Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione II civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Vincenza Agnese in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7271/2024, promossa
DA
[c.f. e p. iva ], quale agisce per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
[c.f. e p. iva ], rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 dagli Avv.ti Alessandro Garrione e Paolo Manzato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Viale Lazio n.
9 - Manzato & Associati studio Legale
ATTORE
CONTRO
c.f. ], Controparte_1 C.F._1
[c.f. ], entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Salvatore Sanzo e Anna Porcari ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in
Milano, Via della Moscova n. 18 - LCA Studio Legale
CONVENUTE
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE: come da foglio depositato telematicamente:
- dichiarare inefficace nei confronti di Parte_1
a) l'atto di conferimento di immobili in Società a rogito del notaio Dott. , REP n. Persona_1
1902/Racc. n. 1067, registrato a Milano 1 il 30.12.2022, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Milano 1 in data 30.12.2022 Reg. Gen. 102661/ Reg. Part. 72056,
b) l'atto di conferimento di immobili in Società a rogito del notaio Dott. , REP n. Persona_1
1902/Racc. n. 1067, registrato a Savona il 30.12.2022 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Savona in data 30.12.2022 Reg. Gen. 17255/ Reg. Part. 13780, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 c.c.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese e onorari, I.V.A. e 4 % C.P.A. oltre al rimborso delle spese generali su diritti
e onorari.
CONCLUSIONI: in atti si rinvengono le seguenti conclusioni formulate da parte convenuta
Sentenza R.G. 7271/2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
➢nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia, anche solo parziale, delle fideiussioni azionate da per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1
- accertare e dichiarare l'estinzione delle obbligazioni fideiussorie in capo a
[...]
per le ragioni esposte in sede di comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_1
- respingere tutte le domande, richieste ed istanze formulate da nei confronti dei Parte_1 resistenti, accertatane e dichiaratane l'infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
- ordinare, per l'effetto, la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale effettuate da
Parte_1
➢in ogni caso:
- con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato , la quale agisce per il Parte_1 tramite della mandataria ha convenuto in giudizio Parte_2
e la società al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2 la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto a rogito del notaio dott. , Persona_1 trascritto presso l'agenzia del Territorio di Milano in data 30.12.2022 e presso l'agenzia del
Territorio di Savona in data 30.12.2022 (cfr. docc 25, 26 attore), con cui
[...] ha posto in essere un aumento di capitale della società Controparte_1 [...] conferendovi l'azienda di sua proprietà, comprensiva dei seguenti beni Controparte_2 immobili anch'essi di sua proprietà:
a) il bene immobile sito nel Comune di Milano (MI) in Via Tito Vignoli n. 4, con relativi annessi e pertinenze, consistente in un vano ad uso autorimessa sito al piano seminterrato censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune, come segue:
1. foglio 514 (cinquecentoquattordici) mappale 286 (duecentottantasei) subalterno 54
(cinquantaquattro) - Via Tito Vignoli n.
4 - P. S1, z.c.
2 - Cat. C/6 - cl. 6, mq. 29 - superficie catastale mq. 29 - Rendita Euro 244,13;
b) i beni immobili siti nel Comune di RA (SV) in via Colombo n. 15 (già n. 51/53), con relativi annessi e pertinenze, consistenti in due vani ad uso autorimessa entrambi siti al piano interrato e censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
1. - foglio 48 (quarantotto) mappale 578 (cinquecentosettantotto) subalterno 88
(ottantotto) - Via C. Colombo n. 15 - P. S1, int. 88 - Cat. C/6, mq. 12 - superficie catastale mq. 14 - Rendita Euro 82,43;
2. - foglio 48 (quarantotto) mappale 578 (cinquecentosettantotto) subalterno 90
(novanta) - Via C. Colombo n. 15 - P. S1, int. 90 - Cat. C/6, mq. 12 - superficie catastale mq. 16 - Rendita Euro 82,43.
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PARTE ATTRICE ha riferito:
di vantare un credito nei confronti della società derivante Parte_3 dalla stipula di un contratto di conto corrente, dalla concessione di contratti di finanziamento e dalla stipula di un contratto di mutuo chirografario (cfr. docc 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 attore);
che a garanzia di tali debiti venivano rilasciate distinte fideiussioni, prestate in data 05.07.2017, 21.12.2017 e 03.02.2021, tutte sottoscritte da Controparte_1
da e dal , obbligati in solido (cfr. docc 5, 6, 7
[...] Parte_4 Parte_5 attore);
di aver intimato in data 18.07.2022 ai garanti ed alla società la revoca dei finanziamenti, della linea di cassa e del finanziamento import ed il rientro delle somme a debito (cfr. docc
8-23);
di aver ottenuto in data 25.08.2023 decreto ingiuntivo, non opposto, nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori (cfr. doc 24 attore);
che in data 28.12.2022 la convenuta con atto a rogito del notaio Dott. CP_1 Per_1
, REP n. 1902/Racc. n. 1067, ha conferito tutti i beni immobili di sua proprietà nella
[...]
(cfr. docc 25, 26 attore), società costituita in data 28.07.2022 da Controparte_2
(cfr. doc. 27 attore), anch'essa garante della debitrice principale e Parte_4 amministrata dall'odierna convenuta (cfr. doc. 2 convenuto);
che tale conferimento integra una lesione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale in quanto, con tale atto, viene limitata l'aggressione in sede esecutiva degli immobili conferiti e, inoltre, trattandosi di atto a titolo gratuito viene ulteriormente inficiata l'aggredibilità del patrimonio debitorio, mancando del tutto la sostituzione economica fra il bene e il suo controvalore in denaro;
che la convenuta era consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del CP_1 creditore in quanto era a conoscenza della condizione di decozione in cui versava la debitrice principale, sia in ragione della sua partecipazione quale socia di maggioranza al
95% in detta società, sia in ragione dei rapporti che la legano alla anche Parte_4 quest'ultima fideiussore in solido (pag. 10 del ricorso); inoltre, parte attrice ha rilevato nel corso del giudizio:
la tardività della costituzione di parte resistente, con conseguente tardività delle eccezioni e difese;
l'infondatezza dell'eccezione di invalidità inerente alle fideiussioni, in quanto:
o non è stata data prova della sussistenza di intese vietate;
o nel prestare la garanzia in oggetto la convenuta non può qualificarsi CP_1 consumatrice, avendo la stessa garantito una società;
o l'art. 1957 c.c. è stato derogato dal contratto di fideiussione;
o il decreto ingiuntivo è stato promosso contestualmente sia verso i garanti che verso la società obbligata, con conseguente rispetto dei termini ex dell'art. 1957 c.c. e dovendosi ritenere la convenuta ancora obbligata;
CP_1
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o i garanti e la società sono stati messi in mora contestualmente, e anche il decreto ingiuntivo è stato promosso contestualmente sia verso i garanti che verso la società, non ponendosi alcun problema in merito alla possibile applicazione.
Le PARTI CONVENUTE hanno rilevato:
la parziale invalidità delle fideiussioni nella parte riguardante la previsione contrattuale di esonero dal rispetto dei termini 1957 c.c., per violazione della normativa Antitrust (cfr. doc
1 convenuti), in quanto sottoscritte da in qualità di Controparte_1 consumatrice, con conseguente sopravvenuta decadenza ex art. 1957 c.c. ed estinzione delle garanzie fideiussorie prestate;
la possibilità per il giudice di valutare il carattere abusivo delle clausole anche in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, di superare il giudicato relativo a tale provvedimento ogniqualvolta lo stesso si ponga in contrasto con la disciplina consumeristica;
l'insussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa da controparte:
o difettando l'eventus damni in quanto la convenuta risulta socia di CP_1 maggioranza (di una quota pari al 95% del capitale sociale cfr. doc. 5 convenuti) della società e socia della società Parte_3 Controparte_2
società che detiene un asset immobiliare composto da svariati appartamenti,
[...] locali commerciali e rimesse auto (cfr. docc 3, 4 convenuti), ben potendo parte attrice agire sulle quote di proprietà detenute dalla convenuta;
o per quanto attiene la scientia damni parte attrice non ha dato prova della consapevolezza della di arrecare un pregiudizio a CP_1 Parte_1
Inoltre le parti convenute hanno rilevato:
di essersi costituite nel termine di legge;
la volontà della debitrice principale di addivenire al percorso di composizione negoziata;
per quanto attiene all'invalidità delle fideiussioni: Part
o di aver dato prova della coincidenza tra l'odierno schema contrattuale di e il
“modello ABI” ritenuto nullo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa
Antitrust;
o la qualità di consumatrice in capo alla convenuta con conseguente invalidità CP_1 della clausola contrattuale derogatrice dei termini ex art. 1957 c.c. in quanto, seppur socia della debitrice principale, al tempo in cui sono state prestate le fideiussioni non ricopriva cariche gestorie né prestava la propria attività nella società;
il venir meno delle garanzie fideiussorie in quanto la creditrice ha dato comunicazione alla debitrice principale e ai garanti della risoluzione per inadempimento, con annessa intimazione del pagamento di quanto dovuto, in data 18.07.2022 avviando le opportune istanze giudiziali solo in data 01.06.2023, ovvero, oltre il termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c.
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All'udienza del 11.06.2024, differita al 12.06.2024 le parti chiedevano concedersi rinvio, stante pendenza di trattative sicché la causa veniva rinviata al 10.09.2024 per i medesimi incombenti.
In data 27.06.2024 il procuratore di parte convenuta eseguiva deposito in cui si dava atto della revoca del mandato.
In data 29.07.2024 viene depositata dal nuovo difensore di parte convenuta istanza di rinvio dell'udienza del 10.09.2024 e del correlato termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Tale istanza non era accolta, in quanto ritenuta necessaria istanza congiunta di entrambe le parti.
In data 31.07.2024 parte attrice depositava memoria per l'udienza del 10.09.2024.
In data 31.07.2024 parte convenuta parimenti depositava memoria.
La successiva del 10.09.2024 era rinviata ex art.309 c.p.c. all'udienza del 17.9.2024. All'udienza del 17.09.2024 le parti convenute chiedevano la conversione del rito e in subordine la concessione dei termini per memorie integrative di replica. Seguiva concessione dei termini dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
All'udienza del 10.12.2024 il difensore di parte convenuta dava atto della rinuncia al mandato.
Seguiva fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'08.01.2025 con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Preliminarmente deve ritenersi tardiva la costituzione delle parti convenute, in quanto avvenuta oltre il termine indicato nell'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. L'udienza veniva fissata in decreto per la data dell'11.6.2024 (poi rinviata al 12.6.2024), mentre la costituzione, peraltro di mero stile, avveniva in data 10.6.2024.
Successivamente in data 31.7.2024 si costituiva la convenuta a mezzo di nuovo difensore, proponendo del tutto tardivamente le proprie domande ed eccezioni.
Tuttavia, risulta rilevabile d'ufficio l'eventuale nullità del contratto. L'intervenuto giudicato sul decreto ingiuntivo sopra riportato non escluderebbe la verifica di nullità in caso di accertamento della qualità di consumatore in capo al debitore convenuto (cfr. Corte di
Cassazione a Sezioni Unite sentenza 6 aprile 2023, n. 9479 sulla possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.).
Il profilo può essere esaminato in questa sede ai limitati fini della verifica della legittimazione attiva in materia di azione revocatoria, in base al consolidato principio secondo cui “l'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246;
Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591)”. In un caso sovrapponibile a quello in esame, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che “come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, “la ragione di credito costituisce "titolo di
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legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione”.In base a tale prospettiva, il giudizio di non manifesta infondatezza del credito, nel caso di specie, deve dirsi positivamente superato. Nel caso in esame, invero, ad essere contestata è la validità del titolo (sub specie nullità) e non l'assunzione ab origine dell'obbligo da parte del fideiussore” – enfasi aggiunta (Corte appello Milano 13.7.2023).
Fermi tali assorbenti rilievi, si rileva in ogni caso che in tema di contratti stipulati dal consumatore la Suprema Corte ha statuito che i “requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n.1666/2020).
Successivamente, ai fini dell'identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n.
206 del 2005), la Suprema Corte ha statuito che la qualifica di consumatore spetta “solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale" (Cass. n. 23533/2024; Cass. n. 8419/2019; Cass. n.21763/2013;
Cass. n. 11773/2013).
Ciò posto, applicando il criterio di individuazione al caso di specie, risulta evidente che la convenuta nell'assumere le predette garanzie, ha agito sulla base dei collegamenti CP_1 funzionali che la legano alla società quali la titolarità di una Parte_3 partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, nello specifico una quota pari al 95% del capitale sociale (come da documentazione in atti).
Risultando quindi, nel caso in esame, esclusa l'applicabilità della normativa consumeristica, rimane accertato con il decreto ingiuntivo passato in giudicato il credito di parte attrice.
Alcun dubbio residuo può invero sussistere in ordine alla legittimazione all'esperimento della presente azione revocatoria.
Tanto premesso, la domanda revocatoria, in applicazione dei consolidati principi enunciati dalla
Suprema Corte, va accolta per i motivi di seguito indicati.
Con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e cioè al momento in cui viene prestata la fideiussione (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicché è
a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie,
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costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova del consilium fraudis (cfr. ancora
Cass civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591 e Cassazione civile sez. II, 4 giugno 2001, n. 7484).
Il credito vantato dall'attore , pari a euro 949.771,90, risulta sorto anteriormente Parte_1 all'atto dispositivo – datato 28.12.2022 (cfr. docc 25, 26 attore) – discendendo dalle garanzie fideiussorie prestate dalla convenuta nei confronti dalla società CP_1 Parte_3 Parte_3
(cfr. docc 5, 6, 7 attore) in data 05.07.2017, 21.12.2017 e 03.02.2021, e risulta peraltro
[...] giudizialmente accertato con decreto n. 13625/2023, ottenuto in data 25.08.2023 (cfr. doc 24 attore).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il negozio di conferimento di beni in natura - tanto se posto in essere in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale - deve qualificarsi quale atto traslativo a titolo oneroso, in quanto comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo, distinto dalle persone dei soci (Cass. n. 4863/2021).
Si qualifica oneroso perché la controprestazione del conferimento è la partecipazione sociale.
L'atto di conferimento è in sé idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in cui si ha sostituzione del conferimento con la partecipazione sociale, soggetta per sua natura a variabilità di valore in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale rispetto a quello dei singoli beni conferiti (Cass. n.
27290/2022; Corte Appello Napoli, n. 4248/2023).
In generale, la “declaratoria dell'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non riguarda, né l'atto costitutivo della società o la delibera di aumento del capitale, e neppure la sottoscrizione, da parte del socio/società debitore, della quota di capitale sociale, bensì il negozio di conferimento (che, in sé, costituisce l'atto di disposizione potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori del conferente), mentre la declaratoria di inefficacia relativa non pregiudica la validità della società, in ossequio al disposto dell'art. 2332 c.c.” (Cass. n. 4863/2021; Cass. 23891/2013).
Nel caso di specie la convenuta ha conferito l'azienda di sua proprietà, comprensiva dei CP_1 beni immobili sopra identificati, nella società (cfr. docc 25, 26 attore) Controparte_2 determinando un pregiudizio per parte attrice per le ragioni sopra esposte.
A ciò si aggiunga che, secondo i principi sopra richiamati, è onere del debitore provare l'insussistenza della lesione della garanzia ex art. 2740 c.c., in ragione di ampie residualità patrimoniali.
Sul punto ferma la tardività della difesa, le parti convenute non hanno comunque offerto alcuna prova, limitandosi a dichiarare che la garante risulta socio di maggioranza (di una quota pari al 95% del capitale sociale cfr. doc. 5 convenuti) della società - società che Parte_3 attraversa una situazione di tensione economica e vorrebbe intraprendere un percorso di risanamento (cfr. doc. costituzione) - e socio della società – per una quota Controparte_2 inferiore al 3% - senza però offrire una quantificazione effettiva del valore delle quote.
Risulta pertanto integrata la ricorrenza dell'elemento oggettivo.
A differenza di quanto sostenuto da parte attrice, l'atto di conferimento va qualificato come atto a titolo oneroso per quanto sopra argomentato. Trattandosi di atto a titolo oneroso per integrare
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l'elemento soggettivo risulta necessaria la prova della conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e del terzo acquirente, prova che può essere data anche “tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass., Sez. III, n. 24182/2018; Cass., Sez. I, n.
23326/2018; Cass., Sez. III, n. 5658/2018), ben potendo “il ragionamento presuntivo essere basato anche su di un solo indizio, e non necessariamente su una pluralità di fatti indizianti” (Cass. 2482/
2019; Cass. 23153/2018; Cass. 656/2014).
Nel caso in esame la consapevolezza dell'alienante si può desumere dal comportamento tenuto dalla convenuta Quest'ultima, infatti, pur essendo fideiussore della debitrice principale, ha CP_1 conferito i beni immobili di sua proprietà nella società (cfr. docc 25, 26 Controparte_2 attore) poco dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione per inadempimento e intimazione al pagamento di quanto dovuto operata dall'odierna attrice – trasmessa alla società e ai garanti in data 18.07.2022 (cfr. docc 8-23) – con assoluta evidenza della consapevolezza.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della società deve ritenersi Controparte_2 integrata la consapevolezza in capo al legale rappresentante della società del pregiudizio che l'atto di conferimento avrebbe arrecato all'attrice. Si consideri, infatti, che la convenuta riveste la CP_1 qualità di amministratore della società conferitaria, con conseguente sovrapposizione della qualità del debitore e di amministratore della società beneficiaria.
Tutto quanto considerato, vanno ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno determinate come in dispositivo sulla base dei valori medi con riguardo al valore della pretesa creditoria come indicata nella domanda introduttiva (esclusa fase istruttoria). Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di parte attrice il seguente atto: atto a rogito del notaio dott. , REP N. 1902/Racc. n. 1067, registrato a Milano il Persona_1
30.12.2022 e trascritto presso l'agenzia del Territorio di Milano in data 30.12.2022 e presso l'agenzia del Territorio di Savona in data 30.12.2022, nella parte in cui Controparte_1 ha conferito i seguenti beni immobili:
[...]
a) bene immobile sito nel Comune di Milano (MI) in Via Tito Vignoli n. 4, con relativi annessi e pertinenze, consistente in un vano ad uso autorimessa sito al piano seminterrato censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune, come segue:
1. foglio 514 (cinquecentoquattordici) mappale 286 (duecentottantasei) subalterno 54
(cinquantaquattro) - Via Tito Vignoli n.
4 - P. S1, z.c.
2 - Cat. C/6 - cl. 6, mq. 29 - superficie catastale mq. 29 - Rendita Euro 244,13;
b) beni immobili siti nel Comune di RA (SV) in via Colombo n. 15 (già n. 51/53), con relativi annessi e pertinenze, consistenti in due vani ad uso autorimessa entrambi siti al piano interrato e censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
Pagina nr. 8 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 7271/2024
1. - foglio 48 (quarantotto) mappale 578 (cinquecentosettantotto) subalterno 88
(ottantotto) - Via C. Colombo n. 15 - P. S1, int. 88 - Cat. C/6, mq. 12 - superficie catastale mq. 14 - Rendita Euro 82,43;
2. - foglio 48 (quarantotto) mappale 578 (cinquecentosettantotto) subalterno 90
(novanta) - Via C. Colombo n. 15 - P. S1, int. 90 - Cat. C/6, mq. 12 - superficie catastale mq. 16 - Rendita Euro 82,43;
2) dichiara la statuizione di cui al capo n.1 titolo idoneo a ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
3) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 15.659,00 per compensi, € 518,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Milano, il 13.1.2025
Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese
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