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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2523/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2523 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019; promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1967 ed ivi residente, via Mazenoud n. 4, elettivamente domiciliato in Campobasso,
Traversa via Zurlo n. 8, presso lo studio dell'avv. Marcello Cima, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CP_1
(P.IVA.: ), con sede in Campobasso, via delle Frasche n. 38, in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Campobasso, via F. Crispi n. 4, presso lo studio dell'avv.
Massimo Romano che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta) nonché:
(P. IVA: ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale, dott.
[...] elettivamente domiciliata in Campobasso, corso Giuseppe Mazzini n. Controparte_4
65, presso lo studio dell'avv. Nunzio Luciano, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terza chiamata in causa)
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di aver Parte_1
ricoperto, fino al 2018, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della struttura, odierna convenuta – conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_5
alla persona denominata “ , per sentire accertare e dichiarare la
[...] Controparte_1
responsabilità, della struttura stessa, nella causazione del sinistro occorso all'attore in data
27/08/2018, allorquando lo stesso, nel discendere una scala esterna della struttura medesima contraddistinta dalla presenza di acqua o altro liquido oleoso, scivolava lungo la stessa, cadendo rovinosamente.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
• che, in data 27/08/2018, lo stesso si recava presso la Casa di riposo e che, CP_1
nel discendere una scala esterna della struttura, scivolava accidentalmente lungo la stessa;
• che, a seguito della caduta, l'attore lamentava dolori al ginocchio, al gomito ed al tratto cervicale e si recava, quindi, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ove gli veniva diagnosticata una “cervicalgia post traumatica – trauma distorsivo ginocchio
e gomito sinistro”, per la quale si sottoponeva a visite di controllo neurochirurgico e a trattamenti riabilitativi fisioterapici;
• che, tuttavia, gli esiti traumatici riportati in seguito alla caduta avevano causato, nell'odierno attore, postumi permanenti, così come meglio descritti e quantificati nella relazione medico-legale di parte, allegata all'atto di citazione;
• che l'evento è attribuibile esclusivamente alla responsabilità della struttura convenuta, in qualità di custode, stante la presenza non segnalata di acqua o di altro liquido oleoso sulla scala esterna della struttura, tale da considerarsi alla stregua di una vera e propria insidia. L'attore ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della responsabilità della struttura convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro a lui occorso – di condannare la struttura convenuta medesima a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore e quantificati nella complessiva somma pari ad € 39.010,70 (comprensiva anche delle spese mediche sostenute).
Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente: Controparte_6
- l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c.
Nel merito, la struttura convenuta ha, inoltre, contestato le avverse deduzioni, in quanto infondate, negando, in radice, la verificazione del sinistro oggetto di causa.
La struttura convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare,
o la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
o la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
o l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa
[...]
con conseguente differimento della prima udienza Controparte_3
di comparizione;
- in via principale, l'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in via subordinata, ossia nel caso di accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa da ogni conseguenza economica pregiudizievole, con riduzione, in ogni caso, del quantum richiesto dalla parte attrice a titolo risarcitorio, anche tenuto conto del concorso di colpa dell'attore stesso nella causazione del sinistro a lui occorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si Controparte_3
è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/01/2021, contestando, nel merito, le deduzioni di parte attrice ed eccependo, in ogni caso,
l'inoperatività, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti che – come nel caso dell'odierno attore – non possono considerarsi “terzi” rispetto alla struttura assicurata, stante la qualifica, in capo all'odierno attore, all'epoca del sinistro, di legale rappresentante della struttura assicurata.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via principale, il rigetto della domanda attorea;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda stessa, la riduzione, in ragione del concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., del quantum da lui richiesto a titolo di risarcimento, da contenersi, in ogni caso, entro il limite del massimale.
Espletata, senza esito, la procedura di negoziazione assistita, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In sede di prima udienza nonché nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha meglio specificato che il luogo del sinistro, ossia la scalinata ove l'attore è caduto – erroneamente indicata, nell'atto di citazione, quale “scalinata esterna” – è, in realtà, una scalinata interna alla struttura, ed “esterna” nel solo senso che la stessa è esterna rispetto alla sede lavorativa, trattandosi di scalinata che conduce ai parcheggi, agli spogliatoi ed alla cappella.
Nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la compagnia assicurativa si è, inoltre, associata all'eccezione preliminare, formulata dalla struttura assicurata, di nullità dell'atto di citazione, chiedendo, in ogni caso, la propria estromissione dal giudizio, stante l'inoperatività della polizza.
Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, la causa è stata, quindi, istruita mediante escussione di otto testi (due di parte attrice, tre di parte convenuta e tre, in comune, sia alla struttura assicurata, sia alla compagnia assicurativa), nonché mediante consulenza tecnica medico-legale, volta ad accertare, da un lato, il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro per come dallo stesso riferita e, dall'altro lato, l'entità delle lesioni stesse.
Formulata alle parti, con ordinanza del 12 febbraio 2024, una proposta conciliativa senza, tuttavia, esito positivo (atteso che la proposta veniva, infatti, accettata dalla parte attrice e dalla compagnia assicurativa, ma non dalla struttura assicurata, per le ragioni dalla stessa ampiamente esplicitate all'udienza del 28 febbraio 2024) e ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, è stata, da ultimo, trattenuta in decisione, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile, in forza dell'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 164/2024 – in vigore dal 26/11/2024 –, anche ai procedimenti già pendenti al
28/02/2023), all'esito della discussione orale svoltasi nella medesima udienza del 27 novembre 2024.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Pare opportuno premettere, in via generale, che la regola di diritto astrattamente applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
La norma, com'è noto, dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Più nello specifico, si osserva che per la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, devono concorrere, congiuntamente, due presupposti:
1) un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto di un'insidia o trabocchetto;
2) l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno (in questo senso: Cass. civ. n. 6826/2021; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 11592/2010).
Ciò è tanto più vero allorquando la cosa asseritamente generatrice di danno non sia dotata di un dinamismo interno, ossia risulti, in altri termini, di per sé statica e inerte, tale da richiedere la necessaria cooperazione dell'uomo (quale, appunto, una scala;
infra).
In tutti questi casi, dunque, per potersi ritenere provato il nesso causale tra la cosa e il danno, il danneggiato ha l'onere di provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (in tal senso: Cass. civ. n. 21212/2015; v. anche Cass. civ. n. 10096/2013).
Circa la ripartizione dell'onere della prova, infatti, dalla norma citata si ricava che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa, incombendo, invece, sul custode l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità, ben potendo il caso fortuito essere integrato anche da un comportamento colposo del danneggiato che “in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso casuale (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.p.c.) ovvero escludere il nesso causale il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.)” (così:
Cass. civ. n. 999/2014; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 21323/2020).
Così ripartito l'onere della prova in subiecta materia, ne deriva, come chiarito dalla Suprema corte, che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato – come concretamente avvenuto nel caso di specie;
infra – si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e al nesso eziologico tra il danno e la cosa. Infatti, quest'ultimo è onerato dal provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (così: Cass. civ. n. 11932/2022; v. anche, nello stesso senso:
Cass. civ. n. 8106/2006).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, come già accennato, l'attore non abbia assolto l'onere di allegazione e di prova, sullo stesso gravante, sia in ordine alla dinamica del sinistro, sia, soprattutto, in ordine all'alterazione della cosa e, quindi, al nesso di causalità tra la cosa e il danno, essendo, piuttosto, emerso – alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio e anche a voler dare per assodata la dinamica del sinistro per come riferita dall'attore – che il danneggiato abbia posto in essere una condotta idonea ad incidere del tutto, recidendolo, sul nesso di causalità e, dunque, a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. (infra).
In primo luogo, si osserva, infatti, al riguardo, che l'odierno attore non ha nemmeno allegato quale sia stata la concreta dinamica del sinistro.
Non può non rilevarsi, infatti, come l'odierno attore non abbia in alcun modo allegato, neppure in termini del tutto generali:
- né l'orario in cui il sinistro in questione si sarebbe verificato, neppure indicando, quantomeno, una generica fascia oraria (es.: mattina, pomeriggio, sera, e così via), atteso che solo dalla dichiarazione scritta di , depositata dalla Parte_2
di riposo convenuta, è dato evincere, indirettamente, l'ora del sinistro, verificatosi CP_6
all'incirca intorno alle ore 15.45, data in cui l'attore stesso è stato soccorso dal
[...]
(infra); Pt_2
- né il punto preciso della scalinata nel quale il medesimo attore sarebbe scivolato a causa della presenza di acqua o altro liquido (es.: in cima, a metà, alla fine della scalinata, e così via), atteso che solo nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. parte attrice, nel formulare, il primo capitolo di prova testimoniale, precisava che l'attore scivolava lungo la scala “giunto a metà percorso”; trattasi, tuttavia, com'è ovvio, di precisazione del tutto inammissibile, non potendo le parti essere ammesse a provare circostanze non puntualmente allegate entro le ordinarie barriere preclusive previste per l'attività di allegazione.
Né, del resto, la dinamica del sinistro (e, quindi, la derivazione causale dei danni riportati dall'odierno attore dalla res) può ritenersi in alcun modo provata in virtù della prova testimoniale espletata nel presente giudizio.
Si osserva, infatti, al riguardo, che l'unico teste che ha confermato la caduta secondo la dinamica riferita dall'odierno attore, affermando di aver assistito al sinistro e di aver constatato la presenza di liquido sulla scala in questione, è tal escusso Persona_1
all'udienza del 26/01/20221, la cui deposizione, tuttavia, deve essere valutata con estrema cautela:
- sia perché il ricordo del teste – che pure ha confermato non solo il fatto in sé della caduta dell'attore, ma anche un dettaglio che, di per sé, potrebbe sfuggire ad una normale osservazione, quale la presenza di liquido sulla scala – appare, tuttavia, inficiato o dal fatto che questi non ricorda né l'orario della caduta, né il nome dell'altro soccorritore che, assieme a lui, avrebbe prestato assistenza all'odierno attore;
o dalla circostanza per cui il teste in questione ha riferito che la pavimentazione delle scale su cui l'attore sarebbe caduto è “di marmo”, quando invece – come si evince chiaramente sia dalla documentazione fotografica depositata dalla di CP_6
riposo convenuta, sia dalla dichiarazione scritta di , Parte_2
dipendente della struttura, che fa, appunto, riferimento alle “scale gialle di otto gradini”, descrizione del tutto coincidente con la fotografia in atti;
prove, queste, entrambe non contestate da parte attrice nella loro veridicità e riconducibilità alla scala su cui la caduta si sarebbe verificata – la pavimentazione è di gomma, avendo, anzi, le caratteristiche di una pavimentazione antiscivolo;
- sia perché il racconto del teste non trova, in ogni caso, riscontro in quanto dichiarato dagli altri testi escussi nel presente giudizio, in particolare o dallo stesso (che è il soggetto che, pacificamente, Parte_2
secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe soccorso l'odierno attore, accompagnandolo anche in ospedale2), il quale, tuttavia, non ha in alcun modo fatto menzione della presenza, al momento del sinistro, né del teste
[...]
(nonostante quest'ultimo abbia dichiarato espressamente “io e Per_1
il proprietario dell'autovettura lo abbiamo aiutato a salire in macchina perché era molto dolorante”; cfr. verbale di udienza del 26/01/2022), né di CP_7
(che, pure, il veva dichiarato essere presente presso la
[...] Per_1
struttura il giorno del sinistro3) e che ha, peraltro, espressamente escluso di aver visto del liquido sulle scale;
4
o dalle testi e (escusse Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 26/01/2022), dipendenti della di riposo e presenti il giorno CP_6
del sinistro presso la struttura (la prima, dalle 8.00 alle 15.00, la seconda, dalle
14.00 alle 18.00: entrambe presenti, quindi, all'ora in cui il sinistro si sarebbe verificato o, meglio, all'ora in cui avrebbe soccorso Parte_2
l'attore), le quali, premesso di non aver notato nulla, e di non aver ricevuto alcuna segnalazione, in merito alla presenza di liquido sulle scale in questione, hanno, poi, espressamente escluso di aver visto, il 27/08/2018, tanto l'attore, quanto , il quale, peraltro, come dichiarato Parte_2
dall'ulteriore teste dipendente della struttura, escussa all'udienza del
30/03/2022, (la quale, peraltro, in merito alla presenza Testimone_3
di eventuale liquido sulle scale in questione, ha categoricamente escluso tale 2 Circostanza confermata anche dal tecnico radiologo, , escussa all'udienza del Persona_2
30/03/2022, la quale ha dichiarato, infatti, che “il sig. è stato accompagnato da una persona, Parte_1
, che lo ha accompagnato fino alla soglia della diagnostica”. Pt_2 3 Cfr., al riguardo, la deposizione di , il quale, escusso all'udienza del 30/03/2022, Parte_2 dopo aver riferito di essersi recato sul luogo del sinistro “dopo aver udito le urla” del , ha Parte_1 precisato “non ho allertato nessuno, ho caricato il nella mia auto e l'ho portato in ospedale” […] Parte_1
“eravamo quindi solo io e ” […] “ad averlo soccorso ed accompagnato in ospedale ero solo io” Parte_1 (cfr. verbale d'udienza del 30/03/2022). evenienza5), e come risultante anche dal registro delle presenze depositato dalla
Casa di riposo, era di riposo il giorno del sinistro).
È, dunque, evidente – alla luce della non univocità e, anzi, della palese contraddittorietà delle risultanze istruttorie, per come acquisite nel presente giudizio – che la dinamica del sinistro e il nesso di derivazione causale dalla res non possano ritenersi provati.
L'odierno attore, del resto, dal canto suo, non risulta aver documentato affatto (come ben avrebbe potuto fare, ad esempio, mediante idonea documentazione fotografia, essendo ragionevole presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che, al momento della caduta e/o dei soccorsi l'odierno attore e/o i suoi soccorritori fossero, almeno uno di loro, muniti di un telefono cellulare dotato di telecamera, come, ormai, tutti i telefoni cellulari sono e già erano, all'epoca del sinistro) lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza di liquido sulla scalinata in questione.
È appena il caso di aggiungere – ad abundantiam – che, in ogni caso, anche laddove la dinamica del sinistro fosse stata provata (ciò che, come visto, non è possibile ritenere, alla luce di quanto sin qui osservato), non sarebbe in ogni caso possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la res e il danno subito dall'attore.
Non può, infatti, non valorizzarsi, al riguardo, la circostanza per cui l'odierno attore – in quanto, come da lui stesso allegato nell'atto di citazione, Presidente del C.D.A. della stessa di CP_6
convenuta sino al 2018 – ben conosceva i luoghi oggetto di causa e, pertanto, era, in ogni CP_6
caso, nelle condizioni di poter prevedere l'evento.
Evento che, in assenza di prova in ordine al fatto che il concreto stato dei luoghi il giorno del sinistro (stato dei luoghi di per sé caratterizzato, peraltro, come già osservato, da una pavimentazione antiscivolo), presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, dovrebbe in ogni caso ritenersi riconducibile, al più, al comportamento dell'attore stesso.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, infatti, si osserva che, allorquando, come nel caso di specie, il danneggiato è perfettamente a conoscenza delle peculiarità dello stato dei luoghi – a maggiore ragione se si tratta di luoghi oggetto di una frequentazione, da parte del medesimo, abituale e quotidiana e, anzi, pressoché esclusiva (trattandosi, come visto, di scala accessibile solo al personale interno della struttura) –, è richiesto al danneggiato stesso di improntare la propria condotta, nel percorrere detto luogo, ad un livello di prudenza, diligenza ed attenzione superiore;
ciò in quanto un luogo conosciuto, che presenta caratteristiche note ed anche attese, ben difficilmente può essere considerato insidioso.
Come chiarito dalla Suprema corte, del resto, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa (condotta che, come visto, può escludere del tutto la sussistenza del nesso causale) richiede “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480 del 2018)” (in tal senso: Cass. civ. n. 11794/2022).
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto della domanda proposta.
Il rigetto della domanda nell'an preclude l'esame della stessa anche nel quantum, non potendosi, quindi, tenere conto della C.T.U. espletata in corso di causa, la quale – è appena il caso di ricordarlo – nulla prova (né potrebbe provare) in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, essendosi il C.T.U. correttamente limitato ad accertare l'astratta “compatibilità” dei danni riportati dall'odierno attore “con la dinamica dell'infortunio accidentale”, per come dallo stesso “riferita” (cfr. l'elaborato peritale, in atti).
Il rigetto della domanda attorea preclude l'esame, nel merito, anche della domanda di manleva proposta dalla struttura convenuta nei confronti della compagnia assicurativa e, conseguentemente, anche delle deduzioni di quest'ultima in ordine all'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, trattandosi, in entrambi i casi, di domande e di eccezioni eccezioni subordinate all'eventuale accoglimento della domanda attorea che, pertanto, restano assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'attore, sia con riferimento a quelle sostenute dalla struttura convenuta, sia con riferimento a quelle sostenute dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva, infatti, che, per quanto riguarda le spese di giudizio sostenute, come nel caso di specie, dal terzo che sia stato chiamato in garanzia dal convenuto per essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza che il convenuto abbia posto in dubbio la propria legittimazione passiva, le stesse, secondo l'orientamento consolidato della Suprema corte “vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”
(così: Cass. civ. n. 23123/2019; v. anche Cass. civ. n. 30601/2018).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale, con riferimento alla quale appare congruo prendere in considerazione i valori minimi anziché medi, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata in tale fase, vista l'opzione per il modulo decisionale semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'invocata applicazione (richiesta dalla struttura convenuta) dell'art. 96, co. 3, c.p.c., né ai sensi del co. 1, non avendo la parte dedotto di aver subito alcun danno, né ai sensi del co. 3, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante (v., in tal senso: Cass. civ. n.
3003/2014), che, nel caso di specie, non ritiene che la proposizione dell'azione – benché la stessa si sia rivelata poi infondata – integri gli estremi di un vero e proprio “abuso” degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, né risulta che la stessa parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
Si osserva, al riguardo, che come chiarito di recente dalla Suprema corte, “la responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”
(così: Cass. civ. n. 19948 del 12 luglio 2023).
Devono, da ultimo, essere poste a carico dell'attore le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, attesa la soccombenza della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2523 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_8
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
Controparte_8
e da nel presente giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi € 6.164,00 in favore di ciascuna parte, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
• Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 9 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale di udienza del 26/01/2022, in atti. 4 Cfr. il verbale di udienza di , escusso all'udienza del 30/03/2022, che, in risposta al Parte_2 capitolo “P” della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta (“Vero che CP_1 ha visto acqua e altro liquido, in particolare olio, presente nel luogo ove si è verificato il sinistro”), ha espressamente risposto: “no, non l'ho visto”. 5 Cfr. la risposta fornita dalla teste all'udienza del 30/03/2022 alla domanda relativa alla presenza di liquido sulla scala: “è impossibile, in quanto utilizzata solo dal personale per accedere al piano seminterrato, non da terzi che trasportano derrate alimentari o altri prodotti”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2523 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019; promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1967 ed ivi residente, via Mazenoud n. 4, elettivamente domiciliato in Campobasso,
Traversa via Zurlo n. 8, presso lo studio dell'avv. Marcello Cima, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CP_1
(P.IVA.: ), con sede in Campobasso, via delle Frasche n. 38, in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Campobasso, via F. Crispi n. 4, presso lo studio dell'avv.
Massimo Romano che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta) nonché:
(P. IVA: ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale, dott.
[...] elettivamente domiciliata in Campobasso, corso Giuseppe Mazzini n. Controparte_4
65, presso lo studio dell'avv. Nunzio Luciano, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terza chiamata in causa)
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di aver Parte_1
ricoperto, fino al 2018, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della struttura, odierna convenuta – conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_5
alla persona denominata “ , per sentire accertare e dichiarare la
[...] Controparte_1
responsabilità, della struttura stessa, nella causazione del sinistro occorso all'attore in data
27/08/2018, allorquando lo stesso, nel discendere una scala esterna della struttura medesima contraddistinta dalla presenza di acqua o altro liquido oleoso, scivolava lungo la stessa, cadendo rovinosamente.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
• che, in data 27/08/2018, lo stesso si recava presso la Casa di riposo e che, CP_1
nel discendere una scala esterna della struttura, scivolava accidentalmente lungo la stessa;
• che, a seguito della caduta, l'attore lamentava dolori al ginocchio, al gomito ed al tratto cervicale e si recava, quindi, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ove gli veniva diagnosticata una “cervicalgia post traumatica – trauma distorsivo ginocchio
e gomito sinistro”, per la quale si sottoponeva a visite di controllo neurochirurgico e a trattamenti riabilitativi fisioterapici;
• che, tuttavia, gli esiti traumatici riportati in seguito alla caduta avevano causato, nell'odierno attore, postumi permanenti, così come meglio descritti e quantificati nella relazione medico-legale di parte, allegata all'atto di citazione;
• che l'evento è attribuibile esclusivamente alla responsabilità della struttura convenuta, in qualità di custode, stante la presenza non segnalata di acqua o di altro liquido oleoso sulla scala esterna della struttura, tale da considerarsi alla stregua di una vera e propria insidia. L'attore ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della responsabilità della struttura convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro a lui occorso – di condannare la struttura convenuta medesima a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore e quantificati nella complessiva somma pari ad € 39.010,70 (comprensiva anche delle spese mediche sostenute).
Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente: Controparte_6
- l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c.
Nel merito, la struttura convenuta ha, inoltre, contestato le avverse deduzioni, in quanto infondate, negando, in radice, la verificazione del sinistro oggetto di causa.
La struttura convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare,
o la declaratoria di improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
o la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
o l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa
[...]
con conseguente differimento della prima udienza Controparte_3
di comparizione;
- in via principale, l'integrale rigetto della domanda attorea, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in via subordinata, ossia nel caso di accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa da ogni conseguenza economica pregiudizievole, con riduzione, in ogni caso, del quantum richiesto dalla parte attrice a titolo risarcitorio, anche tenuto conto del concorso di colpa dell'attore stesso nella causazione del sinistro a lui occorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si Controparte_3
è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/01/2021, contestando, nel merito, le deduzioni di parte attrice ed eccependo, in ogni caso,
l'inoperatività, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti che – come nel caso dell'odierno attore – non possono considerarsi “terzi” rispetto alla struttura assicurata, stante la qualifica, in capo all'odierno attore, all'epoca del sinistro, di legale rappresentante della struttura assicurata.
La compagnia assicurativa ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via principale, il rigetto della domanda attorea;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda stessa, la riduzione, in ragione del concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., del quantum da lui richiesto a titolo di risarcimento, da contenersi, in ogni caso, entro il limite del massimale.
Espletata, senza esito, la procedura di negoziazione assistita, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In sede di prima udienza nonché nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha meglio specificato che il luogo del sinistro, ossia la scalinata ove l'attore è caduto – erroneamente indicata, nell'atto di citazione, quale “scalinata esterna” – è, in realtà, una scalinata interna alla struttura, ed “esterna” nel solo senso che la stessa è esterna rispetto alla sede lavorativa, trattandosi di scalinata che conduce ai parcheggi, agli spogliatoi ed alla cappella.
Nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la compagnia assicurativa si è, inoltre, associata all'eccezione preliminare, formulata dalla struttura assicurata, di nullità dell'atto di citazione, chiedendo, in ogni caso, la propria estromissione dal giudizio, stante l'inoperatività della polizza.
Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, la causa è stata, quindi, istruita mediante escussione di otto testi (due di parte attrice, tre di parte convenuta e tre, in comune, sia alla struttura assicurata, sia alla compagnia assicurativa), nonché mediante consulenza tecnica medico-legale, volta ad accertare, da un lato, il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro per come dallo stesso riferita e, dall'altro lato, l'entità delle lesioni stesse.
Formulata alle parti, con ordinanza del 12 febbraio 2024, una proposta conciliativa senza, tuttavia, esito positivo (atteso che la proposta veniva, infatti, accettata dalla parte attrice e dalla compagnia assicurativa, ma non dalla struttura assicurata, per le ragioni dalla stessa ampiamente esplicitate all'udienza del 28 febbraio 2024) e ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, è stata, da ultimo, trattenuta in decisione, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile, in forza dell'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 164/2024 – in vigore dal 26/11/2024 –, anche ai procedimenti già pendenti al
28/02/2023), all'esito della discussione orale svoltasi nella medesima udienza del 27 novembre 2024.
***
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Pare opportuno premettere, in via generale, che la regola di diritto astrattamente applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
La norma, com'è noto, dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Più nello specifico, si osserva che per la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, devono concorrere, congiuntamente, due presupposti:
1) un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto di un'insidia o trabocchetto;
2) l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno (in questo senso: Cass. civ. n. 6826/2021; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 11592/2010).
Ciò è tanto più vero allorquando la cosa asseritamente generatrice di danno non sia dotata di un dinamismo interno, ossia risulti, in altri termini, di per sé statica e inerte, tale da richiedere la necessaria cooperazione dell'uomo (quale, appunto, una scala;
infra).
In tutti questi casi, dunque, per potersi ritenere provato il nesso causale tra la cosa e il danno, il danneggiato ha l'onere di provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (in tal senso: Cass. civ. n. 21212/2015; v. anche Cass. civ. n. 10096/2013).
Circa la ripartizione dell'onere della prova, infatti, dalla norma citata si ricava che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa, incombendo, invece, sul custode l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità, ben potendo il caso fortuito essere integrato anche da un comportamento colposo del danneggiato che “in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso casuale (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.p.c.) ovvero escludere il nesso causale il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.)” (così:
Cass. civ. n. 999/2014; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 21323/2020).
Così ripartito l'onere della prova in subiecta materia, ne deriva, come chiarito dalla Suprema corte, che “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato – come concretamente avvenuto nel caso di specie;
infra – si astenga dal fornire qualsiasi prova in relazione alla dinamica dell'incidente e al nesso eziologico tra il danno e la cosa. Infatti, quest'ultimo è onerato dal provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (così: Cass. civ. n. 11932/2022; v. anche, nello stesso senso:
Cass. civ. n. 8106/2006).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, come già accennato, l'attore non abbia assolto l'onere di allegazione e di prova, sullo stesso gravante, sia in ordine alla dinamica del sinistro, sia, soprattutto, in ordine all'alterazione della cosa e, quindi, al nesso di causalità tra la cosa e il danno, essendo, piuttosto, emerso – alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio e anche a voler dare per assodata la dinamica del sinistro per come riferita dall'attore – che il danneggiato abbia posto in essere una condotta idonea ad incidere del tutto, recidendolo, sul nesso di causalità e, dunque, a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. (infra).
In primo luogo, si osserva, infatti, al riguardo, che l'odierno attore non ha nemmeno allegato quale sia stata la concreta dinamica del sinistro.
Non può non rilevarsi, infatti, come l'odierno attore non abbia in alcun modo allegato, neppure in termini del tutto generali:
- né l'orario in cui il sinistro in questione si sarebbe verificato, neppure indicando, quantomeno, una generica fascia oraria (es.: mattina, pomeriggio, sera, e così via), atteso che solo dalla dichiarazione scritta di , depositata dalla Parte_2
di riposo convenuta, è dato evincere, indirettamente, l'ora del sinistro, verificatosi CP_6
all'incirca intorno alle ore 15.45, data in cui l'attore stesso è stato soccorso dal
[...]
(infra); Pt_2
- né il punto preciso della scalinata nel quale il medesimo attore sarebbe scivolato a causa della presenza di acqua o altro liquido (es.: in cima, a metà, alla fine della scalinata, e così via), atteso che solo nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. parte attrice, nel formulare, il primo capitolo di prova testimoniale, precisava che l'attore scivolava lungo la scala “giunto a metà percorso”; trattasi, tuttavia, com'è ovvio, di precisazione del tutto inammissibile, non potendo le parti essere ammesse a provare circostanze non puntualmente allegate entro le ordinarie barriere preclusive previste per l'attività di allegazione.
Né, del resto, la dinamica del sinistro (e, quindi, la derivazione causale dei danni riportati dall'odierno attore dalla res) può ritenersi in alcun modo provata in virtù della prova testimoniale espletata nel presente giudizio.
Si osserva, infatti, al riguardo, che l'unico teste che ha confermato la caduta secondo la dinamica riferita dall'odierno attore, affermando di aver assistito al sinistro e di aver constatato la presenza di liquido sulla scala in questione, è tal escusso Persona_1
all'udienza del 26/01/20221, la cui deposizione, tuttavia, deve essere valutata con estrema cautela:
- sia perché il ricordo del teste – che pure ha confermato non solo il fatto in sé della caduta dell'attore, ma anche un dettaglio che, di per sé, potrebbe sfuggire ad una normale osservazione, quale la presenza di liquido sulla scala – appare, tuttavia, inficiato o dal fatto che questi non ricorda né l'orario della caduta, né il nome dell'altro soccorritore che, assieme a lui, avrebbe prestato assistenza all'odierno attore;
o dalla circostanza per cui il teste in questione ha riferito che la pavimentazione delle scale su cui l'attore sarebbe caduto è “di marmo”, quando invece – come si evince chiaramente sia dalla documentazione fotografica depositata dalla di CP_6
riposo convenuta, sia dalla dichiarazione scritta di , Parte_2
dipendente della struttura, che fa, appunto, riferimento alle “scale gialle di otto gradini”, descrizione del tutto coincidente con la fotografia in atti;
prove, queste, entrambe non contestate da parte attrice nella loro veridicità e riconducibilità alla scala su cui la caduta si sarebbe verificata – la pavimentazione è di gomma, avendo, anzi, le caratteristiche di una pavimentazione antiscivolo;
- sia perché il racconto del teste non trova, in ogni caso, riscontro in quanto dichiarato dagli altri testi escussi nel presente giudizio, in particolare o dallo stesso (che è il soggetto che, pacificamente, Parte_2
secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe soccorso l'odierno attore, accompagnandolo anche in ospedale2), il quale, tuttavia, non ha in alcun modo fatto menzione della presenza, al momento del sinistro, né del teste
[...]
(nonostante quest'ultimo abbia dichiarato espressamente “io e Per_1
il proprietario dell'autovettura lo abbiamo aiutato a salire in macchina perché era molto dolorante”; cfr. verbale di udienza del 26/01/2022), né di CP_7
(che, pure, il veva dichiarato essere presente presso la
[...] Per_1
struttura il giorno del sinistro3) e che ha, peraltro, espressamente escluso di aver visto del liquido sulle scale;
4
o dalle testi e (escusse Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 26/01/2022), dipendenti della di riposo e presenti il giorno CP_6
del sinistro presso la struttura (la prima, dalle 8.00 alle 15.00, la seconda, dalle
14.00 alle 18.00: entrambe presenti, quindi, all'ora in cui il sinistro si sarebbe verificato o, meglio, all'ora in cui avrebbe soccorso Parte_2
l'attore), le quali, premesso di non aver notato nulla, e di non aver ricevuto alcuna segnalazione, in merito alla presenza di liquido sulle scale in questione, hanno, poi, espressamente escluso di aver visto, il 27/08/2018, tanto l'attore, quanto , il quale, peraltro, come dichiarato Parte_2
dall'ulteriore teste dipendente della struttura, escussa all'udienza del
30/03/2022, (la quale, peraltro, in merito alla presenza Testimone_3
di eventuale liquido sulle scale in questione, ha categoricamente escluso tale 2 Circostanza confermata anche dal tecnico radiologo, , escussa all'udienza del Persona_2
30/03/2022, la quale ha dichiarato, infatti, che “il sig. è stato accompagnato da una persona, Parte_1
, che lo ha accompagnato fino alla soglia della diagnostica”. Pt_2 3 Cfr., al riguardo, la deposizione di , il quale, escusso all'udienza del 30/03/2022, Parte_2 dopo aver riferito di essersi recato sul luogo del sinistro “dopo aver udito le urla” del , ha Parte_1 precisato “non ho allertato nessuno, ho caricato il nella mia auto e l'ho portato in ospedale” […] Parte_1
“eravamo quindi solo io e ” […] “ad averlo soccorso ed accompagnato in ospedale ero solo io” Parte_1 (cfr. verbale d'udienza del 30/03/2022). evenienza5), e come risultante anche dal registro delle presenze depositato dalla
Casa di riposo, era di riposo il giorno del sinistro).
È, dunque, evidente – alla luce della non univocità e, anzi, della palese contraddittorietà delle risultanze istruttorie, per come acquisite nel presente giudizio – che la dinamica del sinistro e il nesso di derivazione causale dalla res non possano ritenersi provati.
L'odierno attore, del resto, dal canto suo, non risulta aver documentato affatto (come ben avrebbe potuto fare, ad esempio, mediante idonea documentazione fotografia, essendo ragionevole presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che, al momento della caduta e/o dei soccorsi l'odierno attore e/o i suoi soccorritori fossero, almeno uno di loro, muniti di un telefono cellulare dotato di telecamera, come, ormai, tutti i telefoni cellulari sono e già erano, all'epoca del sinistro) lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza di liquido sulla scalinata in questione.
È appena il caso di aggiungere – ad abundantiam – che, in ogni caso, anche laddove la dinamica del sinistro fosse stata provata (ciò che, come visto, non è possibile ritenere, alla luce di quanto sin qui osservato), non sarebbe in ogni caso possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la res e il danno subito dall'attore.
Non può, infatti, non valorizzarsi, al riguardo, la circostanza per cui l'odierno attore – in quanto, come da lui stesso allegato nell'atto di citazione, Presidente del C.D.A. della stessa di CP_6
convenuta sino al 2018 – ben conosceva i luoghi oggetto di causa e, pertanto, era, in ogni CP_6
caso, nelle condizioni di poter prevedere l'evento.
Evento che, in assenza di prova in ordine al fatto che il concreto stato dei luoghi il giorno del sinistro (stato dei luoghi di per sé caratterizzato, peraltro, come già osservato, da una pavimentazione antiscivolo), presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, dovrebbe in ogni caso ritenersi riconducibile, al più, al comportamento dell'attore stesso.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, infatti, si osserva che, allorquando, come nel caso di specie, il danneggiato è perfettamente a conoscenza delle peculiarità dello stato dei luoghi – a maggiore ragione se si tratta di luoghi oggetto di una frequentazione, da parte del medesimo, abituale e quotidiana e, anzi, pressoché esclusiva (trattandosi, come visto, di scala accessibile solo al personale interno della struttura) –, è richiesto al danneggiato stesso di improntare la propria condotta, nel percorrere detto luogo, ad un livello di prudenza, diligenza ed attenzione superiore;
ciò in quanto un luogo conosciuto, che presenta caratteristiche note ed anche attese, ben difficilmente può essere considerato insidioso.
Come chiarito dalla Suprema corte, del resto, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa (condotta che, come visto, può escludere del tutto la sussistenza del nesso causale) richiede “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480 del 2018)” (in tal senso: Cass. civ. n. 11794/2022).
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto della domanda proposta.
Il rigetto della domanda nell'an preclude l'esame della stessa anche nel quantum, non potendosi, quindi, tenere conto della C.T.U. espletata in corso di causa, la quale – è appena il caso di ricordarlo – nulla prova (né potrebbe provare) in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, essendosi il C.T.U. correttamente limitato ad accertare l'astratta “compatibilità” dei danni riportati dall'odierno attore “con la dinamica dell'infortunio accidentale”, per come dallo stesso “riferita” (cfr. l'elaborato peritale, in atti).
Il rigetto della domanda attorea preclude l'esame, nel merito, anche della domanda di manleva proposta dalla struttura convenuta nei confronti della compagnia assicurativa e, conseguentemente, anche delle deduzioni di quest'ultima in ordine all'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, trattandosi, in entrambi i casi, di domande e di eccezioni eccezioni subordinate all'eventuale accoglimento della domanda attorea che, pertanto, restano assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'attore, sia con riferimento a quelle sostenute dalla struttura convenuta, sia con riferimento a quelle sostenute dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva, infatti, che, per quanto riguarda le spese di giudizio sostenute, come nel caso di specie, dal terzo che sia stato chiamato in garanzia dal convenuto per essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza che il convenuto abbia posto in dubbio la propria legittimazione passiva, le stesse, secondo l'orientamento consolidato della Suprema corte “vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”
(così: Cass. civ. n. 23123/2019; v. anche Cass. civ. n. 30601/2018).
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale, con riferimento alla quale appare congruo prendere in considerazione i valori minimi anziché medi, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata in tale fase, vista l'opzione per il modulo decisionale semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'invocata applicazione (richiesta dalla struttura convenuta) dell'art. 96, co. 3, c.p.c., né ai sensi del co. 1, non avendo la parte dedotto di aver subito alcun danno, né ai sensi del co. 3, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante (v., in tal senso: Cass. civ. n.
3003/2014), che, nel caso di specie, non ritiene che la proposizione dell'azione – benché la stessa si sia rivelata poi infondata – integri gli estremi di un vero e proprio “abuso” degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, né risulta che la stessa parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
Si osserva, al riguardo, che come chiarito di recente dalla Suprema corte, “la responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”
(così: Cass. civ. n. 19948 del 12 luglio 2023).
Devono, da ultimo, essere poste a carico dell'attore le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, attesa la soccombenza della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2523 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_8
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
Controparte_8
e da nel presente giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi € 6.164,00 in favore di ciascuna parte, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
• Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 9 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale di udienza del 26/01/2022, in atti. 4 Cfr. il verbale di udienza di , escusso all'udienza del 30/03/2022, che, in risposta al Parte_2 capitolo “P” della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta (“Vero che CP_1 ha visto acqua e altro liquido, in particolare olio, presente nel luogo ove si è verificato il sinistro”), ha espressamente risposto: “no, non l'ho visto”. 5 Cfr. la risposta fornita dalla teste all'udienza del 30/03/2022 alla domanda relativa alla presenza di liquido sulla scala: “è impossibile, in quanto utilizzata solo dal personale per accedere al piano seminterrato, non da terzi che trasportano derrate alimentari o altri prodotti”.