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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/06/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
Nr. 109/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 7 giugno 2024, innanzi alla giudice, dott.ssa Marta Speciale, sono comparsi l'avv. CROCE' GIOVANNA anche in sostituzione dell'avv. PANUCCIO ROBERTA per parte opponente, nonché l'avv. NICOTRA FERRUCCIO per parte opposta.
L'avv. Crocè preliminarmente insiste, per tutte le ragioni già illustrate in atti, nella richiesta di sospensione ovvero di rinvio, considerato che in data 07.03.2024 si è tenuta udienza dinnanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio sulle questioni oggetto del presente giudizio. In subordine, precisa le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e discute oralmente la causa. Chiede il rigetto di tutte le avverse domande e conclusioni.
L'avv. Nicotra precisa le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e discute oralmente la causa.
La Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
Nr. 109/2022 R.G.A.C.
Allegato al verbale di udienza del 07/06/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 07/06/2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di tutrice Parte_1 CodiceFiscale_1 della figlia interdetta (c.f.: ), nonché Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: ), (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) e (c.f.: ), rappresentati e C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 difesi dall'avv. Giovanna Crocè e dall'avv. Roberta Panuccio;
1
OPPONENTI
E
il (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicotra Controparte_1 P.IVA_1
Ferruccio;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 628/2021 del Tribunale di Palmi
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07/06/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità Parte_1 di tutrice di nonché e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 628/2021 del Tribunale di Palmi, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore del della somma di € Controparte_1
26.798,24 a carico di (oltre interessi sul capitale come da domanda e fino Parte_1 all'effettivo soddisfo) e l'importo di € 13.397,32 ciascuno (oltre interessi sul capitale come da domanda e fino all'effettivo soddisfo) a carico di , quale tutrice della signora Parte_1
di di e di . Dette somme Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 venivano richieste in forza della sentenza nr. 287/2020 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva riformato, in senso favorevole al la sentenza nr. 805/2008 del Controparte_1
Tribunale di Palmi;
in particolare, il all'esito del giudizio di primo grado, aveva CP_1 corrisposto agli odierni opponenti la complessiva somma di € 103.194,00, oltre rivalutazione ed interessi;
tuttavia, all'esito del giudizio di secondo grado, il debito era risultato considerevolmente minore, ovvero pari a € 74.602,38, oltre rivalutazione ed interessi;
con il decreto ingiuntivo, il aveva dunque inteso ottenere la restituzione di quanto Controparte_1 corrisposto all'esito del giudizio di primo grado, oltre interessi. Gli opponenti contestavano, tuttavia, il diritto del ad ottenere tale restituzione stante l'impugnazione della sentenza CP_1 della Corte d'Appello dinnanzi alla Corte di Cassazione e, comunque, contestavano la quantificazione del credito ingiunto, rilevando peraltro la non liquidità del credito stesso.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex Controparte_1 adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 07.06.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano oralmente la causa.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
Come rilevato nelle premesse in fatto, il ha agito al fine di ottenere la Controparte_1 restituzione delle somme già corrisposte agli odierni opponenti in forza della sentenza nr.
805/2008 del Tribunale di Palmi, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di
2
Reggio Calabria nr. 287/2020; il ha, cioè, chiesto la restituzione della differenza tra la CP_1 somma corrisposta agli odierni opponenti all'esito del giudizio di primo grado e la minor somma oggetto della condanna della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria nr. 287/2020
(oltre interessi).
Orbene, deve rilevarsi che, secondo la Corte di Cassazione, l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza di primo grado poi annullata non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata, con la conseguenza che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante (cfr. Cass. Civ. SS UU nr. 2841/1989; Cass. Civ. nr. 12011/2002; Cass. Civ. nr. 14816/2004; Cass. Civ. nr. 23021/2023).
In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito (sent. nr. 2841/1989) che detta azione di restituzione o riduzione in pristino, non riconducibile nello schema della condictio indebiti, prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa) e non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.
E ciò perché la sentenza impugnata o ancora impugnabile produce effetti (esecutivi) che, pur anticipando il regolamento di interessi in essa fissato, sono correlati esclusivamente alla sua
(provvisoria) esecutorietà, posto che l'accertamento del rapporto controverso operato dalla stessa sentenza, e da cui scaturisce la pronuncia di condanna, è inidoneo a determinare modificazioni sostanziali definitive prima del passaggio in giudicato del provvedimento e tanto il solvens che l'accipiens sono consapevoli del carattere rescindibile del titolo e della provvisorietà degli effetti.
In altri termini, la parte che ha ottenuto la sentenza di favorevole, nell'accertare il pagamento o nel procedere in executivis, esercita un proprio diritto (di ottenere immediatamente, cioè, il bene della vita che egli è stato riconosciuto), ma poiché il diritto nasce limitato dalla rescindibilità della pronuncia, non v'è spazio per un affidamento di buona fede e la parte che pretende l'attuazione del titolo assume su di sè i rischi della sua caducazione, con il conseguente obbligo di reintegrare la controparte nella situazione precedente.
Poiché, dunque, il titolo giudiziale è inidoneo, prima che acquisti autorità di cosa giudicata,
a porre in essere una causa solvendi definitivamente rilevante sul piano dei rapporti sostanziali, la riforma della sentenza rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento dell'acceptio indebiti;
per questo, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda), e, con pari decorrenza, vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
In conclusione, secondo la Suprema Corte, il diritto alla restituzione sorge direttamente per effetto della riforma della sentenza in forza della quale era stato eseguito il pagamento, poiché detta riforma fa venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni compiute in base
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alla sentenza, appunto, riformata e impone di restituire la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale qui richiamato (e applicato di recente dalla stessa Corte di Cassazione, cfr. Cass. Civ. nr. 23021/2023), ai fini dell'accoglimento della domanda restitutoria, è, pertanto, necessario che ricorrano – esclusivamente - due presupposti: 1) il pagamento della somma oggetto della sentenza di primo grado poi riformata;
2) la riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole al solvens.
Una volta verificata la presenza di tali due presupposti, deve ritenersi provato il diritto del solvens alla restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata.
Nel caso di specie, il ha provato la sussistenza del proprio diritto (i cui Controparte_1 presupposti, per come appena individuati, sono, in realtà, di per sé incontestati).
Precisato che, per le ragioni esposte, sono inconferenti le eccezioni degli opponenti circa la pendenza del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione (per le ragioni già esposte) e circa la non liquidità del credito azionato in via monitoria (cfr. Cass. Civ. SS. UU. nr. 17989/2016, trattandosi di credito che può facilmente determinarsi con un mero calcolo aritmetico sulla base della sentenza della Corte d'Appello), l'unica questione effettivamente controversa tra le parti attiene al quantum oggetto di restituzione (posto che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, risulta evidente che questo giudice non possa e non debba entrare nel merito della res litigiosa ancora sub iudice, ma deve limitarsi ad accertare la differenza tra quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado e quanto risulta dovuto a seguito della riforma parziale di detta sentenza).
Sul punto, si rileva che dagli atti di causa emerge che:
1) il Tribunale di Palmi, con sentenza nr. 805/2008, aveva condannato il CP_1 al pagamento della somma di € 103.194,00, oltre rivalutazione e interessi, a favore degli
[...] odierni attori, in solido fra loro e in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
2) all'esito del giudizio di primo grado, il ha corrisposto agli odierni Controparte_1 opponenti la complessiva somma di € 150.055,99, in tre rate con pagamenti eseguiti in data
13.04.2010, in data 01.12.2010 e in data 13.04.2011; in particolare: a) ha Parte_1 ricevuto: in data 13/04/2010 la somma di € 26.659,74, in data 01/12/2010 la somma di €
13.103,11 e in data 13/04/2011 la somma di € 13.073,78, per un totale di € 52.836,63; Pt_4
, e hanno ricevuto in data
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
13/04/2010 la somma di € 13.329,00, in data 01/12/2010 la somma di € 6.550,77 e in data 13/04/2011 la somma di € 6.536,89, per un totale di € 26.416,66 ciascuno;
si precisa che gli importi oggetto dei pagamenti rateali sono stati indicati dal e non sono stati contestati CP_1 dagli opponenti, di talchè rispetto agli stessi può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
3) la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza nr. 287/2020, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando il al pagamento del Controparte_1 complessivo importo - da dividersi per ciascuno degli odierni attori in ragione della quota di rispettiva spettanza ereditaria - di € 101.515,72 (comprensivo di interessi e rivalutazione), oltre interessi dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
nella sentenza è stato chiarito che il
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risarcimento dovuto agli odierni opponenti è stato rideterminato nell'importo di € 74.602,38, in luogo di quello riconosciuto in primo grado pari a € 103.194,00, cui si è aggiunta la somma di €
26.913,34 (12.309,39+14.603,95) a titolo rivalutazione ed interessi dal giorno della c.t.u.
(24.5.2007) alla data della sentenza d'appello, oltre interessi dalla data della sentenza di secondo grado sino al soddisfo.
Orbene, ai fini del calcolo delle somme dovute dagli odierni opponenti al per il CP_1 ripristino della situazione qua ante, deve tenersi conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, ove il debitore – come nel caso di specie - abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva del credito risarcitorio, è necessario, prima di detrarre l'acconto dal credito, rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e, comunque, computare gli interessi compensativi (da applicarsi, in questo caso, secondo i criteri individuati dalla Corte d'Apppello) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, nonché per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. Cass. Civ. nr. 23927/2023).
Nel caso di specie, l'unico errore di calcolo compiuto dal riguarda la mancata CP_1 applicazione degli interessi compensativi tra la data del primo acconto (13.04.2010) e la data della definitiva liquidazione (01.12.2010); errore, questo, che incide comunque in modo scarsamente significativo sulla complessiva determinazione dei crediti.
In particolare, rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti alla data della liquidazione di questi ultimi, con applicazione di interessi e rivalutazioni dalla data del
24.05.2007 (come indicato dalla C.d.A.) fino all'acconto e poi dalla data di quest'ultimo alla data del pagamento definitivo, come richiesto dalla giurisprudenza già richiamata, si arriva ai seguenti importi:
a) è tenuta alla restituzione della somma di € 26.772,55; ed infatti, in forza Parte_1 della sentenza della C.d.A. di Reggio Calabria, ella, allo stato, ha diritto (quale coniuge del de cuius) alla somma di € 24.867,46, oltre rivalutazione e interessi dalla data del 24.05.2007 all'effettivo soddisfo;
pertanto, alla data del primo pagamento, in data 13.04.2010, il suo credito era pari a € 28.310,22 (€ 24.867,46 + rivalutazione e interessi anno per anno dal 24.05.2007) e, in tale data, ha ricevuto la somma di € 26.659,74; il credito residuo, alla data del Parte_1 secondo pagamento (01.12.2010) era, dunque, pari a € 1.677,09 (€ 1.650,00 residui + rivalutazione e interessi dal 13.04.2010 al 01.12.2010); il suo credito è stato, dunque, integralmente soddisfatto con il secondo pagamento da parte del e il totale Controparte_1 corrispostole (e dovutole) è, quindi, pari a € 28.336,83; la quota da restituire è, conseguentemente, pari a € 24.499,80 (avendo ricevuto complessivamente la Parte_1 somma di € 52.836,63), di cui € 11.426,02 indebitamente percepiti in data 01.12.2010 (= €
13.103,11 ricevuti in tale data da cui deve scomputarsi il credito residuo di € 1.677,09) e €
13.073,78 indebitamente percepiti in data 13.04.2011; il totale dovuto da è, Parte_1 quindi, pari a € 12.516,79 (€ 11.426,02 + interessi legali dalla data del pagamento indebito del
01.12.2010 alla data indicata dall'opposta del 31.08.2021) + € 14.255,76 (€ 13.073,78 oltre
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interessi dalla data del pagamento indebito del 13.04.2011 alla data del 31.08.2021), per un totale di € 26.772,55;
b) e (quali figli del de Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 cuius) sono tenuti alla restituzione della somma di € 13.384,19 ciascuno;
ed infatti, in forza della sentenza della C.d.A. di Reggio Calabria, gli stessi, allo stato, hanno diritto alla somma di €
12.433,73 ciascuno, oltre rivalutazioni e interessi dalla data del 24.05.2007 all'effettivo soddisfo;
alla data del primo pagamento, in data 13.04.2010, il credito di ciascuno era pari a € 14.155,11 (€
12.433,73 + rivalutazione e interessi anno per anno dal 24.05.2007) e gli stessi hanno ricevuto, in tale data, la somma di € 13.329,00 ciascuno;
il credito residuo di ciascuno, alla data del secondo pagamento (01.12.2010), era, dunque, pari a € 839,67 (€ 826,11 residui + rivalutazione e interessi dal 13.04.2010 al 01.12.2010); il loro credito è stato, dunque, integralmente soddisfatto con il secondo pagamento e il totale corrisposto (e dovuto) loro è, quindi, pari a € 14.994,78 ciascuno;
la quota da restituire è, conseguentemente, pari a € 11.421,88 ciascuno (avendo ciascuno già ricevuto la somma di € 26.416,66), di cui € 5.711,10 indebitamente corrisposti a ciascuno in data
01.12.2010 (= € 6.550,77 ricevuti in tale data previo da cui deve scomputarsi il credito residuo di
€ 839,67) e € 6.536,89 indebitamente corrisposti a ciascuno in data 13.04.2011; il totale dovuto da ciascun figlio è, quindi, pari a € 6.256,30 (€ 5.711,10 + interessi legali dalla data del pagamento indebito del 01.12.2010 alla data indicata dall'opposta del 31.08.2021) + € 7.127,89 (€ 6.536,89 oltre interessi dalla data del pagamento indebito del 13.04.2021 alla data del 31.08.2021), per un totale di € 13.384,19 ciascuno.
Su queste somme si dovranno aggiungere gli interessi dalla data della domanda monitoria sino al soddisfo.
Si precisa che non viene riconosciuta la rivalutazione perché nel ricorso monitorio, così come integrato su richiesta del giudice, sono stati richiesti solo gli interessi legali, ma non anche il danno da svalutazione.
In conclusione:
1) è tenuta alla restituzione della somma di € 26.772,55, oltre interessi dalla Parte_1 data della domanda monitoria sino al soddisfo;
2) nella qualità di tutrice di nonchè Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono tenuti alla restituzione della somma di € 13.384,19 Parte_4 Parte_5 ciascuno, oltre interessi dalla data della domanda monitoria sino al soddisfo.
L'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di tutrice di Parte_1 [...]
nonché e deve, quindi, essere Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 accolta e il decreto ingiuntivo nr. 628/2021 del Tribunale di Palmi deve essere revocato, nonostante la minima differenza tra le somme indicate nel decreto ingiuntivo e le somme oggetto di condanna all'esito del giudizio di merito.
In ogni caso, è condannata alla restituzione, a favore del Parte_1 CP_1
della somma di € 26.772,55, oltre interessi dalla data della domanda monitoria sino al
[...] soddisfo;
inoltre, nella qualità di tutrice di nonché Parte_1 Parte_2 [...]
e sono condannati alla restituzione, a favore del Pt_3 Parte_4 Parte_5
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della somma di € 13.384,19 ciascuno, oltre interessi dalla data della Controparte_1 domanda monitoria sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%.
, in proprio e nella qualità di tutrice di nonché Parte_1 Parte_2 [...]
e devono, quindi, essere condannati, in solido fra Pt_3 Parte_4 Parte_5 loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che, in conformità al DM Controparte_1
55/2014, si liquidano nel valore medio di € 11.268,00 (causa di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), in considerazione della natura della causa e delle questioni ad essa sottese (con istruttoria ai minimi stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto). In considerazione della parziale compensazione, gli importi effettivamente dovuti dagli opponenti al Controparte_1
a titolo di compensi si liquidano nella somma finale di € 9.014,40. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., richiesta da parte opposta.
Ed infatti, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, nr.
25041/2021).
Occorre, cioè, provare che la parte abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (cfr. Cass. civ. n. 15017/2016) e la mera infondatezza dell'azione non costituisce, infatti, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Sul punto, si precisa che anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pur costituendo una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo - cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile - da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass. civ. nr. 26545/2021; cfr. Cass. civ. nr.
3830/2021; Cass. civ. nr. 20018/2020).
In altri termini, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., l'elemento soggettivo non può essere accantonato nè presunto (v. Corte Costituzionale sent. nr. 139/2019); e ciò affinchè possa tenersi ben distinta la condotta dell'abuso “colposo” dalla mera soccombenza, che, di per sé, non può giustificare una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. nr.
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26545/2021, secondo cui “non può bastare aver torto, bensì occorre un torto inquinato dalla propria colpa, se non addirittura impregnato di un proprio dolo. Diversamente ritenendo, si giungerebbe ad una rischiosa ambiguità interscambiante soccombenza assoluta e abuso, con i riflessi costituzionali e sovranazionali”).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta alcuna condotta processuale dolosa o gravemente colposa o anche meramente abusiva tenuta da parte degli opponenti.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal nei confronti Controparte_1 degli opponenti non può, quindi, trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 628/2021 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da in proprio e nella Parte_1 qualità di tutrice di nei Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_5 confronti del e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 628/2021 del Controparte_1
Tribunale di Palmi;
2) condanna alla restituzione, a favore del della Parte_1 Controparte_1 somma di € 26.772,55, oltre interessi dalla data della domanda monitoria sino al soddisfo;
3) condanna nella qualità di tutrice di nonché Parte_1 Parte_2 [...]
e alla restituzione, a favore del Pt_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1 della somma di € 13.384,19 ciascuno, oltre interessi dalla data della domanda monitoria sino al soddisfo;
4) condanna in proprio e nella qualità di tutrice di Parte_1 Parte_2 nonché e , in solido fra loro, alla rifusione Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese di giudizio sostenute dal che liquida in complessivi € 9.014,40, Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) rigetta la domanda del formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei Controparte_1 confronti di , in proprio e nella qualità di tutrice di nonché nei Parte_1 Parte_2 confronti di e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Palmi, 07/06/2024
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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