e acquistato a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come sino ad oggi posseduto dalla Parte Alienante e suoi danti causa, con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive. La Parte Alienante, come sopra rappresentata, garantisce di trovarsi nella piena proprietà e libera disponibilità degli immobili compravenduti e che gli stessi sono liberi da pesi, ipoteche e privilegi anche fiscali e altri oneri comunque pregiudizievoli, fatta eccezione per la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita nei RR.II. di Milano 1 il 30 Marzo 2015 ai numeri (…) in favore della “
[...]
” (con avvertenza che la formalità Controparte_15 colpisce anche tali beni). La suddetta formalità verrà svincolata dal bene in oggetto - solo se richiesto dalla Parte Acquirente, trattandosi di formalità non pregiudizievole - a cura e spese della procedura, mediante decreto del Giudice Delegato da emettersi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare” (cfr. doc. 15 fasc. primo grado CP_
doc. 5 fasc. primo grado e . Pt_1 CP_4
Difetta, dunque, qualsiasi menzione nel contratto di compravendita sia degli specifici oneri e obblighi derivanti in capo a dalla Convenzione del 2006 – solo Parte_5 genericamente indicati come “serie di obblighi per l'attuazione delle previsioni del Programma Integrato di Intervento” e obblighi di “cessioni gratuite” - sia a fortiori CP_ dell'intervenuto subentro di negli stessi. Invero, ai sensi del citato art. 27.2 della Convenzione del 2006, è irrilevante, ai fini del trasferimento degli obblighi della Convenzione, la menzione degli stessi nell'atto di compravendita. Rileva, tuttavia, la Corte che il caso di specie presenta talune indubbie peculiarità, in CP_ quanto il contratto di compravendita è stato concluso fra e a seguito Parte_5 di vendita a trattativa privata, autorizzata dal Giudice Delegato nell'ambito del pag. 12/17 fallimento di e alla conclusione di tale contratto è seguita la stipula, Parte_5 CP_ in data 3.7.2017, da parte di con il Comune di Milano di una nuova convenzione (Convenzione del 2017). L'art. 3 di tale Convenzione, rubricato “Oggetto della Convenzione” prevede espressamente che “In adempimento di quanto previsto al punto 11, lettera (ii), delle premesse della “Convenzione del 2006”, il Soggetto Attuatore, il Proprietario, il Comune di Milano, tutti come sopra rappresentati, sottoscrivono la presente Convenzione (la “Convenzione”) al fine di consentire il subentro del Soggetto Attuatore, del Proprietario - che si obbligano, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e regole di cui alla presente Convenzione, a completare la realizzazione Cont della struttura destinata a residenza per anziani e successivamente a gestire la e i relativi servizi che vengono espressamente riconosciuti di interesse pubblico, meglio individuati e successivo articolo 8 - nella posizione della fallita società Parte_5 CP_
(cfr. doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 fasc. primo grado e
[...] Pt_1
. CP_4
Si rende, pertanto, necessario, interpretare tale clausola, al fine di individuare il significato da attribuire alla stessa, con la precisazione che, rientrando le convenzioni urbanistiche nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 L. n. 241/1990 (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28.1.2015, n. 1615; Cass. Civ., Sez. Un., 9.3.2012, n. 3689), la loro interpretazione soggiace ai criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.7.2022, n. 6309; Cons. Stato, Sez. IV, 17.12.2014, n. 6164). Ciò posto, dal tenore letterale della citata clausola di cui all'art. 3 della Convenzione del 2017, emerge che le parti abbiano espressamente inteso disciplinare le condizioni CP_ del subentro di , quale acquirente del bene immobile (il complesso in corso di Cont costruzione destinato a ) - e, dunque, quale “Proprietario” - e di quale CP_4
“Soggetto Attuatore” nella posizione della fallita per il Parte_5 completamento della realizzazione della residenza per anziani e la successiva gestione, nell'ottica di una revisione dell'equilibrio economico alla base della Convenzione del 2006 e della conseguente rimodulazione delle obbligazioni ivi previste quale naturale bilanciamento dei diritti edificatori. Tale soluzione ermeneutica, oltre a essere coerente con il tenore letterale della previsione, è anche la più logica, poiché consente di attribuire un significato autonomo all'anzidetta clausola. Diversamente opinando, infatti, la clausola non avrebbe alcun significato proprio e si risolverebbe, dunque, in una mera clausola di stile, priva di rilevanza. A conforto della correttezza della soluzione interpretativa in parola vi è la previsione di cui al successivo art. 11, rubricato “Garanzie”, di rilascio da parte di “Soggetto Attuatore” e “Proprietario” di due polizze fideiussorie “a garanzia degli obblighi Cont inerenti al completamento della e alla sua successiva gestione, oggetto della presente Convenzione” (doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 fasc. primo grado Pt_1 CP_
e . E' documentalmente provato il rilascio di tali polizze fideiussorie in CP_4 favore del Comune di Milano (docc. 7, 8, 9 e 20 fasc. primo grado I.So e PR). pag. 13/17 A tale riguardo, è appena il caso di rilevare che le quattro polizze fideiussorie rilasciate da in favore del Comune di Milano, in forza della Convenzione Parte_5 del 2006 – per cui è causa – avevano il medesimo oggetto di “garanzia degli obblighi relativi alla realizzazione delle strutture di interesse generale (Residenza temporanea per studenti, Residenza per anziani – e recupero della CP_8 Parte_12
(…)” (art. 25 Convenzione del 2006). E ancora. L'art.
9.1 lett. b) della Convenzione del 2017 prevede che il Comune si impegna a “esentare il Soggetto Attuatore e il Proprietario, fatti salvi i costi necessari per il completamento dell'opera, da ulteriori oneri, compresi quelli di urbanizzazione e il contributo al costo di costruzione” (doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 Pt_1 CP_ CP_ fasc. primo grado e , a conferma dell'esclusione del subentro di negli CP_4 obblighi della Convenzione del 2006, con conseguente superamento della previsione di cui all'art. 27.2 della Convenzione del 2006, di automatico trasferimento in capo all'acquirente degli obblighi della predetta Convenzione. Dal che ne discende che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la CP_ successione a titolo particolare di e in tutti gli obblighi e oneri gravanti su CP_4 in forza della Convenzione del 2006, con conseguente esclusione dei Parte_5 diritti di di regresso e surroga nei confronti delle stesse. Pt_1
Né può indurre a diverse conclusioni l'assunto della difesa di sulla natura Pt_1 ambulatoria delle obbligazioni previste nella Convenzione del 2006, trattandosi di obbligazioni propter rem trasferite in capo a quale acquirente delle aree CP_3 edificabili. Invero, ferma restando, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la natura di obbligazioni propter rem degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica, trattandosi di obbligazioni caratterizzate dal fatto che l'obbligato risulta individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene, con la conseguenza che sono da reputarsi obbligati, sempre in via generale, sia i primi sottoscrittori della convenzione sia i successivi aventi causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 20.8.2015, n. 16999; Cass. Civ., Sez. II, 27.8.2002, n. 12571; Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2023, n. 5806; Cons. Stato, Sez. IV, 27.11.2021 n. 7672; Cons. Stato, Sez. II, 1.12.2021 n. 8006), le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale di cui dispongono anche in tale materia, possono, tuttavia, diversamente modulare la responsabilità per le obbligazioni contenute in una convenzione urbanistica, e specificamente quelle relative alle opere di urbanizzazione, quale naturale bilanciamento dei diritti edificatori , anche nel senso della loro esclusione in caso di trasferimento della titolarità del diritto reale sul bene (cfr. sul tema, Cons. Stato, Sez. IV, 6.10.2020, n. 5878; Cons. Stato, Sez. IV, 30.3.2021, n. 2666). Infine, rileva la Corte che la fattispecie oggetto di causa non è assimilabile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 1859/2025 prodotta dalla difesa di Pt_1 con la nota del 24.9.2025. In tale precedente, la Corte, muovendo dalla considerazione che la clausola 27.2 della Convenzione del 2006 prevede la possibilità degli attuatori (nella specie, ) Parte_5 di alienare gli immobili oggetto della Convenzione nel corso dell'attuazione della pag. 14/17 stessa, trasferendo a terzi gli obblighi di cui alla Convenzione, ha ritenuto che RA- quale società acquirente dal fallimento di Controparte_13 del diritto di superficie sull'area di sedime e di pertinenza destinata alla realizzazione della Residenza per Studenti (RSU) e del sedime ove sorgevano i fabbricati (poi demoliti) costituenti la SC San PE da restaurare - fosse subentrata nella Convenzione e negli obblighi dalla stessa previsti. In tale pronuncia si è ritenuto che RA fosse certamente consapevole dell'esistenza e del tenore della Convenzione del 2006 (“RA è addivenuta all'acquisto dei terreni dal nella certa Controparte_13 consapevolezza non solo dell'esistenza, bensì dello specifico tenore della Convenzione, come dichiarato nell'atto di compravendita all'articolo 5: “… la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”; cfr. pag. 16) e che, successivamente alla conclusione del contratto di compravendita, avesse formulato istanza di proroga della Convenzione al Comune di Milano, a dimostrazione del proprio interesse a subentrare, quale nuovo attuatore all'originaria Convenzione (“Successivamente, la stessa RA ha avanzato formale istanza al Comune per la proroga della Convenzione, sul presupposto di avere interesse a procedere alla realizzazione di alcune delle opere in essa previste e non realizzate dalla dante causa. Proprio questa manifestazione di interesse, unitamente all'istanza di proroga, da un lato dimostrano che RA non ebbe affatto a ritenere che la convenzione fosse scaduta -come pure impropriamente affermato nelle premesse in fatto dell'atto di compravendita- dato che in quel caso non ne sarebbero state possibili la proroga e la prosecuzione, dall'altro che intese proprio subentrare in essa quale nuovo attuatore, sia pure per la realizzazione di opere specifiche”; cfr. pag. 16), con la conseguenza che RA “è senz'altro, per sua espressa volontà, subentrata nella Convenzione, e, quindi, nei suoi obblighi” (cfr. pag. 16). In particolare, è stato ritenuto che “RA, allorché ha manifestato interesse e chiesto al Comune la proroga della Convenzione, era perfettamente consapevole dell'esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere dell'ambito B (richiamate e precisamente individuate nelle premesse della determina di proroga). Di conseguenza, era prospettabile che il subentro negli obblighi convenzionali comportasse anche il subentro nella posizione del contraente esposto, a norma di polizza, alla surroga del garante nei diritti del beneficiario” (cfr. pagg. 17- 18). Tale conclusione è stata fondata sulla considerazione che “da un lato RA, con la compravendita, ha acquisito la possibilità, poi realizzatasi, di divenire attuatore della Convenzione, per la realizzazione di opere residenziali specifiche, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria pressocché già interamente realizzate, e del cui costo, dunque, non avrebbe più dovuto farsi carico, dall'altro l'acquisto di fabbricati e di terreni per la maggior parte edificabili, a un prezzo che può certamente ritenersi vile (20.000 euro complessivi), trova una spiegazione anche nella prospettiva del suddetto oneroso subentro” (cfr. pag. 18). pag. 15/17 CP_ Nel caso di specie, nel contratto di compravendita concluso fra e si Parte_5 dà atto, nelle premesse, della Convenzione del 2006, ma non vi è alcuna menzione CP_ espressa al fatto che sia stata resa edotta degli obblighi nascenti da tale Convenzione. Il prezzo di vendita (pari a Euro 1.000.000,00) non può certamente ritenersi vile, di guisa che, anche sotto questo profilo, va escluso l'oneroso subentro negli obblighi di garanzia originatisi dalla Convenzione del 2006. CP_ E ancora. Non vi è prova che abbia formulato istanze di proroga al Comune o, comunque, abbia manifestato interesse alla Convenzione del 2006 - come avvenuto invece nel caso RA – ma, al contrario, ha concluso una nuova Convenzione in data 3.7.2017 (Convenzione del 2017) con il Comune di Milano. In conclusione, il primo, il secondo e il quarto motivo di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
8. Le considerazioni che precedono con riguardo alla natura di obbligazioni propter rem degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di contributo di costo di costruzione o in alternativa di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo di tali oneri evidenziano l'infondatezza anche del quinto motivo di appello.
9. Il terzo motivo di impugnazione, relativo al rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, non merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27.2.2023, n. 5865; Cass. Civ, Sez. III,
13.3.2024, n. 6735; Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2024, n. 27008; Cass. Civ., Sez. III,
14.4.2025, n. 9754; Cass. Civ., Sez. Un., 8.10.2008, n. 24772). Sotto questo profilo, l'arricchimento e il danno devono essere in rapporto di stretta correlatività, in quanto discendenti dal medesimo fatto costitutivo (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Lav., 28.5.2003, n. 8487; Cass. Civ., Sez. III, 21.6.208, n. 16305; Cass. Civ., Sez. I, 4.9.2013, n. 20226). Declinando tali principi nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il depauperamento di trovasse una giustificazione causale nelle Pt_1 polizze fideiussorie rilasciate da in favore del Comune di Milano e, al Parte_5 contempo, che sussistesse un rapporto di stretta correlazione fra il depauperamento di CP_ e il dedotto arricchimento di e in virtù dell'autonoma posizione Pt_1 CP_4 delle stesse rispetto a quella assunta da nei confronti del Comune di Parte_5
Milano.
pag. 16/17 CP_ A ciò occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si è avvalsa dei titoli abilitativi conseguiti da a fronte sia della Parte_5 corresponsione di un prezzo al fallimento di quest'ultima (pari a Euro 1.000.000,00) sia del rilascio, in favore del Comune di Milano, di polizze fideiussorie a garanzia del Cont completamento della e della successiva gestione (art. 11 Convenzione del 2017).
10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti dell'appellata Controparte_4
.
[...]
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.189.883,56), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
600/24 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18.1.2024, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite del presente grado CP_4 Controparte_4 di giudizio, liquidate in Euro 52.869,00 (di cui Euro 16.297,00 per la fase studio, Euro 9.476,00 per la fase introduttiva e Euro 27.096,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a
[...] norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Serena Baccolini
pag. 17/17
Serena Baccolini Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 635/2024, promossa
DA
Parte_1
(C.F. e P.IVA – in persona del procuratore Dr.ssa - P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, C.so Venezia n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Blasi, che, con gli Avv.ti Luigi Decio e Cristiano Miglio, la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_2 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Dr.ssa – Controparte_2 che ha incorporato (C.F. e Controparte_3
P.IVA ), elettivamente domiciliate in Milano, Galleria San Babila n. P.IVA_3
4/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo Cerani che, con l'Avv. PE Agozzino, le rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellate
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese), accertare e dichiarare che, per tutto quanto sopra esposto, Parte_1
all'esito dell'escussione delle polizze UR 0605682, UR
[...]
0602127, UR e UR 0602129 e dei pagamenti effettuati in favore del Nume_1 beneficiario Comune di Milano, va creditrice nei confronti di Controparte_4
(c.f. ) – anche quale incorporante la
[...] P.IVA_2 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 con sede in Parma, via Colorno n. 63, dell'importo di € 11.189.883,56 o della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia;
per l'effetto:
- condannare c.f. ) – anche Controparte_4 P.IVA_2 quale incorporante al pagamento in favore di Controparte_3 del menzionato importo di € 11.189.883,56 o del diverso importo che verrà Pt_1 ritenuto di Giustizia, oltre interessi legali dalla data dei versamenti in favore del Comune di Milano (occorsi nelle date del 19.4.2016 e del 17.2.2017) sino all'effettivo soddisfo – interessi legali da quantificarsi al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dal momento della domanda giudiziale;
- condannare la stessa (c.f. Controparte_4 P.IVA_2 restituire quanto la somma di € 26.821,50, provvisoriamente corrisposto in Pt_1 data 22.2.24 a titolo di spese di soccombenza per il Giudizio di I° grado (oltre interessi dal pagamento da parte della Compagnia sino all'effettivo soddisfo). Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA e CPA per entrambi i gradi di Giudizio.
Per e Controparte_1 [...]
Controparte_6
L'Ill.ma Corte d'Appello adita, voglia, contrariis reiectis , in accoglimento delle seguenti conclusioni, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi espressi in atti ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, tutte le domande, istanze ed eccezioni svolte dall'appellante società e, per l'effetto, Parte_3 confermare il disposto della sentenza n. 600/2024 depositata dal Tribunale di Milano, Dr.ssa Ambra Carla Tombesi, in data 18.01.2024; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese ed accessori di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 15.11.2006, il Comune di Milano, da un lato, e le società Parte_4
e dall'altro, sottoscrivevano una Controparte_7 Parte_5 convenzione urbanistica (di seguito, anche la “Convenzione” o “Convenzione del 2006”), in forza della quale le predette società assumevano l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché strutture di interesse pubblico e di interesse generale, tra le quali, per ciò che rileva nel presente giudizio (c.d. “Ambito B della Convenzione”), una una Controparte_8 [...]
e il restauro della SC . Controparte_9 CP_10
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione, Controparte_7
e prestavano in favore del Comune di Milano quattro polizze
[...] Parte_5 fideiussorie, rilasciate da Parte_1
pag. 2/17 (di seguito, anche ), a garanzia della realizzazione delle sopra menzionate Pt_1 strutture di interesse pubblico e generale. e alienavano, con quattro distinti atti di Parte_5 Controparte_7 compravendita, sottoscritti in data 30.11.2006 e 18.10.2007, una parte cospicua delle aree destinate alla realizzazione delle opere di cui sopra a soggetti terzi (segnatamente,
e Sirio S.r.l.). Controparte_11 Controparte_12
Gli obblighi di cui alla Convenzione non venivano adempiuti e il Comune di Milano escuteva le garanzie. proponeva impugnazione avverso le suddette ingiunzioni e, nei mesi di aprile Pt_1
2016 e febbraio 2017, provvedeva al pagamento dell'importo di Euro 17.429.215,70. Nei mesi di novembre e dicembre 2014, e Parte_5 Controparte_7 venivano dichiarate fallite e rivendicava la restituzione di quanto pagato Pt_1 insinuandosi allo stato passivo delle procedure fallimentari.
(di seguito, anche ) e Controparte_4 CP_4 [...] CP_ (di seguito, anche “ ”) acquistavano, con atto di compravendita Controparte_3 del 24.3.2017, dal fallimento , il complesso edilizio Parte_5 Parte_6
(sito in Milano, quartiere – SC San PE, via Adriano n. 97) allo Pt_4 Cont stato rustico, in corso di costruzione e destinato alla realizzazione della .
2. Con atto di citazione notificato il 25.3.2022, conveniva in giudizio Pt_1 CP_4 CP_ e , chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 11.619.477,14, oltre interessi di mora da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo a titolo di surrogazione o regresso e, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione al pagamento, di pari importo, effettuato in favore del Comune di Milano, in esecuzione degli obblighi derivanti dalle quattro polizze fideiussorie stipulate da parte di e a Parte_5 Controparte_7 garanzia degli obblighi assunti verso il Comune di esecuzione degli oneri di urbanizzazione concordati con la Convenzione. Tale importo era preteso nei confronti delle convenute in ragione dell'acquisto da CP_ parte di delle aree oggetto di intervento originariamente di proprietà di
[...]
e della conseguente asserita successione di nei diritti e obblighi Parte_5 CP_3 convenzionalmente assunti da nonché per la asserita successione a Parte_5 CP_ titolo particolare di e di nella posizione di soggetto attuatore della CP_4
Convenzione. A sostegno delle domande, deduceva: Pt_1
- di avere documentato l'avvenuto pagamento, fra aprile 2016 e febbraio 2017, degli importi garantiti dalle polizze fideiussorie stipulate da e Parte_5 [...]
per un importo complessivo di Euro 17.429.215,70 a garanzia degli Controparte_7 obblighi assunti verso il Comune di Milano in forza della Convenzione;
- di avere documentato l'acquisto, in data 24.3.2017, da parte di
[...]
del rustico in corso di costruzione e dell'area Controparte_13 Cont pertinenziale relativa alla , con conseguente intervenuto subentro della società
pag. 3/17 acquirente in tutti gli oneri accessori a tale immobile, quali obbligazioni propter rem, nonché nella complessiva posizione del proprietario, come disciplinata dalla Convenzione (artt. 27.2, 28.2 e 28.3 della Convenzione);
- di avere documentato la sottoscrizione, in data 3.7.2017, da parte di Parte_7 con il Comune di Milano di una nuova convenzione (di seguito, “Convenzione del 2017”), deducendo l'intervenuto subentro di tali società, per effetto di detta convenzione, nella posizione originaria di , quale attuatore del programma, Parte_5 con assunzione di tutti gli obblighi facenti capo a tale parte, tra cui quello di pagare, in via di surrogazione, Pt_1
- che, a fronte del pagamento di complessivi Euro 17.429.215,70 in favore del Comune e delle transazioni concluse con tre dei nove soggetti ritenuti obbligati in solido in via di regresso (ossia delle transazioni concluse con Controparte_12
e Sirio, ritenuti coobbligati in solido con le originarie attuatrici Controparte_12
e le società loro subentrate nella convenzione Pt_5 Parte_8 CP RA S.r.l., EO e , l'obbligazione di pagamento Controparte_14 CP_4 gravante sui coobbligati non adempimenti si era ridotta della quota ideale riferita a ciascuno dei coobbligati che avevano concluso le transazioni (pari, complessivamente a Euro 5.809.738,56), con conseguente determinazione del credito residuo in Euro 11.619.477,14, cui sommare gli interessi legali maturati dalla data dei pagamenti eseguiti e sino al saldo effettivo. CP_ 3. Si costituiva in giudizio documentando di avere incorporato con effetti CP_4 dal 1.7.2022 e chiedendo il rigetto delle domande di siccome infondate. Pt_1
La convenuta contestava il comportamento abusivo dell'attrice - che aveva frazionato il proprio credito, al fine di proporre più giudizi autonomi nei confronti di più soggetti ritenuti coobbligati in solido (uno dei quali promosso avanti al Tribunale di Milano ed iscritto al n. 50724/2021 di R.G.) e, in particolare, deduceva:
- la carenza di legittimazione attiva di all'esercizio delle azioni di regresso e Pt_1 di surrogazione in ragione del carattere autonomo della garanzia prestata con le polizze fideiussorie prodotte;
- la propria carenza di legittimazione passiva, alla luce del contenuto specifico dell'art. 27.2 della Convenzione del 2006, che subordinava la cessione dei diritti ed obblighi derivanti dalla predetta Convenzione a specifiche formalità, non rispettate nel caso di specie, con conseguente insussistenza della successione delle odierne convenute nei diritti ed obblighi derivanti da tale Convenzione;
- l'infondatezza nel merito delle pretese attoree, in ragione dell'autonomia tra le obbligazioni dei soggetti a vario titolo coinvolti nel presente giudizio;
- la manifesta infondatezza della domanda, genericamente proposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- l'errata quantificazione del credito vantato dall'attrice, in quanto astrattamente dovuto solo pro-quota da ciascuno dei coobbligati in solido;
- l'erronea decorrenza degli interessi legali indicata dalla parte attrice.
pag. 4/17 4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 18.1.2024 (sentenza n. 600/24, pubblicata in pari data 18.1.2024), rigettava le domande attoree e condannava al rimborso delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro 22.426,00 per Pt_1 compensi, oltre spese generali e CPA). CP Il Tribunale premetteva che aveva agito in giudizio nei confronti di e Pt_1
ritenendole obbligate al rimborso degli importi versati al Comune di Milano, CP_4 quali successori a titolo particolare nei diritti e obblighi gravanti su e Parte_5 derivanti, in primo luogo, dalle polizze fideiussorie. CP Secondo il Tribunale, non era provata la successione, a titolo particolare, di e nelle polizze fideiussorie concluse da con né CP_4 Parte_5 Pt_1 Pt_1 CP aveva allegato la successione di e a titolo universale o particolare, in tali CP_4 polizze. In secondo luogo, ad avviso del Tribunale, difettava la prova della successione, a CP titolo particolare, di e negli obblighi derivanti dalla Convenzione del 2006, CP_4 in forza dell'acquisto, da parte delle stesse, della proprietà dell'immobile in corso di Cont costruzione per la realizzazione della (contratto di compravendita del 24.3.2017) e della sottoscrizione della Convenzione del 2017, per una duplice ragione:
-da un lato, il carattere autonomo della garanzia prestata da nei confronti del Pt_1
Comune e della controgaranzia di rimborso prestata da (e Parte_5
rispetto agli obblighi gravanti sul proprietario e sui soggetti attuatori Controparte_7 CP della Convenzione del 2006, con la conseguenza che, anche a volere ritenere che e fossero succedute a nella Convenzione del 2006, ciò non le CP_4 Parte_5 avrebbe fatte automaticamente succedere, a titolo particolare, negli obblighi gravanti su quale contraente delle autonome polizze fideiussorie concluse con Parte_5
e quindi di soggetti nei confronti dei quali avrebbe potuto agire in Pt_1 Pt_1 surrogazione, ai sensi dell'art. 6 delle polizze;
CP_
-dall'altro lato, l'esclusione del subentro di nei diritti, obblighi e oneri gravanti su in forza della Convenzione del 2006, per effetto del contratto di Parte_5 compravendita del 24.3.2017 e della Convenzione del 2017, in quanto, per un verso, non era stato rispettato l'iter procedurale previsto dall'art. 27.2 della Convenzione del 2006, l'acquisto era avvenuto a trattativa privata dalla procedura fallimentare e l'atto di compravendita non richiamava gli obblighi e oneri della Convenzione del 2006; per altro verso, la Convenzione del 2017 aveva espressamente previsto l'esenzione di PR e I.So da ulteriori oneri, diversi dai costi per il completamento dell'opera (art.
9.1 lett. b), così derogando convenzionalmente e rinegoziando quanto previsto all'art. 28.2. della Convenzione del 2006. Infine, secondo il Tribunale, era infondata la domanda subordinata di condanna delle convenute, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto il lamentato depauperamento di trovava una giustificazione causale negli obblighi di garanzia assunti con il Pt_1
Comune di Milano, in forza delle polizze fideiussorie concluse da con Pt_1 Pt_5 CP (e e difettava la prova dell'arricchimento di e
[...] Controparte_7 CP_4 quale effetto immediato e diretto del pagamento eseguito da Pt_1
pag. 5/17 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, sulla Pt_1 base dei seguenti motivi di gravame: I) Errata statuizione di mancanza di prova della successione di nel rapporto di CP_4 garanzia;
violazione per errata interpretazione e mancata applicazione degli artt. 1203, 1949, 1950 e 1951 c.c.; II) Errata esclusione della legittimazione passiva di rispetto alle azioni di CP_4 surrogazione e di regresso di Pt_1
III) Illegittimo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento;
violazione dell'art. 2041 c.c.; IV) Omessa pronuncia sul trasferimento delle obbligazioni garantite a CP_4 violazione dell'art. 112. c.p.c.; V) Omessa pronuncia sulla legittimazione passiva di in forza della CP_4 ambulatorietà delle obbligazioni garantite. CP_ 6. – anche quale incorporante - si è costituita nel giudizio di appello, CP_4 chiedendo il rigetto dei motivi di appello.
7. All'esito dell'udienza del 12.9.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 5.11.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 5.11.2025 - e i relativi termini - è stata anticipata al 11.6.2025 e successivamente differita al 1.10.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la successione, a titolo CP_ particolare o universale, di e nelle polizze fideiussorie concluse da CP_4 Pt_5 con
[...] Pt_1
A tale riguardo, ha dedotto la sussistenza, in capo al fideiussore, dei diritti di surroga (art. 1949 c.c.) e di regresso (art. 1950 c.c.), a prescindere dal subentro degli aventi causa del debitore principale garantito nei rapporti di garanzia;
ciò in considerazione della sostanziale estraneità del debitore rispetto al rapporto di garanzia, a mente dell'art. 1936 c.c. Secondo l'appellante, il garante solvens era titolare del diritto di regresso nei Pt_1 confronti del debitore principale, ai sensi degli artt. 1950 c.c. e 1951 c.c. ed era legittimato ad agire nei confronti degli aventi causa del debitore principale – ossia CP_
anche quale incorporante di - in presenza di una successione nel rapporto CP_4 principale garantito. Sotto tale ultimo profilo, ha dedotto che:
-I.So in forza del contratto di compravendita del 24.3.2017 e dell'art. 27.2 della Convenzione del 2006 (doc. 1 e 16 fasc. aveva assunto le obbligazioni Pt_1 previste nella Convenzione del 2006 (compresi gli oneri e obblighi restitutori nei pag. 6/17 confronti del garante solvens , sicché le obbligazioni inadempiute, che Pt_1 CP_ avevano determinato l'escussione delle polizze, erano riconducibili anche a;
Cont
-I.So aveva acquistato il rustico e l'area destinata a e si era avvalsa dei diritti edificatori e, pertanto, era gravata dell'obbligo di realizzazione delle opere di Cont urbanizzazione e dei cd. “standard qualitativi” (fra cui la );
-le obbligazioni previste nella Convenzione del 2006 avevano natura ambulatoria, quali obbligazioni propter rem e, dunque, si erano trasferite in capo a quale CP_3 soggetto acquirente delle aree edificabili;
-l'art. 6 delle polizze fideiussorie prevedeva il diritto di di agire in surroga e Pt_1 regresso anche nei confronti degli aventi causa dei contraenti di polizza.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che le CP_4 garanzie oggetto del presente giudizio erano garanzie autonome – come, del resto, accertato in precedenti giudizi instaurati da nei confronti del Comune di Pt_1
Milano e di con la conseguenza che non era titolare di Parte_5 Pt_1 CP_ alcun diritto di regresso e surroga nei confronti di (e ), non essendo CP_4 quest'ultima debitrice principale del garante solvens né avente causa del debitore principale ( rispetto al contratto autonomo di garanzia. Parte_5 CP_ Ha evidenziato, altresì, che non era intervenuto alcun subentro di nelle obbligazioni convenzionali, ai sensi dell'art. 27.2 Convenzione del 2006, in quanto l'art. 27.2 non prevedeva alcun automatismo nel trasferimento, che per contro era rimesso all'autonomia negoziale – mai esercitata – con una determinata procedura, che non era stata seguita nel caso di specie. Ha escluso, poi, il carattere ambulatorio delle obbligazioni convenzionali e, infine, ha rilevato che l'art. 6 delle polizze fideiussorie faceva riferimento a “successori e aventi causa” del Contraente, da intendersi come “successori e aventi causa” in relazione alla polizza, vale a dire, coloro che erano subentrati, a titolo universale o particolare, nella posizione giuridica del Contraente e non già coloro che avevano acquistato un bene dal Contraente.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse tenuta a rispondere delle azioni di CP_4 surrogazione e regresso azionate da in ragione della natura autonoma delle Pt_1 garanzie, del mancato subentro di PR nei diritti, obblighi e oneri della dante causa e dell'esenzione di PR dal pagamento di oneri diversi dal costo per il Parte_5 completamento della struttura sanitaria (art.
9.1. lett. b) Convenzione 3.7.2017). Sotto il primo profilo, l'appellante ha dedotto che la natura del contratto oggetto di causa non era stata posta in discussione dalle parti e, in ogni caso, che i diritti di surroga e regresso spettavano anche al garante autonomo, attenendo l'assenza del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale esclusivamente alla gestione della garanzia, senza incidenza alcuna sui diritti di surroga e di regresso. Sotto il secondo profilo, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del CP_ 2017, e erano subentrate nella posizione di nelle obbligazioni CP_4 Parte_5 di cui all'originaria Convenzione del 2006 e il Comune di Milano era a conoscenza di pag. 7/17 tale subentro e ne aveva espresso il gradimento (come previsto dall'art. 27.2 della Convenzione del 2006). CP_ Ha evidenziato, inoltre, che il contratto di compravendita stipulato fra e Pt_5 prevedeva espressamente che il bene era venduto nello stato di fatto e di diritto
[...] in cui si trovava “con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive”. Ha, rilevato, infine, che l'art. 27.2 della Convenzione del 2006 prevedeva espressamente l'automatico trasferimento in capo all'acquirente delle obbligazioni convenzionali in solido con l'alienante, come confermato anche dal successivo art. 28.2. Sotto il terzo profilo, ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui all'art.
9.1 lett. b) Convenzione del 2017, che, secondo l'appellante, letta in combinazione con l'art. 3 della medesima Convenzione, riguardava l'esclusione di PR e I.so da oneri “ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla Convenzione del 2006. Da ultimo, ha dedotto che la Convenzione del 2017 non realizzava alcuna cesura rispetto alla Convenzione del 2006, alla luce delle previsioni del contratto di compravendita (vendita “a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come sino ad oggi posseduto dalla parte e Parte_9 suoi aventi causa, con ogni accessione pertinenza, oneri e servitù attive e passive” CP_ (cfr. doc. 5 fasc. primo grado e e della previsione di cui all'art. 3 della CP_4 CP_ Convenzione del 2017 in ordine al subentro di nella posizione della fallita società
. Parte_5
CP_ L'appellata ha resistito al motivo di appello, deducendo che e non erano CP_4 subentrate a - originaria contraente della Convenzione del 2006 - nel Parte_5 rapporto di garanzia oggetto di causa. Con riguardo al primo profilo del motivo di impugnazione, ha evidenziato che si trattava di garanzie autonome, nelle quali il diritto di rivalsa del garante trovava fondamento in una pattuizione negoziale, insussistente nel caso di specie, essendo PR e I.So estranee al rapporto di garanzia. Con riguardo al secondo profilo del motivo di impugnazione, ha escluso il subentro di e I.So nelle obbligazioni convenzionali, in quanto: CP_4
-la Convenzione del 2006 prevedeva la comunicazione al Comune di Milano dell'intervenuta cessione delle aree (art. 27.2), comunicazione che non era mai avvenuta e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27.2 della citata Convenzione, andava escluso il trasferimento automatico in capo agli acquirenti delle aree delle obbligazioni assunte dagli originari contraenti la Convenzione;
CP_
-nell'atto di compravendita del 24.3.2017 fra e non erano riportati gli Parte_5 obblighi derivanti dalla Convenzione del 2006, né erano menzionate le garanzie autonome né tanto meno l'escussione delle stesse, ma era previsto il trasferimento del bene libero da “pesi, ipoteche, privilegi anche fiscali e altri oneri comunque pregiudizievoli”, con la sola eccezione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.
pag. 8/17 Con riguardo al terzo profilo del motivo di appello, ha evidenziato l'erroneità della lettura data dalla controparte all'art.
9.1. della Convenzione del 2017 e la previsione nella Convenzione del 2017 di obblighi nuovi e autonomi rispetto a quelli di cui alla Convenzione del 2006. Secondo l'appellata, la Convenzione del 2017 e l'atto di compravendita del 2017 costituivano una cesura con la Convenzione del 2006 e realizzavano un assetto negoziale nuovo e sopraggiunto rispetto al fallimento di , come confermato Parte_5 dalla previsione di cui all'art.
9.1 della Convenzione del 2017 di “esonero” del soggetto attuatore e del proprietario da “ulteriori oneri”.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che per effetto del depauperamento di aveva CP_4 Pt_1 subito un ingiustificato arricchimento, consistito nell'essersi tale società avvalsa dei titoli abilitativi conseguiti da senza alcuna corresponsione in favore del Parte_5
Comune di Milano a titolo di oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che la controparte non aveva chiarito in cosa consistesse il depauperamento di – che aveva eseguito Pt_1 un pagamento dovuto contrattualmente – e quale fosse il collegamento con l'asserito CP_ arricchimento di e , la quale ultima aveva acquistato un terreno, versando il CP_4 corrispettivo al fallimento e aveva assunto nuove obbligazioni nei Parte_5 confronti del Comune di Milano.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine al trasferimento in capo a delle obbligazioni CP_4 garantite in ragione dell'acquisizione, da parte della stessa, dei diritti edificatori spettanti alla dante causa , con la conseguenza che era obbligata Parte_5 CP_4 alla realizzazione delle opere previste nella Convenzione del 2006 e rispondeva del relativo inadempimento e, quale soggetto attuatore e comunque “debitore principale” per effetto della Convenzione del 2006, era legittimata passiva rispetto all'azione di regresso di quale garante solvens. Pt_1
L'appellante ha lamentato, inoltre, l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine al diritto di surroga, spettante ad quale garante solvens, nella Pt_1 posizione e nei diritti del creditore soddisfatto Comune di Milano.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione, evidenziando che la questione prospettata era stata superata dal Tribunale, che aveva escluso un implicito trasferimento delle obbligazioni in capo a e CP_4 CP_3
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine al trasferimento in capo a – quale titolare dei CP_4 fondi oggetto della Convenzione del 2006 - degli obblighi di corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di contribuzione al costo di costruzione o, in alternativa, di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo di tali oneri, stante la loro natura di obbligazioni propter rem.
pag. 9/17 L'appellata ha resistito al motivo di appello, rilevando, in primo luogo, che la controparte non aveva provato che le obbligazioni il cui inadempimento aveva comportato l'escussione delle garanzie fossero le medesime di quelle gravanti in capo a pur essendo pacifico che le prime si fondavano su un titolo contrattuale (la CP_4
Convenzione del 2006) diverso da quello che disciplinava gli impegni di (ossia CP_4 la Convenzione del 2017, diversa e autonoma dalla Convenzione del 2006); in secondo luogo, che la controparte non aveva provato la natura di obbligazioni propter rem e, da ultimo, che la tesi avversaria era smentita dalla stipula, da parte di di CP_4 una nuova Convenzione con il Comune (segnatamente, la Convenzione del 2017) e dal rilascio di apposite garanzie. A tale ultimo riguardo, ha rilevato che la Convenzione del 2017 e il contratto di compravendita non contenevano alcun riferimento a forme di subentro automatico nelle obbligazioni pregresse già violate né ad obbligazioni propter rem, le quali, in quanto tipiche, potevano sorgere per contratto solo nei casi previsti e con il contenuto espressamente previsto dalla legge (Cass. Civ., 15.10.2018, n. 26573).
6. Preliminarmente, rileva la Corte che la memoria depositata da in data Pt_1
24.9.2025, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi è inammissibile, in quanto non autorizzata, fatta eccezione per la produzione della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 1859/2025 del 5.6.2025, pubblicata in data 24.6.2025), trattandosi di un precedente giurisprudenziale, liberamente acquisibile dalla Corte (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2012, n. 8557; Cass. Civ., Sez. III, 8.5.2001, n. 6396; Cass. Sez. II, 8.8.1990, n. 8038). Per le medesime ragioni, è inammissibile anche la memoria depositata da in CP_4 data 30.9.2025 in replica alla memoria avversaria, trattandosi, anche in tal caso, di uno scritto difensivo non autorizzato e depositato oltre la scadenza del termine di cui all'art. 352 c.p.c.
7. Ciò posto, possono esaminarsi, congiuntamente, i primi due motivi e il quarto motivo di appello, strettamente connessi nel censurare l'esclusione, da parte del CP_ Tribunale di Milano, del subentro di e negli obblighi assunti da CP_4 Pt_5
quale contraente le polizze fideiussorie prestate da e negli obblighi e
[...] Pt_1 oneri derivanti in capo a dalla Convenzione del 2006. Parte_5 CP_ Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la successione di e nelle polizze CP_4 fideiussorie concluse da con rilevando che tale Pt_1 Parte_5 successione, a titolo particolare o universale, non era stata invero nemmeno allegata da Pt_1
nel primo motivo di impugnazione, ha invocato il proprio diritto di regresso Pt_1 CP_ e surroga, quale fideiussore, nei confronti di e quali aventi causa della CP_4 debitrice principale in considerazione della sostanziale estraneità del Parte_5 debitore garantito al rapporto di garanzia. Tale assunto non è meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 10/17 L'art. 6 della polizza fideiussoria, rubricato “Rivalsa Surrogazione” dispone che “Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della previsione della presente polizza per capitali, interesse spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, compresa quelle previste dall'art 1952 c.c. La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo” (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1 CP_ Occorre, dunque, valutare se e possano considerarsi “aventi causa” CP_4 dell'originario contraente . Parte_5
Preliminarmente, va rilevato che il riferimento ai “successori ed aventi causa” contenuto nella citata previsione può essere interpretato sia come riferito alla polizza fideiussoria sia come riferito al rapporto principale garantito. Sotto il primo profilo, correttamente il giudice di primo grado ha accertato il difetto di prova del trasferimento, a titolo particolare o universale, delle polizze fideiussorie dal a e Parte_10 Parte_5 CP_4 CP_3
Nessun documento è stato, infatti, prodotto a dimostrazione dell'intervenuto CP_ trasferimento, a titolo particolare o universale, delle polizze fideiussorie in capo a e con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi “successori ed CP_4 aventi causa” del , ai sensi del citato art. 6 della polizza. Parte_11
Dal che ne discende, sotto questo profilo, l'insussistenza del diritto di ai Pt_1 sensi del citato art. 6 della polizza fideiussoria, ad agire in surrogazione nei confronti CP_ di e PR, con conseguente rigetto della domanda proposta da Pt_1 CP_ Sotto il secondo profilo, occorre valutare se e possano considerarsi CP_4
“successori ed aventi causa” di in relazione alla Convenzione del 2006 e, Parte_5 dunque, se le stesse siano subentrate nella posizione della debitrice principale Pt_5 relativamente alla Convenzione del 2006, oggetto del secondo motivo di
[...] impugnazione. Preliminarmente, va rilevato che l'art. 27.2 della Convenzione del 2006 dispone che
“In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili, le obbligazioni assunte dai soggetti Attuatori con la presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, potranno essere trasferite in capo al soggetto acquirente;
a tal fine, il soggetto attuatore cedente, pensi dell'articolo 1406 c.c., dovrà comunicare al Comune di Milano la propria volontà di procedere all'alienazione, indicando il nominativo dell'acquirente; il Comune potrà opporsi motivatamente al subentro del cessionario nelle obbligazioni di cui trattasi solo per ragioni inerenti alle caratteristiche soggettive del cessionario medesimo;
qualora il Comune nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non dovesse eccepire per iscritto alcunché, il trasferimento delle obbligazioni in capo all'acquirente sarà efficace a tutti gli effetti, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente paragrafo. In ogni caso, i soggetti Attuatori impegnano a riportare specificatamente negli atti di alienazione, debitamente registrati e trascritti, gli obblighi previsti dalla presente Convenzione in cui l'acquirente subentra;
in mancanza e/o comunque con riferimento agli obblighi non espressamente trasferiti, i soggetti Attuatori, per quanto di rispettiva pag. 11/17 competenza, resteranno solidalmente responsabili con l'acquirente per l'adempimento degli obblighi convenzionali” (doc. 1 fasc. primo grado . Pt_1
Ciò posto, rileva la Corte che il contratto di compravendita concluso fra CP_13 CP_
e dà atto, nelle premesse, della Convenzione del 2006 (“Con atto per
[...]
Notaio di Milano, rep. 158.673 in data 15 novembre 2006, Persona_1 trascritto nei RR.II. di Milano 1 il 28 novembre 2006 ai nn. 98242/57949 e ai nn. 98243/57950, la Parte , unitamente alla società “ Parte_9 Controparte_7
, con sede in Milano e “ , con sede in Milano, ha
[...] Parte_4 stipulato una Convenzione Urbanistica cattiva ad un'area posta a nord-est del Comune di Milano, a confine con il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, della superficie complessiva di mq. 475.688; con detto atto la Parte Alienante ha assunto una serie di obblighi per l'attuazione delle previsioni del Programma Integrato di Intervento, ha effettuato una serie di cessioni gratuite di aree al Comune di Milano per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e si obbligata ad ulteriori cessioni gratuite”; doc. 15 fasc. primo grado doc. 5 Pt_1 CP_ fasc. primo grado e . CP_4
Alla voce “PATTI DELLA COMPRAVENDITA”, è riportata la seguente previsione:
“Quanto dedotto in contratto viene venduto e acquistato a corpo e non a misura, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come sino ad oggi posseduto dalla Parte Alienante e suoi danti causa, con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive. La Parte Alienante, come sopra rappresentata, garantisce di trovarsi nella piena proprietà e libera disponibilità degli immobili compravenduti e che gli stessi sono liberi da pesi, ipoteche e privilegi anche fiscali e altri oneri comunque pregiudizievoli, fatta eccezione per la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita nei RR.II. di Milano 1 il 30 Marzo 2015 ai numeri (…) in favore della “
[...]
” (con avvertenza che la formalità Controparte_15 colpisce anche tali beni). La suddetta formalità verrà svincolata dal bene in oggetto - solo se richiesto dalla Parte Acquirente, trattandosi di formalità non pregiudizievole - a cura e spese della procedura, mediante decreto del Giudice Delegato da emettersi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare” (cfr. doc. 15 fasc. primo grado CP_
doc. 5 fasc. primo grado e . Pt_1 CP_4
Difetta, dunque, qualsiasi menzione nel contratto di compravendita sia degli specifici oneri e obblighi derivanti in capo a dalla Convenzione del 2006 – solo Parte_5 genericamente indicati come “serie di obblighi per l'attuazione delle previsioni del Programma Integrato di Intervento” e obblighi di “cessioni gratuite” - sia a fortiori CP_ dell'intervenuto subentro di negli stessi. Invero, ai sensi del citato art. 27.2 della Convenzione del 2006, è irrilevante, ai fini del trasferimento degli obblighi della Convenzione, la menzione degli stessi nell'atto di compravendita. Rileva, tuttavia, la Corte che il caso di specie presenta talune indubbie peculiarità, in CP_ quanto il contratto di compravendita è stato concluso fra e a seguito Parte_5 di vendita a trattativa privata, autorizzata dal Giudice Delegato nell'ambito del pag. 12/17 fallimento di e alla conclusione di tale contratto è seguita la stipula, Parte_5 CP_ in data 3.7.2017, da parte di con il Comune di Milano di una nuova convenzione (Convenzione del 2017). L'art. 3 di tale Convenzione, rubricato “Oggetto della Convenzione” prevede espressamente che “In adempimento di quanto previsto al punto 11, lettera (ii), delle premesse della “Convenzione del 2006”, il Soggetto Attuatore, il Proprietario, il Comune di Milano, tutti come sopra rappresentati, sottoscrivono la presente Convenzione (la “Convenzione”) al fine di consentire il subentro del Soggetto Attuatore, del Proprietario - che si obbligano, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e regole di cui alla presente Convenzione, a completare la realizzazione Cont della struttura destinata a residenza per anziani e successivamente a gestire la e i relativi servizi che vengono espressamente riconosciuti di interesse pubblico, meglio individuati e successivo articolo 8 - nella posizione della fallita società Parte_5 CP_
(cfr. doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 fasc. primo grado e
[...] Pt_1
. CP_4
Si rende, pertanto, necessario, interpretare tale clausola, al fine di individuare il significato da attribuire alla stessa, con la precisazione che, rientrando le convenzioni urbanistiche nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 L. n. 241/1990 (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28.1.2015, n. 1615; Cass. Civ., Sez. Un., 9.3.2012, n. 3689), la loro interpretazione soggiace ai criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.7.2022, n. 6309; Cons. Stato, Sez. IV, 17.12.2014, n. 6164). Ciò posto, dal tenore letterale della citata clausola di cui all'art. 3 della Convenzione del 2017, emerge che le parti abbiano espressamente inteso disciplinare le condizioni CP_ del subentro di , quale acquirente del bene immobile (il complesso in corso di Cont costruzione destinato a ) - e, dunque, quale “Proprietario” - e di quale CP_4
“Soggetto Attuatore” nella posizione della fallita per il Parte_5 completamento della realizzazione della residenza per anziani e la successiva gestione, nell'ottica di una revisione dell'equilibrio economico alla base della Convenzione del 2006 e della conseguente rimodulazione delle obbligazioni ivi previste quale naturale bilanciamento dei diritti edificatori. Tale soluzione ermeneutica, oltre a essere coerente con il tenore letterale della previsione, è anche la più logica, poiché consente di attribuire un significato autonomo all'anzidetta clausola. Diversamente opinando, infatti, la clausola non avrebbe alcun significato proprio e si risolverebbe, dunque, in una mera clausola di stile, priva di rilevanza. A conforto della correttezza della soluzione interpretativa in parola vi è la previsione di cui al successivo art. 11, rubricato “Garanzie”, di rilascio da parte di “Soggetto Attuatore” e “Proprietario” di due polizze fideiussorie “a garanzia degli obblighi Cont inerenti al completamento della e alla sua successiva gestione, oggetto della presente Convenzione” (doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 fasc. primo grado Pt_1 CP_
e . E' documentalmente provato il rilascio di tali polizze fideiussorie in CP_4 favore del Comune di Milano (docc. 7, 8, 9 e 20 fasc. primo grado I.So e PR). pag. 13/17 A tale riguardo, è appena il caso di rilevare che le quattro polizze fideiussorie rilasciate da in favore del Comune di Milano, in forza della Convenzione Parte_5 del 2006 – per cui è causa – avevano il medesimo oggetto di “garanzia degli obblighi relativi alla realizzazione delle strutture di interesse generale (Residenza temporanea per studenti, Residenza per anziani – e recupero della CP_8 Parte_12
(…)” (art. 25 Convenzione del 2006). E ancora. L'art.
9.1 lett. b) della Convenzione del 2017 prevede che il Comune si impegna a “esentare il Soggetto Attuatore e il Proprietario, fatti salvi i costi necessari per il completamento dell'opera, da ulteriori oneri, compresi quelli di urbanizzazione e il contributo al costo di costruzione” (doc. 17 fasc. primo grado doc. 6 Pt_1 CP_ CP_ fasc. primo grado e , a conferma dell'esclusione del subentro di negli CP_4 obblighi della Convenzione del 2006, con conseguente superamento della previsione di cui all'art. 27.2 della Convenzione del 2006, di automatico trasferimento in capo all'acquirente degli obblighi della predetta Convenzione. Dal che ne discende che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la CP_ successione a titolo particolare di e in tutti gli obblighi e oneri gravanti su CP_4 in forza della Convenzione del 2006, con conseguente esclusione dei Parte_5 diritti di di regresso e surroga nei confronti delle stesse. Pt_1
Né può indurre a diverse conclusioni l'assunto della difesa di sulla natura Pt_1 ambulatoria delle obbligazioni previste nella Convenzione del 2006, trattandosi di obbligazioni propter rem trasferite in capo a quale acquirente delle aree CP_3 edificabili. Invero, ferma restando, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la natura di obbligazioni propter rem degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica, trattandosi di obbligazioni caratterizzate dal fatto che l'obbligato risulta individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene, con la conseguenza che sono da reputarsi obbligati, sempre in via generale, sia i primi sottoscrittori della convenzione sia i successivi aventi causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 20.8.2015, n. 16999; Cass. Civ., Sez. II, 27.8.2002, n. 12571; Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2023, n. 5806; Cons. Stato, Sez. IV, 27.11.2021 n. 7672; Cons. Stato, Sez. II, 1.12.2021 n. 8006), le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale di cui dispongono anche in tale materia, possono, tuttavia, diversamente modulare la responsabilità per le obbligazioni contenute in una convenzione urbanistica, e specificamente quelle relative alle opere di urbanizzazione, quale naturale bilanciamento dei diritti edificatori , anche nel senso della loro esclusione in caso di trasferimento della titolarità del diritto reale sul bene (cfr. sul tema, Cons. Stato, Sez. IV, 6.10.2020, n. 5878; Cons. Stato, Sez. IV, 30.3.2021, n. 2666). Infine, rileva la Corte che la fattispecie oggetto di causa non è assimilabile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 1859/2025 prodotta dalla difesa di Pt_1 con la nota del 24.9.2025. In tale precedente, la Corte, muovendo dalla considerazione che la clausola 27.2 della Convenzione del 2006 prevede la possibilità degli attuatori (nella specie, ) Parte_5 di alienare gli immobili oggetto della Convenzione nel corso dell'attuazione della pag. 14/17 stessa, trasferendo a terzi gli obblighi di cui alla Convenzione, ha ritenuto che RA- quale società acquirente dal fallimento di Controparte_13 del diritto di superficie sull'area di sedime e di pertinenza destinata alla realizzazione della Residenza per Studenti (RSU) e del sedime ove sorgevano i fabbricati (poi demoliti) costituenti la SC San PE da restaurare - fosse subentrata nella Convenzione e negli obblighi dalla stessa previsti. In tale pronuncia si è ritenuto che RA fosse certamente consapevole dell'esistenza e del tenore della Convenzione del 2006 (“RA è addivenuta all'acquisto dei terreni dal nella certa Controparte_13 consapevolezza non solo dell'esistenza, bensì dello specifico tenore della Convenzione, come dichiarato nell'atto di compravendita all'articolo 5: “… la Parte Acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta del contenuto della Convenzione e dell'atto modificativo della stessa in premessa citati”; cfr. pag. 16) e che, successivamente alla conclusione del contratto di compravendita, avesse formulato istanza di proroga della Convenzione al Comune di Milano, a dimostrazione del proprio interesse a subentrare, quale nuovo attuatore all'originaria Convenzione (“Successivamente, la stessa RA ha avanzato formale istanza al Comune per la proroga della Convenzione, sul presupposto di avere interesse a procedere alla realizzazione di alcune delle opere in essa previste e non realizzate dalla dante causa. Proprio questa manifestazione di interesse, unitamente all'istanza di proroga, da un lato dimostrano che RA non ebbe affatto a ritenere che la convenzione fosse scaduta -come pure impropriamente affermato nelle premesse in fatto dell'atto di compravendita- dato che in quel caso non ne sarebbero state possibili la proroga e la prosecuzione, dall'altro che intese proprio subentrare in essa quale nuovo attuatore, sia pure per la realizzazione di opere specifiche”; cfr. pag. 16), con la conseguenza che RA “è senz'altro, per sua espressa volontà, subentrata nella Convenzione, e, quindi, nei suoi obblighi” (cfr. pag. 16). In particolare, è stato ritenuto che “RA, allorché ha manifestato interesse e chiesto al Comune la proroga della Convenzione, era perfettamente consapevole dell'esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere dell'ambito B (richiamate e precisamente individuate nelle premesse della determina di proroga). Di conseguenza, era prospettabile che il subentro negli obblighi convenzionali comportasse anche il subentro nella posizione del contraente esposto, a norma di polizza, alla surroga del garante nei diritti del beneficiario” (cfr. pagg. 17- 18). Tale conclusione è stata fondata sulla considerazione che “da un lato RA, con la compravendita, ha acquisito la possibilità, poi realizzatasi, di divenire attuatore della Convenzione, per la realizzazione di opere residenziali specifiche, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria pressocché già interamente realizzate, e del cui costo, dunque, non avrebbe più dovuto farsi carico, dall'altro l'acquisto di fabbricati e di terreni per la maggior parte edificabili, a un prezzo che può certamente ritenersi vile (20.000 euro complessivi), trova una spiegazione anche nella prospettiva del suddetto oneroso subentro” (cfr. pag. 18). pag. 15/17 CP_ Nel caso di specie, nel contratto di compravendita concluso fra e si Parte_5 dà atto, nelle premesse, della Convenzione del 2006, ma non vi è alcuna menzione CP_ espressa al fatto che sia stata resa edotta degli obblighi nascenti da tale Convenzione. Il prezzo di vendita (pari a Euro 1.000.000,00) non può certamente ritenersi vile, di guisa che, anche sotto questo profilo, va escluso l'oneroso subentro negli obblighi di garanzia originatisi dalla Convenzione del 2006. CP_ E ancora. Non vi è prova che abbia formulato istanze di proroga al Comune o, comunque, abbia manifestato interesse alla Convenzione del 2006 - come avvenuto invece nel caso RA – ma, al contrario, ha concluso una nuova Convenzione in data 3.7.2017 (Convenzione del 2017) con il Comune di Milano. In conclusione, il primo, il secondo e il quarto motivo di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
8. Le considerazioni che precedono con riguardo alla natura di obbligazioni propter rem degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di contributo di costo di costruzione o in alternativa di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo di tali oneri evidenziano l'infondatezza anche del quinto motivo di appello.
9. Il terzo motivo di impugnazione, relativo al rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, non merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27.2.2023, n. 5865; Cass. Civ, Sez. III,
13.3.2024, n. 6735; Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2024, n. 27008; Cass. Civ., Sez. III,
14.4.2025, n. 9754; Cass. Civ., Sez. Un., 8.10.2008, n. 24772). Sotto questo profilo, l'arricchimento e il danno devono essere in rapporto di stretta correlatività, in quanto discendenti dal medesimo fatto costitutivo (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Lav., 28.5.2003, n. 8487; Cass. Civ., Sez. III, 21.6.208, n. 16305; Cass. Civ., Sez. I, 4.9.2013, n. 20226). Declinando tali principi nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il depauperamento di trovasse una giustificazione causale nelle Pt_1 polizze fideiussorie rilasciate da in favore del Comune di Milano e, al Parte_5 contempo, che sussistesse un rapporto di stretta correlazione fra il depauperamento di CP_ e il dedotto arricchimento di e in virtù dell'autonoma posizione Pt_1 CP_4 delle stesse rispetto a quella assunta da nei confronti del Comune di Parte_5
Milano.
pag. 16/17 CP_ A ciò occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si è avvalsa dei titoli abilitativi conseguiti da a fronte sia della Parte_5 corresponsione di un prezzo al fallimento di quest'ultima (pari a Euro 1.000.000,00) sia del rilascio, in favore del Comune di Milano, di polizze fideiussorie a garanzia del Cont completamento della e della successiva gestione (art. 11 Convenzione del 2017).
10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti dell'appellata Controparte_4
.
[...]
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 11.189.883,56), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
600/24 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18.1.2024, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna al pagamento Parte_1 in favore di delle spese di lite del presente grado CP_4 Controparte_4 di giudizio, liquidate in Euro 52.869,00 (di cui Euro 16.297,00 per la fase studio, Euro 9.476,00 per la fase introduttiva e Euro 27.096,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a
[...] norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Serena Baccolini
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